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Decreto
Ministeriale n. 282 del 2 maggio 1996
Regolamento recante la
disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della
gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2,
comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
IL MINISTRO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL
MINISTRO DEL TESORO
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1. 1. Ai sensi della legge 8
agosto 1995, n. 335, gli iscritti alla gestione pensionistica
dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26,
della predetta legge hanno diritto alla pensione di vecchiaia,
alla pensione di inabilità, all’assegno di
invalidità e alla pensione ai superstiti, secondo le
disposizioni previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attività commerciali di cui alla legge 2
agosto 1990, n. 233. I trattamenti sono liquidati con il
sistema contributivo e l’aliquota di computo, di cui
all'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 335 del 1995, è
stabilita nella misura del 10 per cento.
Ndr. Per la contribuzione vedi ora l’articolo 59,
comma 16, della legge n. 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungono i
requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma
conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché
delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi
professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione
supplementare ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreché in
possesso del requisito di età di cui all’art. 1,
comma 20, della legge n. 335 del 1995.
3. I contributi versati nella gestione separata per periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione a carico
della gestione stessa danno titolo a un supplemento di
pensione. La liquidazione del supplemento può essere
richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla
data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo
cinque anni dalla data di decorrenza del precedente
supplemento.
Art. 2. 1. L’iscritto alla
gestione separata di cui all’art. 1, qualora cessa
l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo
all’obbligo dell’iscrizione alla predetta gestione,
può conseguire il requisito contributivo per il diritto
a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla
gestione medesima. A tal fine l’iscritto presenta domanda
di autorizzazione all’INPS, il cui accoglimento è
subordinato al possesso del requisito contributivo previsto
dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione
previdenziale degli esercenti attività commerciali, di
cui alla legge n. 233 del 1990 e successive modificazioni ed
integrazioni. Per coloro che esercitano il diritto alla
prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data del
31 dicembre 2000, tale requisito è ridotto ad un anno.
2. La contribuzione volontaria
di cui al comma 1 è effettuata, nei termini e secondo le
modalità stabilite dall’INPS, nella misura dovuta
per l’anno precedente a quello della cessazione
dell’attività lavorativa.
Art. 3. 1. Gli iscritti alla gestione separata che possono
far valere periodi contributivi presso l’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme
esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni
pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233
del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito
della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai
fini del diritto e della misura della pensione a carico della
gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà
di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge n.
335 del 1995.
Art. 4. 1. Per la durata di un
quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996
per coloro che risultano già pensionati o iscritti a
forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per
coloro che non risultano iscritti alle predette forme, i
soggetti che svolgono le attività lavorative di cui
all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995:
a) in possesso alla medesima
data del requisito del sessantacinquesimo anno di età,
hanno facoltà di iscriversi alla gestione di cui al
presente decreto;
b) al conseguimento, nel corso
del predetto quinquennio, del sessantacinquesimo anno di età,
possono richiedere la cancellazione dalla gestione.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, i soggetti in
possesso del requisito di sessanta anni di età alla
medesima data di cui al comma 1 e che alla cessazione
dell’attività lavorativa non conseguono il diritto
alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all’art.
3, possono richiedere la restituzione dei contributi versati
alla gestione, maggiorati dell’interesse di cui all'art.
2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Art. 5. 1. Fermo
restando l’obbligo contributivo alla gestione di cui
all’art. 1, i soggetti già autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme
di previdenza obbligatorie possono proseguire tale
contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette
forme.
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