Delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie tra competenza statale e regionale

 

La disposizione regionale che consenta ai direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché ai direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite di età stabilito dalla vigente legislazione statale e, dunque, fino alla naturale scadenza che consenta il completamento del mandato, si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

 La disciplina concernente la delimitazione temporale dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie, strumentale alla prestazione del servizio, costituisce espressione della potestà legislativa regionale nella materia concorrente della «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, motivo per cui il legislatore regionale è tenuto a rispettare i princìpi fondamentali sanciti a livello statale.

L'art. 17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti dispone che «i direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e i direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS che abbiano raggiunto il limite di età previsto rispettivamente dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), nel corso del loro mandato, restano in carica fino alla naturale scadenza che consenta il completamento dello stesso».

In questo contesto una disposizione regionale che consenta ai direttori amministrativi e direttori sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché ai direttori amministrativi e direttori sanitari degli IRCCS di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite di età stabilito dalla vigente legislazione statale e, dunque, fino alla naturale scadenza che consenta il completamento del mandato, si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Ciò perché attraverso tale disposizione si realizza una inammissibile deroga al principio fondamentale di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, a mente del quale le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo degli IRCCS cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

In tal senso il carattere apicale della posizione ricoperta dai predetti direttori rivela «l'incidenza che la disciplina relativa alle modalità di cessazione da tali incarichi, per sopraggiunti limiti di età, esercita sull'organizzazione e la gestione di servizi sanitari e, di riflesso, anche sull'efficienza degli stessi».

E’ vero che secondo il consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza costituzionale «il legislatore regionale non è tenuto a conformarsi pedissequamente alle singole disposizioni statali relative al pubblico impiego», ma questa facoltà è stata riconosciuta solo per il conseguimento di finalità assicurative e previdenziali ( trattandosi di «un'esigenza che va ricondotta, in via generale, a un interesse tutelato dall’ art. 38, comma secondo della Costituzione come diritto del lavoratore in quanto tale )». Ed in ogni caso il legislatore regionale deve comunque garantire  che si tratti di deroghe rigorosamente circoscritte nel tempo e che residui in capo all'amministrazione il potere di decidere sulla domanda dell'interessato.

Sulla base di queste considerazioni la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell’ articolo17 della legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti).