Anche i detenuti in regime di 41 bis hanno diritto a diventare padri usufruendo dei trattamenti per la procreazione assistita.

Cassazione, sez. I penale, sentenza del 20.02.2008, n° 7791 (Cesira Cruciani)


La Corte di Cassazione, sez. I penale, con la sentenza del 20 febbraio 2008, n° 7791 ha accolto il ricorso con il quale veniva negato, dalla magistratura di sorveglianza de L’Aquila, ad un detenuto in regime di 41 bis la richiesta di accedere al programma di procreazione assistita previsto dalla legge 40 del 2004.


“Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona” e, nei confronti dei detenuti, anche quelli al 41 bis, “non possono essere adottate restrizioni non giustificabili e non indispensabili a fini giudiziari” questo si legge nella motivazione della Suprema Corte, in riferimento alla decisione con la quale la magistratura di sorveglianza de L’Aquila aveva dichiarato “il non luogo a provvedere” in merito al reclamo presentato contro il provvedimento con il quale il Dap, aveva rigettato la richiesta di accedere al programma di procreazione assistita.


Il ricorrente aveva fatto presente che sia il Gup del Tribunale di Palermo, e poi anche il Presidente della Corte di Assise di Palermo, lo avevano autorizzato “al prelievo di liquido seminale al fine di consentire alla moglie, affetta da problemi di fecondità, di accedere, alla procreazione medicalmente assistita”.


Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria aveva negato l’autorizzazione al prelievo sostenendo che la legge 40 “postula la massima tutela del nascituro, nel caso concreto non realizzabile data la situazione di detenzione del genitore”. Inoltre il Dap sosteneva che esistevano “finalità preventive connesse alla custodia dei soggetti inseriti nel circuito del 41 bis” che impedivano il prelievo. Contro questa decisione veniva presentato ricorso al magistrato de L’Aquila, il quale aveva rilevato che “le attività che il detenuto in regime di 41 bis doveva compiere non implicavano alcuna uscita dal carcere e neanche dalla propria cella, per cui (il prelievo in questione) non può qualificarsi come trattamento sanitario” previsto dall’organizzazione penitenziaria.


Il magistrato sosteneva che del caso si doveva occupare esclusivamente il Dap, ma la Suprema Corte ha giudicato fondato il ricorso, osservando che sono tutelabili con ricorso al giudice “tutte le situazioni giuridiche soggettive espressamente riconosciute dalle norme penitenziarie, nonché tutte quelle riconoscibili ad un soggetto libero, in relazione alle quali occorre sempre applicare il principio di proporzionalità”. Il sacrificio imposto al singolo non deve eccedere quello minimo necessario, e non deve ledere posizioni non sacrificabili in assoluto”.