ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Decreto 5.10.2006



IL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002,

n. 303, recante il «Regolamento di organizzazione dell’Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL, a

norma dell’art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Visto in particolare l’art. 13, comma 1, lettera n), del predetto

decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, il

quale prevede che il consiglio di amministrazione disciplini

l’organizzazione dell’Istituto a livello di strutture e personale,

ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui

all’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 9/2006 adottata dal consiglio di

amministrazione in data 2 agosto 2006, con la quale e’ stato

approvato il regolamento concernente l’organizzazione dell’Istituto;

Vista la nota del 21 settembre 2006 con cui il Ministero della

salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica -

6/I.4.d.a.7/70-6316/P, ha approvato il predetto regolamento, ai sensi

dell’art. 13, comma 1, lettera n) del decreto del Presidente della

Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303;

E m a n a

l’unito regolamento recante l’organizzazione dell’Istituto superiore

per la prevenzione e la sicurezza del lavoro a livello di strutture e

del personale.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2006

Il presidente: Moccaldi



Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO E LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI

Approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n. 2/2006 del 16 febbraio 2006 e con delibera n. 9/2006 del 2 agosto 2006 Parte I

PRINCIPI GENERALI

E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione delle

strutture e il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL, con

sede legale in Roma, via Urbana n. 167, al fine di sviluppare le

attivita’ di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 303/2002.

Art. 2.

Principi generali

1. Il presente regolamento e’ adottato nel rispetto della

normativa generale sulla organizzazione e l’ordinamento del lavoro

delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi: a) rispetto della distinzione tra responsabilita’ di

programmazione, indirizzo e controllo degli organi di direzione

politico-amministrativa, e responsabilita’ gestionali della

dirigenza;

b) ottimizzazione di prestazioni e servizi all’utente;

c) valorizzazione delle risorse umane;

d) potenziamento della responsabilita’ e dell’autonomia

nell’esercizio delle funzioni di direzione delle strutture interne; e) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed

economicita’ dell’azione amministrativa;

f) innovazione e competitivita’, anche in vista di sinergie con

altre pubbliche amministrazioni;

g) garanzia di legalita’, imparzialita’, trasparenza e

pubblicita’ degli atti e delle procedure;

h) garanzia di controllo dei risultati delle attivita’

amministrativa, tecnica, scientifica e di servizio;

i) rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico

interesse;

j) garanzia della liberta’ di ricerca di ricercatori e

tecnologi;

k) articolazione e distinzione delle strutture di linea e di

diretta collaborazione per funzioni omogenee all’interno delle tre

aree: tecnico-scientifica, processi organizzativi e

amministrativocontabile;

l) tutela della liberta’ e dell’attivita’ sindacale nelle forme

previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive

modificazioni, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3.

Obiettivi dell’organizzazione

1. L’ISPESL organizza le proprie strutture al fine di realizzare

un assetto funzionale all’attuazione dei programmi definiti dagli

organi di indirizzo politico-amministrativo o fissati da norme di

legge o di regolamento; obiettivi prioritari di tali programmi sono: a) valorizzare le funzioni di pianificazione, programmazione,

coordinamento, indirizzo e controllo;

b) incrementare l’efficacia, l’efficienza della ricerca

nazionale e internazionale, la qualita’ dei servizi erogati dall’ente

e la sua capacita’ di rispondere alle esigenze degli utenti, in

particolare le piccole e medie imprese;

c) conciliare gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al

pubblico con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle altre

pubbliche amministrazioni dell’Unione europea;

d) responsabilizzare il personale al risultato dell’attivita’

lavorativa, attraverso il suo coinvolgimento, motivazione e

aggiornamento;

e) ampliare per il tramite della formazione continua, il

patrimonio di conoscenze e competenze dell’organizzazione; f) sviluppare i sistemi informativi e informatici; g) valutare la qualita’ delle prestazioni, la soddisfazione

dell’utenza, interna ed esterna, il benessere nei luoghi di lavoro,

con un idoneo sistema di controlli;

h) promuovere le attivita’ dell’ente, attivando un sistema di

informazione e comunicazione, interna ed esterna;

i) rendere le strutture scientifiche centrali e periferiche

flessibili nell’articolazione ed organizzazione.

Art. 4.

Incompatibilita’

1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 53 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

2. Gli incarichi di direzione delle strutture previste nel

presente regolamento sono incompatibili con quella di membro e

appartenente agli organi collegiali dell’Istituto.

Art. 5.

Quadro normativo di riferimento

1. Il quadro normativo di riferimento e’ costituito dal decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, dal decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto del Presidente della

Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, dai contratti collettivi

nazionali di lavoro di comparto e dalle leggi sul rapporto di lavoro

subordinato nell’impresa.

2. Ove specifiche disposizioni di legge vigenti regolino alcuni

particolari istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro del

personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, le predette

disposizioni trovano applicazione anche per il personale

dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Parte II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO Art. 6.

Articolazione generale

1. La struttura organizzativa e funzionale dell’ISPESL e’

costituita da:

2. Organi statutari:

a) presidente;

b) consiglio di amministrazione;

c) direttore generale;

d) comitato scientifico;

e) collegio dei revisori.

3. Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari.

4. Strutture centrali:

a) dipartimenti tecnico-scientifici;

b) dipartimento processi organizzativi;

c) dipartimento del bilancio, del personale e degli affari

generali.

5. Strutture territoriali:

a) centri di ricerca;

b) agenzie territoriali.

Art. 7.

Aree funzionali

1. Le strutture interne dell’Istituto sono articolate e distinte

in tre aree tipologiche:

a) tecnico-scientifica;

b) processi organizzativi;

c) amministrativo-contabile.

Titolo I

Capo I

Organi statutari

Art. 8.

Presidente

1. Il presidente, scelto tra personalita’ appartenenti alla

comunita’ scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata

professionalita’ tecnico-scientifica nelle materie di competenza

dell’Istituto, e’ nominato con decreto del Presidente della

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro della salute.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e puo’ essere

confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente, convoca e

presiede il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico e

ne stabilisce l’ordine del giorno.

4. Il presidente inoltre:

a) sovrintende all’andamento dell’Istituto e vigila sul

corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l’unita’

operativa e di indirizzo;

b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e

sentito il comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per

l’approvazione al consiglio di amministrazione;

c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna

dell’Istituto;

d) valuta, su parere obbligatorio del comitato scientifico,

l’attivita’ delle strutture tecniche dell’Istituto; e) conferisce, sentito il direttore generale, gli incarichi di

livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il consiglio di

amministrazione, gli incarichi di direzione delle strutture

tecnico-scientifiche.

5. Al presidente e’ attribuita un’indennita’ di carica

determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze.

6. Il presidente, se appartenente ad amministrazioni dello Stato,

ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, e’ collocato in

aspettativa per la durata dell’incarico, secondo le disposizioni dei

rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario,

puo’ essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai

sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della

salute, e’ composto dal presidente e da otto componenti cosi’

individuati:

a) due esperti designati dal Ministro della salute; b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano;

c) un esperto designato dall’Associazione nazionale dei comuni

italiani;

d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro

dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica, dal

Ministro delle attivita’ produttive, dal Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e dal Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio;

e) esercita le funzioni di segretario un dirigente

amministrativo.

2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente

competenti, di documentata professionalita’ nelle materie

tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell’ambito dei

compiti svolti dall’Istituto.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il

compenso che sara’ fissato con decreto del Ministro della salute, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con analogo

decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita’ di

rimborso delle spese di missione.

5. Il consiglio di amministrazione puo’ eleggere nel proprio seno

un vicepresidente. Tale incarico e’ gratuito.

6. Con regolamento dell’Istituto saranno disciplinate le

modalita’ di funzionamento del consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e

adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la

predisposizione del piano triennale da approvarsi con la procedura

prevista dall’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.

303/2002, del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi

strategici ricevuti dal Ministro della salute; b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali

variazioni, nonche’ il conto consuntivo;

c) su proposta del presidente, delibera il piano triennale di

attivita’ dell’Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni

dei fabbisogni di personale;

d) delibera i regolamenti;

e) delibera la eventuale partecipazione dell’Istituto in

societa’ private aventi scopi coincidenti con le attivita’

istituzionali dell’Istituto, nel rispetto dei criteri e delle

modalita’ determinati con il regolamento di cui all’art. 3, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002, salvo

comunque, se del caso, l’utilizzo economico dei risultati della

propria ricerca.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola in

seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a

tutti i componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l’ordine

del giorno, almeno cinque giorni prima.

3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei

componenti, il consiglio puo’ essere convocato in seduta

straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima,

con le stesse forme previste dal comma 2.

Art. 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale e’ nominato con decreto del Ministro

della salute, su proposta del Presidente, ed e’ scelto tra persone

laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in

materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del

direttore generale e’ regolato con contratto di diritto privato di

durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche

amministrazioni si applica quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del

decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002.

2. Il direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di

amministrazione;

b) attua i provvedimenti del consiglio di amministrazione;

c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del

conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal

consiglio di amministrazione;

d) elabora le proposte da sottoporre al presidente relative

alle risorse finanziarie da assegnare con l’indicazione degli

obiettivi da conseguire;

e) attua quanto previsto nel piano delle attivita’,

sovrintendendo e coordinando l’attivita’ dei dirigenti; f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle

risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e

l’aggiornamento dell’assetto organizzativo dell’Istituto; g) vigila sistematicamente sull’andamento della gestione, con

riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed

utilizzando idonei strumenti di controllo;

h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non

generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati

agli uffici di livello dirigenziale generale;

i) adotta gli atti relativi alla gestione dell’Istituto, non

rientranti nella specifica competenza del presidente o dei vari

dirigenti;

l) approva l’indizione delle procedure concorsuali in materia

di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

Art. 12.

Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico e’ nominato, con decreto del Ministro

della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza

dell’Istituto. Il comitato dura in carica tre anni ed e’ composto: a) dal presidente;

b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del presidente

dell’ISPESL;

c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano;

d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del

Ministero della salute, uno del Ministero dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca scientifica, uno del Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle

attivita’ produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero

dell’interno e uno del Ministero delle politiche agricole e

forestali;

e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente

amministrativo.

2. Alle riunioni del comitato possono partecipare, altresi’, su

invito del presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca,

ricercatori e tecnologi dell’Istituto. Possono, altresi’, essere

chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalita’

scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della

materia oggetto di valutazione.

3. Il compenso per i componenti esterni del comitato, nonche’ il

gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto

del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle

finanze.

Art. 13.

Compiti del Comitato scientifico

1. Il comitato scientifico:

a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca

con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati; b) svolge, su richiesta del presidente o del consiglio di

amministrazione, attivita’ di consulenza in ordine a specifici piani

e programmi di attivita’;

c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le

quali assegnare le borse di studio;

d) esprime annualmente pareri obbligatori sull’attivita’ delle

strutture tecnico-scientifiche nelle quali e’ articolato l’ISPESL,

sulla base di criteri fissati dal medesimo comitato; e) esprime parere sull’ordinamento delle strutture

tecnico-scientifiche dell’Istituto.

2. Il comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le

volte che il Consiglio di amministrazione o il presidente lo

ritengano necessario.

Art. 14.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e’ composto da tre membri

effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della

salute, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle

finanze, e dura in carica tre anni.

2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del

Ministero dell’economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli

iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in

possesso di specifica e documentata professionalita’ con particolare

riferimento ai magistrati contabili.

3. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli

atti di gestione e alla loro regolarita’ e conformita’ alle norme di

leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle

scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni

ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni

altro atto inteso ad accertare la regolarita’ dell’attivita’

dell’ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza

diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.

4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze, sara’ stabilito il

compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del collegio

dei revisori dei conti.

Capo II

Uffici di diretta collaborazione con gli organi statutari Art. 15.

Uffici di diretta collaborazione del presidente

1. La presidenza costituisce un centro di responsabilita’

amministrativa.

2. Il presidente si avvale, per le esigenze connesse

all’esercizio delle sue funzioni di uffici di diretta collaborazione.

Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del direttore

generale, su designazione del Presidente.

3. Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di

diretta collaborazione denominati: ufficio di segreteria, Ufficio di

segreteria tecnico-scientifica, ufficio studi e rapporti

istituzionali e Ufficio stampa:

a) L’Ufficio di segreteria svolge attivita’ complessiva di

supporto al presidente. All’ufficio e’ preposto il capo della

segreteria con la qualifica non inferiore al quarto livello.

b) L’ufficio di segreteria tecnico-scientifica: svolge

attivita’ istruttorie e di supporto alla presidenza nelle materie

tecnico-scientifiche, ivi comprese le attivita’ di raccordo e di

informazione con le strutture tecnico-scientifiche dell’Istituto ed

il comitato scientifico, in particolare per la predisposizione del

piano triennale di attivita’ e degli aggiornamenti annuali; cura le

relazioni tecnico-scientifiche con organismi ed enti nazionali e

internazionali, in particolare con l’ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le

regioni; assiste i ricercatori per la predisposizione dei progetti di

ricerca nazionali, europei e internazionali; cura le relazioni

nazionali e internazionali, prioritariamente per le attivita’

culturali istituzionali e gli scambi nell’ambito degli accordi

internazionali di cooperazione tecnico-scientifica; cura le relazioni

con gli organismi e gli enti nazionali e internazionali nei vari

settori, in particolare con l’ISS, gli IRCCS, i Ministeri e le

regioni; cura gli adempimenti preliminari per accordi, convenzioni

quadro; cura gli adempimenti preliminari per l’istituzione di gruppi

di lavoro, «osservatori» e comitati; effettua le designazioni di

esperti scientifici in commissioni, comitati e gruppi di lavoro,

effettua la programmazione di congressi, simposi, tavole rotonde e

manifestazioni scientifiche; esprime parere in ordine ai patrocini

per convegni, corsi, e alla adesione dell’Istituto a manifestazioni

tecnico-scientifiche nazionali e/o internazionali organizzate da

soggetti terzi. All’ufficio e’ preposto un dipendente con profilo di

primo ricercatore o primo tecnologo.

c) L’Ufficio studi e rapporti istituzionali: svolge compiti di

studio per le attivita’ istituzionali; segue e cura l’andamento dei

lavori parlamentari, le concertazioni e le intese con le altre

amministrazioni; cura i rapporti con il Parlamento e gli altri organi

costituzionali, con la Conferenza Stato-regioni e le regioni e gli

altri organi istituzionali in raccordo con le strutture dell’ente.

Predispone altresi’ le risposte alle interrogazioni parlamentari.

All’Ufficio e’ preposto un dirigente amministrativo di seconda

fascia.

d) L’Ufficio stampa svolge le attivita’ di informazione e

comunicazione previste dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, dal decreto

del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 e dalla

direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2000

nonche’ dalla direttiva del Dipartimento della funzione pubblica

7 febbraio 2002. In particolare: svolge attivita’ di informazione

indirizzata ad altre strutture di informazione pubbliche e private e

ai mass-media nazionali e internazionali, a mezzo stampa, radio,

televisione e on-line; cura il monitoraggio dell’informazione

italiana ed estera e la rassegna stampa con riferimento alle

attivita’ di competenza dell’Istituto; promuove, in accordo con il

Dipartimento processi organizzativi, programmi e iniziative

editoriali di informazione istituzionale; cura i rapporti di

collaborazione con centri di informazione nazionali e internazionali;

redige articoli redazionali, editoriali, forum, dibattiti su

tematiche istituzionali da inserire nelle pubblicazioni periodiche;

progetta inserzioni pubblicitarie per la promozione dell’immagine

dell’Istituto. All’ufficio e’ preposto un dipendente interno, con

profilo di primo ricercatore o primo tecnologo, o dipendente di altra

pubblica amministrazione, ovvero un soggetto non appartenente alla

pubblica amministrazione, se in possesso dei requisiti professionali

previsti dalla legge.

Art. 16.

Servizio per la valutazione e il controllo strategico

1. Il consiglio di amministrazione si avvale, ai sensi del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, di un servizio per la

valutazione e il controllo strategico.

2. Al servizio e’ preposto un collegio di tre membri, di cui uno

con funzioni di presidente, e almeno due esterni all’ISPESL. Il

collegio dura in carica al massimo tre anni, e’ nominato dal

consiglio di amministrazione e decade con quest’ultimo.

3. I compiti e le funzioni sono previste dall’apposito

regolamento sui controlli interni approvato dall’ISPESL, nonche’ da

ogni altra disposizione prevista da leggi e da regolamenti.

Art. 17.

Uffici di staff del direttore generale

1. La direzione generale costituisce un centro di responsabilita’

amministrativa.

2. Il direttore generale si avvale, per le esigenze connesse

all’esercizio delle sue funzioni, di uffici di staff. Gli incarichi,

conferiti con provvedimento del direttore generale, sono rinnovabili.

