LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER L'OCCUPAZIONE E DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL DECRETO LEGGE 16/03/05, n.35

SCHEDA CONOSCITIVA

(a cura del Dr. F. Colaci – Direttore DRL L'Aquila)

Di questo argomento tratta l'articolo 13 del sopra citato provvedimento, meglio noto con la denominazione "sulla competitività", entrato in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16.03.05 e che, a pena di decadenza sin dall'inizio, dovrà essere convertito in legge entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

Di seguito, si precisano gli aspetti significativi da valere transitoriamente, in attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006.

 

 

 

 

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI NORMALI (art.19 c.1 RDL 636/39 convertito in legge 1272/39)

Sino al 31.03.05

Dall'1/04/05 al 31/12/06

Per un massimo di 180 giorni, estesa sino a 9 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

 

Per un massimo di 7 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni, estesa a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Sino al 31.03.05

Dall'01.04.05 al 31.12.06

40% della retribuzione* per tutta la durata

di spettanza

50% della retribuzione* per i primi sei mesi di spettanza, 40% della retribuzione * per i successivi tre mesi;

30 % della retribuzione* per gli ulteriori mesi.

* Si considera la retribuzione prevista dal CCNL di categoria senza superare il tetto massimo previsto per gli interventi di CIG.

Per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali resta confermato dall'01.04.05 al 31.12.06 il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione di trattamento prima vigente, ossia quello che stabilisce un limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni.

Gli incrementi di durata e misura introdotti dall'art.13 del Decreto legge 35/05 non trovano applicazione ai trattamenti di disoccupazione agricola (ordinaria o speciale) ed all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'art.7 comma 3 DL. 86/88 convertito in L.160/88.

 

 

In riferimento alla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'indennità di disoccupazione non spetta nei seguenti casi previsti dall'art.4 Decreto Leg.vo 181/00:

perdita stato disoccupazione per :

sospensione stato di disoccupazione per accettazione di:

 

· INCENTIVI PER RICOLLOCARE I LAVORATORI POSTI IN MOBILITA' E CIGS

(a norma art.1 c.155 L.30.12.04, n.311 , art. 1 c.1 L.291/04 e art.1 c.5 L.223/91)

 

L'art.1 c.155 della L. 311 (Finanziaria 2005), prevede la possibilità che il Ministro del Lavoro disponga, utilizzando apposite risorse finanziarie e restando entro precisi limiti di spesa, la proroga ovvero la prima concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, o di mobilità in favore dei lavoratori interessati da programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali attraverso accordi sottoscritti in sede governativa entro il 30.06.05.

Di seguito si precisano i benefici che per incentivare la ricollocazione dei predetti lavoratori sono previsti e disciplinati dall'art.13 c.2 del Decreto Legge 35/05 in favore dei datori di lavoro:

Tale beneficio, che spetta per 18 mesi consecutivi successivi alla assunzione, è riconosciuto anche per rapporti a part – time.

Inoltre al datore di lavoro spetta l'incentivo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato per non più di 12 mesi, elevati a 24 mesi (ovvero a 36 mesi per i residenti nel mezzogiorno o in circoscrizioni territoriali con un tesso di disoccupazione superiore alla media nazionale e l'azienda sia operante nei suddetti territori) se il lavoratori ha più di 50 anni di età.

art.1 c.155 L.311/04;

art.1.c.1 legge 3.12.04 n.291;

art.1 c.5 L.223/91.

I predetti lavoratori cassintegrati rientrano tra coloro che, a seguito di assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche part-time ovvero di associazione in cooperativa di produzione e lavoro, determinano a favore dei datori di lavoro o delle cooperative specifiche agevolazioni previste dall'art.8 c.9 L.407/90 e dell'art.4 c.3 L.236/93, che di seguito si precisano.

Per quanto concerne l'art.8 c.9 L.407/90, si evidenzia che al datore di lavoro che assume, a tempo indeterminato, anche parziale lavoratori in CIGS da almeno 24 mesi spetta lo sgravio triennale del 50% dei contributi a suo carico e tale sgravio è elevato al 100% per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane ovunque operanti.

