DECRETO LEGISLATIVO
23 aprile 2004, n.124
Razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (GU n.
110 del 12-5-2004)
Capo I
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003,
n. 30, ed in particolare l'articolo 8;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29
gennaio 2004;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004; Sulla
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; Emana il
seguente decreto legislativo:
Organizzazione
Articolo
1
Vigilanza in materia di rapporti di lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
1. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali assume e coordina, nel rispetto delle competenze
affidate alle regioni ed alle province autonome, le iniziative di contrasto del
lavoro sommerso e irregolare, di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, con particolare
riferimento allo svolgimento delle attivita' di vigilanza mirate alla
prevenzione e alla promozione dell'osservanza delle norme di legislazione
sociale e del lavoro, ivi compresa l'applicazione dei contratti collettivi di
lavoro e della disciplina previdenziale. Resta ferma la competenza del
Ministero dell'interno in materia di coordinamento e di direzione dei servizi
di ordine e sicurezza pubblica, di cui all'articolo 1 della legge 1° aprile
1981, n. 121, e di cui all'articolo 10 della legge 31 marzo 2000, n. 78,
nonche' dei prefetti in sede. Resta altresi' ferma la competenza delle aziende
sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Sono fatte salve le
competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme di
attuazione.
Articolo
2
1. Presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e' istituita, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, una
direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle attivita'
ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti
di lavoro, di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di
legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali, di seguito denominata:
«Direzione generale».
2. La direzione generale
fornisce, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, direttive operative e svolge l'attivita' di coordinamento
della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in
materia di lavoro, che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attivita' ispettiva
di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti
previdenziali, nonche' l'uniformita' di comportamento degli organi di vigilanza
nei cui confronti la citata direzione esercita, al sensi del comma 1,
un'attivita' di direzione e coordinamento.
3. La direzione generale
convoca, almeno quattro volte all'anno, i presidenti delle Commissioni
regionali di coordinamento della attivita' di vigilanza, di cui all'articolo 4,
al fine di fornire al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ogni
elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di
attivita' di vigilanza.
Articolo
3
1. Qualora si renda opportuno
coordinare a livello nazionale l'attivita' di tutti gli organi impegnati sul
territorio nelle azioni di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i
profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo
periodo dell'articolo 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca la Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza di
cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi
strategici, nonche' le priorita' degli interventi ispettivi.
2. La Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza, nominata con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualita' di
presidente; dal direttore generale della direzione generale, dal Direttore
generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); dal Direttore
generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL); dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Direttore
generale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende
sanitarie locali; dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione del
lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti
dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono
farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
3. Alle sedute della Commissione
centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a
partecipare i Direttori degli altri enti previdenziali, i Direttori generali
delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la emersione
del lavoro non regolare ed il comandante del nucleo dei Carabinieri presso
l'ispettorato del lavoro. Alle sedute della Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono, su questioni di carattere
generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi'
invitati il comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
4. Alla Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo' essere attribuito il compito di
definire le modalita' di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui
all'articolo 10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la
realizzazione del modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti in
materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi
di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale, al sensi dell'articolo
2, esercita un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. Ai componenti della
Commissione di coordinamento dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti
eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 3 non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento della
Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio.
Articolo
4
1. Le direzioni regionali del
lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti
previdenziali, coordinano l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e di
legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le
direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del
lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS,
dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno
coordinare l'attivita' di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto
del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza
pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni
fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del
lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza.
3. La Commissione di cui al
comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del
lavoro e' composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la
presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale
dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal Direttore
regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende
sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro
rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della
Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente
delegati.
4. Alle sedute della Commissione
di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali
degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni
regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute
della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati uno o
piu' dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno ed il comandante regionale dell'Arma del
carabinieri.
5. La Commissione regionale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i
presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito
denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di
fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile
all'elaborazione delle direttive in materia di attivita' di vigilanza di
competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti
della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a
partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non
spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a
normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
Articolo
5
1. La direzione provinciale del
lavoro, sentiti i Direttori provinciali dell'INPS e dell'INAIL, coordina
l'esercizio delle funzioni ispettive e fornisce le direttive volte a
razionalizzare l'attivita' di vigilanza, al fine di evitare duplicazione di
interventi ed uniformarne le modalita' di esecuzione. A tale fine, le direzioni
provinciali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori
provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.
