DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n.2
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa.
(GU n. 8 del 11-1-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fronteggiare le
problematiche connesse agli aumenti contributivi a carico dei datori di lavoro
agricoli ed alle operazioni catastali, alla crisi del settore
bieticolo-saccarifero, anche alla luce delle recenti decisioni comunitarie, al
finanziamento degli investimenti per lo sviluppo, al rafforzamento delle azioni
di contrasto alle frodi agroalimentari, nonche' di disciplinare l'installazione
di apparecchiature radioelettriche a bordo delle navi da pesca e la
determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'interno, delle attivita' produttive, del lavoro e delle
politiche sociali, per gli affari regionali, per le politiche comunitarie e per
lo sviluppo e la coesione territoriale;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e
di catasto
1. Per l'anno 2006, sono
rinviati al 1° marzo gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e
2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole:
«dal 1° gennaio 2006», sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1° marzo 2006».
3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle
entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia,
adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione
delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.
463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di
atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le
trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle
volture catastali, da qualunque titolo derivanti.
Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche
della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase
di sperimentazione, che a quella di regime.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite, a parita' di gettito, le tariffe
dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla
natura ed entita' degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3.
5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e'
consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di
riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base
convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni
consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi
speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi
riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro
il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto
del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.
6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo
sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la Tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «0,01»;
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto
anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base
convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una
circoscrizione o sezione staccata.».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17 milioni di
euro per l'anno 2006, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione dei commi da 3 a 6.
Art. 2.
Interventi urgenti nel settore bieticolo - saccarifero
1. Al fine di
fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo - saccarifero e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale
composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di
Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle
attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal
Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio. Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il
bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche
agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolo - saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione
industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e
forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali
ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di riconversione,
finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto
dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del
supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA).
4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il
Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo -
saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate
alla diversificazione produttiva del settore bieticolo - saccarifero in Italia,
nonche' le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo
-
saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983,
n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le
modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti
comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della
riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono
alla formazione del reddito.
Art. 3.
Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo
1. All'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti:
«abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di
approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non
oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE
dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di
euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di
euro».
2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«del 60 per cento».
Art. 4.
Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali
1. Agli appartenenti ai
ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e'
attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai
ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il
Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
puo' altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica
sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni
esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale
si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo
finalizzate.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle
seguenti: «ad una o piu' denominazioni protette»;
b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione e' il componente esclusivo
della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto
composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli
utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».
3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati.
Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le
sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, prescritti dal Regolamento CEE n. 4045/1989 del Consiglio, del 21
dicembre 1989, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo,
sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale
repressione frodi, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 5.
Interventi urgenti nel settore della pesca
1. L'entrata in vigore
dell'obbligo di cui all'articolo 28 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, cosi' come modificato dall'articolo
5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004,
n. 231, e' fissata al 1° gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad
applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal decreto del Ministro della
marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1°
giugno 2000.
Art. 6.
Cessione di partecipazioni
1. All'articolo 1, comma
131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei
precedenti periodi d'imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma
affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 7.
Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «anche le quote di produzione», sono aggiunte le seguenti: «, i diritti
all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del
Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2005, n. 231»;
b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono aggiunte le
seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29
settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 9 settembre 2005, n.
182, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2005, n.
231».
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10
gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Alemanno, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Pisanu, Ministro
dell'interno
Scajola, Ministro delle
attivita' produttive
Maroni, Ministro del
lavoro e delle politiche sociali
La Loggia, Ministro per
gli affari regionali
La Malfa, Ministro per le
politiche comunitarie
Micciche', Ministro per
lo sviluppo e la coesione territoriale
Visto, il Guardasigilli:
Castelli