Testo Coordinato del Decreto
Legge 5.12.2005. Testo del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 28 del 6 dicembre 2005), coordinato con la
legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 4), recante: «Misure urgenti in materia di scuola,
universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di
sanita'.».
(GU
n. 29 del 4-2-2006)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine
di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate
o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Incentivazione della ricerca nelle universita'
1.
Al fine di consentire alle universita' di fare fronte ai programmi di ricerca
nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilita' degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003, n. 170, e' incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005,
per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
1-bis.
Norme in materia di scuole non statali
((
1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III,
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76. La parita' e' riconosciuta con provvedimento adottato
dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per
territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto
dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata
la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla
prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge
n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento
e' sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi,
restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le
modalita' procedimentali per il riconoscimento della parita' scolastica e per
il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneita' per alunni che
abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o
da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o
il legale rappresentante ed il coordinatore delle attivita' educative e
didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale
situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e'
inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsita'
delle predette dichiarazioni comporta la nullita' degli esami sostenuti e dei
titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilita' civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attivita' organizzata di
insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi
della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli
obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di
titoli di studio;
b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla
funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attivita'
educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli
insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonche' di
idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in eta' non inferiore a quella prevista dai vigenti
ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli
alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono
incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico
regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle
predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco.
Le modalita' procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo
mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non
possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne'
finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque
corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni
scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione
la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento
che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la
denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento
del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole
dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalita' correlata al
conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti
legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo
VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della
parita' di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio gia'
attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento
legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a
funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole
parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si
intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si
completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i
contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente
ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli
alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui
agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di
cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi
nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata
legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalita' per la stipula delle nuove
convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i
criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti
prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme
regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via
prioritaria alle scuole primarie gia' parificate, nel rispetto dei criteri
definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a
quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie
si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo
VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297
del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del
presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336,
339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e
degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole
e le istituzioni culturali straniere in Italia.
E' fatto altresi' salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni
continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente gia'
di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo
indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti.
L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di
cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n.
62.
L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati
altresi', dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui
al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti
delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo
2000, n. 62, il secondo periodo e' soppresso.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
Art.
1-ter.
Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica
((
1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n.
186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei
ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i
futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il
trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del
suddetto inquadramento. ))
Art.
1-quater.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale
((
1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli
Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con
carattere di continuita' la funzionalita' amministrativa, sono autorizzati ad
assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un
contingente non superiore a 716 unita'. Le medesime istituzioni sono altresi'
autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere
dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed
amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un
contingente complessivo non superiore a 200 unita'. Le predette assunzioni sono
effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico
contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di
unita' di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per le modalita' di reclutamento, in attesa dell'entrata
in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere
derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per
l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e
delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni
illustrative. ))
Art.
1-quinquies.
Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici
((
1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici
(IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale
ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il
commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il
regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e il regolamentodel
personale dell'IISG sulla base dei principi organizzativi con cui sono stati
riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n.
137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono
assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilita' delle
relazioni internazionali; il consiglio direttivo, con compiti di indirizzo e
programmazione generale delle attivita' dell'ente; il collegio dei revisori,
con il compito del controllo della regolarita' amministrativa e contabile
dell'Istituto.
All'IISG si applicano altresi' le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 127:
a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli
organi dell'IISG;
b) l'articolo 16 in materia di piani di attivita';
c) l'articolo 18 in materia di strumenti;
d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;
f) l'articolo 21 in materia di mobilita' del personale;
g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo
ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla
data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a
tale data la funzionalita' dell'Istituto.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in
vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il
mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in
ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.
4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in
dotazione e mantiene altresi' la disponibilita' in uso gratuito da parte del
demanio dell'immobile sito in Roma denominato «Villa Sciarra Wurts».
5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i
regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse
finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. ))
Art.
1-sexies.
Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana
((
1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2
allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come
«Conservatori della Toscana», sono trasformati in fondazioni di diritto
privato, con finalita' di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano
personalita' giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla
predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti
istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi
statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice
civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei principi contenuti
nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in
particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e
giuridiche, pubbliche o private; le modalita' di costituzione degli organi
della fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede
altresi' che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e
controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare
rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che
intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio della fondazione e' costituito
dai beni mobili ed immobili di proprieta' dell'istituto trasformato, e assicura
il mantenimento della fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso
di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale
non adeguata alla realizzazione degli scopi della fondazione, i competenti
organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto
stesso.
3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di
istruzione, formazione e cultura, e' istituita tra le fondazioni risultanti
dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza
oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere
direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attivita' delle
medesime fondazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, non siano piu' attive e che quindi non siano
piu' in grado di svolgere autonomamente attivita' di istruzione, educazione o
cultura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto di tre
membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformita' alla normativa
dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private,
entro novanta giorni dall'acquisizione della personalita' giuridica secondo
quanto previsto dal comma 1. Lo statuto e' redatto secondo quanto previsto dal
comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
Art.
1-septies.
Equipollenza di titoli di studio
((
1. Il diploma di laurea in scienze motorie e' equipollente al diploma di laurea
in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad
idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le
universita'. ))
Art.
1-octies.
Servizio sociale professionale
((
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel primo
periodo, dopo le parole: «possono istituire il servizio dell'assistenza
infermieristica ed ostetrica» sono inserite le seguenti: «e il servizio sociale
professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente
alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge» sono inserite le
seguenti:
«nonche' con un appartenente al servizio sociale professionale». ))
Art.
1-novies.
Finanziamento del Museo della Shoah
((
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, e'
autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art.
1-decies.
Consiglio di amministrazione della fondazione
«Accademia nazionale di Santa Cecilia»
((
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le
parole: «nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «tredici membri» e le
parole: «tre eletti dal corpo accademico» sono sostituite dalle seguenti:
«cinque eletti dal corpo accademico». ))
Art.
1-undecies.
Accesso alla professione di enologo
((
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, e' sostituito
dal seguente:
«1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma
universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341,
relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa
al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, e' equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma
universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341,
relativo al medesimo settore». ))
Art.
2.
Rinegoziazione di mutui
1.
All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i
quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate
direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali
maggiori oneri derivantidalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai
relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione
nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri
derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei
mutui».
Art.
3.
Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide
1.
Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da
sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo
farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale
sindrome e' inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute
provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da
talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e successive
modificazioni.
3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, dopo le parole:
«gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti:
«inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».
Art.
4.
Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di
emoderivati
1.
Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto
delle modalita' e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute
in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2
dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e
per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre
2005, e' attribuito, in aggiunta a quello gia' percepito ai sensi della legge
25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a
quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato
decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute
in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo e'
subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni
ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e
degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche' alla estinzione, a spese
compensate, dei giudizi in atto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1,
valutati in Euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo
esercizio dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
Art.
4-bis.
Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Istituto
«Lazzaro Spallanzani»
((
1. L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto nazionale malattie infettive
«Lazzaro Spallanzani» possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad
essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. ))
Art.
4-ter.
Centro San Raffaele del Monte Tabor
((
1. Al comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, le parole: «Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 187, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno
degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 milioni
di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. ))
Art.
4-quater.
Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie
((
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle
professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della
prevenzione e' esclusivamente di livello universitario. ))
Art.
5.
Deputazioni e societa' di storia patria
1.
Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, (( e
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque
ricorrano, )) sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e societa' di
storia patria».
Art.
5-bis.
Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28
((
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attivita'
cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3»;
b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: «scelti dal Ministro»
sono sostituite dalle seguenti: «scelti per due terzi dal Ministro e per un
terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano». ))
Art.
5-ter.
Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi»
((
1. L'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», fondato a Roma l'8 giugno
1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, e' incluso tra gli enti ammessi ai
benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11
luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. ))
Art.
5-quater.
Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266
((
1. Alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» della Tabella E della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: «Legge n. 311 del 2004, articolo 1,
comma 28» e «Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1» sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5 milioni di euro
per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
Art.
5-quinquies.
Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute
((
1. Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di
cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1o
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, il Ministero della difesa e' autorizzato a bandire un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti
in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato
agli ufficiali in servizio del ruolo speciale in ferma prefissata dell'Arma dei
carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza
demerito servizio per almeno ventiquattro mesi, a valere e nei limiti
dell'autorizzazione di spesa nonche' nei limiti del contingente di 96 unita' di
cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244. Al reclutamento di cui al presente comma si procede in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
e successive modificazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni, ed agli articoli 24, commi 3 e 4,
fatta eccezione per il requisito dell'eta', e 26, comma 4-bis, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215. ))
Art.
6.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.