Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145
Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità
di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionale e le condizioni di lavoro
(G.U. 27 luglio 2005, n. 173)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio,
relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli
uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e
alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;
Visto l'articolo 17 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in
particolare l'allegato B;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni,
recante parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante disciplina
dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in
materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione
del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro degli affari
esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto integra le disposizioni già vigenti in materia di attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione della parità attraverso azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni
positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro)
1. All'articolo 4 della legge 10
aprile 1991, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre
1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che
produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori
in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a
quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione
analoga.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre
1977, n. 903, e della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o
possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di
particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che
riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa,
purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero
quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso,
aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o
offensivo.
2-ter. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie
sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale,
espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di
lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai
commi 2-bis e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della
sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì,
discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che
costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il
rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.»;
d) al comma 9 dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le seguenti:
«oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non
patrimoniale,»;
e) al comma 10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo», sono inserite
le seguenti: «, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno
anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,»;
f) al comma 12, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «del presente articolo».
Art. 3.
(Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parità
di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro)
1. All'articolo 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «,
in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,»;
b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, nonché all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di
lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri
esercitino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni».
2. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
dopo le parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei
limiti della prova fornita,».