TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008 , n. 143

Testo  del  decreto-legge  16 settembre  2008,  n.  143  (in Gazzetta
Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  217  del  16 settembre  2008),
coordinato  con  la legge di conversione 13 novembre 2008, n. 181 (in
questa  stessa  Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Interventi
urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario».
Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
             Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

  1. Alla  legge  4 maggio  1998, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Trasferimento  d'ufficio).  -  1. Ai fini della presente
legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla
sede  di  servizio  per  il  quale non sia stata proposta domanda dal
magistrato,  ancorche'  egli  abbia  manifestato  il  consenso  o  la
disponibilita',  e  che  determini  lo  spostamento in una delle sedi
disagiate  di  cui  al comma 2, comportando una distanza superiore ai
100  chilometri  dalla  sede  ove  il  magistrato presta servizio. La
presente   legge  non  si  applica  alle  assegnazioni  di  sede  dei
magistrati   al  termine  del  tirocinio,  ai  trasferimenti  di  cui
all'articolo 2,   secondo   comma,   del  regio  decreto  legislativo
31 maggio   1946,   n.   511,   e   successive  modificazioni,  e  ai
trasferimenti   di   cui   all'articolo 13  del  decreto  legislativo
23 febbraio 2006, n. 109.
((  2.  Per  sede  disagiata  si intende l'ufficio giudiziario per il
quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
    a) mancata  copertura  dei  posti  messi  a  concorso nell'ultima
pubblicazione;
    b) quota   di  posti  vacanti  non  inferiore  al  20  per  cento
dell'organico. ))
  3.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura, con delibera, su
proposta  del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi
disagiate,  in  numero  non  superiore  a  sessanta, ed indica tra le
stesse  le  sedi  a  copertura  immediata,  in misura non superiore a
dieci,   individuate  tra  quelle  rimaste  vacanti  per  difetto  di
aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
  4.   Alle   sedi   disagiate  possono  essere  destinati  d'ufficio
magistrati  provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito
almeno  la  prima  valutazione  di  professionalita',  in  numero non
superiore  a  cento  unita'. (( Il termine previsto dall'articolo 194
dell'ordinamento  giudiziario,  di  cui  al  regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui
al comma 2. ))
  5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso
o  la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine
al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;
    c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  «Art.   1-bis  (Trasferimento  d'ufficio  nelle  sedi  a  copertura
immediata).  -  1.  Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti
per  difetto  di  aspiranti  e  per  le  quali  non siano intervenute
dichiarazioni  di  disponibilita'  o  manifestazioni  di  consenso al
trasferimento,  il  Consiglio  superiore della magistratura provvede,
anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 19  del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il
trasferimento  d'ufficio  dei  magistrati che svolgono da oltre dieci
anni  le  stesse  funzioni  o,  comunque,  si  trovano  nella  stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle
stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza
non  hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad
altro  gruppo  di  lavoro  all'interno  dell'ufficio  ovvero ad altro
ufficio,  o  che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta
fermo   quanto  disposto  dall'articolo 13  del  decreto  legislativo
5 aprile  2006,  n.  160,  e  successive  modificazioni, in ordine al
passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
  2.  Non  possono  essere  trasferiti  magistrati in servizio presso
uffici  in  cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento
dell'organico. Non possono essere altresi' trasferiti i magistrati in
servizio presso altre sedi disagiate.
  3.  La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata per eccesso o per
difetto  a  seconda  che lo scarto decimale sia superiore o inferiore
allo  0,5;  se  lo  scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamento
avviene per difetto.
  4.  Le  condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere
alla  data  di  pubblicazione  della  delibera di cui all'articolo 1,
comma 3.
  5.  Il  trasferimento  di  ufficio  e'  disposto  nei confronti dei
magistrati  di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel
quale  sono  compresi  i  posti  da  coprire,  ovvero, se cio' non e'
possibile,  nei distretti limitrofi. (( Nel caso in cui i posti messi
a  concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a
tutti  gli  altri  aspiranti  opera,  altresi', in relazione al posto
eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno
o  due  posti,  il  diritto  di  essere  preferiti  a tutti gli altri
aspiranti opera per tutti i posti. ))
  6.  Nel  caso  di  pluralita' di distretti limitrofi viene dapprima
preso  in  considerazione  il distretto il cui capoluogo ha la minore
distanza  chilometrica  ferroviaria,  e se del caso marittima, con il
capoluogo  del  distretto presso il quale il trasferimento deve avere
esecuzione.
  7.  Nell'ambito  dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i
trasferimenti  e' individuato con riferimento alla minore percentuale
di   scopertura  dell'organico;  in  caso  di  pari  percentuale,  il
trasferimento  e'  operato  dall'ufficio  con  organico  piu'  ampio.
Nell'ambito  dello  stesso  ufficio  e'  trasferito il magistrato con
minore anzianita' nel ruolo.»;
    d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  2  (Indennita'  in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al
magistrato  trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis e'
attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate
e  per  un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata
in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto
per  il  magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo
servizio   non   include  i  periodi  di  congedo  straordinario,  di
aspettativa  per  qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti
dagli   articoli 32  e  47,  commi 1  e  2,  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
  2.  L'indennita'  di  cui  al  comma 1 non e' cumulabile con quella
prevista  dal  primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge
2 aprile  1979,  n.  97,  come sostituito dall'articolo 6 della legge
19 febbraio 1981, n. 27.
  3.  Al  magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e
1-bis  l'aumento  previsto  dal  secondo comma dell'articolo 12 della
legge  26 luglio  1978,  n.  417, compete in misura pari a nove volte
l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.»;
    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  5  (Valutazione  dei servizi prestati nelle sedi disagiate a
seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti
d'ufficio  a  sedi  disagiate  ai  sensi  degli  articoli 1  e  1-bis
l'anzianita'  di  servizio  e'  calcolata,  ai  soli  fini  del primo
tramutamento  per  un  posto  di  grado  pari  a  quello  occupato in
precedenza,  in  misura  doppia  per  ogni anno di effettivo servizio
prestato  nella  sede,  fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo
servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
  2.  Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata
supera   i   quattro   anni,  il  magistrato  ha  diritto  ad  essere
riassegnato,  a  domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti
funzioni,  anche  in  soprannumero  da  riassorbire con le successive
vacanze.
  3.   La   disposizione   di  cui  al  comma 1  non  si  applica  ai
trasferimenti  che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o
semidirettivi  ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di
cui  al  comma 2  non  si  applica  ai trasferimenti che prevedono il
conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;
    f) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  «Art.  5-bis (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate
a  seguito  di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate
l'anzianita'  di  servizio  e'  calcolata,  ai  soli  fini  del primo
tramutamento  successivo,  con l'aumento della meta' per ogni mese di
servizio  trascorso  nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al
mese non sono considerate.».
  2. L'articolo   3,   i   commi da   1   a   8   dell'articolo 4   e
l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998,
n.  133,  come  sostituito  dal  comma 1,  lettera b),  si  applicano
esclusivamente  ai  procedimenti  di  trasferimento  d'ufficio a sedi
disagiate  avviati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998,
n.  133,  come  sostituito  dal  comma 1,  lettera d),  si  applicano
esclusivamente  ai  magistrati  trasferiti d'ufficio a sedi disagiate
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nei  confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o
destinati  a  sedi  disagiate  continuano  ad  applicarsi le suddette
disposizioni  nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  5. La  disposizione  di  cui  all'articolo 5,  comma 2, della legge
4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate
dalla  lettera e)  del  comma 1,  continua a trovare applicazione nei
confronti  dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono gia' stati trasferiti, assegnati o destinati a
sedi  disagiate,  ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri
aspiranti  opera  limitatamente  al  50  per cento dei posti, di pari
grado,  messi  a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in
cui  i  posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di
preferenza non opera, altresi', in relazione al posto eccedente il 50
per cento.
  6. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 5,  comma 1, della legge
4 maggio  1998,  n.  133, cosi' come modificato dal presente decreto,
non  si  applicano  ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi
l'anzianita'  di  servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini
del  primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti
di  cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n.
133, cosi' come modificato dal presente decreto, in misura doppia per
ogni  anno  di  effettivo  servizio prestato nella sede dopo il primo
biennio di permanenza.
  7. Le  disposizioni  di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio
1998,  n.  133,  come  introdotto  dal  comma 1,  lettera c),  non si
applicano  ai  magistrati  che entro un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto presentino domanda di trasferimento ad
altra  funzione  o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio
ovvero  ad  altro  ufficio,  senza  revocarla prima della definizione
della relativa procedura.
  8. Al  terzo  comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo e'
soppresso.
((  8-bis.  L'articolo  36  del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160,  come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio
2007, n. 111, e' abrogato. ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Il  titolo  della  legge  4 maggio 1998, n. 133, come
          modificato   dalla  presente  legge,  reca:  «Incentivi  ai
          magistrati   trasferiti   d'ufficio   a  sedi  disagiate  e
          introduzione   delle   tabelle  infradistrettuali.»  ed  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1998, n. 105.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          16 ottobre  1991,  n.  321  (Interventi straordinari per la
          funzionalita'  degli  uffici  giudiziari e per il personale
          dell'Amministrazione  della  giustizia),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1991, n. 243, come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 4. - 1.-8. (Abrogati).
              9.  Sono  abrogati  i commi quarto e quinto dell'art. 4
          della   legge  25 luglio  1966,  n.  570,  come  modificato
          dall'art. 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 192 del regio decreto
          30 gennaio 1941, n. 12, recante: «Ordinamento giudiziario»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1941, n. 28,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art. 192 (Assegnazione delle sedi per tramutamento). -
          L'assegnazione  delle  sedi  per  tramutamento  e' disposta
          secondo le norme seguenti:
                la  vacanza  di  sedi  giudiziarie  e' annunciata nel
          Bollettino  ufficiale  del Ministero di grazia e giustizia.
          L'annuncio  puo', peraltro, essere omesso per necessita' di
          servizio.
              Le  domande  di tramutamento ad altra sede sono dirette
          per  via  gerarchica  al  Ministro  di grazia e giustizia e
          possono    essere    presentate   in   qualunque   momento,
          indipendentemente    dall'attualita'    della   vacanza   o
          dall'annuncio di questa nel Bollettino ufficiale.
              All'assegnazione  di  ciascuna  sede si procede in base
          alle  domande.  La  scelta  tra  gli aspiranti e' fatta dal
          Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi,
          al  suo  stato  di  famiglia  e  di  salute,  al  merito ed
          all'anzianita'.
              Sono  titoli  di  preferenza,  a  parita'  delle  altre
          condizioni personali quelli indicati nell'art. 148.
              Non  sono ammesse domande di tramutamento con passaggio
          dalle  funzioni  giudicanti  alle  requirenti  o viceversa,
          salvo  che  per  tale passaggio esista il parere favorevole
          del consiglio superiore della magistratura.
              Se  la  vacanza  e'  stata  annunciata  nel  Bollettino
          ufficiale,  i  magistrati  che  aspirano  alla sede vacante
          debbono  fare  domanda  di  tramutamento, ove non l'abbiano
          presentata   precedentemente,   entro  dieci  giorni  dalla
          pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si
          tiene conto della domanda.».
              - L'art.  36  del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
          160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche'
          in  materia  di  progressione  economica  e di funzioni dei
          magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della
          legge  25 luglio  2005,  n.  150) pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  29 aprile  2006,  n.  99, supplemento ordinario,
          abrogato dalla presente legge, recava:
              «Art.  36  (Magistrati  ai  quali e' stato prolungato o
          ripristinato   il   rapporto  di  impiego  ai  sensi  degli
          articoli 3,  commi 57  e  57-bis,  della  legge 24 dicembre
          2003,  n.  350,  e  2,  comma 3, del decreto-legge 16 marzo
          2004,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
          11 maggio 2004, n. 126&d);.».

        
      
                           (( Art. 1-bis.
  Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria

  1.   In   attuazione  della  disposizione  di  cui  all'articolo 2,
comma 606,  lettera a),  della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, a
decorrere  dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5,
comma 9,  della  legge  30 luglio  2007,  n. 111, e' sostituita dalla
tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.
  2.  Il  Ministro  della  giustizia,  sentito il Consiglio superiore
della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione
delle piante organiche del personale di magistratura.
  3.    Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo 13   del
decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3 agosto  2001,  n. 317, e successive modificazioni, la
destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui
all'allegato  1 del presente decreto non puo' superare gli anni dieci
anche  continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli
incarichi  la  cui  durata  e' prevista da specifiche disposizioni di
legge.
  4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui
all'allegato  1  del  presente decreto non si applicano ai magistrati
destinati  a  funzioni  non  giudiziarie  presso  la Presidenza della
Repubblica,  la  Corte  costituzionale,  il Consiglio superiore della
magistratura ed agli incarichi elettivi.
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le
parole:  «delle  quali  trecento  da destinare» sono sostituite dalle
seguenti: «assicurando la adeguata destinazione di magistrati». ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Il   testo   dell'art.   2,   comma 606  della  legge
          24 dicembre  2007,  n.  244 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2008), e' il seguente:
              «606.  In  relazione  a  quanto  previsto al comma 603,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge:
                a) il  ruolo organico della magistratura ordinaria e'
          rideterminato in 10.151 unita';
                b) il  numero  di  magistrati  militari  eccedenti la
          nuova  dotazione  organica  di cui al comma 603 transita in
          magistratura  ordinaria  secondo  le  seguenti  modalita' e
          criteri:  nell'ordine  di  scelta  per  il  transito  viene
          seguito  l'ordine  di ruolo organico mediante interpello di
          tutti  i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007;
          i   magistrati  militari  che  transitano  in  magistratura
          ordinaria  hanno  diritto  ad essere assegnati, a richiesta
          degli  interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad
          un  ufficio  giudiziario  nella  stessa  sede  di servizio,
          ovvero  ad  altro  ufficio giudiziario ubicato in una delle
          citta'   sede   di   corte   d'appello   con  conservazione
          dell'anzianita'  e  della  qualifica  maturata,  a funzioni
          corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione
          di   quelle   direttive   e   semidirettive   eventualmente
          ricoperte;  nell'ambito del procedimento di trasferimento a
          domanda  dei  magistrati  militari viene data precedenza ai
          magistrati   militari   in   servizio   presso  gli  uffici
          giudiziari  soppressi  con  la  presente  legge;  qualora a
          conclusione  del  procedimento  di  trasferimento a domanda
          permangano  esuberi  di  magistrati  rispetto  all'organico
          previsto  al  comma 603,  lettera c),  i  trasferimenti dei
          medesimi   magistrati  in  ruolo  sono  disposti  d'ufficio
          partendo   dall'ultima   posizione   di  ruolo  organico  e
          trasferendo   prioritariamente  i  magistrati  militari  in
          servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti
          trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con
          decreto  interministeriale  del Ministro della difesa e del
          Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del
          Consiglio  della  magistratura  militare  e  del  Consiglio
          superiore  della magistratura; i magistrati militari di cui
          all'ultimo  periodo  della  lettera c)  del comma 603 hanno
          facolta'  di  esercitare  l'interpello  per  il transito in
          magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;
                c) con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto  con  i Ministri della difesa, per le riforme e le
          innovazioni  nella pubblica amministrazione e dell'economia
          e  delle  finanze,  viene  individuato  un  contingente  di
          dirigenti  e di personale civile del Ministero della difesa
          non  inferiore  alla meta' di quello impiegato negli uffici
          giudiziari  militari  soppressi  ai sensi del comma 603 che
          transita  nei  ruoli  del  Ministero  della  giustizia  con
          contestuale  riduzione del ruolo del Ministero della difesa
          e   vengono  definiti  criteri  e  modalita'  dei  relativi
          trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e
          contrattuali  vigenti.  Ove  necessario  e subordinatamente
          all'esperimento   di   mobilita'   di   tipo  volontario  i
          trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.».
              - Il  testo dell'art. 5, comma 9, della legge 30 luglio
          2007,   n.   111  (Modifiche  alle  norme  sull'ordinamento
          giudiziario), e' il seguente:
              «Art. 5 (Disposizioni varie). - 1.-8. (Omissis).
              9.  La  tabella  B allegata alla legge 5 marzo 1991, n.
          71, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella
          B allegata alla presente legge.».
              - Il  testo  dell'art.  13, del decreto-legge 12 giugno
          2001,   n.   217   (Modificazioni  al  decreto  legislativo
          30 luglio  1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988,
          n.   400,   in   materia  di  organizzazione  del  Governo)
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
          n. 317, e' il seguente:
              «Art. 13. -  1. Gli incarichi di diretta collaborazione
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e con il
          Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  Segretario  del  Consiglio  dei Ministri o con i
          singoli  Ministri,  anche senza portafoglio, possono essere
          attribuiti  anche  a  dipendenti  di  ogni  ordine, grado e
          qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
          dell'autonomia  statutaria  degli  enti  territoriali  e di
          quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
          richiesta  degli organi interessati, sono collocati, con il
          loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
          retribuita,  per  l'intera  durata  dell'incarico, anche in
          deroga  ai  limiti  di  carattere  temporale  previsti  dai
          rispettivi  ordinamenti  di appartenenza e in ogni caso non
          oltre  il  limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
          carico  degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
          amministrazioni dello Stato.
              2.  Nelle  ipotesi  indicate  al  comma 1,  gli attuali
          contingenti  numerici eventualmente previsti dai rispettivi
          ordinamenti  di  appartenenza  dei  soggetti interessati ed
          ostativi  al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
          retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
          non  oltre  il  massimo  di  trenta  unita'  aggiuntive per
          ciascun ordinamento.
              3.   Per   i   magistrati  ordinari,  amministrativi  e
          contabili  e  per  gli  avvocati e procuratori dello Stato,
          nonche' per il personale di livello dirigenziale o comunque
          apicale   delle   regioni,  delle  province,  delle  citta'
          metropolitane   e   dei   comuni,   gli  organi  competenti
          deliberano  il  collocamento  fuori  ruolo o in aspettativa
          retribuita,    ai    sensi    di    quanto   disposto   dai
          commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di
          valutare  motivate  e  specifiche  ragioni  ostative al suo
          accoglimento.
              4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
          rispetto  di  quanto  previsto,  dall'art.  39  della legge
          27 dicembre  1997,  n.  449, e successive modificazioni, in
          materia  di  programmazione  delle assunzioni del personale
          delle amministrazioni pubbliche.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  della legge
          13 febbraio  2001,  n.  48  (Aumento  del  ruolo organico e
          disciplina  dell'accesso  in magistratura), come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  1  (Aumento  del  ruolo organico). - 1. Il ruolo
          organico  del  personale  della  magistratura  e' aumentato
          complessivamente  di  mille unita', assicurando la adeguata
          destinazione   di   magistrati   alla   trattazione   delle
          controversie  di  cui  alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e
          successive modificazioni.
              2.  La  tabella  B annessa alla legge 9 agosto 1993, n.
          295,  e'  sostituita  dalla  tabella allegata alla presente
          legge.
              3.  Salvo  quanto  previsto  nell'art.  2, con separati
          decreti  del  Ministro della giustizia, da emanare, sentito
          il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  prima dello
          svolgimento  della  prova  scritta di ciascuno dei concorsi
          banditi   ai   sensi   dell'art.   18   sono   incrementate
          complessivamente  di cinquecentoquarantasei posti le piante
          organiche degli uffici giudiziari in relazione al numero di
          posti  messi  a concorso e in attuazione delle disposizioni
          di cui al comma 1.».

        
      
                           (( Art. 1-ter.
Pignoramenti   sulla   contabilita'  ordinaria  del  Ministero  della
giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  della  Direzione  nazionale
                              antimafia

  1.   L'articolo   1  del  decreto-legge  25 maggio  1994,  n.  313,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e
successive  modificazioni,  si  applica  anche  ai fondi destinati al
pagamento   di   spese  per  servizi  e  forniture  aventi  finalita'
giudiziaria  o  penitenziaria,  nonche'  agli emolumenti di qualsiasi
tipo  dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia,
accreditati  mediante  aperture  di  credito in favore dei funzionari
delegati  degli  uffici  centrali  e  periferici  del Ministero della
giustizia,  degli  uffici  giudiziari  e  della  Direzione  nazionale
antimafia. ))

        
                    Riferimenti normativi:

              - Il  testo  dell'art.  1  del  decreto-legge 25 maggio
          1994,   n.   313   (Disciplina   dei   pignoramenti   sulle
          contabilita'  speciali delle prefetture, delle direzioni di
          amministrazione  delle  Forze  armate  e  della  Guardia di
          finanza),   convertito,   con  modificazione,  dalla  legge
          22 luglio  1994,  n. 460 (Disposizioni tributarie urgenti),
          e' il seguente:
              «Art.   1.   -  I  fondi  di  contabilita'  speciale  a
          disposizione   delle   prefetture,   delle   direzioni   di
          amministrazione  delle  Forze  armate  e  della  Guardia di
          finanza,  nonche'  le  aperture  di  credito  a  favore dei
          funzionari  delegati  degli  enti  militari, degli uffici o
          reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria
          e  del  Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo
          nazionale   dei  vigili  del  fuoco,  o  del  Cassiere  del
          Ministero  dell'interno,  comunque  destinati  a  servizi e
          finalita'  di  protezione  civile, di difesa nazionale e di
          sicurezza  pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai
          comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali,
          nonche'  al  pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi
          titolo  dovuti al personale amministrato, non sono soggetti
          ad  esecuzione  forzata,  salvo che per i casi previsti dal
          capo V del titolo VI del libro I del codice civile, nonche'
          dal  testo  unico  delle leggi concernenti il sequestro, il
          pignoramento   e  la  cessione  degli  stipendi,  salari  e
          pensioni  dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 gennaio 1950, n. 180.
              2.  I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le
          somme affluite nelle contabilita' speciali delle prefetture
          e  delle  direzioni  di  amministrazione  ed  a  favore dei
          funzionari   delegati   di  cui  al  comma 1,  si  eseguono
          esclusivamente,  a  pena  di nullita' rilevabile d'ufficio,
          secondo le disposizioni del libro III - titolo II - capo II
          del  codice  di  procedura  civile,  con atto notificato al
          direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o
          al  direttore di amministrazione od al funzionario delegato
          nella   cui   circoscrizione   risiedono  soggetti  privati
          interessati,  con l'effetto di sospendere ogni emissione di
          ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate.
          Il   funzionario   di   prefettura,   o   il  direttore  di
          amministrazione   o  funzionario  delegato  cui  sia  stato
          notificato atto di pignoramento o di sequestro, e' tenuto a
          vincolare    l'ammontare,    sempreche'    esistano   sulla
          contabilita' speciale fondi la cui destinazione sia diversa
          da  quelle  indicate  al  comma 1,  per  cui si procede con
          annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di
          effetti  riguardo  agli  ordini  di pagamento che risultino
          gia' emessi.
              3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
          ai   sensi  del  presente  articolo presso  le  sezioni  di
          tesoreria  dello  Stato a pena di nullita' rilevabile anche
          d'ufficio.   Gli   atti  di  sequestro  o  di  pignoramento
          eventualmente   notificati   non   determinano  obbligo  di
          accantonamento   da   parte   delle  sezioni  medesime  ne'
          sospendono  l'accreditamento  di  somme  nelle contabilita'
          speciali  intestate  alle  prefetture  ed alle direzioni di
          amministrazione  ed  in  quelle  a  favore  dei  funzionari
          delegati di cui al comma 1.
              4.   Viene   effettuata  secondo  le  stesse  modalita'
          stabilite  nel  comma 2  la  notifica  di  ogni  altro atto
          consequenziale  nei  procedimenti  relativi  agli  atti  di
          pignoramento o di sequestro.».

        
      
                               Art. 2.
                        Fondo unico giustizia

  1. Il  Fondo  di  cui  all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto  2008,  n.  133,  denominato:  «Fondo  unico  giustizia», e'
gestito  da Equitalia Giustizia S.p.a. con le modalita' stabilite con
il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
  2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i relativi interessi,
le somme di denaro ovvero i proventi:
    a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
    b) di  cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale;
    c) relativi  a  titoli  al portatore, a quelli emessi o garantiti
dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti
pecuniari,  ai  conti  correnti,  ai  conti  di  deposito  titoli, ai
libretti  di  deposito  e  ad  ogni  altra  attivita'  finanziaria  a
contenuto  monetario  o  patrimoniale  oggetto  di  provvedimenti  di
sequestro  nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di
misure  di  prevenzione  di  cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive    modificazioni,    o    di   irrogazione   di   sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
((    c-bis) depositati  presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri
operatori   finanziari,   in   relazione  a  procedimenti  civili  di
cognizione,  esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli
aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si
e'  estinto  o  e'  stato  comunque definito o e' divenuta definitiva
l'ordinanza  di  assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto  di  distribuzione  ovvero,  in  caso  di  opposizione,  dal
passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
    c-ter)  di  cui all'articolo 117, quarto comma, del regio decreto
16 marzo  1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto
legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.; ))
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  Poste  Italiane  S.p.a.,  le  banche  e gli altri operatori
finanziari,  depositari  delle  somme  di  denaro,  dei proventi, dei
crediti,  nonche'  dei beni di cui al comma 2, intestano «Fondo unico
giustizia»  i  titoli,  i  valori,  i  crediti,  i conti, i libretti,
nonche'  le  attivita'  di  cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.a., le banche e gli altri operatori
finanziari  trasmettono  a  Equitalia Giustizia S.p.a., con modalita'
telematica  e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima
societa'      sul     proprio     sito     internet     all'indirizzo
www.equitaliagiustizia.it,  le  informazioni  individuate con decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il
Ministero  della  giustizia,  da emanarsi entro quindici giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. A decorrere dalla
data  di  intestazione  di  cui al primo periodo, Equitalia Giustizia
S.p.A.  provvede,  se  non  gia' eseguite alla medesima data da Poste
Italiane   S.p.a.,   dalle   banche   ovvero  dagli  altri  operatori
finanziari,   alle  restituzioni  delle  somme  sequestrate  disposte
anteriormente alla predetta data.
  4. Sono  altresi'  intestati  «Fondo unico giustizia» tutti i conti
correnti  ed  i  conti  di  deposito  che Equitalia Giustizia S.p.a.,
successivamente  alla data di entrata in vigore del presente decreto,
intrattiene   per  farvi  affluire  le  ulteriori  risorse  derivanti
dall'applicazione   dell'articolo 61,   comma 23,  del  decreto-legge
25 giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto  2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura   penale,   i   relativi   utili  di  gestione,  nonche'  i
controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al
predetto articolo 61, comma 23.
  5. Equitalia  Giustizia  S.p.a.  versa in conto entrate al bilancio
dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, alle unita' previsionali di base dello
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero  della  giustizia
concernenti   le   spese   di  investimento  di  cui  all'articolo 2,
comma 614,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro
per  le  quali,  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura  penale, e' stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non
ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
  6. Con   il   decreto   di   cui   all'articolo 61,  comma 23,  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6 agosto  2008,  n.  133,  e'  determinata  altresi' la
remunerazione  massima  spettante a titolo di aggio nei cui limiti il
Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto
quella  dovuta  a  Equitalia  Giustizia  S.p.a. per la gestione delle
risorse  intestate  «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto   articolo 61,   comma 23,  sono  inoltre  stabilite  ((  le
modalita'  di  utilizzazione  delle somme afferenti al Fondo da parte
dell'amministratore  delle  somme  o  dei beni che formano oggetto di
sequestro  o  confisca,  per  provvedere  al pagamento delle spese di
conservazione  o  amministrazione,  )) le modalita' di controllo e di
rendicontazione  delle  somme  gestite da Equitalia Giustizia S.p.a.,
nonche'  la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i
criteri  e  le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che  venga  garantita la pronta disponibilita' delle somme necessarie
per  eseguire le restituzioni eventualmente disposte. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della   giustizia   e  con  il  Ministro  dell'interno,  puo'  essere
rideterminata  annualmente  la  misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.a.
((  7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  della  giustizia  e  con il Ministro dell'interno, sono
stabilite  annualmente,  fermo  quanto  disposto  al  comma 5, previa
verifica  dei  presupposti  del relativo incameramento, nonche' della
compatibilita'    e   ammissibilita'   finanziaria   delle   relative
utilizzazioni,   le   quote  delle  risorse  intestate  «Fondo  unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da
destinare:
    a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno
per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta
salva  l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste  estorsive  di  cui  all'articolo 18,  comma 1, lettera c),
della  legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta'   delle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso  di  cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
    b) in  misura  non  inferiore  ad  un  terzo,  al Ministero della
giustizia  per  assicurare  il funzionamento e il potenziamento degli
uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
    c) all'entrata del bilancio dello Stato.
  7-bis.  Le  quote  minime  delle  risorse  intestate  «Fondo  unico
giustizia»,  di  cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere
modificate  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
caso  di  urgenti  necessita',  derivanti  da  circostanze  gravi  ed
eccezionali,   del  Ministero  dell'interno  o  del  Ministero  della
giustizia.
    7-ter.  Con  riferimento  alle  somme  di cui al comma 2, lettere
c-bis)  e  c-ter), le quote di cui al comma 7 sono formate destinando
le   risorse   in   via  prioritaria  al  potenziamento  dei  servizi
istituzionali del Ministero della giustizia. ))
  8. Il  comma 24  dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' abrogato.
  9. All'articolo 676,  comma 1, del codice di procedura penale, come
modificato  dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  le  parole:  «o  alla devoluzione allo Stato delle somme di
denaro  sequestrate  ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono
soppresse.
  10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare
oneri, ne' obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

        
                    Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo dell'art. 61, del decreto-legge
          25 giugno   2008,  n.  112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo  economico, la semplificazione, la competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge
          6 agosto  2008,  n.  133,  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
          abolizione  della  quota  di partecipazione al costo per le
          prestazioni  di assistenza specialistica). - 1. A decorrere
          dall'anno   2009   la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato    della    pubblica    amministrazione,   come
          individuate  dall'Istituto  nazionale di statistica (ISTAT)
          ai  sensi  del  comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
          2004,  n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti,
          per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
          comunque     denominati,     operanti     nelle    predette
          amministrazioni,  e'  ridotta  del  30 per cento rispetto a
          quella   sostenuta   nell'anno   2007.   A   tale  fine  le
          amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del presente decreto, le necessarie misure
          di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.
              2. Al  fine  di valorizzare le professionalita' interne
          alle  amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per
          studi  e  consulenze,  all'art.  1,  comma 9,  della  legge
          23 dicembre  2005, n. 266, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) le  parole:  "al  40  per  cento", sono sostituite
          dalle seguenti: "al 30 per cento";
                b) in  fine,  e'  aggiunto  il seguente periodo: «Nel
          limite  di  spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve
          rientrare  anche  la  spesa annua per studi ed incarichi di
          consulenza conferiti a pubblici dipendenti».
              3. Le  disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano
          a decorrere dal 1° gennaio 2009.
              4. All'art.   53,  comma 14,  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni, e'
          aggiunto,   in   fine,   il  seguente  periodo:  "Entro  il
          31 dicembre  di ciascun anno il Dipartimento della funzione
          pubblica  trasmette  alla  Corte  dei  conti l'elenco delle
          amministrazioni   che   hanno   omesso   di  effettuare  la
          comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori
          esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
          consulenza".
              5. A   decorrere   dall'anno  2009  le  amministrazioni
          pubbliche  inserite  nel  conto economico consolidato della
          pubblica  amministrazione,  come  individuate dall'Istituto
          nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma 5
          dell'art.  1  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, non
          possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
          mostre,  pubblicita'  e di rappresentanza, per un ammontare
          superiore  al  50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
          2007   per  le  medesime  finalita'.  La  disposizione  del
          presente  comma non  si  applica  alle  spese  per convegni
          organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca.
              6. A   decorrere   dall'anno  2009  le  amministrazioni
          pubbliche  inserite  nel  conto economico consolidato della
          pubblica  amministrazione,  come  individuate dall'Istituto
          nazionale  di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma 5
          dell'art.  1  della  legge  30 dicembre  2004,  n. 311, non
          possono   effettuare  spese  per  sponsorizzazioni  per  un
          ammontare  superiore  al 30 per cento della spesa sostenuta
          nell'anno 2007 per le medesime finalita'.
              7. Le  societa'  non  quotate  a  totale partecipazione
          pubblica  ovvero  comunque  controllate dai soggetti tenuti
          all'osservanza  delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6
          si  conformano al principio di riduzione di spesa per studi
          e  consulenze,  per relazioni pubbliche, convegni, mostre e
          pubblicita',  nonche'  per sponsorizzazioni, desumibile dai
          predetti  commi.  In  sede  di  rinnovo  dei  contratti  di
          servizio,   i   relativi   corrispettivi  sono  ridotti  in
          applicazione della disposizione di cui al primo periodo del
          presente   comma.   I  soggetti  che  esercitano  i  poteri
          dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione
          del  bilancio,  sia comunque distribuito, ove possibile, un
          dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.
              8. A  decorrere  dal  1° gennaio  2009,  la percentuale
          prevista  dall'art.  92,  comma 5, del codice dei contratti
          pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
          decreto  legislativo  12 aprile  2006, n. 163, e' destinata
          nella misura dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla
          medesima  disposizione  e, nella misura dell'1,5 per cento,
          e'  versata  ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato.
              9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
          pubblico  per l'attivita' di componente o di segretario del
          collegio  arbitrale  e'  versato  direttamente  ad apposito
          capitolo  del  bilancio dello Stato; il predetto importo e'
          riassegnato    al   fondo   di   amministrazione   per   il
          finanziamento  del  trattamento  economico  accessorio  dei
          dirigenti  ovvero  ai  fondi  perequativi  istituiti  dagli
          organi  di  autogoverno  del  personale  di  magistratura e
          dell'Avvocatura  dello  Stato  ove  esistenti;  la medesima
          disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
          pubblico  per  i  collaudi  svolti in relazione a contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
          cui  al  presente comma si applicano anche ai corrispettivi
          non  ancora  riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
          ai  collaudi  in corso alla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
              10. A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 le indennita' di
          funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del
          testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
          di  cui  al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
          successive   modificazioni,   sono  rideterminati  con  una
          riduzione   del   30   per   cento  rispetto  all'ammontare
          risultante  alla  data  del  30 giugno  2008  per  gli enti
          indicati  nel medesimo art. 82 che nell'anno precedente non
          hanno  rispettato  il  patto di stabilita'. Sino al 2011 e'
          sospesa la possibilita' di incremento prevista nel comma 10
          dell'art.  82  del  citato  testo  unico  di cui al decreto
          legislativo n. 267 del 2000.
              11. I  contributi  ordinari  attribuiti  dal  Ministero
          dell'interno  a  favore  degli  enti  locali sono ridotti a
          decorrere  dall'anno  2009 di un importo pari a 200 milioni
          di  euro  annui  per i comuni ed a 50 milioni di euro annui
          per le province.
              12. All'art.  1,  comma 725,  della  legge  27 dicembre
          2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e
          le parole "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite
          dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";
                b) nel  secondo  periodo,  le  parole:  "e  in misura
          ragionevole   e   proporzionata"   sono   sostituite  dalle
          seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del
          compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";
                c) e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le
          disposizioni  del  presente  comma si  applicano anche alle
          societa'  controllate,  ai  sensi dell'art. 2359 del codice
          civile,  dalle  societa'  indicate  nel  primo  periodo del
          presente comma".
              13. Le  disposizioni  di cui al comma 12 si applicano a
          decorrere dal 1° gennaio 2009.
              14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo
          degli   incarichi   i   trattamenti  economici  complessivi
          spettanti  ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai
          direttori   amministrativi,  ed  i  compensi  spettanti  ai
          componenti  dei  collegi  sindacali delle aziende sanitarie
          locali,    delle   aziende   ospedaliere,   delle   aziende
          ospedaliero  universitarie,  degli  istituti  di ricovero e
          cura    a    carattere   scientifico   e   degli   istituti
          zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20
          per  cento  rispetto all'ammontare risultante alla data del
          30 giugno 2008.
              15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni
          di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta
          alle   regioni,  alle  province  autonome,  agli  enti,  di
          rispettiva  competenza, del Servizio sanitario nazionale ed
          agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e
          6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.
              16. Ai  fini  del contenimento della spesa pubblica, le
          regioni,  entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni,
          normative  o  amministrative,  finalizzate ad assicurare la
          riduzione  degli  oneri  degli  organismi  politici e degli
          apparati  amministrativi,  con particolare riferimento alla
          diminuzione  dell'ammontare dei compensi e delle indennita'
          dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di
          questi  ultimi,  alla soppressione degli enti inutili, alla
          fusione  delle  societa'  partecipate, al ridimensionamento
          delle  strutture  organizzative  ed  all'adozione di misure
          analoghe  a  quelle  previste  nel  presente  articolo.  La
          disposizione di cui al presente comma costituisce principio
          fondamentale  di  coordinamento  della finanza pubblica, ai
          fini  del  rispetto  dei  parametri  stabiliti dal patto di
          stabilita'  e  crescita  dell'Unione europea. I risparmi di
          spesa   derivanti   dall'attuazione   del  presente  comma,
          aggiuntivi   rispetto   a  quelli  previsti  dal  patto  di
          stabilita'  interno,  concorrono alla copertura degli oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19.
              17. Le  somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le
          maggiori   entrate   di   cui  al  presente  articolo,  con
          esclusione  di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate
          annualmente  dagli  enti  e dalle amministrazioni dotati di
          autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  La  disposizione  di  cui al primo
          periodo  non si applica agli enti territoriali e agli enti,
          di competenza regionale o delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano,  del Servizio sanitario nazionale. Le somme
          versate  ai  sensi del primo periodo sono riassegnate ad un
          apposito  fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria
          del  fondo  e'  stabilita  in  200  milioni di euro annui a
          decorrere   dall'anno   2009;   la  predetta  dotazione  e'
          incrementata  con le somme riassegnate ai sensi del periodo
          precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  una  quota  del fondo di cui al terzo periodo puo'
          essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del
          soccorso  pubblico,  inclusa  l'assunzione  di personale in
          deroga  ai  limiti  stabiliti dalla legislazione vigente ai
          sensi  e  nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota
          puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione
          integrativa  delle  amministrazioni  indicate nell'art. 67,
          comma 5,    ovvero    delle   amministrazioni   interessate
          dall'applicazione dell'art. 67, comma 2. Le somme destinate
          alla  tutela  della  sicurezza  pubblica sono ripartite con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  tra  le unita'
          previsionali  di  base  interessate.  La  quota  del  fondo
          eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinata
          alle  predette  finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
          costituisce economia di bilancio.
              18. Per   l'anno  2009  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  dell'interno un apposito fondo,
          con   una   dotazione  di  100  milioni  di  euro,  per  la
          realizzazione,  sulla  base  di apposite convenzioni tra il
          Ministero  dell'interno  ed  i  comuni  interessati,  delle
          iniziative  urgenti  occorrenti  per il potenziamento della
          sicurezza  urbana  e  la  tutela  dell'ordine pubblico. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono adottate le
          disposizioni per l'attuazione del presente comma.
              19. Per  gli  anni  2009,  2010  e  2011,  la  quota di
          partecipazione  al  costo  per le prestazioni di assistenza
          specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati,
          di  cui  all'art.  1, comma 796, lettera p), primo periodo,
          della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, e' abolita. Resta
          fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo.
              20. Ai  fini  della  copertura  degli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del comma 19:
                a) il   livello   del   finanziamento   del  Servizio
          sanitario  nazionale  al  quale  concorre ordinariamente lo
          Stato,  di  cui all'art. 79, comma 1, del presente decreto,
          e'  incrementato  di  400 milioni di euro su base annua per
          gli anni 2009, 2010 e 2011;
                b) le regioni:
                  1) destinano,    ciascuna   al   proprio   servizio
          sanitario   regionale,   le   risorse   provenienti   dalle
          disposizioni di cui ai commi 14 e 16;
                  2) adottano    ulteriori   misure   di   incremento
          dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette
          a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri
          derivanti dall'attuazione del comma 19.
              21. Le  regioni,  comunque,  in  luogo  della  completa
          adozione  delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero
          2)  della  lettera b)  del  comma 20  possono  decidere  di
          applicare,  in  misura  integrale  o  ridotta,  la quota di
          partecipazione  abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre
          forme  di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria
          di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
          di  quanto  previsto  al  comma 20,  lettera b), e al primo
          periodo  del presente comma, il Ministero del lavoro, della
          salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  comunica alle
          regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna
          di   esse   deve   garantire   ai   fini   dell'equivalenza
          finanziaria.
              22. Per  l'anno  2009,  per  le  esigenze connesse alla
          tutela   dell'ordine   pubblico,  alla  prevenzione  ed  al
          contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle
          violazioni  degli  obblighi  fiscali  ed  alla  tutela  del
          patrimonio  agroforestale,  la  Polizia di Stato, Corpo dei
          Vigili  del  Fuoco,  l'Arma dei carabinieri, il Corpo della
          Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il
          Corpo  forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare
          assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite
          di  spesa  pari  a  100  milioni  di euro annui a decorrere
          dall'anno  2009,  a valere, quanto a 40 milioni di euro per
          l'anno  2009  e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2010,  sulle  risorse  di  cui  al  comma 17, e quanto a 60
          milioni  di  euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di
          cui  all'art.  60,  comma 8.  Tali  risorse  sono destinate
          prioritariamente  al  reclutamento di personale proveniente
          dalle   Forze  armate.  Alla  ripartizione  delle  predette
          risorse  si  provvede  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  da emanare entro il 30 aprile 2009, secondo le
          modalita'  di  cui  all'art.  39,  comma 3-ter, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  o  per  l'applicazione  di  misure di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  o  di  irrogazione  di sanzioni
          amministrative,   anche   di  cui  al  decreto  legislativo
          8 giugno  2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
          stesso  fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
          beni   confiscati   nell'ambito   di  procedimenti  penali,
          amministrativi   o   per   l'applicazione   di   misure  di
          prevenzione  di  cui  alla  legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive  modificazioni,  nonche'  alla legge 27 dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di   sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al  decreto
          legislativo   8 giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni.  Per la gestione delle predette risorse puo'
          essere  utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367
          della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244.  Con decreto del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  giustizia  e con il Ministro dell'interno,
          sono  adottate  le  disposizioni di attuazione del presente
          comma.
              24. (Abrogato).
              25. Sono  abrogati  i  commi 102, 103 e 104 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
              26. All'art. 301-bis del testo unico delle disposizioni
          legislative  in  materia  doganale,  di  cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973, n. 43, nel
          comma 1,  dopo  le  parole:  "beni mobili" sono inserite le
          seguenti: "compresi quelli".
              27. Dopo   il   comma 345   dell'art.   1  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266, e' inserito il seguente:
              "345-bis.  Quota  parte  del fondo di cui al comma 345,
          stabilita  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   e'   destinata   al  finanziamento  della  carta
          acquisti,  di  cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge
          25 giugno  2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e
          servizi  a  favore  dei  cittadini residenti che versano in
          condizione di maggior disagio economico".».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  262  del codice di
          procedura penale:
              «Art.  262  (Durata  del sequestro e restituzione delle
          cose  sequestrate). - 1. Quando non e' necessario mantenere
          il  sequestro  a  fini  di  prova, le cose sequestrate sono
          restituite  a  chi  ne  abbia  diritto,  anche  prima della
          sentenza.  Se occorre, l'autorita' giudiziaria prescrive di
          presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine
          puo' imporre cauzione.
              2.  Nel  caso previsto dal comma 1, la restituzione non
          e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico
          ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti
          all'imputato  o  al  responsabile  civile  sia mantenuto il
          sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316.
              3.  Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e'
          mantenuto  ai  fini preventivi quando il giudice provvede a
          norma dell'art. 321.
              3-bis.  Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza
          non  piu'  soggetta  ad  impugnazione,  le  somme di denaro
          sequestrate,  se  non  ne  e'  stata disposta la confisca e
          nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne
          diritto, sono devolute allo Stato.
              4. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione le
          cose  sequestrate  sono  restituite a chi ne abbia diritto,
          salvo che sia disposta la confisca.».
              - La  legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
          la  mafia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
          1965, n. 138.
              - Il   decreto   legislativo   8 giugno  2001,  n.  231
          (Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche  prive  di  personalita' giuridica, a norma dell'art.
          11,  della  legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 117 del regio-decreto
          16 marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento, del
          concordato  preventivo,  dell'amministrazione controllata e
          della liquidazione coatta amministrativa), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, e' il seguente:
              «Art. 117 (Ripartizione finale). - Approvato il conto e
          liquidato  il  compenso  del curatore, il giudice delegato,
          sentite  le proposte del curatore, ordina il riparto finale
          secondo le norme precedenti.
              Nel   riparto  finale  vengono  distribuiti  anche  gli
          accantonamenti   precedentemente  fatti.  Tuttavia,  se  la
          condizione  non  si  e'  ancora  verificata  ovvero  se  il
          provvedimento  non e' ancora passato in giudicato, la somma
          e'  depositata  nei  modi  stabiliti  dal giudice delegato,
          perche',  verificatisi  gli  eventi  indicati, possa essere
          versata  ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto
          supplementare  fra  gli altri creditori. Gli accantonamenti
          non impediscono la chiusura della procedura.
              Il  giudice  delegato,  nel  rispetto  delle  cause  di
          prelazione,  puo'  disporre  che a singoli creditori che vi
          consentono  siano  assegnati,  in  luogo  delle  somme agli
          stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora
          rimborsati.
              Per   i   creditori   che  non  si  presentano  o  sono
          irreperibili  le  somme  dovute  sono nuovamente depositate
          presso  l'ufficio postale o la banca gia' indicati ai sensi
          dell'art.  34.  Decorsi  cinque anni dal deposito, le somme
          non  riscosse  dagli aventi diritto e i relativi interessi,
          se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti,
          sono   versate  a  cura  del  depositario  all'entrata  del
          bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con decreti
          del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ad apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero della giustizia.
              Il giudice, anche se e' intervenuta l'esdebitazione del
          fallito,   omessa   ogni   formalita'   non  essenziale  al
          contraddittorio,   su   ricorso   dei   creditori   rimasti
          insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al
          quarto  comma,  dispone  la  distribuzione  delle somme non
          riscosse in base all'art. 111 fra i soli richiedenti.».
              - Il  decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
          organica  della  disciplina  delle  procedure concorsuali a
          norma  dell'art.  1,  comma 5,  della L. 14 maggio 2005, n.
          80.)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 gennaio
          2006, n. 12, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art. 2, comma 614, della citata legge
          24 dicembre 2007, n. 244 reca:
              «614.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione delle
          disposizioni  di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli
          investimenti  per  l'avvio  e  la  diffusione  del processo
          telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  676  del codice di
          procedura penale, come modificato dalla presente legge:
              «Art.   676   (Altre   competenze).  -  1.  Il  giudice
          dell'esecuzione   e'   competente   a  decidere  in  ordine
          all'estinzione  del  reato dopo la condanna, all'estinzione
          della  pena  quando la stessa non consegue alla liberazione
          condizionale   o   all'affidamento  in  prova  al  servizio
          sociale,  in  ordine  alle pene accessorie, alla confisca o
          alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il
          giudice  dell'esecuzione  procede  a  norma  dell'art.  667
          comma 4.
              2.  Qualora  sorga  controversia sulla proprieta' delle
          cose  confiscate,  si applica la disposizione dell'art. 263
          comma 3.
              3.  Quando accerta l'estinzione del reato o della pena,
          il  giudice  dell'esecuzione  la  dichiara anche di ufficio
          adottando i provvedimenti conseguenti.».
              - Il  testo  dell'art. 18 della legge 23 febbraio 1999,
          n.  44  (Disposizioni  concernenti il Fondo di solidarieta'
          per  le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e'
          il seguente:
              «Art.  18  (Fondo  di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive). - 1. E' istituito presso il Ministero
          dell'interno  il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
                a) un  contributo,  determinato ai sensi del comma 2,
          sui  premi  assicurativi,  raccolti  nel  territorio  dello
          Stato,  nei  rami incendio, responsabilita' civile diversi,
          auto   rischi   diversi  e  furto,  relativi  ai  contratti
          stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990;
                b) un  contributo  dello  Stato  determinato  secondo
          modalita'  individuate  dalla  legge, nel limite massimo di
          lire  80  miliardi,  iscritto  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata,  unita'  previsionale  di  base 1.1.11.1, del
          bilancio   di   previsione   dello  Stato  per  il  1998  e
          corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
                c) una   quota  pari  alla  meta'  dell'importo,  per
          ciascun  anno,  delle  somme  di denaro confiscate ai sensi
          della   legge   31 maggio   1965,   n.  575,  e  successive
          modificazioni,   nonche'   una   quota  pari  ad  un  terzo
          dell'importo  del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
          disposte  a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge
          n.  575  del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai
          beni  costituiti  in  azienda  confiscati  ai  sensi  della
          medesima legge n. 575 del 1965 .
              2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma 2,
          del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 1992, n. 172, puo'
          essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo,
          con  decreto  del Ministro dell'interno, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato.
              3.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, sono emanate, entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  norme  regolamentari  necessarie  per  l'attuazione  di
          quanto disposto dal comma 1, lettera a).».
              - Il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n.
          512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta'
          alle vittime dei reati di tipo mafioso), e' il seguente:
              «Art  1  (  Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
          vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso).  - 1. E' istituito
          presso  il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per
          la  solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, di
          seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
                a) da  un  contributo  dello  Stato  pari  a  lire 20
          miliardi annue;
                b) dai rientri previsti dall'art. 2.».

        
      
                               Art. 3.
                   Norma di copertura finanziaria

  1. Agli   oneri  derivanti  dall'articolo 1,  comma 1,  lettera d),
valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro
4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
    a) quanto   a   euro   5.137.296   per   l'anno   2009,  mediante
corrispondente  riduzione  delle  proiezioni,  per  il medesimo anno,
dello  stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,  nell'ambito del programma
«Fondi  di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;
    b) quanto  a  euro  4.785.678  a  decorrere  dall'anno  2010,  ((
mediante   corrispondente   riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa
relativa   al   ))  Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica,   di   cui  all'articolo 10,  comma 5,  del  decreto-legge
29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Il   Ministro   dell'economia   e   delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  dell'attuazione  del  presente  decreto,  anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposita  relazione,  i  decreti  che, in presenza dei
presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di
cui  all'articolo 7  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.

        
                    Riferimenti normativi:

              - Il  testo  dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
          2004,  n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
          finanza  pubblica.),  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' il seguente:
               «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
          di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
          2003,  n.  269,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          24 novembre  2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche:
                a) nell'allegato  1,  le parole: "20 dicembre 2004" e
          "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
          e:  "terza  rata",  sono sostituite, rispettivamente, dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
                b) nell'allegato   1,   ultimo  periodo,  le  parole:
          "30 giugno  2005",  inserite  dopo  le parole: "deve essere
          integrata   entro  il",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "31 ottobre 2005";
                c) al  comma 37  dell'art.  32  le parole: "30 giugno
          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
          della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
          oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
          della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
              3.  Il  comma 2-quater  dell'art.  5  del decreto-legge
          12 luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   30 luglio   2004,   n.  191,  e  successive
          modificazioni, e' abrogato.
              4.  Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
              5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 7 e 11 ter, della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.):
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».
              «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c) (abrogata);
                d) mediante  modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma 6-bis.  Per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

        
      
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.

        
      
                                                           Allegato 1
                                            (articolo 1-bis, comma 1)

              ---->   Vedere Allegato a pag. 57  <----