3. Ai sensi del comma 2 sono individuati quattro uffici di staff

denominati: ufficio di segreteria, ufficio controllo di gestione,

ufficio studi, relazioni sindacali ed attivita’ d’ispezione

amministrativa, ufficio tecnico, informatico e per le

telecomunicazioni:

a) L’ufficio di segreteria svolge supporto all’espletamento dei

compiti del Direttore generale, provvedendo al coordinamento delle

relative funzioni, svolge altresi’ funzioni istruttorie e di supporto

nelle materie tecnico-gestionali di competenza della direzione

generale nonche’ attivita’ di raccordo e di informazione con il

dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali, con

il dipartimento processi-organizzativi e le agenzie territoriali.

All’ufficio e’ preposto un capo segreteria, con qualifica non

inferiore al IV livello.

b) L’ufficio controllo di gestione studia la configurazione dei

centri di costo dell’Istituto nelle strutture centrali e territoriali

e ne propone l’aggiornamento; collabora con il direttore generale

nella pianificazione dettagliata degli obiettivi gestionali; produce

rapporti periodici sull’andamento della gestione; sviluppa analisi

globali e di settore sull’efficacia, efficienza ed economicita’

nell’attuazione degli obiettivi con particolare riferimento allo

studio degli scostamenti, al fine di individuare le cause

determinanti e le eventuali metodologie correttive; sviluppa analisi

specifiche per la determinazione delle politiche tariffarie dei

servizi erogati. All’ufficio e’ preposto un dirigente amministrativo

di seconda fascia;

c) l’ufficio studi, relazioni sindacali ed attivita’

d’ispezione amministrativa elabora studi gestionali, amministrativi

ed economici; formula pareri su questioni attinenti al management

dell’Istituto; cura i rapporti con le organizzazioni sindacali;

svolge attivita’ di ispezione amministrativa a norma della legge n.

662/1996 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri

2 luglio 2002. All’ufficio e’ preposto un dirigente amministrativo di

seconda fascia.

d) L’Ufficio tecnico, informatico e per le telecomunicazioni

svolge le seguenti attivita’: progettazione, direzione e collaudo dei

lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

gestione ed interventi non specialistici di manutenzione ordinaria e

straordinaria, con il proprio personale, degli immobili; cura la

gestione del patrimonio.

Svolge inoltre compiti di studio e progettazione del sistema

informatico e di telecomunicazioni (TLC) per le attivita’

dell’Istituto; coordina lo sviluppo dell’attivita’ informatica e di

TLC dell’Istituto; svolge attivita’ di elaborazione dati; cura la

gestione delle procedure di servizio a supporto degli uffici centrali

e territoriali; svolge attivita’ di studio, sviluppo ed acquisizione

di prodotti, servizi e programmi applicativi atti a promuovere o

soddisfare utenze specifiche nell’ambito delle strutture interne con

relativa assistenza agli utenti; cura l’attivita’ di assistenza

tecnica di primo livello alle apparecchiature informatiche, di TLC e

supporto applicativo agli utenti. All’ufficio e’ preposto un

dipendente dell’Istituto con profilo di ricercatore o primo

ricercatore, tecnologo o primo tecnologo.

Titolo II

STRUTTURE CENTRALI

Capo I

Area tecnico-scientifica

Art. 18.

I dipartimenti tecnico-scientifici

1. L’area tecnico-scientifica e’ coordinata dalla presidenza

dell’Istituto. Si articola in cinque dipartimenti tecnico-scientifici

denominati:

a) dipartimento di igiene del lavoro;

b) dipartimento di medicina del lavoro;

c) dipartimento tecnologie di sicurezza;

d) dipartimento installazioni di produzione e insediamenti

antropici.

e) dipartimento certificazione e conformita’ di prodotti ed

impianti.

2. I dipartimenti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il

fine di gestire e sviluppare attivita’ omogenee di ricerca,

assistenza, controllo, consulenza, informazione e formazione, in

conformita’ agli obiettivi programmatici individuati.

3. Ai dipartimenti tecnico-scientifici e’ conferita, nel quadro

della programmazione triennale e annuale, autonomia scientifica,

amministrativa, organizzativa nella elaborazione dei contenuti

dell’attivita’ di ricerca, nella elaborazione normativa, nella

utilizzazione delle risorse umane e finanziarie, nonche’ delle

attrezzature assegnate. Essi costituiscono centri di responsabilita’

amministrativa e di spesa.

4. I dipartimenti sono articolati in sezioni e/o laboratori.

L’incarico di direzione di tali strutture avviene su proposta del

direttore di dipartimento con provvedimento del presidente sentito il

consiglio di amministrazione. Ogni dipartimento e’ supportato da una

unita’ amministrativa interna di livello non dirigenziale.

5. La predisposizione dei piani di attivita’ di ricerca annuali e

pluriennali avviene con modalita’ idonee a consentire la

partecipazione dei singoli ricercatori.

Art. 19.

Compiti dei dipartimenti tecnico-scientifici

1. Il dipartimento di igiene del lavoro svolge compiti di

ricerca, studio, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza,

sviluppo di buone prassi, proposta normativa, documentazione

standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione

nelle attivita’ riguardanti la misura e la valutazione dei rischi da

agenti fisici, chimici, biologici di varia natura negli ambienti di

lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle

malattie professionali. A tal fine:

a) effettua, con il supporto del dipartimento processi

organizzativi, attivita’ di consulenza e di formazione

tecnico-scientifica nei settori di competenza; b) effettua esami e formula proposte sulle questioni generali

relative alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di

vita e di lavoro, in ambito nazionale e internazionale. In

particolare procede:

alla misura e alla valutazione di agenti fisici (rumore,

vibrazione, microclima, illuminamento) finalizzate all’idoneita’

igienico ambientale e alle procedure di taratura e calibrazione di

strumenti di misura;

alla misura e alla valutazione di agenti chimici per lo

studio delle condizioni di inquinamento da polveri, fibre, gas,

vapori, aerosol, aeriformi tossici e nocivi, fumi e nebbie, negli

ambienti di lavoro;

alla misura e alla valutazione della esposizione a sorgenti

ionizzanti e naturali e artificiali e a sorgenti di radiazioni non

ionizzanti;

all’assistenza e alla consulenza agli organi della Pubblica

amministrazione per il rilascio di autorizzazioni relative

all’impiego di radiazioni ionizzanti e non;

alla misura e alla valutazione dell’esposizione da agenti

biologici, con monitoraggio microbiologico in ambienti di vita e di

lavoro;

alla valutazione e allo sviluppo dei dispositivi di

protezione individuale da rischi fisici, chimici e biologici.

2. Il Dipartimento di medicina del lavoro svolge compiti di

ricerca, studio, sorveglianza epidemiologica, sperimentazione,

standardizzazione delle metodiche, controllo, consulenza, assistenza,

sviluppo di buone prassi, proposta normativa, documentazione,

gestione dei sistemi di registrazione e delle cartelle sanitarie e di

rischio per quanto concerne la tutela della salute e il benessere dei

lavoratori negli ambienti di vita e di lavoro ai fini della

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. A tal

fine:

a) effettua, con il supporto del dipartimento processi

organizzativi, attivita’ di consulenza e di formazione

tecnico-scientifica nei settori di competenza; b) e’ centro di collaborazione dell’Organizzazione mondiale

della sanita’ per la tutela della salute e la sicurezza negli

ambienti di vita e di lavoro;

c) effettua esami e formula proposte sulle questioni generali

relative alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di

vita e di lavoro. In particolare opera:

per la valutazione e la conseguente prevenzione degli effetti

sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nei casi di rischio

chimico, fisico, biologico, ergonomico, cancerogeno, organizzativo e

psico-sociale;

per la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento dei risultati

anche nell’ambito di reti nazionali e internazionali; per la sorveglianza epidemiologica e per lo sviluppo di

metodologie e modelli di sorveglianza sanitaria anche in relazione ai

rischi emergenti;

per la valutazione e la definizione di strategie di

prevenzione degli effetti sulla salute derivanti da emergenze ed

eventi anomali.

3. Il Dipartimento tecnologie di sicurezza svolge, in relazione

all’evoluzione tecnologica dei sistemi di prevenzione e sicurezza sul

lavoro, compiti di ricerca, studio, sperimentazione, prove di

laboratorio, consulenza, assistenza, proposta normativa, sviluppo e

validazione di buone prassi, standardizzazione delle metodiche e

delle procedure di valutazione e gestione del rischio in materia di

sicurezza e qualita’ dei materiali, prodotti, macchine, impianti e

ambienti di lavoro, ivi compresa la consulenza ai Ministeri

competenti per la sorveglianza del mercato in relazione alle

direttive europee, per l’accertamento delle conformita’ dei prodotti

ai requisiti di sicurezza. A tal fine:

a) effettua, con il supporto del dipartimento processi

organizzativi, attivita’ di consulenza e di formazione

tecnico-scientifica nei settori di competenza; b) formula ed elabora studi e proposte in relazione alla

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) effettua esami e controlli e rilascia certificazioni di

sistemi di sicurezza. In particolare procede: alla elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari

per la valutazione dei rischi, in particolare di macchine e impianti; alla elaborazione di metodi e strumenti necessari per la

gestione del rischio macchine, impianti e attrezzature di lavoro; alla elaborazione di metodi e strumenti di analisi necessari

per la gestione dei rischi dei sistemi di prevenzione e sicurezza

negli ambienti di vita e di lavoro.

