I divieti di licenziamento nel codice del lavoro polacco

(Dott.ssa Joanna Lesiewska)




In primo luogo e’ necessario sottolineare, che nel presente articolo saranno esposti gli argomenti, che si riferiscono ai periodi di irrecedibilita’, a prescindere dagli altri vincoli imposti al datore del lavoro in base alla legislativa polacca, rientranti nella protezione dei lavoratori senso largo.


Tra i divieti di licenziamento risultanti dalla legge polacca bisogna diversificarne due costruzioni, ovvero quelli che si riferiscono solamente al divieto di preavviso nei periodi di irrecedebilita’ e quelli piu’ ampi che comprendono non solo il divieto di preavviso ma anche ogni altra forma di risoluzione del rapporto di lavoro.

Presentando i vigenti periodi di irrecedebilita’, al fine di mantenerne maggiore chiarezza, seguiro’ un altro criterio relativo alla situazione personale, famigliare e professionale del lavoratore.


Facendo riferimento alla situazione personale e famigliare del dipendente, bisogna tenere conto soprattutto del contenuto dell’art. 41 del codice del lavoro polacco, che statuisce il divieto di risolvere il rapporto previo preavviso da parte del datore di lavoro durante del periodo di vacanza (quel periodo include anche le vacanze a titolo gratuito ed anche i congedi). L’art. 41 del codice ripete pure lo stesso divieto in ogni periodo di giustificata assenza del lavoratore, purche’ non siano trascorsi i periodi statuiti nell’art. 53 del codice, i quali attribuiscono al datore di lavoro il diritto di risolvere il rapporto del lavoro unilateralmente senza preavviso (oltre 6 mesi in caso di malattia’ del lavoratore e oltre un mese in caso della sua assenza per gli altri motivi). Nella sentenza del 11 marzo 1993, la Corte Suprema ha ritenuto legittima la risoluzione del rapporto di lavoro con il dipendente, che lavorava nonostante abbia provato di non esserne capace per i motivi di malattia’ quel giorno in cui e’ avvenuto il recesso da parte del datore di lavoro (I PZP 68/92, OSNCP 1993, z.9, poz.140).

Un altro divieto risulta dal contenuto dell’art.39 del codice polacco, relativo ai dipendenti a cui mancano non piu’ di quattro anni di lavoro, al fine di poter beneficiare dell’anteriore collocamento in pensione. L’unica eccezione alla suddetta disposzione riguarda solo quei dipendenti, che sono titolari di una pensione assegnatagli a titolo di perdita’ della capacita’ lavorativa. Conforme alle leggi speciali, il rapporto di lavoro con l’ex-combattente puo’ essere rissolto due anni prima del suo anteriore collocamneto in pensione, solamente in virtu’ di un consenso da parte delle apposite autorita’.


Il periodo di irrecedibilita’ piu’ vasto riguarda soprattutto le lavoratrici in periodo di gravidanza ed il relativo congedo seguente il comporto, in conformita’ da quanto disposto dall’art.177 del codice. Quel divieto comprende non solo la risoluzione del rapporto previo preavviso, ma anche ogni altra forma di risoluzione di tale rapporto. L’ampia interpretazione delle norme di protezione e’ stata espressa dalla Corte Suprema nella sua sentenza del 13 aprile 1972 in cui la Corte ha ribiadito, che il divieto di risoluzione del rapporto di lavoro rimane in vigore anche quando la dipendente e’ rimasta incinta nel periodo di preavviso e trascorso quel periodo ha abortito.Il preavviso e’ diventato inefficace quando la dipendente e’ rimasta incinta, ed i fatti posteriori relativi alla gravidanza sono irrilevanti. (III PZP 7/72, OSNCP 1972, n 9, poz.158).

La protezione non riguarda invece le lavoratrice assunte in virtu’ del contratto di prova, a patto che il periodo di prova non superi un mese. Alcune eccezioni alla protezione delle lavoratrice in periodo di gravidanza riguardano la situazione in cui avviene il fallimento oppure la liquidazione di azienda presso la quale tale dipendente prestava il lavoro. Un divieto correlato concerne anche il periodo di congedo dedicato alla educazione dei neonati, che vincola il datore di lavoro a partire dalla presentazione di relativa rinchiesta da parte di lavoratrice. Bisogna accennare, che la risoluzione del rapporto di lavoro e’ ammessa per i motivi imputabili alla lavoratrice in periodo di gravidanza, dietro il previo consenso della competente organizazzioen sindacale, che la rappresenta.


I lavoratori giovanili (ammessi al lavoro se hanno compiuto 16 anni) rientrano nella protezione, attraverso il chiuso e preciso elenco delle circostanze, che giustificano la risoluzione del rapporto di lavoro e che comprendo fra l’altro: la mancata prestazione di lavoro, la dichiarazione di fallimento oppure la liquidazione di azienda etc.


Le leggi speciali rispetto al codice del lavoro, statuiscono anche tre altri divieti relativi al servizio militare dei dipendenti stessi oppure dei loro parenti. Il datore di lavoro non puo’ risolvere il rapporto, invece previo preavviso diventa inefficace. Il rapporto di lavoro puo’ essere rissolto per le cause giustificanti la risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro. La protezione non comprende i contratti a tempo determinato, oppure a progetto. La risoluzione del rapporto con la dipendete di cui il coniuge presta il servizio militare, e’ ammesso solamente per le cause alla stessa imputabili.


Il secondo gruppo dei divieti di licenziamento attiene al criterio professionale. Il licenziamento dei dipendenti compresi da tale protezione, e’ ammesso solo ed esclusivamente dietro previo consenso delle apposite autorita’.


I componenti dei sindacati possono essere licenziati previo consenso del consiglio di amministrazione del sindacato aziendale, i deputati e sentaori previo consenso del consiglio della relativa camera del Parlamento etc.


In conclusione bisogna solo menzionare, che nel caso del mancato rispetto delle norme, che stabiliscono i divieti di licenziamento, il dipendente ha il diritto di ricorrere alle vie legali entro sette giorni a partire dall’ottenimento del documento contenente il preavviso, oppure entro 14 giorni a partire dall’ottenimento del documento contenente la notifica sulla immediata risoluzione del rapporto. In causa legale il lavoratore potra’ chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro oppure il risarcimento.





Il presente articolo si riferisce alla legislativa polacca sul lavoro, in seguito saranno presentati anche gli altri argomenti relativi al diritto di lavoro e di previdenza sociale in Polonia