DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008 , n. 155

Misure  urgenti  per garantire la stabilita' del sistema creditizio e
la   continuita'  nell'erogazione  del  credito  alle  imprese  e  ai
consumatori,  nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari
internazionali.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli 47  e  117,  secondo  comma, lettera e), della
Costituzione;
  Visto  il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni   in  materia  di
intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  Considerate  le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008
sui  principi  comuni  dell'Unione europea per l'adozione di risposte
immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;
  Valutata  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di garantire la
stabilita'  del  sistema  creditizio e la continuita' nell'erogazione
del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di
crisi dei mercati finanziari internazionali;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prevedere un
programma  di  interventi  per la protezione del pubblico risparmio e
per la tutela della stabilita' finanziaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche
in  deroga  alle  norme  di  contabilita' di Stato, a sottoscrivere o
garantire  aumenti  di  capitale  deliberati  da  banche italiane che
presentano  una  situazione  di  inadeguatezza patrimoniale accertata
dalla  Banca  d'Italia.  Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a
condizione   che   l'aumento   di   capitale  non  sia  stato  ancora
perfezionato,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, e
che  vi  sia  un  programma  di stabilizzazione e rafforzamento della
banca interessata della durata minima di 36 mesi.
  2.  La sottoscrizione e' effettuata sulla base della valutazione da
parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:
    a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
    b) l'adeguatezza  del  piano  di  stabilizzazione e rafforzamento
della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;
    c) le  politiche  dei  dividendi,  approvate dall'assemblea della
banca  richiedente,  per  il  periodo  di  durata  del  programma  di
stabilizzazione e rafforzamento.
  3.  Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze,
dalla  data  di  sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione,
sono  privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte
le altre categorie di azioni.
  4.  Fino  alla  data  di  cessione  delle  azioni  sottoscritte dal
Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al
programma  di  stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono
soggette  alla  preventiva approvazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
  5.  Alle  partecipazioni  acquisite  dal  Ministero dell'economia e
delle  finanze  ai  sensi  del presente articolo, non si applicano le
limitazioni  alla  partecipazione  al  capitale  di cui al capo V del
titolo  II  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e'
acquisita  dalla  data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data
di  cessione  delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e
delle   finanze,   nelle  banche  partecipate  non  si  applicano  le
disposizioni  speciali  in  materia  di esercizio del diritto di voto
proprie delle societa' cooperative.
  6.  Non  si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le
disposizioni  degli  articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo
unico  delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
  7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
per  ciascuna  operazione  di  cui  al  presente  articolo le risorse
necessarie  per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse,
da  iscrivere  in  apposito  capitolo  dello  stato di previsione del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  sono  individuate  in
relazione a ciascuna operazione mediante:
    a) riduzione  lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione
delle  dotazioni  di  spesa di ciascuna missione connesse a stipendi,
assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle
poste   correttive   e   compensative   delle  entrate,  comprese  le
regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli
enti  territoriali  aventi  natura  obbligatoria; del fondo ordinario
delle  universita';  delle  risorse  destinate  alla  ricerca;  delle
risorse  destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui
redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri
stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;
    b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
    c) utilizzo  mediante  versamento  in  entrata  di disponibilita'
esistenti  sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria
intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con
esclusione  di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con
corrispondente  riduzione  delle  relative  autorizzazioni di spesa e
contestuale riassegnazione al predetto capitolo;
    d) emissione di titoli del debito pubblico.
  8.  I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione
di   bilancio   sono  trasmessi  con  immediatezza  al  Parlamento  e
comunicati alla Corte dei conti.

        
      
                               Art. 2.
  1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane,
anche di liquidita', che possa recare pregiudizio alla stabilita' del
sistema   finanziario,   si   applicano  le  procedure  di  cui  agli
articoli 70,  e  seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare  le  operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle
banche  sottoposte  alle  procedure  di cui al comma 1. Spetta in via
esclusiva   ai   commissari  straordinari,  sentito  il  Comitato  di
sorveglianza,  deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il
Ministero  dell'economia  e delle finanze. La delibera dei commissari
e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento
autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.

        
      
                               Art. 3.
  1.  Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca
d'Italia  eroghi  finanziamenti  che siano garantiti mediante pegno o
cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei
confronti  del  debitore  e  dei  terzi  aventi causa, all'atto della
sottoscrizione  del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli
articoli 1264,  1265  e  2800  del  codice  civile e agli articoli 1,
comma 1,   lettera q),   e   2,   comma 1,  lettera b),  del  decreto
legislativo  21 maggio  2004,  n.  170.  Ai medesimi finanziamenti si
applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267.
  2.  Il  Ministero  dell'economia e delle finanze puo' rilasciare la
garanzia  statale  su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle
banche  italiane  e  alle  succursali  di banche estere in Italia per
fronteggiare   gravi   crisi   di   liquidita'  (emergency  liquidity
assistance).

        
      
                               Art. 4.
  1.  Ad  integrazione  ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di
garanzia   dei   depositanti   istituiti   e  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo 96  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
rilasciare  la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche
italiane  per  un  periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.

        
      
                               Art. 5.
  1.   Con   decreti   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  sentita  la  Banca  d'Italia,  da
adottarsi  entro  30  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione  degli  aumenti  di  capitale  e  di concessione della
garanzia statale e di attuazione del presente decreto.
  2.  La  garanzia  dello  Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4
sara'  elencata  nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  di  cui all'articolo 13 della legge
5 agosto  1978,  n.  468.  Ai relativi eventuali oneri si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base 8.1.7.

        
      
                               Art. 6.
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano