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ENPALS |
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SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
Premessa La
Legge 9 Ottobre 2002 n.222, ha previsto la
possibilità di legalizzare il lavoro irregolare di cittadini extracomunitari
mediante la presentazione della richiesta di regolarizzazione,
da parte del datore di lavoro, entro l’11 Novembre 2002 unitamente al
versamento all’INPS di un contributo forfettario di
700 Euro per ciascun lavoratore extracomunitario alle proprie dipendenze.
Per poter usufruire di tale normativa di legalizzazione il rapporto di
lavoro da regolarizzare doveva avere carattere
subordinato e doveva essere stato costituito in data non successiva al 10
Giugno 2002 ed ovviamente doveva essere in corso alla data di presentazione
della domanda nonché alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Premesso che con circolare del 31/10/2002 n. 36 sono state impartite
le disposizioni operative relative alla legalizzazione del predetto lavoro
irregolare, si precisa che l’art.1, comma 7, della Legge suddetta ha demandato al
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la determinazione con proprio
decreto, delle modalità per l’imputazione del detto
contributo forfettario ed altresì delle modalità di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti al 10 Giugno 2002. 1- Ripartizione del contributo forfettario
versato all’INPS ai sensi dell’art. 1 comma 3, lettera b) della L. 222/2002 In
attuazione del sopracitato
articolo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto 28
Ottobre 2002 all’art.2 ha provveduto a tale
ripartizione sia per far fronte all’organizzazione ed allo svolgimento dei
compiti di cui alla stessa legge, sia in relazione alla posizione
contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al
fine di garantire l’equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali”.
Pertanto il contributo forfetario, “pari ad Euro 700, è ripartito
dall’INPS nelle seguenti misure: a) Euro 669 destinati, in base all’aliquota di finanziamento del 32,70
per cento calcolata sul minimale contributivo introdotto dall’art.7, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638,
modificato dall’art.1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 9 ottobre 1989 n.338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389,
alle competenti gestioni previdenziali pensionistiche; b) Euro
31, per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte
all’organizzazione ed allo svolgimento dei compiti di cui all’
art.1 del citato decreto-legge n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 222 del
2002, da assegnare per due terzi al Ministero dell’interno e per un terzo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. 2 –
Datori di lavoro che possono accedere alla
legalizzazione per i periodi antecedenti al 10 Giugno 2002 I
datori di lavoro che possono accedere alla
legalizzazione per i periodi antecedenti al 10 Giugno 2002 sono individuati
in “chiunque, nell’esercizio di un’ attività d’impresa sia in forma
individuale che societaria, ha occupato alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare in data anteriore al 10 Giugno 2002 e
che ha denunciato entro l’11 Novembre 2002 la sussistenza del rapporto di
lavoro con le modalità previste dalla L. 222/2002”
(in tal senso l’art.1, comma 1, L.222/2002 richiamato dall’art.3
del D.M. 28 Ottobre 2002). “Qualora si tratti di società operanti in Italia, la
denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante”.
Rimangono pertanto esclusi da tale possibilità tutti
i datori di lavoro che non sono imprenditori, come i professionisti e altri
titolari di reddito di lavoro autonomo. Ai
sensi dell’art.1, comma 6, della L.222/2002 i datori di lavoro che presentano la
dichiarazione di legalizzazione del
lavoro irregolare per il periodo suddetto non sono punibili
per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale, nonché per gli altri
reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all’occupazione dei
lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione stessa e compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. 195 del 9 Settembre
2002 (10 Settembre 2002). Le predette cause di non punibilità non si
applicano a coloro che abbiano presentato una
dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine
di procurare il permesso di soggiorno a stranieri (comma così aggiunto dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 Ottobre 2002). 3 –
Lavoratori interessati alla legalizzazione La
legalizzazione per il periodo suddetto riguarda esclusivamente lavoratori di
nazionalità extracomunitaria che siano stati
occupati alle dipendenze dei datori di lavoro sopra descritti in posizione
irregolare e cioè in situazione di impiego attuatesi in violazione della
disciplina vigente in materia di permesso di soggiorno per lavoro e per i
quali sia stata denunciata entro l’11 novembre 2002 la sussistenza del
rapporto di lavoro con le modalità previste dalla L.222/2002. Per
poter usufruire di tali agevolazioni i lavoratori devono essere stati
occupati prima del 10 Giugno 2002 ed il periodo per il quale
è possibile chiedere la regolarizzazione è quello per il quale non si è
ancora compiuta la prescrizione quinquennale alla data della domanda di
regolarizzazione stessa.
L’art. 1, comma 8, della L.222/2002 elenca
espressamente le situazioni riguardanti la persona del lavoratore
extracomunitario che risultano ostative
all’applicazione della procedura di legalizzazione. 4 –
Rapporto di lavoro
L’art.1, comma 1, L.222/2002
fa riferimento ai lavoratori extracomunitari “alle
dipendenze”, pertanto si ritiene che la norma ricomprenda
rapporti di lavoro aventi carattere subordinato a tempo indeterminato,
determinato e part-time.
Non possono, invece, considerarsi regolarizzabili i rapporti di
lavoro: -
non
aventi natura subordinata (es. collaborazioni coordinate e continuative); -
aventi
caratteristiche incompatibili con la presenza in azienda in epoca anteriore
all’instaurarsi del rapporto di lavoro (es. contratto di formazione e
lavoro); -
instaurati con
soci di cooperative.
Tuttavia occorre precisare, con riferimento ai soci-lavoratori di
società cooperative, che il rapporto di lavoro può essere regolarizzato
qualora il socio stesso ha stabilito con la propria adesione alla società o
successivamente all’instaurazione del rapporto associativo (eventualmente già
in essere in data anteriore al 10 Giugno 2002) un ulteriore e distinto
rapporto di lavoro in forma subordinata, nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento interno, ai sensi di quanto dispone la L.
142/2001. 5 – Procedura di
legalizzazione La
facoltà di procedere alla legalizzazione viene
riconosciuta dalla normativa in esame solo ai datori di lavoro, come sopra
individuati. La
domanda di legalizzazione viene, quindi, presentata
dal richiedente-datore di lavoro al competente Istituto previdenziale e deve
contenere, a pena di inammissibilità: a) i dati identificativi
dell’imprenditore o della società e del suo legale rappresentante; b) l’indicazione delle generalità e della
nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la
dichiarazione; c) l’indicazione della tipologia e delle modalità d’impiego; d) l’indicazione della
retribuzione contrattualmente convenuta o effettivamente corrisposta (se
superiore) in ogni caso non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento; e) il periodo per il quale si intende
chiedere la regolarizzazione (si ricorda che la legalizzazione può essere
richiesta per i periodi anteriori al 10 Giugno 2002 e per i quali non si è
ancora compiuta la prescrizione quinquennale alla data della domanda stessa). Si
ricorda, per quanto superfluo, che la domanda dovrà essere presentata entro
il termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 22 gennaio 2003 (data
di pubblicazione in G.U. del citato D.M. 28 ottobre 2002). 6 – Modalità di calcolo dei contributi previdenziali e dei
relativi interessi
L’art.3 del D.M. 28 Ottobre 2002, stabilisce
che i datori di lavoro possono versare, previa domanda, all’ENPALS i
contributi previdenziali per le gestioni pensionistiche, nonché
i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti al 10 Giugno 2002 in
un’unica soluzione ovvero in rate mensili di uguale importo, maggiorate: a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali; b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a
decorrere dal venticinquesimo mese.
L’ammontare dei contributi previdenziali per i soggetti
obbligatoriamente assicurati ENPALS dovrà essere calcolato applicando alle
retribuzioni contrattualmente dovute (o a quelle effettivamente corrisposte se
superiori) la sola aliquota prevista per il Fondo Pensioni
(IVS) vigente. In
particolare si ricorda che l’art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.1989 n. 388,
convertito nella legge 7.12.1989 n. 389, stabilisce che la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza
sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da
leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi
o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo. Si
ricorda in proposito che, al fine di individuare l’aliquota da applicare,
occorre verificare se il lavoratore per il quale si chiede la regolarizzazione risulta già iscritto al Fondo pensioni
per i lavoratori dello spettacolo o ad altre forme pensionistiche
obbligatorie alla data del 31 Dicembre 1995.
Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, l’ammontare dei contributi
dovuti sarà aumentato degli interessi legali vigenti alla data del
versamento, calcolati per il periodo che va dalla scadenza
del debito contributivo e fino alla data del pagamento.
Nel pagamento rateale, invece, sull’ammontare complessivo dei
contributi e degli interessi calcolati fino alla data della domanda (come nel
caso di pagamento in unica soluzione) sono addebitati gli interessi legali al
tasso vigente alla data della domanda stessa per le prime 24 rate, ed al
tasso degli interessi di dilazione, per le rate dalla 25^ alla 36^. Il
piano di ammortamento sarà comunicato a cura degli
Uffici periferici dell’Ente. 7- Modalità di versamento dei contributi previdenziali e dei
relativi interessi Il
datore di lavoro, qualora intenda richiedere il pagamento rateale, dovrà
presentare apposita domanda di rateazione alla
competente sede ENPALS (si ritiene competente quella del luogo nel quale è
ubicata la sede dell’impresa), con la modulistica in uso e reperibile presso
gli Uffici periferici dell’Ente.
Essendo tale ipotesi di rateazione espressamente prevista dalla legge
non sarà necessario osservare la procedura prevista dal D.L. 8 Luglio 2002 n.138, convertito con legge 8 Agosto 2002 n.178, circa la competenza a concedere la rateazione e la
prestazione di una garanzia assicurativa o bancaria, costituendo un’eccezione
alla regola.
