DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n.184
Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
(GU n. 114 del 18-5-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 e in particolare l'articolo 23;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 26 gennaio
2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
17 marzo e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le modalita'
di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita'
a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni di seguito denominata: «legge».
2. I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del
diritto di accesso sono adottati dalle amministrazioni interessate, entro il
termine di cui all'articolo 14, comma 1, decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, dandone comunicazione alla Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della
legge.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e' esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attivita' di
pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da
chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'
richiesto l'accesso.
2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti
alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma
1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorita' competente a formare
l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non e'
tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di
accesso.
Art. 3.
Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la
pubblica amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera
c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di
copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per
coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti
controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti
connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i
controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via
telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta,
accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.
Art. 4.
Richiesta di accesso di portatori di
interessi pubblici o diffusi
1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di
accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori
di interessi diffusi o collettivi.
Art. 5.
Accesso informale
1. Qualora in base alla natura del documento
richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati il diritto di accesso
puo' essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale,
all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del
procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della
richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare
e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta,
dimostrare la propria identita' e, ove occorra, i propri poteri di
rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta
mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata dal
titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento
amministrativo ed e' trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge.
5. La richiesta di accesso puo' essere presentata anche per il tramite degli
Uffici relazioni con il pubblico.
6. La pubblica amministrazione, qualora in base al contenuto del documento
richiesto riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a
presentare richiesta formale di accesso.
Art. 6.
Procedimento di accesso formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento
immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla
legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle
informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del documento
o sull'esistenza di controinteressati, l'amministrazione invita l'interessato a
presentare richiesta d'accesso formale, di cui l'ufficio rilascia ricevuta.
2. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui
confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla stessa immediatamente
trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione
all'interessato.
3. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute
nei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5.
4. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, ai
sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge, decorrenti dalla presentazione
della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima
nell'ipotesi disciplinata dal comma 2.
5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci
giorni, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale
caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione
della richiesta corretta.
6. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente, il funzionario
preposto all'unita' organizzativa o altro dipendente addetto all'unita'
competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
Art. 7.
Accoglimento della richiesta e
modalita' di accesso
1. L'atto di accoglimento della richiesta di
accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui
rivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a
quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la
facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti
al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
3. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento
della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di
personale addetto.
4. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non possono essere asportati
dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
5. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui
incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno
specificate le generalita', che devono essere poi registrate in calce alla
richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in
parte i documenti presi in visione.
6. In ogni caso, la copia dei documenti e' rilasciata subordinatamente al
pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge secondo le
modalita' determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta
dell'interessato, le copie possono essere autenticate.
Art. 8.
Contenuto minimo degli atti delle
singole amministrazioni
1. I provvedimenti generali organizzatori di cui
all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:
a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente
mediante la predisposizione di apposita modulistica;
b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi
accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate
tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la
indicazione dei luoghi di consultazione;
c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di
copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le
misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonche' la
divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati
possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente,
ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
Art. 9.
Non accoglimento della richiesta
1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento
dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile
del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente,
alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle
circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come
proposta.
2. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare
una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della
legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie
nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui
conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Art. 10.
Disciplina dei casi di esclusione
1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti
con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonche' con
gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo 24.
2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge e'
esercitato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2.
Art. 11.
Commissione per l'accesso
1. Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione
del principio di piena conoscibilita' dell'azione amministrativa, la
Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:
a) esprime pareri per finalita' di coordinamento dell'attivita' organizzativa
delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme
applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano
ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonche', ove ne sia richiesta,
su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;
b) decide i ricorsi di cui all'articolo 12.
2. Il Governo puo' acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge,
delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti
al diritto di accesso.
3. Presso la Commissione per l'accesso opera l'archivio degli atti concernenti
la disciplina del diritto di accesso previsti dall'articolo 24, comma 2, della
legge. A tale fine, i soggetti di cui all'articolo 23 della legge trasmettono
per via telematica alla Commissione per l'accesso i suddetti atti e ogni loro
successiva modificazione.
Art. 12.
Tutela amministrativa dinanzi la
Commissione per l'accesso
1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da
parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero
avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del
controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono
trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
-- Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso puo'
essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente.
2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalita' di
cui all'articolo 3, e' presentato nel termine di trenta giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto
sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta
comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro
controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
a) le generalita' del ricorrente;
b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
c) la sommaria esposizione dei fatti;
d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax
o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio
rigetto;
b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di
ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati gia' in
sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non gia'
individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La
Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o
dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si
intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la
protezione dei dati personali il termine e' prorogato di venti giorni. Decorsi
inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o
comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b),
della legge;
c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o
degli eventuali allegati indicati al comma 4;
d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilita' o di inammissibilita' del ricorso non preclude
la facolta' di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il
ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo
comportamento del soggetto che detiene il documento.
9. La decisione della Commissione e' comunicata alle parti e al soggetto che ha
adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6.
Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento
impugnato puo' emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto
dall'articolo 25, comma 4, della legge.
10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto
compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4,
della legge.
Art. 13.
Accesso per via telematica
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
22, comma 1, lettera e), della legge, assicurano che il diritto d'accesso possa
essere esercitato anche in via telematica. Le modalita' di invio delle domande
e le relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni.
Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali
1. Salvo quanto disposto per le regioni e gli enti
locali dal comma 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
soggetti indicati nell'articolo 23 della legge. Gli atti adottati da tali
soggetti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
adeguati alle relative disposizioni entro un anno da tale data. Il diritto di
accesso non puo' essere negato o differito, se non nei casi previsti dalla
legge, nonche' in via transitoria in quelli di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, e agli altri atti
emanati in base ad esso.
2. Alle regioni e agli enti locali non si applicano l'articolo 1, comma 2,
l'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 8, in quanto non attinenti ai
livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto all'accesso che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e secondo quanto previsto
dall'articolo 22, comma 2, della legge. Le regioni e gli enti locali adeguano
alle restanti disposizioni del presente regolamento i rispettivi regolamenti in
materia di accesso vigenti alla data della sua entrata in vigore, ferma
restando la potesta' di adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, le
specifiche disposizioni e misure organizzative necessarie per garantire nei
rispettivi territori i livelli essenziali delle prestazioni e per assicurare
ulteriori livelli di tutela.
3. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto d'accesso sono
pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Art. 15.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati gli articoli da 1 a 7 e 9 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. E' altresi' abrogato
l'articolo 8 di detto decreto dalla data entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 24, comma 6, della legge.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 147