4. Il Dipartimento certificazione e conformita’ di prodotti ed

impianti svolge compiti di coordinamento tecnico delle attivita’ di

verifica di conformita’ di prodotto e di impianti previsti dalla

legge 12 agosto 1982, n. 597, con funzione sia di indirizzo, sia di

valutazione

dei dati di ritorno e di rilevazione sperimentale, nonche’ per una

uniforme e univoca applicazione delle norme vigenti in materia. A tal

fine:

a) e’ organismo notificato dalla Commissione europea per

l’attivita’ di certificazione relativa alle direttive PED, TPED, SPV,

che realizza anche avvalendosi di specifiche unita’ di certificazione

nelle strutture territoriali;

b) svolge verifiche di conformita’ di prodotti e impianti non

direttamente esercitabili dalle Agenzie territoriali;

c) garantisce l’unitarieta’ dell’apporto tecnico nei riguardi

delle Agenzie territoriali per quanto concerne le attivita’ di

omologazione e certificazione;

d) svolge attivita’ di studio, ricerca e sperimentazione per

aree tematiche nei settori di competenza;

e) elabora norme, raccomandazioni e linee guida a livello

nazionale e internazionale, in stretta collaborazione con gli

organismi italiani ed europei di normazione; f) effettua elaborazioni statistiche e gestisce banche dati

relative alle attivita’ di certificazione e verifiche di conformita’; g) effettua, con il supporto del dipartimento processi

organizzativi, attivita’ di consulenza e di formazione

tecnico-scientifica nei settori di competenza.

5. Il Dipartimento installazioni di produzione e insediamenti

antropici svolge compiti di ricerca, studio, sperimentazione,

consulenza, assistenza, proposta normativa, controllo,

standardizzazione delle metodiche e delle procedure di valutazione ai

fini della tutela della salute, della sicurezza e della

compatibilita’ ambientale in connessione con la presenza sul

territorio di installazioni di produzione e insediamenti antropici,

in particolare con riferimento alle installazioni a rischio di

incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.

334 e alle installazioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio

2005, n. 59. A tal fine:

a) valuta la sicurezza e l’affidabilita’ dei sistemi ai fini

del miglioramento dei processi correlati alle attivita’ produttive,

anche in funzione di eventi indesiderati e collegati a situazioni di

emergenza;

b) procede all’analisi globale dei rischi e all’individuazione

dei possibili rimedi e interventi correttivi, anche in connessione

con la pianificazione del territorio;

c) individua le migliori tecniche di settore disponibili e

studia le procedure per la riduzione degli impatti sul territorio;

d) valuta i rischi nuovi ed emergenti relativi all’impiego

delle biotecnologie nell’industria e in agricoltura, microbiologia

ambientale, biorisanamento, biotrattamento dei reflui; e) misura e valuta i rischi fisici e chimici nell’aria, nelle

acque e nei suoli per la stima delle interazioni con le attivita’ di

produzione e gli insediamenti antropici e propone soluzioni

migliorative;

f) promuove la cultura e sviluppa buone pratiche nei settori di

competenza;

g) effettua, con il supporto del dipartimento processi

organizzativi, attivita’ di consulenza e di formazione

tecnico-scientifica nei settori di competenza.

Art. 20.

Direzione dei Dipartimenti tecnico-scientifici

1. L’incarico di direttore del Dipartimento e’ conferito dal

Presidente sentito il Consiglio di amministrazione.

2. Il direttore del Dipartimento ha la responsabilita’ di

assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo e

amministrativo della struttura, nel rispetto dei programmi di

attivita’ e degli indirizzi approvati dal Consiglio di

amministrazione.

3. Il direttore del Dipartimento e’ scelto tra i dirigenti di

ricerca dell’Istituto, ovvero, in caso di impossibilita’, tra i

professori ordinari e straordinari delle universita’ o tra i

dirigenti di ricerca di altri enti o tra esperti di comprovata

esperienza scientifica in base a criteri di professionalita’ e

comprovata esperienza. I professori universitari possono avvalersi

della facolta’ di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in

aspettativa con o senza assegni: in tale ultima ipotesi verra’

corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico in

godimento presso la struttura di appartenenza.

4. L’incarico e’ a tempo determinato.

5. Il direttore del Dipartimento e’ responsabile del

funzionamento complessivo dello stesso di fronte al Presidente e al

Direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine: a) provvede alla programmazione delle attivita’ di competenza

del Dipartimento, in conformita’ al piano triennale e ai suoi

aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del Presidente; b) formula la proposta di articolazione del Dipartimento in

servizi e/o laboratori ai fini del prescritto parere del Comitato

scientifico;

c) adotta gli atti di competenza del Dipartimento e ne e’

responsabile; determina l’organizzazione del lavoro all’interno del

Dipartimento; e’ responsabile dell’andamento della gestione del

Dipartimento;

d) segnala le esigenze di personale, necessario al

funzionamento del Dipartimento;

e) propone i piani annuali e triennali del dipartimento.

6. Il direttore di Dipartimento, per l’attivita’ amministrativa e

contabile, si avvale di personale amministrativo assegnato al

Dipartimento dal Direttore generale.

7. In relazione alle statuizioni di cui all’art. 5, comma 4,

lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica, 4 dicembre

2002, n. 303, l’incarico di direttore di Dipartimento puo’ essere

revocato, prima della sua naturale scadenza, dal Presidente, sentito

il Consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle

direttive impartite dagli organi dell’Istituto o di valutazione

negativa dell’attivita’ svolta; nel procedimento di revoca deve

essere osservato il principio della partecipazione del diretto

interessato attraverso la contestazione ed il contraddittorio, da

realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non

puo’ riguardare i risultati dell’attivita’ di ricerca svolta.

Art. 21.

Direzione della sezione o del laboratorio

1. L’incarico di direttore della sezione o del laboratorio e’

conferito dal Presidente su proposta del direttore del Dipartimento,

ai sensi della normativa vigente ad un soggetto con profilo non

inferiore a primo ricercatore/primo tecnologo.

2. L’incarico puo’ essere revocato, dal direttore di

Dipartimento, nel caso di grave inosservanza delle direttive

impartite o di valutazione negativa dell’attivita’ svolta; nel

procedimento di revoca deve essere osservato il principio della

partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la

contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e

brevi. Detta valutazione negativa non puo’ riguardare i risultati

dell’attivita’ di ricerca svolta.

3. Il direttore della sezione o del laboratorio risponde al

direttore del Dipartimento per le specifiche attivita’ di ricerca,

controllo e consulenza svolte dalla sezione, servizio o laboratorio

cui e’ preposto.

Capo II

Area processi organizzativi

Art. 22.

Dipartimento processi organizzativi

1. Il Dipartimento processi organizzativi: a) svolge attivita’ di studio e promozione, in termini di

qualita’, delle attivita’ didattiche e formative per gli attori della

sicurezza e salute aziendali, compresi i lavoratori; b) svolge attivita’ per la qualificazione e l’aggiornamento

professionale del personale dell’Istituto e del Servizio sanitario

nazionale, dei formatori e degli specialisti di settore;

c) svolge attivita’ d’individuazione e promozione di supporti

didattici per l’integrazione della cultura prevenzionale nelle

attivita’ scolastiche;

d) promuove, anche in collaborazione con le strutture

tecnico-scientifiche dell’Istituto, la realizzazione di buone

pratiche, analisi statistiche e realizzazione di prodotti di supporto

alla implementazione della sicurezza e salute nelle aziende, con

particolare riferimento alle P.M.I. Ed agli Organismi paritetici; e) procede all’organizzazione informatica dei dati e delle

informazioni prevenzionali correlate alle esigenze degli utenti

finali: Servizio sanitario nazionale, aziende, consulenti, lavoratori

e loro rappresentanti, cittadini;

f) svolge attivita’ di promozione delle modalita’ comunicative

piu’ efficaci per implementare la cultura della sicurezza e salute

negli ambienti di vita e di lavoro;

g) promuove, coordina e ottimizza l’organizzazione, curandone

la gestione amministrativa, delle attivita’ di servizio verso

organismi pubblici e privati in tema di formazione, consulenza e

assistenza, informazione ed attivita’ editoriali, anche con il

supporto delle strutture dell’Istituto; promuove studi e formula

proposte in materia di procedure attuative al fine di incrementare

l’efficienza/efficacia dei prodotti e/o servizi resi agli utenti; h) realizza congressi, simposi, tavole rotonde e manifestazioni

varie;

i) svolge le attivita’ di supporto correlate alla funzione

dell’Istituto di Focal Point dell’Agenzia europea per la salute e la

sicurezza nei luoghi di lavoro;

j) cura le relazioni con il pubblico.

2. Il Dipartimento Processi organizzativi costituisce centro di

responsabilita’ amministrativa.

Art. 23.

Articolazione del Dipartimento processi organizzativi

1. Il Dipartimento processi organizzativi e’ suddiviso in unita’

funzionali e uffici, di seguito elencati:

a) Unita’ funzionale formazione;

b) Unita’ funzionale elaborazione e diffusione informazioni;

c) Unita’ funzionale biblioteca;

d) Unita’ funzionale comunicazione;

e) Unita’ funzionale verifica dei processi; f) Unita’ funzionale consulenza e assistenza; g) Ufficio amministrativo;

h) Ufficio per il servizio a terzi;

i) Ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 24.

Compiti delle Unita’ funzionali e degli Uffici del Dipartimento processi organizzativi

1. L’Unita’ funzionale formazione procede all’individuazione

delle metodologie piu’ consone alla formazione degli adulti in

termini di analisi dei bisogni, progettazione, valutazione degli

apprendimenti, didattica attiva, soddisfazione degli utenti e di

sistemi di valutazione della qualita’ formativa; progetta percorsi

formativi, anche a distanza, per le figure della salute e sicurezza

aziendale, per i consulenti e per i formatori; ricerca e realizza

prodotti formativi di ausilio alla implementazione della cultura

prevenzionale correlati ai diversi livelli scolastici; promuove,

programma e realizza percorsi formativi per il personale interno e

per organismi pubblici e privati; fornisce un supporto didattico e

metodologico ai corsi di aggiornamento degli esperti di settore

realizzati dai dipartimenti scientifici.

2. L’Unita’ funzionale elaborazione e diffusione informazioni,

elabora e diffonde dati statistici sugli infortuni e sulle malattie

professionali, informazioni, strumenti e prodotti applicativi, anche

attraverso la implementazione di apposito sito web, strutturato

secondo le esigenze della valutazione dei rischi e secondo i livelli

di utenza; svolge i compiti di cui al decreto legislativo 6 settembre

1979, n. 322 e successive circolari; ricerca e diffonde le

informazioni in coerenza con i piani di attivita’ della Agenzia

europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; promuove la

conoscenza e la diffusione dei contenuti del sistema informativo.

3. L’Unita’ funzionale biblioteca cura l’acquisizione, la

gestione, l’archiviazione e la distribuzione di testi, riviste

tecnico-scientifiche e di norme tecniche; cura le attivita’

biblioteconomiche correlate; ricerca le modalita’ piu’ efficaci per

l’utilizzo del patrimonio documentale da parte delle diverse

tipologie di utenti.

4. L’Unita’ funzionale comunicazione conduce studi e analisi del

processo di comunicazione istituzionale e prevenzionale nelle varie

categorie di utenti compresi i cittadini; progetta e realizza

strumenti e campagne di comunicazione, anche attraverso l’uso di mass

media, per incrementare la percezione positiva della funzione

istituzionale e della prevenzione, in termini di costi benefici nelle

organizzazioni; pubblicizza l’organizzazione funzionale

dell’Istituto; pubblicizza, per gli utenti esterni, i servizi erogati

e loro modalita’ applicative/gestionali di fruizione; progetta,

realizza, promuove e distribuisce le pubblicazioni periodiche

dell’Istituto, monografie e opuscoli istituzionali e

tecnico-scientifici secondo le esigenze degli utenti finali; cura

l’unificazione e l’estensione finale dei piani di attivita’

dell’Istituto, la stampa e la diffusione dei piani approvati, la

predisposizione e la stampa dei rapporti.

5. L’Unita’ funzionale verifica dei processi analizza, in base ad

indicatori predefiniti, la soddisfazione degli utenti interni ed

esterni; identifica gli eventuali punti critici dei processi

operativo-gestionali; promuove soluzioni organizzative, procedurali e

professionali per migliorare nel tempo i servizi resi.

6. L’Unita’ funzionale consulenza e assistenza promuove, coordina

e ottimizza l’organizzazione, curandone la gestione amministrativa,

delle attivita’ di consulenza e assistenza in tema di sicurezza nei

luoghi di lavoro.

Art. 25.

Compiti degli uffici del Dipartimento processi organizzativi

1. Presso il Dipartimento processi organizzativi operano tre

uffici denominati Ufficio amministrativo-gestionale, Ufficio servizi

a terzi ed Ufficio relazioni con il pubblico. Gli incarichi relativi

a tali Uffici sono conferiti dal Direttore del Dipartimento processi

organizzativi.

2. L’Ufficio amministrativo-gestionale espleta le seguenti

attivita’:

a) supporto al Direttore del Dipartimento; b) predisposizione del budget dei piani di attivita’;

c) attuazione dei compiti dipartimentali, ivi compresa la

realizzazione di convegni, congressi e manifestazioni varie;

d) incombenze gestionali ed amministrative del Dipartimento

quale centro di spesa;

e) fornisce altresi’ supporto amministrativo ai fini

dell’omogeneita’ delle procedure concernenti i progetti di ricerca

nazionali e comunitari.

All’Ufficio e’ preposto un dirigente amministrativo di seconda

fascia.

3. L’Ufficio per il servizio a terzi esplica tutte le incombenze

amministrativo-contabili inerenti alle attivita’ di competenza del

Dipartimento rese a terzi, tra cui:

a) acquisizione, anche per via telematica, delle quote di

iscrizione ai percorsi formativi tenuti direttamente dall’Istituto; b) pagamento dei compensi dovuti a docenti interni ed esterni;

c) istruzione e predisposizione degli atti relativi alle

attivita’ formative interne ed esterne, anche per cio’ che concerne

le strumentazioni logistico-funzionali di supporto.

All’Ufficio e’ preposto un dirigente amministrativo di seconda

fascia.

4. L’Ufficio relazioni con il pubblico provvede all’informazione

all’utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti di loro

interesse; cura il servizio all’utenza per i diritti di

partecipazione previsti al Capo III della legge n. 241/1990; formula

proposte per il miglioramento dei rapporti con l’utenza; cura la

comunicazione interna rivolta alle strutture dell’ente. All’Ufficio

e’ preposto un dipendente dell’ente con idonea professionalita’ con

profilo di primo tecnologo.

Art. 26.

Direzione del Dipartimento processi organizzativi e delle relative unita’ funzionali

1. Al Dipartimento processi organizzativi e’ preposto un

dirigente di prima fascia dei ruoli dell’Istituto ovvero un

ricercatore o tecnologo della prima qualifica funzionale dei ruoli

dell’istituto. Nei casi in cui non siano presenti le predette figure

l’incarico puo’ essere anche conferito, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 19 decreto-legge n. 165 del 2001. L’incarico e’ conferito

dal Presidente dell’Istituto, sentito il Direttore generale.

2. L’incarico di responsabile delle Unita’ funzionali e’

conferito dal direttore del Dipartimento ad un dipendente con profilo

di primo ricercatore o primo tecnologo.

Capo III

Area del bilancio, del personale e degli affari generali Art. 27.

Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali

1. Il Dipartimento espleta le seguenti attivita’: a) cura la programmazione e la gestione economico-finanziaria

(bilancio, contratti, spese in economia);

b) cura la gestione tecnica e patrimoniale degli immobili,

uffici, impianti attrezzature e servizi dell’Istituto;

c) cura la gestione del personale (reclutamento, progressione

delle carriere, trattamento economico e giuridico di attivita’, di

previdenza e quiescenza);

d) garantisce l’organizzazione contabile degli uffici centrali

e la supervisione procedurale di quelli periferici; e) cura gli affari legali e il contenzioso; f) cura gli affari fiscali;

g) cura le attivita’ di registrazione di brevetti, di stipula

di contratti all’estero, di adesione a consorzi, fondazioni, o di

partecipazioni societarie;

h) cura le attivita’ di supporto al funzionamento degli organi

collegiali.

2. Il Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari

generali costituisce centro di responsabilita’ amministrativa.

Art. 28.

Articolazione del Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari generali

1. Il Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari

generali si articola in otto Uffici di livello dirigenziale non

generale.

