IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti
di carattere finanziario che incrementano il potere di acquisto delle
famiglie, anche mediante l'adozione di misure volte alla
ristrutturazione dei mutui bancari, nonche' di rilancio e sviluppo
economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo.
2. Per unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate
dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,
A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3.
L'esenzione si applica altresi' nei casi previsti dall'articolo 6,
comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n.
504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente
abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La
minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari
a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai
singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992, introdotto
dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A
tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno
l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra
stabilito a decorrere dall'anno 2008. In sede di Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri
e modalita' per la erogazione del rimborso ai comuni che il Ministro
dell'interno provvede ad attuare con proprio decreto.
Relativamente
alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna
e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i
rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che
provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei
loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative
norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
gennaio 2006, come determinato dall'articolo 1, comma 251, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Ministero dell'interno eroga al
soggetto di cui al medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005,
per le medesime finalita', lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al
comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell'articolo 1 della legge n.
244 del 2007 sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo
patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del
federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti
locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e
all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli enti locali, gli
aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di
previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per
l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 2.
Misure sperimentali per l'incremento della
produttivita' del lavoro
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, nel
periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, sono soggetti a una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il
limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate a
livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario,
ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel
periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare
ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche
effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a
contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di
entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione
a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza
organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita'
legati all'andamento economico dell'impresa.
2. I redditi di
cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali e della determinazione
della situazione economica equivalente alla formazione del reddito
complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il
limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e
assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento sulla base
del reddito di cui al comma 5.
3. L'imposta sostitutiva e'
applicata dal sostituto d'imposta. Se quest'ultimo non e' lo stesso
che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007, il
beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro
dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
4. Per
l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si
applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in
materia di imposte dirette.
5. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 4 hanno natura sperimentale e trovano applicazione con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro.
Trenta giorni prima del termine della sperimentazione, il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede, con le
organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, a una
verifica degli effetti delle disposizioni in esso contenute. Alla
verifica partecipa anche il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, al fine di valutare l'eventuale estensione del
provvedimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.
6. Nell'articolo 51, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b)
e' soppressa.
Art. 3.
Rinegoziazione mutui per la prima casa
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari
finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le modalita' ed i criteri di rinegoziazione,
anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai
sensi dell'articolo 120, comma 2, del citato decreto legislativo n.
385 del 1993, dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto,
la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione
dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della
rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il
tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi
applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata
cosi' calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3.
La differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il piano di
ammortamento originariamente previsto e quello risultante dall'atto
di rinegoziazione e' addebitata su di un conto di finanziamento
accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci
anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello
0,50.
4. Nel caso in cui, successivamente alla rinegoziazione
effettuata, la differenza tra l'importo della rata dovuta secondo il
piano di ammortamento originariamente previsto e quello risultante
dall'atto di rinegoziazione generi saldi a favore del mutuatario,
tale differenza e' imputata a credito del mutuatario sul conto di
finanziamento accessorio. Qualora il debito del conto accessorio
risulti interamente rimborsato l'ammortamento del mutuo ha luogo
secondo la rata variabile originariamente prevista.
5.
L'eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla data di
originaria scadenza del mutuo, e' rimborsato dal cliente sulla base
di rate costanti il cui importo e' uguale all'ammontare della rata
risultante dalla rinegoziazione e l'ammortamento e' calcolato sulla
base dello stesso tasso a cui e' regolato il conto accessorio purche'
piu' favorevole al cliente.
6. Le garanzie gia' iscritte a
fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il
rimborso, secondo le modalita' convenute, del debito che risulti alla
data di scadenza di detto mutuo.
7. Le banche e gli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo n. 385 del 1993 che aderiscono alla convenzione di cui al
comma 1 formulano ai clienti interessati, secondo le modalita'
definite nella stessa convenzione, la proposta di rinegoziazione
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'accettazione della proposta e' comunicata dal mutuatario alla banca
o all'intermediario finanziario entro tre mesi dalla comunicazione
della proposta stessa. La rinegoziazione del mutuo esplica i suoi
effetti a decorrere dalla prima rata in scadenza successivamente al
1° gennaio 2009.
8. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui
sono esenti da imposte e tasse di alcun genere e per esse le banche e
gli intermediari finanziari non applicano costi nei riguardi dei
clienti.
Art. 4.
Sviluppo dei servizi di trasporto aereo
1. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, e'
rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a
quello della cessione o della perdita del controllo effettivo da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze e il 31 dicembre
2008.
2. Le medesime somme sono gravate da una maggiorazione
del tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, pari all'1 per cento.
3.
Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati
per fare fronte alle perdite che comportino una diminuzione del
capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo
legale.
4. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree
italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo e' rimborsato
solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori,
unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
5.
All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 1,
le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per fare
fronte alle perdite ai sensi del comma 3 si intendono ripristinati e
dovuti dalla citata compagnia aerea che provvede al relativo rimborso
con aumento di capitale almeno di pari importo.
6. Il
ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di
realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.;
in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti
degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla
disciplina di cui ai commi precedenti.
7. All'onere derivante
dal comma 3, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa
fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) quanto
a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
8. L'importo
di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilita' speciale
1201, utilizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
23 aprile 2008, n. 80, per concedere l'anticipazione ad Alitalia -
Linee aeree italiane S.p.A.. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi
del comma 5, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza
massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui
al'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al
presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
2.
Le risorse rivenienti dalla riduzione delle dotazioni di spesa
previste dal comma 1, pari a 1.010,5 milioni di euro per l'anno 2008,
842,3 milioni di euro per l'anno 2009, 644,5 milioni di euro per
l'anno 2010 e 186,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011,
nonche' quelle derivanti dalle modifiche normative previste dai commi
9, 10 e 11, pari a 656,1 milioni di euro per l'anno 2008, 749,1
milioni di euro per l'anno 2009, 213,1 milioni di euro per l'anno
2010, 124,5 milioni di euro per l'anno 2011, 131,5 milioni di euro
per l'anno 2012, 79,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nel «Fondo per
interventi strutturali di politica economica», di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 22, della
legge 24 dicembre 2007, n. 245, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente,
da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare
alla Corte dei conti per la registrazione, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, possono
essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di
ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito. Le
variazioni tra spese di funzionamento e quelle per interventi sono
consentite entro il limite massimo del 10 per cento delle risorse
stanziate per le finalita' previste dalla legge nell'ambito del
programma interessato dalla riduzione. Resta precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100 milioni di euro per
l'anno 2009 e 60 milioni di euro per l'anno 2010, da utilizzare a
reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa.
L'utilizzo del fondo e' disposto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Gli
articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti
attuativi.
6. La somma iscritta nel bilancio dello Stato per
l'anno 2008, nell'ambito della missione «Infrastrutture pubbliche e
logistica», programma «Sistemi stradali e autostradali», in
attuazione dell'articolo 1, comma 1155, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, affluisce al fondo di cui al comma 2 per l'intero importo di
1.363,5 milioni di euro. A valere sulle predette risorse una quota
pari a 611 milioni di euro e' versata nell'anno 2008 su apposita
contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di euro e
nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
7. Ai maggiori oneri
derivanti dagli articoli 1 e 2, nonche' dal comma 4 del presente
articolo pari, per l'anno 2008, a 2.449 milioni di euro che aumentano
a 2.664,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di
indebitamento netto, pari a 2.201,5 milioni di euro per l'anno 2009 e
pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.700 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
a) quanto a
2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.763,5 milioni di euro
per l'anno 2009, a 1.097,6 milioni di euro per l'anno 2010, a 311
milioni di euro per l'anno 2011, a 318 milioni di euro per l'anno
2012, a 266 milioni di euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilita' del
fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 6 e 8;
b)
quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2010 mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 6;
c) quanto
a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173 milioni di euro per
l'anno 2010, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dal
comma 6;
d) quanto a 985,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010, mediante riduzione lineare del 6,78 per cento degli
stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa
come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
e) quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a 452,4
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i
seguenti accantonamenti:
=====================================================================
| 2008 | 2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle finanze | 6.158.000| 17.418.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro e della previdenza | |
sociale | -| 29.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della giustizia | 20.490.000| 36.146.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica istruzione | 19.250.000| -
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno | 33.000.000| 64.093.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche agricole, | |
alimentari e forestali | 171.000| -
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le attivita' culturali| 4.989.000| 11.809.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della salute | 20.670.000|151.682.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti | 800.000| 3.120.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita' e della ricerca | 4.372.000| 2.958.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della solidarieta' sociale | 60.100.000|165.145.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |170.000.000|452.400.000
8. Affluiscono, altresi', al fondo di cui al comma 2 le risorse
finanziarie iscritte nel fondo speciale di conto capitale iscritto ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione
«fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, relative ai seguenti
accantonamenti:
=====================================================================
| 2008 | 2009 | 2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle | | |
finanze |65.000.000|128.100.000|198.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero affari esteri |2.300.000 |3.000.000 |-
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche | | |
agricole, alimentari e forestali |- |- |200.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le | | |
attivita' culturali |7.700.000 |41.000.000 |41.800.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . |75.000.000|172.100.000|240.000.000
9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi da 325 a 334, sono
abrogati;
b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti
modifiche:
1) al comma 57, le parole da: «che per l'anno
2008» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «che per
l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro.»;
2) al comma
60, lettera a), le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «9 milioni»; e alla lettera b), le parole:
«5,5
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni»;
3) al
comma 61, le parole: «1 milione di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«500.000
euro per l'anno 2008»;
4) al comma 205, le parole da: «14
milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « 8,8
milioni di euro per l'anno 2008.»;
5) al comma 247, le parole
da: «35 milioni» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti:
«17,5 milioni di euro per l'anno 2008.»;
6) al comma 309, le
parole da: «2 milioni» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «1,9 milioni di euro per l'anno 2008.»;
7)
al comma 310, le parole da: «2 milioni» fino alla fine, sono
sostituite dalle seguenti: «100 mila euro per l'anno 2008.»;
8)
al comma 401, le parole: «All'onere derivante dai commi da 396 a
400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro
100.000 annui a decorrere dal 2009,» sono sostituite dalle seguenti:
«All'onere derivante dai commi 396 e da 398 a 400, pari a
complessivi euro 100.000 a decorrere dal 2008,»;
9) al comma
409, le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «Per l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa
di 1,5 milioni di euro»;
10) al comma 410, le parole: «3
milioni di euro a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle
seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno»;
11) il comma 437
e' sostituito dal seguente: «437.
L'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
relativa al fondo nazionale per le politiche sociali e' ridotta di
1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
2010.»;
12) il comma 519 e' sostituito dal seguente:
«519.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 25 milioni
per l'anno 2008 e di 30 milioni per l'anno 2009. Per l'anno 2010 le
risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ridotte di 30
milioni di euro annui.»;
13) il comma 535 e' sostituito dal
seguente: «535.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.»;
14)
il secondo periodo del comma 1152-bis dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:
«L'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e' ridotta di 500 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009.»;
15) il secondo periodo del comma 584 e'
soppresso.
10. Al decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
6-ter, comma 1, le parole: «20 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2008» e al comma 2 il primo periodo e'
sostituito dai seguenti: «L'onere derivante dal comma 1 e' valutato
in 24,8 milioni di euro per l'anno 2008.
L'autorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata
dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008.»;
b)
all'articolo 40, comma 3-bis, la lettera b) e' soppressa;
c)
all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.
207, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2008».
11. All'articolo 1, comma 1267, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle
seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro
per l'anno 2008».
12. Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa
di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto
previsto dai commi 9, 10 e 11, restano comunque ridotte tutte le
autorizzazioni di spesa utilizzate per la copertura degli oneri
derivanti dalle disposizioni legislative rideterminate ai sensi del
presente articolo. Gli eventuali provvedimenti attuativi adottati,
incompatibili con il presente articolo, restano privi di
effetti.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Sacconi, Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato
(previsto dall'articolo 5)
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