Disegno di
legge
Modifiche
alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
(Disegno di legge approvato dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del del 4 agosto 2006)
Art. 1.
Nascita
1.
All'articolo 1, comma , della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in
fine, le seguenti:
«b-bis)
– chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui
almeno uno sia residente legalmente in Italia senza interruzioni da almeno 5
anni al momento della nascita ed in possesso del requisito reddituale per il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b-ter)
- chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui
almeno uno, legalmente residente, sia nato in Italia ed in possesso del
requisito reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo».
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito
il seguente:
«1-bis.
Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 entro un anno dal
compimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di
altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».
Art. 2.
Minori
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai
seguenti:
«2.
Il minore figlio di genitori stranieri, di cui almeno uno residente legalmente
in Italia senza interruzioni da almeno cinque anni ed in possesso del requisito
reddituale per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, che, anch'esso legalmente residente in Italia senza interruzioni
per un periodo non inferiore a cinque anni, vi abbia frequentato un ciclo
scolastico o un corso di formazione professionale o vi abbia svolto regolare
attività lavorativa per almeno un anno diviene cittadino italiano su istanza
dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale secondo
l'ordinamento del paese di origine. Entro un anno dal compimento della maggiore
età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla
cittadinanza italiana.
2.
Con regolamento di esecuzione della presente legge adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, verranno definiti i termini e le modalità per la presentazione
delle istanze, gli organi competenti a riceverle, nonché la documentazione da
produrre ivi compresa quella ritenuta idonea a comprovare la sussistenza del
requisito di cui al comma 1 e verranno armonizzate le norme contenute nel
decreto del Presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.».
Art. 6
Giuramento
1.
L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
«Art.
10- 1. Entro sei mesi dalla notifica del decreto di conferimento della
cittadinanza la persona a cui lo stesso si riferisce deve presentare giuramento
secondo le modalità ed i contenuti che saranno stabiliti nel regolamento di cui
al comma 2 dell'articolo 9-bis.
2.
Il medesimo decreto non ha effetto se il giuramento non è prestato entro il
termine di cui al comma 1.».
Art. 7.
Copertura finanziaria
1.
All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, valutato in
200.000 euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione di parte dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'Interno e per l'anno 2008 la proiezione di parte
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari Esteri. Il Ministero
dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge, informando tempestivamente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.