IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Decreto Legislativo 8 aprile 2004 n° 110)
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo
20;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica resi in data 2 marzo 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  dell'economia  e delle finanze, degli affari esteri e della
giustizia;
 
                              E m a n a
 
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
 
Modifiche  alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione alla causa
tra  la  Commissione delle Comunita' europee e la Repubblica italiana 
C-32/02
                               
  1.  All'articolo  24  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4, commi 2, 3, con
esclusione  dell'ultimo  periodo,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e
15-bis,  e  all'articolo  5,  commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati
datori  di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al
comma  1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui
all'articolo 6,   comma   1,  senza  diritto  all'indennita'  di  cui
all'articolo 7.  Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4,
e 25, comma 9.
  1-ter.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  5, comma 3, ultimo
periodo,  non  si applica al recesso intimato da datori di lavoro non
imprenditori  che  svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica,  sindacale,  culturale, di istruzione ovvero di religione o
di culto.
  1-quater.  Nei  casi  previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso
intimato  da  datori  di  lavoro non imprenditori che svolgono, senza
fini di lucro, attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione   ovvero   di  religione  o  di  culto,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.».
  2.  All'articolo  24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
  «2.  Le  disposizioni  richiamate  nei commi 1 e 1-bis si applicano
anche   quando   le   imprese  o  i  privati  datori  di  lavoro  non
imprenditori,   di   cui   ai   medesimi   commi,  intendano  cessare
l'attivita'.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 aprile 2004
 
                                                           

 

          Avvertenza:
 
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
 
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002.». L'art. 20 della citata legge cosi' recita:
              «Art. 20 (Delega al Governo per la modifica della legge
          23 luglio  1991,  n. 223, recante norme in materia di cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro,  in  relazione alla causa C-32/02). - 1. Il Governo
          e'  delegato  ad  adottare, su proposta del Ministro per le
          politiche  comunitarie  e  del  Ministro del lavoro e delle
          politiche  sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata
          in  vigore della presente legge, un decreto legislativo per
          la   completa   attuazione  della  direttiva  98/59/CE  del
          Consiglio,    del    20 luglio    1998,    concernente   il
          ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati membri in
          materia  di licenziamenti collettivi, apportando alla legge
          23 luglio   1991,  n.  223,  le  modifiche  necessarie  per
          adeguarne  l'ambito  soggettivo  di applicazione ai vincoli
          comunitari.
              2.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
          con  le  modalita'  di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 e nel
          rispetto   dei   principi   e  criteri  generali  stabiliti
          nell'art. 2.».
          Nota all'art. 1:
              -  La  legge  23 luglio  1991,  n. 223, reca: «Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia  di  mercato  del  lavoro».  Il testo dell'art. 24,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.   24   (Norme   in   materia   di  riduzione  del
          personale). 1.  Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da
          2 a 12 e 15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano
          alle  imprese  che  occupino  piu' di quindici dipendenti e
          che,  in  conseguenza  di una riduzione o trasformazione di
          attivita'  o  di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
          licenziamenti,  nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
          unita'  produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
          del  territorio  di una stessa provincia. Tali disposizioni
          si  applicano  per  tutti i licenziamenti che, nello stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
              1-bis.  Le  disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
          con  esclusione  dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
          12,  14,  15  e  15-bis,  e  all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
          applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
          medesime  condizioni  di  cui  al  comma  1.  I  lavoratori
          licenziati  vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
          comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
          lavoratori  licenziati  ai  sensi del presente comma non si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
          4 e 25, comma 9.
              1-ter.  La  disposizione  di  cui  all'art. 5, comma 3,
          ultimo  periodo,  non  si  applica  al  recesso intimato da
          datori  di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
          di   lucro,   attivita'   di  natura  politica,  sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
              1-quater.  Nei  casi  previsti dall'art. 5, comma 3, al
          recesso  intimato  da datori di lavoro non imprenditori che
          svolgono,   senza   fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica,  sindacale,  culturale,  di  istruzione ovvero di
          religione  o  di culto, si applicano le disposizioni di cui
          alla   legge   15 luglio   1966,   n.   604,  e  successive
          modificazioni.
              2.  Le  disposizioni  richiamate nei commi 1 e 1-bis si
          applicano  anche  quando  le  imprese o i privati datori di
          lavoro   non   imprenditori,  di  cui  ai  medesimi  commi,
          intendano cessare l'attivita'.
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e  10,  e  all'art.  5,  commi  4 e 5, si applica solo alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art.  5,  comma  4,  e'  dovuto  dalle  imprese di cui
          all'art.  16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte il
          trattamento  iniziale  di mobilita' spettante al lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
              4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  nei  casi  di  scadenza dei rapporti di lavoro a
          termine,  di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
          di attivita' stagionali o saltuarie.
              5.   La   materia   dei  licenziamenti  collettivi  per
          riduzione  di  personale di cui al primo comma dell'art. 11
          della   legge  15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.  6  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo.
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge.».
 
 
Inizio_documento