2. Gli Uffici di livello dirigenziale non generale sono i

seguenti:

a) Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria; b) Il Servizio contratti e spese in economia;

c) Il Servizio trattamento giuridico del personale;

d) Il Servizio trattamento economico del personale; e) Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro; f) Il Servizio affari generali;

g) Il Servizio per la gestione amministrativa delle aree di

ricerca «Monteporzio» e «Casilina»;

h) Il Servizio organi collegiali.

Art. 29.

Compito dei servizi del Dipartimento del bilancio del personale e degli affari generali

1. Il Servizio programmazione e gestione economico-finanziaria

svolge le seguenti attivita’:

studio delle modalita’ di applicazione delle normative

riguardanti la contabilita’ generale pubblica - Studio delle

procedure di decentramento in materia amministrativo contabile -

Analisi del piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio

per il funzionamento e la ricerca scientifica – Predisposizione e

tenuta delle scritture contabili e del bilancio di previsione e

triennale di competenza e di cassa delle entrate e delle spese

dell’Istituto, assestamenti di bilancio - Rilevazioni periodiche

dello stato di attuazione delle deliberazioni degli organi

dell’Istituto con segnalazione della trasformazione da impegni

provvisori in definitivi – Analisi dell’andamento delle spese per il

coordinamento della gestione bilancio - Emissione ordini di

accreditamento a favore dei Funzionari delegati ed esame dei relativi

rendiconti - Rendiconto consuntivo dell’Istituto e rendiconto

contabilita’ separata delle attivita’ omologative – Cura dei rapporti

con la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma per la gestione

della contabilita’ speciale intestata all’Istituto – Rapporti con la

Banca Cassieri e adempimenti concernenti pagamenti disposti

dall’Istituto – Tenuta registro IVA, denuncia annuale IVA, versamento

imposta di bollo in modo virtuale – Adempimenti connessi ai fermi

amministrativi - Rilevazioni contabili di addebiti ed incassi per

servizi resi a pagamento - Adempimenti amministrativo-contabili e

tariffari connessi a servizi resi a pagamento sottoposti a regime

IVA.

2. Il Servizio contratti e spese in economia svolge le seguenti

attivita’:

adempimenti preliminari per la stipulazione, approvazione ed

atti modificativi - Esecuzione dei contratti - Adempimenti

amministrativi attinenti i servizi generali della direzione (pulizie,

riscaldamento e vigilanza) – Collaudi, applicazioni clausole penali -

Emissioni dei titoli di pagamento – Attivita’ dell’ufficiale rogante;

Adempimenti amministrativi relativi alla locazione immobili per le

sedi centrali e periferiche - Convenzioni per l’uso dei locali a

titolo gratuito - Adempimenti amministrativi relativi alla gestione

delle commissioni di gara e di collaudo – istruttoria amministrativa

delle richieste di spese e servizi in economia delle strutture

centrali - Buoni di cassa ed emissioni di titoli di spesa e

rendiconti - Organizzazione dei servizi di trasporto – gestione

autoparco - Gestione noleggio mezzi di trasporto – Albo fornitori -

Ufficio del Consegnatario - Scritture inerenti all’inventario dei

beni mobili - Ricezione, controllo e distribuzione di tutte le

attrezzature, arredi e materiali - Custodia e manutenzione di

apparecchi e materiali in temporaneo deposito – Adempimenti connessi

alla messa fuori uso di attrezzature, arredi e materiale – Altri

adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.

718 del 30 novembre 1979; adempimenti per la stipula dei contratti

all’estero; adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o

costituzione di consorzi, fondazioni o societa’ con soggetti pubblici

e privati, nazionali, esteri ed internazionali; rapporti

amministrativi con organismi nazionali ed internazionali.

3. Il Servizio trattamento giuridico del personale svolge le

seguenti attivita’:

assegnazione agli uffici – Collocamento fuori ruolo – Rapporti

informativi complessivi sul personale - Aspettative, comandi,

mobilita’ e distacchi – Provvedimenti riguardanti la cessazione, la

decadenza e la dispensa dal servizio - assenza dal servizio e

provvedimenti relativi - Procedure relative alle indennita’ di

rischio del personale - Procedure di assunzione del personale e

adempimenti connessi - Approvazione graduatoria e nomina in prova -

Assunzioni obbligatorie - Assunzioni di personale scientifico da

istituti di istruzione universitaria o di ricerca italiani e

stranieri - Incarichi speciali - Riconoscimento ai fini dello

svolgimento della carriera dei servizi prestati presso istituti di

istruzione universitaria o di ricerca italiani o stranieri – Nomina

in ruolo - Inquadramento e progressione di carriera del personale -

Profili professionali - Passaggi di qualifica funzionale -

Conferimento di funzioni dirigenziali e deleghe di attribuzioni

dirigenziali - Provvedimenti di promozione del personale -

Provvedimenti di proposta e nomina del personale negli organi e negli

incarichi di direzione dell’Istituto – Provvedimenti di conferimento

e revoca degli incarichi Stato matricolare – Fascicoli personali -

Schedario - Ruoli di anzianita’ - Rilascio certificati e copie,

provvedimenti relativi al personale in servizio - Bollettino

ufficiale.

4. Il Servizio trattamento economico del personale svolge le

seguenti attivita’:

assegni fissi al personale dipendente – Compensi a particolari

categorie di personale - Adempimenti economici conseguenti a

riconoscimenti ricongiunzione e valutazione di servizi – Liquidazione

spese per accertamenti sanitari al personale – Ritenute per prestiti,

mutui e conto terzi - Adempimenti concernenti le assicurazioni

sociali (INPS, Tesoro, CPDEL, Opera di Previdenza, Fondo Credito,

SSN, ONAOSI, Fondi integrativi di previdenza) – Adempimenti fiscali

conseguenti alle erogazioni al personale dipendente – Rendiconti

semestrali - Altri adempimenti previsti dal decreto del Presidente

della Repubblica n. 718 del 30 novembre 1979 - Trattamento di

previdenza - Prestazioni INPDAP - Indennita’ di buonuscita -

Liquidazione - Riliquidazione e supplemento indennita’ di buonuscita

- Indennita’ - Una Tantum diretta ed indiretta – Riscatti utili al

fine del trattamento di previdenza – Rapporti con l’INPDAP gestione

ENPAS e INADEL - Trattamento di quiescenza - Riconoscimento e

ricongiunzione di servizi – Riconoscimento e ricongiunzione servizi

del personale scientifico proveniente da istituti di istruzione

universitaria o di ricerca italiani o stranieri - Costituzione

posizione assicurativa presso l’I.N.P.S. - Posizioni assicurative -

Rapporti con il Ministero del Tesoro, Ufficio pensioni e con

l’I.N.P.S. - Trattamento di assistenza.

5. Il Servizio legale e per il contenzioso del lavoro svolge le

seguenti attivita’:

consulenza giuridica interna ed esterna; contenzioso del

lavoro, amministrativo, civile, penale e contabile; attivita’

stragiudiziale; attivita’ per l’avvocatura generale dello Stato;

recupero crediti; procedure concorsuali e fallimentari; servizio

ingiunzionale.

6. Il Servizio affari generali svolge le seguenti attivita’: affari generali - Protocollo generale - Accettazione e

spedizione corrispondenza - Nomina funzionari delegati, ufficiale

rogante, cassieri e consegnatari - Predisposizione atti e

provvedimenti di istituzione e nomina di comitati tecnici – Atti e

procedure per la designazione di personale in seno a commissioni,

comitati e collegi – Gestione dei locali di rappresentanza e riunioni

- Adempimenti amministrativi riguardanti i brevetti – Portinerie,

custodie, centralini telefonici – Rilevazione di dati relativi agli

uffici ed al personale, alla produttivita’ ed alle condizioni di

lavoro - Indagini, relazioni e progetti d’intervento per la

realizzazione delle procedure organizzative - Centro stampa e

fotocopiatura - Passaporti di servizio - Rilascio tessere di

riconoscimento.

7. Il Servizio per la gestione amministrativa delle aree di

ricerca «Monteporzio» e «Casilina» svolge le seguenti attivita’: attivita’ di supporto e coordinamento amministrativo, vigilanza

sull’attivita’ amministrativa per la conformazione di tale attivita’

alle direttive impartite centralmente - Spese in economia per

l’acquisto dei beni e servizi occorrenti per il funzionamento -

Svolgimento delle attivita’ di consegnatario dei beni mobili e

immobili assegnati Manutenzione ordinaria dei beni immobili.

8. Il Servizio organi collegiali svolge:

attivita’ di supporto e di segreteria per il funzionamento

degli organi collegiali dell’Istituto (Consiglio di amministrazione,

Comitato scientifico, Collegio dei revisori – Servizio di controllo

strategico) rapportandosi funzionalmente anche con il Presidente

dell’Istituto; attua le disposizioni di carattere normativo,

organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali; gestisce

l’istruttoria dei provvedimenti di nomina degli organi collegiali;

cura la tenuta delle delibere dell’ente che trasmette anche al

Direttore generale; cura la tenuta dei verbali e la pubblicazione

degli atti degli Organi. Al servizio e’ preposto un dirigente

amministrativo di seconda fascia.

Art. 30.

Direzione del Dipartimento del bilancio del personale e degli affari generali

1. Al Dipartimento del bilancio, del personale e degli affari

generali e’ preposto un dirigente di prima fascia dei ruoli

dell’Istituto. Nei casi in cui non sia presente la predetta figura,

l’incarico puo’ essere anche conferito ai sensi e per gli effetti

dell’art. 19, decreto-legge n. 165 del 2001.

L’incarico e’ conferito dal Presidente dell’Istituto, sentito il

Direttore generale.

2. L’incarico di responsabile dei servizi e’ conferito dal

Direttore del Dipartimento ad un dirigente di seconda fascia

appartenente ai ruoli dell’Istituto.

Art. 31.

Servizio prevenzione e protezione

1. L’Ufficio prevenzione e protezione svolge le attivita’ e gli

adempimenti correlati all’applicazione del decreto legislativo n. 626

del 1994 e successive modificazioni, nonche’ gli adempimenti connessi

ai regimi autorizzativi e/o denunce relative a scarichi, impianti,

ecc. (ai comuni, alle aziende sanitarie, ai vigili del fuoco, ecc.).

All’Ufficio e’ preposto un primo ricercatore o un primo tecnologo con

idonea professionalita’. L’incarico e’ conferito dal Direttore

generale.

Titolo III

STRUTTURE TERRITORIALI Art. 32.

Centri di ricerca

1. L’ISPESL puo’ svolgere le attivita’ di studio, ricerca,

sperimentazione, formazione, assistenza e consulenza, di cui all’art.

2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2002 anche

attraverso centri di ricerca dislocati sul territorio nazionale.

2. I centri di ricerca dell’Istituto sono tre: Monteporzio

Catone, Casilina e Lamezia Terme. L’attivita’

amministrativo-gestionale dei centri di ricerca di Monteporzio Catone

e Casilina e’ assicurata ai sensi del precedente art. 29, comma 7;

mentre presso il centro di Lamezia Terme e’ costituita un’unita’

amministrativo-contabile cui e’ assegnato dal direttore generale,

personale tecnico ed amministrativo, secondo le esigenze di

funzionamento.

3. L’incarico di direttore del centro di Lamezia Terme e’

conferito dal presidente dell’Istituto, sentito il consiglio di

amministrazione, al personale appartenente al profilo di dirigente di

ricerca o dirigente tecnologo, ovvero a professore universitario

ovvero ad esperto di comprovata e documentata esperienza nel settore.

4. Al direttore del Centro di ricerca di Lamezia Terme e’

assegnato un budget. Annualmente il direttore generale, con apposito

atto, assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie

per lo svolgimento dei compiti assegnati. Della gestione delle

risorse risponde al direttore generale.

5. Il centro di ricerca di Lamezia Terme puo’ essere articolato

in laboratori, cui sono preposti ricercatori.

6. L’istituzione di nuovi centri di ricerca viene approvata dal

consiglio d’amministrazione, su proposta del presidente, in relazione

a quanto previsto nei piani triennali dell’Istituto ed alle risorse

disponibili.

Art. 33.

Cooperazione con organismi esterni

1. Al fine di realizzare un sistema a rete di eccellenza della

ricerca scientifica dei settori della sicurezza e tutela della salute

negli ambienti di vita e di lavoro, sia a livello nazionale che

internazionale, in considerazione anche di particolari contingenti

situazioni o per una ottimale esplicazione delle attivita’

istituzionali, in considerazione anche di peculiarita’ e specificita’

territoriali del nostro Paese, possono essere utilizzati strumenti di

cooperazione con istituzioni universitarie ovvero di ricerca

pubbliche o private di riconosciuto valore scientifico e con le

regioni, aventi ciascuno una o piu’ missioni specificatamente

indicate anche attraverso l’attivazione di apposite strutture di

ricerche.

2. Gli obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilita’

per l’istituzione ed il funzionamento di tali strutture sono

stabilite da apposite convenzioni, che sono approvate dal consiglio

di amministrazione, su proposta del presidente.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 definiscono oltre agli

obiettivi, la missione, gli obblighi e le responsabilita’ dei

rispettivi partner nonche’ gli organi di direzione scientifica e di

programmazione ed attuazione delle attivita’ da svolgere e, ove

previsto, di durata temporale degli stessi.

Art. 34.

Le agenzie territoriali

1. Le agenzie territoriali garantiscono le attivita’ di

certificazione, verifica di conformita’, supporto tecnico per la

sorveglianza del mercato, formazione, informazione, assistenza e

consulenza verso l’utenza finale. Trovano un supporto nei

coordinamenti dei servizi. Sono sottoposte alla supervisione della

direzione generale, ed operano in stretta collaborazione con il

dipartimento processi organizzativi e il dipartimento certificazione

e conformita’ di prodotti e impianti, al fine di promuovere un

dialogo piu’ stretto con le amministrazioni locali, in particolar

modo le regioni, per definire protocolli e procedure comuni, sondare

i bisogni dell’utenza, promuovere e coordinare i servizi dell’ente.

Promuovono attivita’ di studio e ricerca sul territorio ed effettuano

consulenza per gli impianti a rischio di incidente rilevante e/o di

tipo speciale. Per queste ultime attivita’ sono sottoposte al

coordinamento del presidente.

2. L’incarico di direttore dell’agenzia territoriale e’ conferito

dal Direttore generale al personale appartenente al profilo di

dirigente di ricerca o dirigente tecnologo.

3. Sono istituite le sotto elencate agenzie territoriali,

strutture a livello regionale di norma aventi sede nel capoluogo di

regione salvo quelle diversamente indicate: a) agenzia della Valle d’Aosta;

b) agenzia del Piemonte;

c) agenzia della Lombardia;

d) agenzia del Trentino Alto Adige;

e) agenzia del Friuli-Venezia Giulia;

f) agenzia del Veneto;

g) agenzia dell’Emilia Romagna;

h) agenzia della Liguria;

i) agenzia della Toscana;

j) agenzia delle Marche;

k) agenzia dell’Umbria, con sede a Terni;

l) agenzia dell’Abruzzo, con sede a Pescara;

m) agenzia del Lazio;

n) agenzia della Campania;

o) agenzia del Molise;

p) agenzia della Basilicata;

q) agenzia della Calabria, con sede a Catanzaro; r) agenzia delle Puglie;

s) agenzia della Sicilia;

t) agenzia della Sardegna.

Art. 35.

Articolazione e risorse delle agenzie territoriali

1. Presso le agenzie territoriali possono essere costituite

sezioni distaccate con sede nei capoluoghi di provincia, con delibera

del Consiglio di amministrazione.

2. Le agenzie territoriali sono dotate di un apposito budget. Il

Direttore generale annualmente assegna le risorse finanziarie, umane

e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti dai

piani di attivita’. Presso ciascuna delle agenzie e’ organizzata una

struttura amministrativa di supporto di livello non dirigenziale

nominata dal direttore dell’agenzia.

Art. 36.

Sezioni territoriali

1. Nelle more della riorganizzazione dei servizi a livello

regionale, le attuali sedi ISPESL, non sedi di agenzia territoriale,

continueranno a svolgere la loro attivita’ in base all’organizzazione

attuale.

2. A regime, l’incarico di direttore della sezione territoriale

e’ conferito dal direttore generale su proposta del direttore

dell’agenzia territoriale.

Parte III

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL’ISPESL Titolo IV

Attribuzione degli incarichi di direzione delle strutture tecnico-amministrative Art. 37.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale

1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello

dirigenziale generale sono conferiti dal presidente, sentito il

direttore generale, per un periodo non inferiore a tre anni e non

superiore a cinque e con facolta’ di rinnovo. Con l’atto di

conferimento dell’incarico sono individuati la durata e le competenze

istituzionali da svolgere. Con il contratto individuale di lavoro,

stipulato con il direttore generale sono fissati gli obiettivi da

conseguire con riferimento alle priorita’, ai piani ed ai programmi

definiti dal consiglio di amministrazione, le modalita’ di verifica

del corretto espletamento dell’incarico, nonche’ definito il

corrispondente trattamento economico sulla base del contratto

collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’area

della ricerca.

2. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono

responsabili di fronte al Direttore generale dell’attivita’ svolta

dagli uffici che da essi dipendono, della corretta ed efficiente

gestione degli uffici medesimi, nonche’ della realizzazione dei

programmi e dei progetti loro affidati.

3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze

organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale

generale e’ effettuata annualmente dal direttore generale.

4. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli

obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e

strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti

medesimi; la valutazione si fonda altresi’ sui risultati del

controllo di gestione.

5. Il procedimento si ispira ai criteri di cui all’art. 5 del

decreto legislativo n. 286/1999, cosi’ come esplicitati dal contratto

collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area

della ricerca e dal regolamento sui controlli interni dell’Istituto.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero

l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con

i sistemi e le garanzie di cui all’art. 5 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale

responsabilita’ disciplinare secondo la normativa contenuta nel

contratto collettivo, l’impossibilita’ di rinnovo dello stesso

incarico dirigenziale. In relazione alla gravita’ dei casi,

l’amministrazione puo’ inoltre recedere dal rapporto di lavoro

secondo le disposizioni del contratto collettivo.

7. La positiva verifica e certificazione dei risultati di

gestione conseguiti costituisce, per converso, presupposto per la

corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.

8. I provvedimenti di cui al precedenti commi 6 e 7 sono

adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 38.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale

1. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale, di cui gli

articoli 15, 17, 31 e 34, sono conferiti dal Direttore generale, ai

sensi dell’art. 8, comma 2, lettera h) del decreto del Presidente

della Repubblica n. 303/2002.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello

dirigenziale non generale sono conferiti con contratto a tempo

determinato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a

cinque anni e con facolta’ di rinnovo. Con il contratto individuale

di lavoro sono fissati gli obiettivi da conseguire con riferimento

alle priorita’, ai piani ed ai programmi definiti dal consiglio di

amministrazione, le modalita’ di verifica del corretto espletamento

dell’incarico nonche’ definito il corrispondente trattamento

economico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del

personale dirigente dell’Area della ricerca.

3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale,

di cui al comma 1, sono responsabili di fronte al direttore generale

del risultato dell’attivita’ svolta dall’ufficio cui sono preposti,

della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati,

nonche’ della corretta ed efficiente gestione dell’ufficio medesimo.

4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze

organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non

generale, di cui al comma 1, e’ adottata annualmente dal direttore

generale.

5. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli

obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e

strumentali effettivamente poste a disposizione e si fonda altresi’

sui risultati del controllo di gestione.

6. Il procedimento di valutazione si ispira ai criteri di cui

all’art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, cosi’ come

esplicitati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del

personale dirigente dell’area della ricerca e dal regolamento sui

controlli interni dell’Istituto.

7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero

l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con

i sistemi e le garanzie di cui all’art. 5 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l’eventuale

responsabilita’ disciplinare secondo la normativa contenuta nel

contratto collettivo, l’impossibilita’ di rinnovo dello stesso

incarico dirigenziale. In relazione alla gravita’ dei casi,

l’amministrazione puo’ inoltre recedere dal rapporto di lavoro

secondo le disposizioni del contratto collettivo.

8. La positiva verifica e certificazione dei risultati di

gestione conseguiti costituisce presupposto per la corresponsione ai

dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.

9. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 6 e 7, sono

adottati, in attuazione delle disposizioni contrattuali vigenti.

10. Gli incarichi ai dirigenti sono conferiti dal direttore del

relativo dipartimento, con contratto a tempo determinato di durata

non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 e con facolta’ di rinnovo,

con le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

11. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale

di cui al comma 10 sono responsabili di fronte al dirigente

dell’ufficio di livello dirigenziale generale del risultato

dell’attivita’ svolta dall’ufficio cui sono preposti, della

realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonche’

della corretta ed efficiente gestione dell’ufficio medesimo.

12. La valutazione delle prestazioni e delle competenze

organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non

generale, di cui al comma 10, e’ effettuata annualmente dal

responsabile dell’ufficio di livello dirigenziale generale cui e’

assegnato il dirigente valutato.

13. Ai dirigenti di cui al comma 10 si applicano le disposizioni

contenute nei commi da 5 a 9.

Art. 39.

Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di direzione delle strutture previste dal

presente regolamento sono conferiti da un minimo di anni tre fino ad

un massimo di anni cinque.

2. E’ vietato il cumulo degli incarichi.

3. Gli incarichi sono tutti rinnovabili.

Titolo V

PROFILI E LIVELLI DEL PERSONALE Art. 40.

Inquadramento del personale

1. Ai sensi dell’art. 16 comma 1 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 303/2002, il personale di ruolo dell’ISPESL in servizio

alla data di entrata in vigore del presente regolamento e’ inserito

nei ruoli dell’Istituto nelle qualifiche e profili rivestiti alla

stessa data.

Art. 41.

Inquadramento dei dirigenti amministrativi

1. I dirigenti amministrativi dell’ISPESL sono cosi’ inquadrati:

- dirigenti di prima fascia;

- dirigenti di seconda fascia.

Art. 42.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del personale dell’Istituto e’ quella

risultante dalla tabella allegata al presente regolamento.

Titolo VI

RAPPORTO DI LAVORO

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO Art. 43.

Rapporto di lavoro

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’ISPESL sono

disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001,

da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da

quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, nonche’ da

quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del

personale del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e

sperimentazione.

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti dell’Ispesl sono

disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001,

da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da

quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, da quelle del

vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti dell’ISPESL

sono regolati mediante contratti individuali.

Art. 44.

Formazione

1. L’Istituto individua nella formazione professionale uno

strumento indispensabile per l’aggiornamento e la crescita del

personale in servizio e per l’inserimento nei processi organizzativi

del personale di nuova assunzione.

2. A tal fine, l’Istituto:

a) promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la

formazione, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione

professionale del personale;

b) garantisce l’autonomia professionale nello svolgimento

dell’attivita’ scientifica e di ricerca;

c) cura la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi

compreso quello con profili gestionali.

3. L’Istituto svolge attivita’ di formazione in base a programmi

annuali e/o pluriennali, prevedendone gli opportuni stanziamenti

compatibilmente con le esigenze di bilancio.

4. In conformita’ alle vigenti norme contrattuali, le linee di

indirizzo generale delle attivita’ formative dell’Istituto sono

oggetto di contrattazione integrativa.

Art. 45.

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti

1. Ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, i

dipendenti dell’ISPESL non possono svolgere incarichi retribuiti che

non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Istituto

medesimo.

2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi,

anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i

quali e’ previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i

compensi indicati alle lettere da a) ad f) dell’art. 53, comma 6, del

predetto decreto legislativo n. 165/2001.

3. L’autorizzazione deve essere richiesta all’Istituto dal

dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che

intendono conferire l’incarico.

4. Restano ferme le particolari disposizioni previste per i

ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.

Art. 46.

Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente

regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, al decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ al contratto collettivo

nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni ed

enti di ricerca e sperimentazione ed al contratto collettivo

nazionale di lavoro del personale dirigente, alle norme del capo I,

titolo II, libro V del codice civile ed alle leggi sul rapporto di

lavoro subordinato nell’impresa.

ISPESL

| Profilo D.P.R. n. |

Livello professionale| 171/1991 |Dotazione organica 2006

| Dirigente di |

I |ricerca.... | 38

II | Primo ricercatore.... | 124

III | Ricercatore.... | 152

| Dirigente |

I |tecnologo.... | 20

II | Primo tecnologo.... | 72

III | Tecnologo.... | 139

| Dirigente di prima |

I |fascia.... | 2

| Dirigente di seconda |

II |fascia.... | 15

| Funzionario |

IV |amministrativo.... | 110

| Funzionario |

V |amministrativo.... | 80

| C.T.E.R. (art. 20, |

IV |sesto comma).... | 127

V | C.T.E.R..... | 40

VI | C.T.E.R..... | 117

| Collaboratore |

V |amministrativo.... | 20

| Collaboratore |

VI |amministrativo.... | 85

| Collaboratore |

VII |amministrativo.... | 65

VI | Operatore tecnico.... | 21

VII | Operatore tecnico.... | 10

VIII | Operatore tecnico.... | 28

| Operatore |

VII |amministrativo.... | 8

| Operatore |

VIII |amministrativo.... | 15

| Operatore |

IX |amministrativo.... | 44

| Ausiliario |

VIII |tecnico.... | 5

| Ausiliario |

IX |tecnico.... | 17

| Ausiliario |

IX |amministrativo.... | 23

|Totale generale . . . | 1.377