Resta salva la possibilità per il datore di lavoro di decidere in
qualunque momento di interrompere il pagamento rateale e versare il resto in
un’unica soluzione; in questo caso la sede competente provvederà
a conteggiare il residuo debito contributivo sul quale graveranno le
somme aggiuntive calcolate in misura ordinaria. L’importo dovrà essere
versato entro i termini assegnati dall’Ufficio dell’Ente, trascorsi i quali verrà attivata la procedura di riscossione a mezzo ruolo
esattoriale.
Qualora risulti che il datore di lavoro non
abbia rispettato le scadenze rateali, gli Uffici periferici, dopo aver
contattato lo stesso per verificare se il pagamento sia stato realmente
omesso, provvederanno, con la massima sollecitudine, a revocare la rateazione
con provvedimento scritto e motivato, ed analogamente a quanto sopra
indicato, verrà attivata la procedura di recupero mediante cartelle
esattoriali. I
versamenti sia in un’unica soluzione sia in forma rateale dovranno essere effettuati tramite modello F24 compilato come segue: - codice
Ente: indicare il Codice 0001 identificativo dell’ENPALS; - codice
Sede, indicare il codice della sede ENPALS presso la quale
è aperta la posizione contributiva dell’impresa (per l’elenco vedi circ.n.37 del 23/12/1998); - causale contributi: indicare il codice CCLS; - codice posizione assicurativa: indicare il numero di matricola
dell’impresa, comprensiva del numero dell’attività composta di nove caratteri
(si ricorda che la matricola assegnata dall’Ente, deve essere riportata per
intero; ad esempio la matricola 000123/001 deve essere riportata con gli zeri
iniziali; in caso contrario la matricola potrebbe essere acquisita
erroneamente dagli intermediari alla riscossione, determinando il mancato
abbinamento al modello di denuncia); - periodo
di riferimento da: indicare nella forma gg/mm/aaaa (es.10/06/2000) il giorno,
il mese e l’anno di inizio del periodo per il quale
si chiede la regolarizzazione; - periodo
di riferimento a: indicare nella forma gg/mm/aaaa (es.10/06/2002) il giorno,
il mese e l’anno finale del periodo per il quale si chiede la regolarizzazione; - importi
a debito versati: indicare, in euro e centesimi di euro,
l’importo della rata mensile che si versa (le rate mensili saranno tutte di
uguale importo, ai sensi dell’art.3 del citato
D.M.) o del totale da versare, come sopra calcolato, nel caso in cui si
provveda al pagamento in unica soluzione; - importi
a credito compensati: non compilare. Il
datore di lavoro all’atto della presentazione della domanda di regolarizzazione dovrà presentare le denunce mensili e
trimestrali (modd. 031/R e 031/CM) secondo le aliquote
e la normativa vigenti nei mesi ricompresi nel
periodo da regolarizzare e relativi a detto periodo.
Il
datore di lavoro non dovrà compilare né inoltrare all’Ente il modello
031/RC1.
Dalla lettura del suddetto art. 3 si evince chiaramente che la
contribuzione ed i relativi interessi dovuti per la regolarizzazione
dei periodi anteriori al 10 Giugno 2002 dovranno essere versati direttamente
al competente Istituto previdenziale quindi nel caso di soggetti
obbligatoriamente assicurati ENPALS le somme suddette dovranno essere versate
direttamente all’ENPALS. Si
ricorda invece che per il versamento del contributo forfetario di cui all’art.1, comma 3, lett. b) della L.222/2002
si prevedeva il versamento da parte dei datori di lavoro all’INPS e quindi
anche per i lavoratori dello spettacolo tale contributo veniva
riscosso in forma unificata dall’INPS. 8 –
Adempimenti degli Uffici periferici Gli importi oggetto di rateazione dovranno essere iscritti
a ruolo e successivamente sospesi. Come precedentemente
accennato le modalità di concessione della rateazione rimangono quelle già in
uso ed eventuali diverse modalità di versamento rateale verranno
tempestivamente comunicate. 9-Termine di
presentazione della domanda e di versamento delle somme dovute La
domanda di regolarizzazione ex art. 3 D.M. 28
Ottobre 2002 dovrà essere presentata alla competente Sede ENPALS o Sezione
distaccata ENPALS entro e non oltre il termine di prescrizione quinquennale decorrente
dal 22 gennaio 2003 (data di pubblicazione in G.U. del citato D.M. 28 ottobre
2002). Ovviamente, le domande che verranno inoltrate
da tale termine, avranno anche valenza prescrizionale quinquennale quanto ai
periodi pregressi che potranno essere regolarizzati.
Circa la somma forfettaria di Euro 669 già versata all’INPS, ma di competenza
dell’ENPALS, si fa riserva di comunicare le modalità di trasferimento di tale
cifra all’Ente da parte del predetto Istituto.
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