Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155
Disciplina dell'impresa sociale,
a
norma della legge 13 giugno 2005, n. 118
(G.U.
27 aprile 2006, n. 97)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Visto l'articolo
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge
13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina
dell'impresa sociale;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
2 dicembre 2005;
Acquisito il
parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio
2006;
Sentite le
rappresentanze del terzo settore;
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo
2006;
Sulla proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività
produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
(Nozione)
1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le
organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice
civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica
organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di
utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che
hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni
i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e
dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la
qualifica di impresa sociale.
3. Agli enti
ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente
decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2,
a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di
scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per
tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili
previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono
richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.
Art. 2.
(Utilità
sociale)
1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o
scambiati nei seguenti settori:
a) assistenza
sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
b) assistenza
sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei
livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
c) assistenza
socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
6 giugno 2001;
d) educazione,
istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante
delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
e) tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con
esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
f)
valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) turismo
sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135,
recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
h) formazione
universitaria e post-universitaria;
i) ricerca ed
erogazione di servizi culturali;
l) formazione
extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed
al successo scolastico e formativo;
m) servizi
strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al
settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
2.
Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui
al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni
che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di
soggetti che siano:
a) lavoratori
svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i),
ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002,
della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
b) lavoratori
disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato
regolamento (CE) n. 2204/2002.
3. Per attività
principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i
relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi
dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro
delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della
percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.
4. I lavoratori
di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei
lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione
deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.
5. Per gli enti
di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si
applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente
articolo.
Art. 3.
(Assenza dello
scopo di lucro)
1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e
gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad
incremento del patrimonio.
2. A tale fine è
vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di
gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera
distribuzione indiretta di utili:
a) la
corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti
nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze
ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
b) la corresponsione
ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a
quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche,
salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche
professionalità;
c) la
remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a
soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,
superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
Art. 4.
(Struttura proprietaria
e disciplina dei gruppi)
1. All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si
applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del
libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni
caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per
previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina
della maggioranza degli organi di amministrazione.
2. I gruppi di
imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il
registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a
redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma
consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.
3. Le imprese
private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e
detenere il controllo di un'impresa sociale.
4. Nel caso di
decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al
comma 3, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità
delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione
ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 5.
(Costituzione)
1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere
costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per
ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di
esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa
in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:
a) l'oggetto
sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;
b) l'assenza di
scopo di lucro, di cui all'articolo 3.
2. Gli atti
costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa
devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita
sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n.
340.
3. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 16, accede
anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese.
4. Gli enti di
cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e
delle sue modificazioni.
5. Con decreto
del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le
procedure di cui al presente articolo.
Art. 6.
(Responsabilità
patrimoniale)
1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le
diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle
organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore
a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del
registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto
l'organizzazione con il suo patrimonio.
2. Quando
risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un
terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte
rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e
per conto dell'impresa.
3. La
disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui
all'articolo 1, comma 3.
Art. 7.
(Denominazione)
1. Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa
sociale».
2. La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1,
comma 3.
3. L'uso della
locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre
in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano
un'impresa sociale.
Art. 8.
(Cariche
sociali)
1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti
delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla
organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente
previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e
compatibilmente con la sua natura.
2. Non possono
rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4,
comma 3.
3. L'atto
costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità
ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.
Art. 9.
(Ammissione ed
esclusione)
1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la
disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non
discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.
2. Gli atti
costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di
diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei
soci.
Art. 10.
(Scritture
contabili)
1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso,
tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle
disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché
redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento
che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica
dell'impresa.
2.
L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e
depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee
guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in
modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa
sociale.
3. Per gli enti
di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
Art. 11.
(Organi di
controllo)
1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi
devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo
comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di
uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
2. I sindaci
esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali
da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data
risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10,
comma 2.
3. I sindaci
possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale
fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai
gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati
affari.
4. Nel caso in
cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati
nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo
contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il
controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti
all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il
Ministero della giustizia.
Art. 12.
(Coinvolgimento
dei lavoratori
e dei
destinatari delle attività)
1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o
negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei
lavoratori e dei destinatari delle attività.
2. Per
coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione,
la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e
destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che
devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle
questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità
dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.
Art. 13.
(Trasformazione,
fusione, scissione e
cessione
d'azienda e devoluzione del patrimonio)
1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la
trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da
preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti
risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere
realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse
generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di
cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si
applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.
2. Gli atti di
cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida
adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
3. Salvo quanto
previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il
patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le
norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli
enti di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Gli organi di
amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di
cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di
conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei
beneficiari della devoluzione del patrimonio.
5. L'efficacia
degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione
della notificazione.
6. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il
beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa
sociale.
Art. 14.
(Lavoro
nell'impresa sociale)
1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un
trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e
accordi collettivi applicabili.
2. Salva la
specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, è ammessa la
prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei
lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli
articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. I lavoratori
dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i
diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le
modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di
amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del
coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui
all'articolo 10, comma 2.
Art. 15.
(Procedure
concorsuali)
1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa
sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma
non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Alla
devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si
applica l'articolo 13, comma 3.
Art. 16.
(Funzioni di
monitoraggio e ricerca)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività
di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni
dello Stato, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e
le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente
si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine
di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.
2. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture
territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto
delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.
3. In caso di
accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi
inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune
informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a
regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso
inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.
4. In caso di
accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata
ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della
qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della
cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle
imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.
5. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le
determinazioni di cui al presente articolo sentita l'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Art. 17.
(Norme di
coordinamento)
1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non
commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che
acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le
disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del
1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre
condizioni ivi previsti.
2. All'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola:
«strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».
3. Le
cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2,
e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed
i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le
disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.
4. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui
al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le
maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Art. 18.
(Disposizione di
carattere finanziario)
1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.