2. Qualora si renda opportuno
coordinare, a livello provinciale, l'attivita' di tutti gli organi impegnati
nell'azione di contrasto del lavoro irregolare, i CLES, cui partecipano il
Comandante provinciale della Guardia di finanza, un rappresentante degli Uffici
locali dell'Agenzia delle entrate presenti sul territorio provinciale ed il
presidente della Commissione provinciale per la emersione del lavoro non
regolare di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
forniscono, in conformita' con gli indirizzi espressi dalla Commissione
centrale di cui all'articolo 3, indicazioni utili ai fini dell'orientamento dell'attivita'
di vigilanza. Alle sedute del CLES possono, su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitati il
Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri ed il Questore.
3. Il CLES redige, con periodicita'
trimestrale una relazione sullo stato del mercato del lavoro e sui risultati
della attivita' ispettiva nella provincia di competenza, anche avvalendosi
degli esiti delle attivita' di analisi e ricerca delle citate Commissioni
provinciali per l'emersione del lavoro. Al termine di ogni anno il CLES redige
una relazione annuale di sintesi.
4. Ai componenti dei CLES, ed ai
soggetti che eventualmente li integrano ai sensi del comma 2, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento dei CLES si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli
di bilancio.
Articolo
6
Personale
ispettivo
1. Le funzioni di vigilanza in
materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo
in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui
al comma 1, nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni
conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualita' di ufficiale di
Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in
materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di
vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali
sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attivita' di verifica
del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale,
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la
qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.
Capo II
Il personale ispettivo ha
compiti di:
a) vigilare sull'esecuzione di
tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata
attivita' di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico,
di volta in volta utilizzato;
b) vigilare sulla corretta
applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
c) fornire tutti i chiarimenti
che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve
vigilare, anche ai sensi dell'articolo 8;
d) vigilare sul funzionamento
delle attivita' previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera
compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati,
escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e
dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) effettuare inchieste,
indagini e rilevazioni, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
f) compiere le funzioni che a
esso vengono demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo
8
1. Le direzioni regionali e
provinciali del lavoro organizzano, mediante il proprio personale ispettivo,
eventualmente anche in concorso con i CLES e con le Commissioni regionali e
provinciali per la emersione del lavoro non regolare, attivita' di prevenzione
e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro,
finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale,
con particolare riferimento alle questioni di maggior rilevanza sociale,
nonche' alle novita' legislative e interpretative. Durante lo svolgimento di
tali attivita' il personale ispettivo non esercita le funzioni di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Qualora nel corso della
attivita' ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di
non corretta applicazione della normativa di cui sopra, con particolare
riferimento agli istituti di maggiore ricorrenza, da cui non consegua
l'adozione di sanzioni penali o amministrative, il personale ispettivo fornisce
indicazioni operative sulle modalita' per la corretta attuazione della predetta
normativa.
3. La direzione generale e le
direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche d'intesa con gli enti
previdenziali, propongono a enti, datori di lavoro e associazioni, attivita' di
informazione ed aggiornamento, da svolgersi, a cura e spese di tali ultimi
soggetti, mediante stipula di apposita convenzione. Lo schema di convenzione e'
definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La direzione provinciale del
lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare
l'azione dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro
ai sensi degli articoli 75 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. 5. Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere svolte,
secondo le rispettive competenze, anche dagli enti previdenziali, nel rispetto
delle indicazioni e direttive della direzione generale.
Articolo
9
1. Le associazioni di categoria
e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del
lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine
generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al
presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie
previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via
telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata
direzione generale.
Articolo
10
1. Al fine di razionalizzare gli
interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, e' istituita,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse
del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni
concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonche' informazioni e
approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie
oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo.
Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che
effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale
per l'informatica nella pubblica amministrazione, vengono definite le modalita'
di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di
consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui
all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Per evitare duplicazione di
interventi da parte degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate
provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante
strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni,
immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad
una migliore e piu' efficiente organizzazione dell'attivita' ispettiva in
ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni
regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri
presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria
competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della
direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme
poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e'
adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso
degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza
obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2,
esercita un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento
redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa
vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono
essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori,
amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
Articolo
11
1. Nelle ipotesi di richieste di
intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano
elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente puo', mediante un proprio
funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di
conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono
farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da
professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al
verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
4. I versamenti dei contributi
previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore,
riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo
lavorativo riconosciuto dalle parti, nonche' il pagamento delle somme dovute al
lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare
l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni
provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la
relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato
accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da
apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro da' seguito agli
accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura
conciliativa puo' aver luogo nel corso della attivita' di vigilanza qualora
l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa
di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate,
l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro
ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La
convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo.
Articolo
12
1. Qualora nell'ambito
dell'attivita' di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale
da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il
personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a
corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. 2.
Entro trenta giorni dalla
notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro puo' promuovere
tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso
di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di
diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice
civile.
3. Decorso inutilmente il
termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo,
attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1
acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del
lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del
provvedimento di diffida di cui al comma 3 e' ammesso ricorso davanti al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato
con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori
designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla
richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione
ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono
decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni
dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di
quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine
previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende
l'esecutivita' della diffida.
Capo III
Articolo
13
1. In caso di constatata
inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora
il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo
termine.
2. In caso di ottemperanza alla
diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle
sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura
pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento
dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento
sanzionatorio.
3. L'adozione della diffida
interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1.
4. Il potere di diffida nei casi
previsti al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, e' esteso,
limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche
agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.
Articolo
14
1. Le disposizioni
impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione
sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle
singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui
al comma 1 e' am-messo ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della
direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici
giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutivita' della disposizione.
Articolo
15
1. Con riferimento alle leggi in
materia di lavoro e legislazione sociale la cui applicazione e' affidata alla
vigilanza della direzione provinciale del lavoro, qualora il personale
ispettivo rilevi violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda ovvero con la sola ammenda, impartisce al
contravventore una apposita prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli
20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e per gli effetti
degli articoli 23 e 24 e 25, comma 1, dello stesso decreto.
2. L'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 758 del 1994, trova applicazione anche nelle ipotesi di
cui al comma 1.
3. La procedura di cui al
presente articolo si applica anche nelle ipotesi in cui la fattispecie e' a
condotta esaurita, ovvero nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia
autonomamente provveduto all'adempimento degli obblighi di legge sanzionati
precedentemente all'emanazione della prescrizione.
Capo IV
Articolo
16
1. Nei confronti della
ordinanza-ingiunzione emessa, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, dalla Direzione provinciale del lavoro, fermo restando il ricorso
in opposizione di cui all'articolo 22 della medesima legge, e' ammesso ricorso
in via alternativa davanti al direttore della direzione regionale del lavoro,
entro trenta giorni dalla notifica della stessa, salvo che si contesti la
sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro, per il quale si procede
ai sensi dell'articolo 17.
2. Il ricorso va inoltrato alla
direzione regionale del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella
in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per
la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende
l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del
lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il termine di cui
all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del
provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione
impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione.
Articolo
17
1. Presso la direzione regionale
del lavoro e' costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro,
composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede,
dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita'
di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse
assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli
atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del
lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e
assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei
rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono
decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine
di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il
termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso
non sospende l'esecutivita' dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione
regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.
3. Il ricorso sospende i termini
di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i
termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti
previdenziali.
Capo V
Articolo
18
1. L'idoneita' allo svolgimento
dei nuovi compiti affidati a tutto il personale ispettivo viene garantita
attraverso percorsi di formazione permanente, da svolgersi anche mediante corsi
telematici appositamente organizzati, che attengano, tra l'altro, alla
conoscenza delle seguenti materie: diritto del lavoro e della previdenza
sociale, organizzazione aziendale, economia industriale e del lavoro,
sociologia economica, statistica, comunicazione, utilizzo dei sistemi
informativi, metodologia della ricerca sociale e delle indagini ispettive. La
direzione generale definisce i programmi di formazione e di aggiornamento dei
diversi Istituti della vigilanza allo scopo di sviluppare un proficuo scambio
di esperienze, una maggiore comprensione reciproca e una crescita progressiva
del coordinamento della vigilanza. I percorsi di formazione si svolgono nei
limiti delle risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione
vigente.
Articolo
19
1. Alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogate le norme incompatibili con le
disposizioni in esso contenute.
Articolo
20
1. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 aprile
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli
affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli