La tutela
giudiziaria delle persone con disabilità
Breve
commento alla Legge 67 del 2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di discriminazioni"
(Avv. Prof.
Carlo CRAPANZANO)
In
vigore dal 21 marzo 2006, la nuova Legge sulla tutela giudiziaria delle persone
con disabilità, pone una serie di interrogativi determinanti ai fini della sua
piena applicazione.
Con
l’ambizioso riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’art.1 della Legge si
fa carico della “piena attuazione” della Legge 104/1992 (Art. 3: È disabile
colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale
o di emarginazione), inserendo però immediatamente un limite di
applicabilità escludendo che si tratti di Legge che si riferisce alla disparità
di trattamento nel campo del diritto del lavoro, perché in quest’ultimo caso
verrà applicato il Decreto Legislativo 216/2003, che a sua volta ha recepito la
Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e
di condizioni di lavoro.
Dunque,
sappiamo da subito che la legge 67 non si applica ai casi relativi alla materia
di occupazione al lavoro.
Conseguentemente,
la legge 67 dovrebbe applicarsi a tutti i potenziali e numericamente rilevanti
casi residui. Il dato interessante è lo sforzo attuato dal legislatore per la
classificazione e la concettualizzazione della “discriminazione”, sia essa
diretta o indiretta. A onor del vero, la distinzione che segue e che è stata
recepita dalla Legge 67, era già contenuta, seppure in modo più esteso, nel D.
Lgs. 216/2003: Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi
alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una
persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre
persone.
Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla
disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità,
ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi
confronti (Art. 2).
Nulla quaestio sui concetti di discriminazione diretta e indiretta. Il dubbio sorge
invece relativamente alla “equiparazione” giuridica della discriminazione alla
molestia e ai comportamenti indesiderati che violano la libertà e la dignità di
una persona disabile, perché è troppo ampio il concetto e la discrezionalità
interpretativa affidata al Giudice. Bisognerà distinguere di volta in volta se
la molestia (recepita come tale dal disabile), o i comportamenti indesiderati
(sempre dal punto di vista del disabile) siano oggettivamente tali da
considerarsi “discriminatori”. Il Giudice non potrà semplicemente limitarsi al
punto di vista del disabile, perchè altrimenti qualunque atteggiamento recepito
da quest’ultimo come discriminatorio basterebbe come prova della violazione,
con l’ulteriore aberrante conseguenza che sarà il disabile con un criterio
soggettivo a decidere che si tratti di discriminazione. Il Giudice dovrà
invece, con la massima attenzione, valutare alla stregua di criteri normativi e
della costante giurisprudenza, se il singolo comportamento sarà
discriminatorio, ammettendo come tale eventualmente anche l’atteggiamento
ritenuto tale dal “sentire comune” e secondo il criterio preso in prestito dal
diritto internazionale della opinio juris ac necessitatis, cioè di quel
comportamento non codificato, ma ritenuto non solo applicabile per
consuetudine, ma anche esecrabile dalla pubblica opinione. Sarà pure
necessario, ovviamente, che il Giudice tenga in conto come il disabile ha
percepito la discriminazione, alle sue condizioni personali e psicologiche, che
saranno diverse tra soggetti diversi in presenza di una identica azione
discriminatoria e conseguentemente recepite in modo diverso più o meno grave.
Venendo
alla novità più importante introdotta dalla Legge 67, cioè alla tutela
giurisdizionale dei disabili, bisogna preventivamente effettuare alcune brevi
considerazioni. La tutela processuale di riferimento, per espresso rinvio della
Legge 67, è al testo unico sulla immigrazione, cioè al D. Lgs. 286/1998.
Bisognerà
pure ammettere che siamo in presenza di uno di quei rari casi nei quali una
normativa speciale nata per determinate situazioni soggettive (immigrati)
assume successivamente i caratteri dell’applicabilità come criterio generale
per altre situazioni soggettive (disabili), col fondamento comune del concetto
di discriminazione.
La
Legge 67, in merito alla eventuale tutela processuale dei disabili che hanno
subito discriminazioni, fa espresso riferimento all’art. 44 del Testo unico
sull’immigrazione
In
pratica, il disabile che ritiene di avere subito un atto discriminatorio sia
dal privato che dalla pubblica amministrazione, può depositare il ricorso,
anche personalmente, nella cancelleria del tribunale civile in composizione
monocratica con il quale può chiedere sia la cessazione del comportamento
discriminatorio che il risarcimento del danno. Il Tribunale, omettendo
qualsiasi formalità, procede agli atti di istruzione che ritiene necessari al
fine del provvedimento richiesto e decide con ordinanza di rigetto o di
accoglimento. In quest’ultimo caso, l’ordinanza è immediatamente esecutiva e la
sua mancata osservanza fa scattare il procedimento penale di cui all’art. 388
primo comma c.p.
Con
il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se
richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la
cessazione del comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove
ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le
circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa
l’adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
Il
giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese del convenuto,
per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei
quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato
Nei
casi di urgenza, il Tribunale provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a
otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il
tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o
revoca i provvedimenti emanati nel decreto (Art. 44 , comma 5, T.U.)
Ovviamente,
avverso l’ordinanza risolutoria del Tribunale è ammesso reclamo nelle forme
proprie previste dal codice di rito
Competente
per territorio è il Giudice del domicilio del ricorrente. Tale competenza è
ritenuta inderogabile ex art. 28 c.p.c. e non può subire modifiche, neppure per
ragioni di connessione (Cass. civ., Sez. III, 19/05/2004, n.9567). Così come
sembra pacifica la competenza del Giudice ordinario anche se l’atto discriminatorio
è posto in essere da una Pubblica Amministrazione (in tal senso Trib. Milano,
21/03/2002) non rilevando in contrario che il comportamento che si assume
discriminatorio sia stato posto in essere dalla pubblica amministrazione e sia
riconducibile all'applicazione di un atto amministrativo. La inderogabilità
della competenza per territorio, vista in quest’ottica, dovrebbe essere
confermata anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n.
41/2006 nel caso di litisconsorzio necessario, che modifica la competenza a
seguito di eccezione di incompetenza per territorio avanzata anche da un solo
convenuto.
Diversa
è l’ipotesi nella quale l’amministrazione ponga in essere atti lesivi degli
interessi generali dei disabili, non classificabili a priori come
discriminatori e aventi specificamente contenuto amministrativo, perché in tal
caso, le associazioni e gli enti abilitati e riconosciuti dal Ministero per le
pari opportunità, possono proporre azione per la tutela giurisdizionale in sede
amministrativa (art. 4 Legge 67).
Il
Tribunale può non solo rimuovere quindi le ragioni o gli atti della
discriminazione, ma condannare il resistente al risarcimento del danno. Sul
concetto di risarcibilità del danno anche non patrimoniale, non possiamo che
fare espresso riferimento a quanto statuito da Cass. civ., Sez. III,
31/05/2003, n.8828, Nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume
posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2 Cost., riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo -, il danno non patrimoniale deve
essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso
un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale
soggettivo.
Un
ulteriore diritto concesso al ricorrente, è la deduzione in giudizio di
elementi di fatto concordanti che il Giudice valuta nei limiti di cui all’art.
2729 I comma c.c., cioè con le presunzioni semplici. Ricordiamo che le
presunzioni semplici sono quelle non stabilite dalla Legge e che obbligano il Giudice
a una valutazione “prudente”. Gli elementi posti alla base delle presunzioni
semplici devono essere precisi, gravi e concordanti, e possono “costringere” il
resistente alla inversione dell’onere della prova. Il Giudice dovrà stare
attento nell’assumere le presunzioni semplici a ”prova piena” e dovrà
inevitabilmente fare riferimento anche in questo caso a elementi normativi, di
fatto, giurisprudenziali.
In
merito alla rappresentanza processuale dei soggetti incapaci, valgono le regole
comuni. Saranno legittimati i genitori di disabili minorenni, i tutori e i
curatori degli incapaci totali o parziali. Mi sembra altresì pacifico ammettere
anche la legittimazione ad agire dell’amministratore di sostegno, previa
autorizzazione del Giudice Tutelare. Tali soggetti legittimati, per espressa
previsione dell’art. 4 della Legge 67, possono, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, delegare gli enti preposti e riconosciuti ad agire in loro
vece.
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