IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(Decreto 31 agosto 2004)
Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
successivamente modificato, concernente la cartolarizzazione dei
crediti INPS;
Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti,
stipulato dall'INPS in data 29 novembre 1999, in relazione
all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto
5 novembre 1999, e l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti
stipulato in data 31 maggio 2001, in relazione all'operazione di
cartolarizzazione autorizzata con decreto 8 settembre 2000, l'art.
3.2 del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 18 luglio
2002, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata
con decreto 23 maggio 2002, e l'art. 3.2 del contratto di cessione
dei crediti stipulato in data 18 luglio 2003, in relazione
all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con decreto 15 luglio
2003 prevedono la possibilita' per l'INPS di ottenere un ulteriore
importo da corrispondersi in via anticipata da parte della societa'
di cartolarizzazione, da finanziarsi con l'emissione di ulteriori
titoli a fronte dei crediti contributivi ceduti, cui possono
aggiungersi altri crediti contributivi da cedersi dall'INPS alla
societa' di cartolarizzazione; e che relativamente a tali crediti
contributivi e' versato un corrispettivo suddiviso in una quota
iniziale e in una quota finale, sempre che cio' sia stato disposto e
disciplinato da uno o piu' nuovi decreti emessi ai sensi del comma 2
del citato art. 13 e cio' non determini una diminuzione del rating
attribuito ai titoli in essere;
Visto il decreto 17 marzo 2003 del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il quale e' stato dato avvio alla quarta fase
dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS ai
sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del citato
art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato dall'INPS
in data 18 luglio 2003;
Ritenuto che sussistono i presupposti per ottenere un ulteriore
corrispettivo da corrispondersi in via anticipata, in relazione alle
cessioni gia' effettuate e che ad esso puo' aggiungersi il
corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni, disciplinate da
appositi decreti, di crediti previdenziali maturati entro il
31 dicembre 2005;
Visti, in particolare, i commi 2 e 5 del predetto art. 13, che
prevedono tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sono determinati le modalita' di gestione
della societa' di cui al comma 5 del medesimo art. 13, le
caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre
ai sensi dello stesso comma 5, i termini e le condizioni della
procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da
raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4 del
predetto art. 13;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che esclude dal
proprio ambito di applicazione i servizi finanziari relativi alla
vendita dei titoli;
Decreta:
Art. 1.
La societa' di cartolarizzazione di cui all'art. 13, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, emette,
subordinatarnente al verificarsi delle condizioni previste nei
contratti di cessione dei crediti stipulati tra la stessa e l'INPS in
data 29 novembre 1999, in data 31 maggio 2001, in data 18 luglio 2002
e in data 18 luglio 2003 ulteriori titoli le cui caratteristiche sono
stabilite con uno o piu' successivi decreti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
Art. 2.
I titoli da emettere da parte della societa' di cartolarizzazione
di cui all'art. 1 sono collocati da parte di una o piu' banche o
istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro,
di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul
mercato secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione
italiane o estere, individuati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, sentito 1'INPS, nella persona del suo Presidente, con
procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta piu' vantaggiosa con
riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese
richiesto per il collocamento, nonche' alla comprovata esperienza in
operazioni analoghe.
Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attivita'
propedeutiche all'emissione dei titoli, ivi compresi i contatti con
le agenzie di rating, e riferiscono all'INPS e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 agosto 2004
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
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