DEFINIZIONE, PRINCIPI E FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO


Avv. Valter Marchetti




1) Definizione di diritto ecclesiastico


Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico statale che ha per oggetto la disciplina, nell’ambito dello Stato medesimo, del c.d. fenomeno religioso. In particolare, il diritto ecclesiastico è l’insieme delle norme che si ispirano ai principi costituzionali di libertà e di uguaglianza religiosa, disciplinando quelli che sono i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica nonché con le confessioni diverse da quella cattolica.


2) Distinzione tra diritto ecclesiastico e diritto canonico


Mentre il diritto canonico ha per oggetto la struttura o l’organizzazione giuridica fondamentale del Popolo di Dio nonché i principi e le norme giuridiche del diritto della Chiesa inteso come ordinamento giuridico, il diritto ecclesiastico concerne la posizione di diversi ordinamenti civili nei confronti della dimensione religiosa e i principi ai quali tali ordinamenti si ispirano, in modo particolare in riferimento alla religione cattolica.


3) Principi del diritto ecclesiastico


Principio di laicità dello Stato. Principio della distinzione degli ordini. Principio della equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Principio della libertà di coscienza. Principio pattizio.


4) Significato del carattere laico dello Stato


Riferimenti normativi sono gli articoli 2, 3,7,8, 19 e 20 della Costituzione. Tale principio, come bene si evince dalla storica sentenza costituzionale n. 203 del 1983, non significa ostilità o indifferenza dello Stato italiano davanti alle religioni e al fenomeno religioso bensì è espressione di garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale.


5) Principio della distinzione degli ordini ex artt. 7, comma 1 e 8, comma 2 Cost.


In sostanza possiamo dire che lo Stato italiano non può interferire attraverso interventi precettivi nella sfera di competenza spirituale proprio per la salvaguardia dell’esercizio della libertà dei propri cittadini. La Chiesa a sua volta non può pretendere di considerare le finalità dello Stato in modo strumentale rispetto alle proprie.



6) Principio pattizio


In base alle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 8, comma 3 della Costituzione, le materie che non appartengono all’ordine esclusivo di competenza dello Stato o delle confessioni religiose devono essere regolati in modo bilaterale.



7) Fonti del diritto ecclesiastico


Fonti di provenienza unilaterale statale e regionale; fonti di provenienza unilaterale confessionale; fonti di provenienza bilaterale statale e confessionale; fonti internazionali e comunitarie.



8) Fonti costituzionali


Le fonti costituzionali sono quelle che manifestano i principi generali che devono stare alla base di tutta la successiva produzione normativa. Si pensi ad esempio alle disposizioni costituzionali che riconoscono i diritti inviolabili dell’uomo come la libertà religiosa, (art.19 Cost.) oppure che tutelano la libertà di riunione o di associazione ( artt.17 e 18 Cost.) o ancora che escludono che lo Stato possa introdurre delle discipline discriminatorie, anche di natura fiscale, a carico degli enti religiosi rispetto a quelli di diritto comune ( art.20 Cost.).



9) Fonti internazionali e comunitarie


In base alle disposizioni di cui all’art.117, comma 1 della Costituzione, la potestà legislativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. In particolare, gli atti emanati dai soggetti di diritto internazionale, trovano applicazione nel nostro ordinamento attraverso le c.d. leggi di esecuzione. Si pensi all’art.15 del Trattato di pace del 10 febbraio 1947, in tema di tutela delle minoranze religiose; oppure alle disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo che hanno per oggetto la libertà di religione o la libertà di associazione in materia religiosa. Altri riferimenti normativi extra nazionali in materia religiosa li possiamo trovare nell’ambito del Trattato sull’Unione europea nonché nella Carta europea dei diritti fondamentali.