DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008 , n. 154

Disposizioni  urgenti  per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  in  materia di gestione commissariale delle regioni che
non  rispettino  gli  adempimenti  previsti  dai piani di rientro dai
deficit   sanitari,   al   fine  di  assicurare  il  risanamento,  il
riequilibrio  economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema
sanitario   regionale,   anche  sotto  il  profilo  amministrativo  e
contabile, tali da tutelare l'unita' economica e i livelli essenziali
delle prestazioni;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare  disposizioni  in  materia di contabilita' degli enti locali
per consentire l'ordinaria gestione contabile in considerazione della
scadenza  del termine per l'approvazione del bilancio di assestamento
dei medesimi enti;
  Ravvisata,  infine,  la  necessita'  e l'urgenza di provvedere alla
riprogrammazione   delle  risorse  di  cui  alla  delibera  CIPE  del
30 settembre 2008, per consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle
risorse  medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa
delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese
di natura corrente;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, per i rapporti
con le regioni e dello sviluppo economico;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Disposizioni  in  materia  di  attuazione  dei  piani  di rientro dai
                          deficit sanitari
  1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel  primo  periodo  le  parole da: «, con la facolta» fino a:
«delle aziende ospedaliere» sono soppresse;
    b) dopo  il  primo  periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di
assicurare  la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo'  nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno
o  piu'  subcomissari di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza  in  materia  di  gestione  sanitaria,  con  il compito di
affiancare   il   commissario   ad  acta  nella  predisposizione  dei
provvedimenti  da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale.
Il  commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori  e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei direttori
generali  delle  aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
degli  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
delle   aziende   ospedaliere   universitarie,   fermo   restando  il
trattamento  economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in
atto,  che  possono  essere  affidate  a  un  soggetto  attuatore,  e
l'assegnazione  ad  altro  incarico  fino  alla  durata  massima  del
commissariamento  ovvero  alla  naturale  scadenza  del  rapporto con
l'ente del servizio sanitario.»;
    c) l'ultimo  periodo  e'  sostituito dal seguente: «Gli eventuali
oneri  derivanti  dalla  gestione  commissariale  sono a carico della
regione   interessata,   che   mette   altresi'  a  disposizione  del
commissario   il   personale,   gli   uffici   e  i  mezzi  necessari
all'espletamento    dell'incarico.    Con    decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il Ministro del
lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi  degli  organi  della  gestione  commissariale.  Le  regioni
provvedono   ai   predetti   adempimenti   utilizzando   le   risorse
finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili  a  legislazione
vigente.».
  2.  In  favore  delle  regioni  che  hanno  sottoscritto accordi in
applicazione  dell'articolo 1,  comma 180,  della  legge  30 dicembre
2004,  n.  311,  e  successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi
dell'articolo 4   del   decreto-legge   1° ottobre   2007,   n.  159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e'  stato  nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano
di  rientro, puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio
dei  Ministri,  l'erogazione,  in  tutto  o  in  parte,  del  maggior
finanziamento  condizionato alla verifica positiva degli adempimenti,
in  deroga  a  quanto  stabilito  dall'articolo 8  dell'intesa tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo
2005,  e  dallo  specifico  accordo  sottoscritto  fra  lo Stato e la
singola  regione.  L'autorizzazione puo' essere deliberata qualora si
siano verificate le seguenti condizioni:
    a) si  sia  manifestata,  in conseguenza della mancata erogazione
del  maggior  finanziamento condizionato alla verifica positiva degli
adempimenti,  una  situazione di emergenza finanziaria regionale tale
da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa,
nonche'  l'ordinato  svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
    b) siano  stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro
il  termine  indicato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
provvedimenti  significativi  in  termini  di effettiva e strutturale
correzione  degli  andamenti della spesa, da verificarsi da parte del
tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente
agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.
  3.  Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono
erogate  a  titolo  di  anticipazione  e  sono oggetto di recupero, a
valere  su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non
attui  il  piano  di  rientro  nella dimensione finanziaria stabilita
nello  stesso.  Con  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri sono
stabiliti  l'entita',  la  tempistica  e  le  modalita'  del predetto
recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
  4.  Al  decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato;
    b) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  «1-bis.  Restano  ferme le funzioni e la composizione del consiglio
di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui
all'articolo 7,  comma 4,  del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
269.».
  5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri
derivanti  dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61,
comma 19,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto  2008,  n. 133, il livello del
finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  al quale concorre
ordinariamente  lo  Stato  e'  incrementato  di  434 milioni di euro;
conseguentemente  le  misure  indicate  ai commi 20 e 21 del medesimo
articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.

        
      
                               Art. 2.
Disposizioni  di  salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti
                               locali
  1.  Per  l'anno  2008  conservano  validita' i dati certificati dai
singoli  comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80   del   4 aprile  2008,  adottato  ai  sensi  dei  commi 39  e  46
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2006,  n.  286,  come
modificato  dall'articolo 3  del  decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
  2.  Per  l'anno  2008,  in  deroga all'articolo 179 del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18 agosto  2000,  n.  267,  i comuni sono autorizzati ad
accertare  convenzionalmente,  a  titolo  di  trasferimenti erariali,
l'importo  pari  alla  differenza  tra  i  minori contributi ordinari
comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla
riduzione  operata  sul  fondo  ordinario  in  base  al  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze in data 28 dicembre 2007,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302
del  31 dicembre  2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la
certificazione di cui al comma 1.
  3.  Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui
al   comma 2,  utilizzando  prioritariamente  i  dati  contenuti  nei
certificati  di  cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una
riduzione   proporzionale   dei  contributi  ordinari  spettanti  per
l'esercizio.
  4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della  determinazione  del  risultato contabile di amministrazione di
cui   all'articolo 186   del   citato   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
  5.  Per  l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilita' interno,
per  i  comuni  tenuti  al rispetto delle disposizioni in materia gli
importi    comunicati    di   cui   al   comma 2   sono   considerati
convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
  6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro
il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis,
comma 32,  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6 agosto  2008,  n.  133,  deve  essere
sottoscritta  dal  responsabile  dell'ufficio tributi, dal segretario
comunale e dall'organo di revisione.
  7.  La  certificazione  di  cui  al  comma 6  e'  trasmessa, per la
verifica  della  veridicita',  alla  Corte dei conti, che a tale fine
puo' avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
  8.  In  sede  di  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali sono
stabiliti,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  criteri  e  modalita' per il riparto tra i comuni
dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile
pregressa.  All'erogazione  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  che  recepisce  i  suddetti  criteri  e  modalita'  di
riparto,  da  adottare  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.

        
      
                               Art. 3.
Definizione   dei   piani   di   dimensionamento   delle  istituzioni
scolastiche  rientranti  nelle  competenze delle regioni e degli enti
                               locali
  1.  All'articolo 64  del  decreto-legge  25 giugno  2008,  n.  112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
  «6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche,
rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono
essere  in  ogni  caso  ultimati  in  tempo  utile  per assicurare il
conseguimento   degli   obiettivi  di  razionalizzazione  della  rete
scolastica  previsti  dal  presente comma, gia' a decorrere dall'anno
scolastico  2009/2010  e  comunque  non  oltre il 30 novembre di ogni
anno.  Il  Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di
cui  all'articolo 8,  comma 1,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e  gli  enti  locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti  gli  atti  amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete  scolastica.  Ove  le  regioni  e gli enti locali competenti non
adempiano  alla  predetta  diffida,  il  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
sentito  il  Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni,  nomina un
commissario  ad  acta.  Gli  eventuali oneri derivanti da tale nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali.».

        
      
                               Art. 4.
               Proroga di termini per gli enti locali
  1.   All'articolo 2,   comma 28,   secondo   periodo,  della  legge
24 dicembre  2007,  n.  244,  le  parole: «A partire dal 30 settembre
2008»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «A  partire dal 1° gennaio
2009».

        
      
                               Art. 5.
Riprogrammazione   delle  risorse  di  cui  alla  delibera  CIPE  del
                          30 settembre 2008
  1.  Al  comune  di Roma e' assegnato un contributo ordinario di 500
milioni  per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi
e  prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria
ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.  Al  rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e
delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  si  provvede,  per  l'anno 2008,
mediante  utilizzo  delle  risorse  del Fondo di cui all'articolo 63,
comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
  3.  Le  risorse  assegnate  a  singoli comuni con delibere CIPE del
30 settembre  2008,  a  valere  sulle  risorse  del fondo per le aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  possono  essere  utilizzate  anche  per le finalita' di cui
all'articolo 78,  comma 8,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133,
ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE
provvede  alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche',
al  fine  di  assicurare  il  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico
del   Fondo.   In   sede   di   attuazione  dell'articolo  119  della
Costituzione,    a   decorrere   dall'anno   2010   viene   riservato
prioritariamente  a  favore di Roma Capitale un contributo annuale di
500  milioni  di  euro,  anche per le finalita' previste dal presente
comma, nell'ambito delle risorse disponibili.

        
      
                               Art. 6.
                  Disposizioni finanziarie e finali
  1.   Alla  copertura  dell'onere  derivante  dall'attuazione  degli
articoli 2,  comma 8,  e  1,  comma 5,  pari,  rispettivamente, a 260
milioni  di  euro  per  l'anno  2008 e 434 milioni di euro per l'anno
2009,  si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,  per  un  importo,  al fine di
compensare  gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 780
milioni  di  euro per l'anno 2008 ed a 525 milioni di euro per l'anno
2009.
  2.  Nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di
435  milioni  di  euro  per  l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per
l'anno  2011,  un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non  previsti  a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, introdotto dall'articolo 1,
comma 512,  della  legge  27 dicembre  2006, n. 296. All'utilizzo del
Fondo  per  le  finalita'  di  cui  al  primo periodo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento,  per  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.

        
      
                               Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
                              Fitto,  Ministro  per i rapporti con le
                              regioni
                              Scajola,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano