IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell'economia e delle finanze
e
IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Visto l'art. 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. n.
89030 del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data
25 settembre 2008, al n. 4, foglio n. 231, emanato ai sensi del
citato art. 81, comma 33, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed in
particolare l'art. 10, comma 1, il quale prevede che «nel caso in cui
risultino risorse disponibili potranno essere rimodulati, per
l'estensione del beneficio, la misura delle soglie di cui all'art. 5
del medesimo decreto, oppure incluse ulteriori tipologie di soggetti
beneficiari»;
Vista la nota 30 settembre 2008, n. 92876, con la quale il
Dipartimento del Tesoro, ai sensi del comma 36, del citato art. 81,
ha chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini
dell'ulteriore affinamento delle stime relative alla platea dei
potenziali beneficiari della Carta acquisti, di trasmettere
all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi come specificati
nell'allegato alla citata lettera;
Vista la nota dell'Agenzia delle entrate n. 149599 dell'8 ottobre
2008, recante ulteriori elementi informativi ai fini dell'attuazione
del citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del
2008;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
96257 del 2 settembre 2008 recante variazione di bilancio per la
dotazione iniziale del Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del
decreto-legge n. 112 del 2008, pari a 170 milioni di euro;
Considerato che, sulla base degli ulteriori elementi forniti
dall'Agenzia delle entrate con la citata nota n. 128414, dell'8
ottobre 2008 e tenuto conto delle risorse economiche disponibili, e'
possibile estendere il beneficio della Carta acquisti anche ai
cittadini che godono di trattamenti di importo inferiore ad euro
8.000 e di eta' superiore agli anni 70;
Ritenuto, pertanto, di poter rimodulare la misura delle soglie di
cui all'art. 5 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali prot. n. 89030 del 16 settembre 2008;
Ritenuto di meglio specificare e affinare la nozione di «Soggetto
incapiente» allo scopo di rendere piu' agevole l'accesso dei
cittadini al beneficio della Carta acquisti e di rendere piu'
efficiente il processo di verifica dei requisiti;
Ritenuto di esplicitare alcuni aspetti dell'iter di verifica delle
dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio ai fini di maggior
trasparenza nei confronti dei cittadini;
Vista la nota n. 126003 del 27 ottobre 2008, con la quale il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di
non avere, per quanto di competenza sotto il profilo finanziario,
nulla da osservare all'ulteriore corso del presente decreto
integrativo;
Vista la nota n. 8633 del 28 ottobre 2008, con la quale il
Dipartimento delle finanze ha comunicato di non avere, per quanto di
competenza, osservazioni in merito al testo del presente decreto
integrativo;
Decretano:
Art. 1.
Al decreto prot. n. 89030 del 16 settembre 2008, di cui al
preambolo, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) all'art. 1, comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla
seguente: «n) ''Soggetto incapiente'': soggetto la cui imposta netta,
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulta pari
a zero con riferimento al secondo periodo d'imposta antecedente al
momento di richiesta o di verifica, fatta salva la facolta' del
richiedente di rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 in merito all'imposta netta relativa al periodo
d'imposta immediatamente antecedente»;
b) all'art. 5, comma 1, lettera c), dopo le parole «oppure godere
di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000» sono aggiunte le
seguenti: «o di importo inferiore a 8.000 euro se di eta' pari o
superiore a 70 anni»; le parole «il cumulo dei redditi e dei
trattamenti deve essere inferiore a euro 6.000» sono sostituite dalle
seguenti «il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere
inferiore a tali soglie»;
c) all'art. 6, alla fine del comma 2, e' aggiunto il seguente
periodo: «L'Amministrazione si riserva di procedere, anche
successivamente all'accreditamento, alla verifica delle eventuali
dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio, nonche' alla
sospensione della disponibilita' residua della Carta Acquisti nel
caso di non conformita' ai requisiti di cui all'art. 5».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2008
Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
Grilli
Il segretario generale
del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Verbaro
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 60