ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE

 

Area Prestazioni e Contributi - Ufficio Normativa e Circolari

 

 

CIRCOLARE 7.8.2006 n°. 13

 

 

Oggetto: Direttori tecnici, massaggiatori e istruttori presso organismi sportivi: precisazioni in merito alla natura delle somme percepite nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche.

 

Sommario: Con la presente circolare si forniscono istruzioni in ordine alle modalità di applicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, che ha adeguato l'elencazione delle categorie di lavoratori assicurate all'Ente, in relazione alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici agli istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonche' ai direttori tecnici, ai massaggiatori ed agli istruttori presso societa' sportive.

Come è noto, le categorie dei lavoratori ex articolo 3, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. n.708/1947 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state recentemente adeguate  secondo l’elencazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005 (cfr. circolare n.7 del 30 marzo 2006).

A seguito delle innovazioni introdotte dal citato decreto, si ricorda come l’obbligo di iscrizione all’Ente sia stato esteso, a prescindere dalla natura giuridica – subordinata parasubordinata o autonoma - del rapporto di lavoro, anche a figure professionali tipiche del settore, quali gli istruttori presso impianti e circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive.

Al riguardo, per quanto concerne la categoria dell’istruttore, si precisa che, laddove la prestazione svolta sia direttamente connessa all’impianto ovvero al circolo sportivo di qualsiasi genere, la categoria di riferimento è quella identificata dal codice 771 (“istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”). Viceversa, qualora la predetta connessione con l’impianto o il circolo sportivo non sussista e la prestazione sia posta in essere presso associazioni o società sportive, la categoria di riferimento sarà quella identificata dal codice 777 (“istruttori presso società sportive”).

Ciò premesso, in relazione ad eventuali somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione, sulla disciplina prevista dall’articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) al fine di precisarne la portata.

In particolare, la citata norma prevede:

 

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) omissis

 

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica

anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche2 (…) omissis”.

 

1cod. 771: istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

cod. 775: direttori tecnici presso società sportive;

cod. 776: massaggiatori presso società sportive;

cod. 777: istruttori presso società sportive.

2 Lettera così modificata dal comma 1, dell’articolo 37, L.n.342/2000 e dal comma 3 dell’art. 90, L.n.289/2002.

La qualificazione delle suddette somme (compensi, premi, indennità di trasferta, rimborsi forfetari) alla stregua di “redditi diversi” comporta, come è noto, che per le stesse non si configuri l’assoggettamento a contribuzione previdenziale.

Al riguardo, si richiama l’attenzione sulla circostanza che, affinché dette somme possano rientrare nella categoria dei “redditi diversi”, è necessario che siano erogate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche.

Sotto il profilo operativo, allo scopo di accertare in capo all’organismo sportivo la sussistenza delle predette finalità dilettantistiche è necessario verificarne l’iscrizione nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI e trasmesso annualmente all’Agenzia delle Entrate. Al riguardo, si osserva difatti che, sulla base delle previsioni dell’articolo 7 del D.L. n.136/2004, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge n.186/2004, “…il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche…”.

Al fine di agevolare la corretta applicazione dell’articolo 67, comma 1, lett. m) del D.P.R. n.917/1986, si ritiene opportuno puntualizzare che detta norma preclude l’inquadramento dei compensi tra i “redditi diversi” nell’ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ovvero in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

Per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. n.633/1972, s’intende come tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.

Al riguardo, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.21/E del 1° marzo 2004, con riferimento ai redditi di lavoro autonomo, fa presente che “…l'art. 53, comma 1, del TUIR (già art. 49) riconduce in tale categoria reddituale i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e intende per attività artistiche e professionali l'esercizio, per professione abituale ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle che danno luogo a reddito d'impresa. In mancanza del requisito dell'abitualità le prestazioni di lavoro autonomo rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui al comma 1, lett. l) dell'art. 67 del TUIR”.

Sotto il profilo fiscale, l’art. 69, co.2, D.P.R.n.917/1986 prevede: “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale”. La parte imponibile dei redditi di cui al citato art. 67, comma 1, lettera m) - somme superiori a 7.500 euro - è assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta sino a 20.658,28 euro e a titolo d’acconto per la parte eccedente (art.25, comma 1, L.n.133/1999).

Allo stato, detto Registro è consultabile all’interno del portale istituzionale del CONI (www.coni.it).

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Allo scopo di favorire la corretta applicazione della disciplina in oggetto, si evidenziano qui di seguito, gli indici che, con riferimento alla prassi amministrativa e agli orientamenti giurisprudenziali, connotano l’attività professionale come tale.

In linea generale, pare innanzitutto opportuno sottolineare che si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell’attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all’attività svolta.

Sul piano concreto, si può parlare di reddito professionale laddove dall’esame dell’attività posta in essere emergano in via concorrente i seguenti indici:

1) l’attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità. Il termine “abitualità” sta a delimitare un’attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; esso ha un significato contrario a quello di “occasionalità” che, riferito ad un’attività, traduce i caratteri della contingenza, dell’eventualità, della secondarietà (cfr. Cass. Sez. III pen., 20 giugno 1988, n.1052);

 

2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità. Al riguardo, si osserva come, anche alla luce della disciplina dettata dal legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all’IRE (cd. No tax area, cfr. art.11, D.P.R.n.917/1986), la percezione, nell’arco dell’anno solare, di somme inferiori al vigente limite in materia (per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, attualmente pari 4.500 euro annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità dei compensi.

Pare appena il caso di sottolineare che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell’esercizio dell’attività. D’altro canto, attività professionale non significa attività esclusiva e neppure attività prevalente; la professionalità non è infatti incompatibile con il compimento di un singolo affare, in quanto lo stesso può implicare una molteplicità di atti tali da fare assumere all’attività carattere stabile.

Infine, si rileva che, poiché il professionista è per definizione un soggetto che si rivolge ad una committenza indeterminata, l’esistenza di una committenza plurima, effettiva o potenziale, è certamente indice della presenza di attività professionale.

In considerazione della oggettiva difficoltà interpretativa della materia in questione, si ritiene che, in relazione al ritardato assolvimento dei relativi obblighi contributivi, sussistano le condizioni per beneficiare della riduzione dell’ammontare delle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili alla misura degli interessi legali.

Pertanto, anche a fronte di eventuali contestazioni da parte dell’Ente, l’impresa potrà richiedere, in deroga a quanto disposto dalla circolare n.7/2006, l’applicazione del predetto beneficio laddove le precisazioni oggetto della presente circolare siano risultate essenziali ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi. Ciò a condizione che, per la regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse, le relative denunce siano presentate entro il 25 ottobre 2006 e il versamento dei contributi dovuti avvenga entro il 16 ottobre 2006.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

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