DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2008
, n. 154
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni in materia di gestione commissariale delle regioni che
non rispettino gli adempimenti previsti dai piani di rientro dai
deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il
riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema
sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e
contabile, tali da tutelare l'unita' economica e i livelli essenziali
delle prestazioni;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare disposizioni in materia di contabilita' degli enti locali
per consentire l'ordinaria gestione contabile in considerazione della
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di assestamento
dei medesimi enti;
Ravvisata, infine, la necessita' e l'urgenza di provvedere alla
riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del
30 settembre 2008, per consentire l'accelerazione dell'utilizzo delle
risorse medesime, in funzione degli interventi previsti dalla stessa
delibera e del relativo possibile differente utilizzo anche per spese
di natura corrente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per i rapporti
con le regioni e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai
deficit sanitari
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo le parole da: «, con la facolta» fino a:
«delle aziende ospedaliere» sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Al fine di
assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
puo' nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissariale, uno
o piu' subcomissari di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza in materia di gestione sanitaria, con il compito di
affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei
provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale.
Il commissario puo' avvalersi dei subcommissari anche quali soggetti
attuatori e puo' motivatamente disporre, nei confronti dei direttori
generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
delle aziende ospedaliere universitarie, fermo restando il
trattamento economico in godimento, la sospensione dalle funzioni in
atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore, e
l'assegnazione ad altro incarico fino alla durata massima del
commissariamento ovvero alla naturale scadenza del rapporto con
l'ente del servizio sanitario.»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli eventuali
oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico della
regione interessata, che mette altresi' a disposizione del
commissario il personale, gli uffici e i mezzi necessari
all'espletamento dell'incarico. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono determinati i
compensi degli organi della gestione commissariale. Le regioni
provvedono ai predetti adempimenti utilizzando le risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
2. In favore delle regioni che hanno sottoscritto accordi in
applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
e' stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano
di rientro, puo' essere autorizzata, con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, l'erogazione, in tutto o in parte, del maggior
finanziamento condizionato alla verifica positiva degli adempimenti,
in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8 dell'intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 marzo
2005, e dallo specifico accordo sottoscritto fra lo Stato e la
singola regione. L'autorizzazione puo' essere deliberata qualora si
siano verificate le seguenti condizioni:
a) si sia manifestata, in conseguenza della mancata erogazione
del maggior finanziamento condizionato alla verifica positiva degli
adempimenti, una situazione di emergenza finanziaria regionale tale
da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa,
nonche' l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale,
con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) siano stati adottati, da parte del commissario ad acta, entro
il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale
correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi da parte del
tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente
agli articoli 9 e 12 della citata intesa del 23 marzo 2005.
3. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 2 si intendono
erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a
valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non
attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita
nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti l'entita', la tempistica e le modalita' del predetto
recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali.
4. Al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 4 e' abrogato;
b) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio
di amministrazione dell'istituto "Giannina Gaslini" di Genova, di cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
269.».
5. Limitatamente all'anno 2009, ai fini della copertura degli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 61,
comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre
ordinariamente lo Stato e' incrementato di 434 milioni di euro;
conseguentemente le misure indicate ai commi 20 e 21 del medesimo
articolo 61 operano con effetto dall'anno 2010.
Art. 2.
Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti
locali
1. Per l'anno 2008 conservano validita' i dati certificati dai
singoli comuni in base al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in data 17 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 4 aprile 2008, adottato ai sensi dei commi 39 e 46
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come
modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
2. Per l'anno 2008, in deroga all'articolo 179 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati ad
accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali,
l'importo pari alla differenza tra i minori contributi ordinari
comunicati ed attribuiti dal Ministero dell'interno e derivanti dalla
riduzione operata sul fondo ordinario in base al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 dicembre 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 31 dicembre 2007, e l'importo attestato dal singolo ente con la
certificazione di cui al comma 1.
3. Il Ministero dell'interno determina il minore contributo di cui
al comma 2, utilizzando prioritariamente i dati contenuti nei
certificati di cui al comma 1 e, per la parte residua, operando una
riduzione proporzionale dei contributi ordinari spettanti per
l'esercizio.
4. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini
della determinazione del risultato contabile di amministrazione di
cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali.
5. Per l'anno 2008, ai soli fini del patto di stabilita' interno,
per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli
importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati
convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza.
6. La certificazione da trasmettere al Ministero dell'interno entro
il 30 aprile 2009, prevista a carico dei comuni dall'articolo 77-bis,
comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere
sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario
comunale e dall'organo di revisione.
7. La certificazione di cui al comma 6 e' trasmessa, per la
verifica della veridicita', alla Corte dei conti, che a tale fine
puo' avvalersi anche della competente Agenzia del territorio.
8. In sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali sono
stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, criteri e modalita' per il riparto tra i comuni
dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile
pregressa. All'erogazione si provvede con decreto del Ministro
dell'interno, che recepisce i suddetti criteri e modalita' di
riparto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3.
Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti
locali
1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche,
rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono
essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il
conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete
scolastica previsti dal presente comma, gia' a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni
anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di
cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni
e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni,
tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a
garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della
rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non
adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un
commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina
sono a carico delle regioni e degli enti locali.».
Art. 4.
Proroga di termini per gli enti locali
1. All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A partire dal 30 settembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° gennaio
2009».
Art. 5.
Riprogrammazione delle risorse di cui alla delibera CIPE del
30 settembre 2008
1. Al comune di Roma e' assegnato un contributo ordinario di 500
milioni per l'anno 2008, finalizzato al rimborso alla Cassa depositi
e prestiti della somma erogata a titolo di anticipazione finanziaria
ai sensi dell'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. Al rimborso provvede direttamente il Ministero dell'economia e
delle finanze, in nome e per conto del comune di Roma.
2. Alla copertura degli oneri si provvede, per l'anno 2008,
mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 63,
comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008.
3. Le risorse assegnate a singoli comuni con delibere CIPE del
30 settembre 2008, a valere sulle risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, possono essere utilizzate anche per le finalita' di cui
all'articolo 78, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
ovvero per ripianare disavanzi, anche di spesa corrente; entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE
provvede alla conseguente modifica della predetta delibera, nonche',
al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, alla necessaria riprogrammazione degli interventi a carico
del Fondo. In sede di attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, a decorrere dall'anno 2010 viene riservato
prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di
500 milioni di euro, anche per le finalita' previste dal presente
comma, nell'ambito delle risorse disponibili.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie e finali
1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli
articoli 2, comma 8, e 1, comma 5, pari, rispettivamente, a 260
milioni di euro per l'anno 2008 e 434 milioni di euro per l'anno
2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di
compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 780
milioni di euro per l'anno 2008 ed a 525 milioni di euro per l'anno
2009.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di
435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per
l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1,
comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del
Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Alfano