In merito all'art.4c.3 della L.236/93, invece, si sottolinea che ai datori di lavoro (comprese le cooperative di produzione e lavoro) che assumono a tempo pieno ed indeterminato (ovvero associano nel caso di cooperative) lavoratori in CIGS per almeno 3 mesi (anche non continuativi) dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi del trattamento previdenziale, spettano i seguenti benefici:

per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, compete un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto per un periodo di 9 mesi, elevabile a 21 mesi se i lavoratori assunti hanno un'età superiore a 50 anni e a 36 mesi per le zone meridionali o per quelle delle circoscrizioni territoriali con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale e se l'azienda opera nei suddetti territori;

alla riduzione per 12 mesi della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti da imprese non artigiane.

Peraltro è da evidenziare che sino al 31.12.05 le agevolazioni per le assunzioni previste di cui all'art.4 c.3 legge 236/93 trovano applicazione ai lavoratori di cui all'art.13 c.2 lett.c) della Decreto Legge 35/05, a prescindere dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione dell'impresa ai trattamenti di CIGS e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di Euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art.1 c.7 legge 236/93. Ovviamente ai fini delle agevolazioni di cui sopra, i datori di lavoro non devono avere in corso interventi di integrazione salariale né devono aver proceduto nei 12 mesi precedenti a riduzioni di personale per qualifiche sostanzialmente identiche a quelle per le quali si provvede all'assunzione o all'associazione in cooperativa. Inoltre si chiarisce che le disposizioni sopra esposte di incentivazione all'assunzione non trovano applicazione nei confronti di imprese che presentano assetti proprietari coincidenti (anche con riferimento a forme di collegamento e controllo) con l'impresa che sei mesi precedenti ha posto in mobilità o in CIGS i lavoratori interessati.

· INCENTIVI PER ASSUNZIONI O PER DISTACCHI TEMPORANEI AL DI FUORI DEI LUOGHI DI RESIDENZA

L'argomento trova disciplina nel c.2 lett .d) dell' art. 13 del Decreto Legge 35/05 con lo scopo di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso i datori di lavoro privati.

Pertanto si prevede che ai lavoratori posti in mobilità o sospesi in CIGS, nel caso accettino una sede di lavoro distante più di 100 Km dal luogo di residenza, sia erogata una somma pari ad una mensilità dell'indennità di mobilità per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi e non superiore a 18 mesi, ovvero pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato superiore a 18 mesi.

Analogo trattamento economico si prevede venga erogato ai lavoratori che accettino distacchi previsto all'art.8 c.3 legge 236/93 riguardanti aziende con eccedenza di personale..

Le modalità attuative di quanto previsto sopra riportato saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia e Finanze.

· ESTENSIONE INDENNITA'ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE NON AGRICOLA CON REQUISITI NORMALI E RIDOTTI

 

L'argomento è disciplinato nei commi 7 e 8 dell'art.2 del Decreto Legge in esame, i cui aspetti rilevanti si espongono di seguito.

La prima delle due tipologie d'indennità (pari al 30 % della retribuzione assoggettata a contribuzione perla disoccupazione) è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi a seguito di situazioni aziendali transitorie non ascrivibili a responsabilità datoriali o dei lavoratori, quando questi ultimi siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.19 c.1 legge 1272/39 (ossia: condizione di sospensione involontaria, due anni di anzianità assicurativa, un anno di contribuzione, dovuta anche se non versata).

Per tali indennità si prevede un limite di spesa pari a 48 milioni di Euro all'anno per l'intero territorio nazionale. Invece l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti è riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di Euro all'anno, ai dipendenti di imprese del settore artigianato sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovuti ad eventi transitori non imputabili al datore di lavoro ovvero ai lavoratori, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli Enti stessi di attività di formazione e qualificazione professionale di durata non inferiori a 120 ore.

Le disposizioni relative alle indennità di cui sopra non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonchè nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

Le indennità di disoccupazione di cui sopra non spettano nell'ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dal Decreto Legislativo 181/00.

La durata massima delle indennità di disoccupazione di cui sopra non potrà superare 65 giornate annue. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al Centro Impiego ed all'INPS la sospensione dell'attività lavorativa, le motivazioni ed i nominativi dei lavoratori interessati, che devono dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro al locale Centro Impiego.

Con Decreto del Ministro del Lavoro e dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 35/05 verranno definite: