ENPALS
AREA CONTRIBUTI E PRESTAZIONI
Direzione Prestazioni Previdenziali
Circolare 5 novembre 2004 numero 24
Protocollo n. 4291/ES
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Oggetto: |
Articolo 1, comma 3 della Legge 23 agosto 2004, n. 243: (certificazione del diritto a pensione) e commi 12, 13 e 14: (incentivi al rinvio del pensionamento di anzianità). |
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Sommario |
Con la presente circolare vengono fornite istruzioni operative in ordine alle disposizioni della Legge n. 243 del 23 agosto 2004, che, all’art.1, comma 3 concedono la facoltà agli assicurati di richiedere la certificazione del diritto a pensione e, ai successivi commi 12, 13 e 14 introducono misure volte ad incentivare il rinvio del pensionamento di anzianità dei dipendenti del settore privato, attraverso l’erogazione in busta paga della somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. |
La certificazione del diritto a pensione.
Il comma 3 dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 243 concede la facoltà, agli assicurati che abbiano maturato o presumano di aver maturato i requisiti minimi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, di richiedere all’Ente la certificazione dell’acquisizione di tale diritto.
Con la certificazione, l’assicurato viene informato di essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione in base alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della stessa Legge n. 243/2004.
Infatti, il comma 3 garantisce l’accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità con i requisiti richiesti dall’ attuale normativa a tutti i lavoratori che conseguano tali requisiti entro il 31.12.2007, ancorché il pensionamento avvenga in data successiva.
Gli assicurati che hanno in corso pagamenti rateali relativi a domande di riscatto o di ricongiunzione dovranno provvedere al versamento del debito residuo per poter ottenere la certificazione in quanto i contributi accreditati a tale titolo sono considerati come versati a tutti gli effetti e, quindi, computati sia per la determinazione del diritto che per la misura della pensione.
Per la richiesta di certificazione del diritto a pensione, il lavoratore è tenuto a trasmettere formale richiesta all’ENPALS utilizzando l’apposito modello allegato alla presente circolare (allegato 1), corredato della necessaria documentazione integrativa.
Incentivi al rinvio del pensionamento di anzianità.
1. Il quadro normativo
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 di pari data, ha stabilito le modalità di attuazione dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che introducono misure finalizzate a favorire il rinvio del pensionamento di anzianità dei dipendenti del settore privato, attraverso l’esenzione dall’obbligo di versamento contributivo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la contestuale erogazione in busta paga delle somme dovute a tale titolo e l’esenzione di tali somme dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In particolare, sulla base della predetta normativa, i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso dei requisiti di legge per l’accesso al pensionamento
per anzianità, possono rinunciare all’accredito dei contributi obbligatori per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Per effetto della suddetta scelta, le somme dovute a tale titolo (cosiddetto “bonus”), sulle quali, inoltre, non si applica l’imposta sul reddito delle persone fisiche, vengono corrisposte al lavoratore in busta paga.
In ordine all’efficacia delle predette norme, si ricorda che la legge 23 agosto 2004, n. 243 è entrata in vigore il 6 ottobre 2004, pertanto, da tale data è possibile esercitare la suddetta facoltà secondo i criteri e le modalità di seguito specificati.
2. I soggetti interessati
Possono accedere al bonus pensionistico i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato con datori di lavoro del settore privato, anche in regime di part-time, che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità secondo quanto indicato alle tabelle di cui all’art. 59, commi 6 e 7 della Legge 27.12.1997, n. 449 (allegato 2) o che matureranno tali requisiti entro il 31.12.2007.
Al riguardo, anche sulla base dei chiarimenti recentemente forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si fa presente che, al fine di accertare l’appartenenza dell’assicurato al settore privato, è necessario fare riferimento alla natura del datore di lavoro. Pertanto, devono ritenersi esclusi dall’applicazione della normativa di cui si tratta tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, con riferimento all’ultimo versamento contributivo effettuato sulla posizione del lavoratore prima della decorrenza del bonus.
Con riguardo alle specificità della classificazione dei lavoratori assicurati all’Ente, si precisa che la normativa in oggetto riguarda tutti i lavoratori in possesso dei requisiti richiesti a prescindere dal raggruppamento di appartenenza, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.182 del 1997.
3. Effetti del bonus
A seguito dell’esercizio della facoltà di accesso al bonus, il lavoratore:
- rinuncia all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e, conseguentemente, al trattamento pensionistico che sarebbe maturato nel corso di percezione del bonus. In altri termini, il trattamento pensionistico liquidato al lavoratore che esercita la suddetta facoltà sarà pari a quello che sarebbe spettato alla data di decorrenza del bonus, maggiorato degli adeguamenti spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento;
- posticipa il pensionamento di anzianità;
- percepisce in busta paga una somma pari all’ammontare della contribuzione obbligatoria non versata, il cui importo si ricava applicando alla retribuzione imponibile l’aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dello spettacolo e per il Fondo sportivi professionisti, eventualmente maggiorata dell’aliquota aggiuntiva di cui all’art. 3-ter, del decreto legge n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, nonché dell’importo dovuto a titolo di contributo di solidarietà, di cui all’art. 1, comma 14 del Decreto Legislativo n. 182 del 1997.
Di conseguenza, il datore di lavoro:
- è esentato dall’obbligo del predetto versamento contributivo relativo all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il datore di lavoro è tenuto al versamento delle contribuzioni per le prestazioni temporanee (malattia, disoccupazione etc. assicurate all’INPS);
- è tenuto, altresì, al versamento del contributo di solidarietà pari al 10% delle somme versate e destinate al finanziamento di fondi pensionistici complementari (Decreto Legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni) e di fondi, gestioni e casse previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, aventi la finalità di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali, essendo escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi;
- è tenuto a corrispondere al lavoratore l’intero importo dei contributi non versati entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Detto importo è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Pertanto, anche ai fini della determinazione degli elementi che concorrono al calcolo del bonus, in relazione a particolari componenti della retribuzione (premi di produzione, mensilità aggiuntive, arretrati, fringe benefit, etc.), occorre fare riferimento agli ordinari criteri dettati dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997.
4. Decorrenza e durata del bonus
L’obbligo del versamento contributivo viene meno a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della facoltà di opzione, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza.
Il bonus può essere corrisposto solo per i periodi di paga compresi tra il 1° novembre 2004 ed il 31 dicembre 2007 e, pertanto, l’opzione può essere esercitata solo dai lavoratori che hanno già maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità ovvero li matureranno entro il 30 giugno 2007 (bonus eventuale dal 1° ottobre 2007).
Nel corso del periodo di percezione del bonus, il lavoratore, previa cessazione dell’attività lavorativa, può accedere al trattamento pensionistico di anzianità in qualsiasi momento, calcolato con le modalità di seguito specificate.
Si fa presente che, per coloro che accedono al bonus, non è, invece, prevista la possibilità di revoca dell’opzione al fine di ripristinare il regime ordinario di accredito dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La percezione del bonus cessa, in ogni caso, al compimento dell’età prevista per il diritto alla pensione di vecchiaia.
5. Modalità di esercizio della richiesta di bonus
Ai fini dell’esercizio della richiesta del bonus, il lavoratore è tenuto a trasmettere formale richiesta all’ENPALS e al proprio datore di lavoro, utilizzando l’apposito modello allegato alla presente circolare (allegato 3), corredato della necessaria documentazione integrativa.
Dal suo canto, I’ENPALS è tenuto a:
- inviare al datore di lavoro una certificazione attestante la sussistenza dei requisiti di legge per accedere al bonus con l’indicazione della decorrenza e del periodo di validità dello stesso, entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore ovvero dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria;
- inviare al lavoratore una certificazione attestante, oltre alle informazioni contenute nell’ambito di quella inoltrata al datore di lavoro, l’importo del trattamento pensionistico maturato sino alla data di decorrenza del bonus.
Naturalmente, nel caso in cui non si rilevi il possesso dei requisiti di legge per il diritto al pensionamento di anzianità, l’Ente provvederà a darne comunicazione al datore di lavoro ed al lavoratore.
Una volta acquisita la richiesta del lavoratore e la certificazione di cui sopra, il datore di lavoro è tenuto a procedere all’eventuale recupero a conguaglio delle contribuzioni pensionistiche eventualmente già versate ed a corrispondere al lavoratore le somme relative alla contribuzione per la quale viene a decadere l’obbligo di versamento all’Ente.
Si fa presente che, qualora nel corso del periodo di fruizione del bonus, dovesse verificarsi l’attivazione di un rapporto di lavoro con un datore di lavoro diverso da quello a cui stata inoltrata la domanda di rinvio del pensionamento di anzianità, il lavoratore è tenuto a darne tempestiva e formale comunicazione all’ENPALS e ad informare il nuovo datore di lavoro dello stato di esenzione contribuiva. L’Ente provvederà ad inviare copia della certificazione attestante l’accesso al bonus al nuovo datore di lavoro.
6. Il trattamento pensionistico
All’atto del pensionamento, al lavoratore verrà liquidato un importo di pensione calcolato sulla base della contribuzione versata sino alla decorrenza del bonus pensionistico stesso, maggiorato degli adeguamenti spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
Laddove il predetto lavoratore raggiunga i requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero continui l’attività lavorativa successivamente al 31.12.2007, si ripristina il regime ordinario di accredito del versamento contributivo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In tal caso, la contribuzione versata darà luogo, su richiesta, alla liquidazione di un supplemento di pensione rispetto al trattamento pensionistico di anzianità già calcolato.
7. Abrogazione della normativa precedente.
Per completezza di informativa, si ricorda che il comma 17 dell’art. 1 della legge 243/2004 ha abrogato l’art. 75 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per effetto di tale abrogazione, sono privi di efficacia i contratti di lavoro stipulati successivamente al 5 ottobre 2004, mentre continuano a dispiegare i loro effetti i contratti stipulati antecedentemente a tale data e sino alla loro naturale scadenza, al termine della quale il lavoratore che intenda continuare l’attività lavorativa, potrà esercitare la facoltà di cui ai commi 12, 13 e 14 dell’art. 1 della Legge 243/2004 secondo le disposizioni e le modalità dianzi descritte.
8. Compilazione delle denunce contributive (mod. 031/CM)
L’Ente si riserva di emanare apposite istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive trimestrali a cura dei datori di lavoro.
Il Direttore Generale
(Massimo Antichi)
Note: la modulistica è reperibile sul sito www.enpals.it