DECRETO-LEGGE 13 novembre 2006, n.279
Misure urgenti in materia di previdenza complementare.
(G.U. n. 265 del 14-11-2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere il tempestivo
adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina
recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tenuto conto
dell'anticipata entrata in vigore della predetta disciplina al 1° gennaio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
10 novembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
1. All'articolo 23 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui
alle lettere a) e b), n. 2), ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne gli
adeguamenti di cui alla lettera b), n. 1)»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13,
le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal
1° luglio 2007.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che
hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma
3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla
stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme
pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da
parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o approvazione in
ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresi' provveduto, per quanto di
competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1),
ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei
contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso
tra il 1° gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui
all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica
relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica
complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta
autorizzazione o approvazione, all'aderente e' consentito trasferire l'intera
posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare,
anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui
all'articolo 14, comma 6.».
Art. 2.
Disposizioni
concernenti la COVIP
1. All'articolo 1, comma
3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole:
«Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono
sostituite dalle seguenti:
«Commissione di vigilanza sui fondi pensione».
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella