Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (30 luglio 2004)
 
Individuazione e attribuzione delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative, per l’esercizio delle funzioni di 
concessione dei nuovi trattamenti economici, a favore degli 
invalidi civili, alla regione Sardegna, ai sensi dell’articolo
130, comma 2del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
recante  «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni,   recante   «Conferimento   di   funzioni   e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59» e, in
particolare, gli articoli 10 e 130;
  Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme
di  attuazione  dello  statuto speciale della regione Sardegna per il
conferimento  di  funzioni  amministrative,  in attuazione del capo I
della legge n. 59 del 1997» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
  Considerato  che  ai  sensi  della  normativa  da ultimo citata, la
regione  Sardegna  ha affidato a decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  il  compito  di  individuare  ed attribuire le risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la legge regionale Sardegna 12 dicembre 2003, n. 12, recante
«Provvidenze  a  favore  degli  invalidi  civili»  con la quale si e'
disciplinato  l'esercizio  delle  funzioni  di  concessione dei nuovi
trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
  Vista  la  richiesta  protocollo n. 1415 del 25 febbraio 2004 della
regione autonoma della Sardegna relativa all'attivazione di un tavolo
di  confronto  finalizzato  all'emanazione del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  per  il  trasferimento  delle  risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni  di  concessione  dei  nuovi  trattamenti economici a favore
degli invalidi civili;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 maggio   2000,   recante   «Individuazione  delle  risorse  umane,
finanziarie,  strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni
in  materia  di  funzioni  di concessione dei trattamenti economici a
favore  degli  invalidi  civili,  ai  sensi dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 novembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
le  regioni  per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite dal decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  in  materia di concessione di
trattamenti   economici   a  favore  degli  invalidi  civili»  e,  in
particolare, la tabella «A» che prevede il contingente di personale e
le risorse finanziarie assegnate anche alla regione Sardegna;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
dicembre  2000,  n.  446,  recante  «Individuazione delle modalita' e
delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
  Visto   l'accordo-quadro  del  6 dicembre  2000  tra  il  Ministero
dell'interno,  le regioni e le province autonome per l'individuazione
delle   modalita'  procedimentali  di  trasferimento  in  materia  di
funzioni  di  concessione  dei  trattamenti  economici a favore degli
invalidi  civili,  ai  sensi  dell'art.  130  del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 112, e dell'art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;
  Visto  l'accordo-quadro  del  6 dicembre  2000  tra  le  regioni  e
l'Istituto   nazionale  per  la  previdenza  sociale  ai  fini  dello
svolgimento  delle  funzioni in materia di erogazione delle pensioni,
assegni  e indennita' spettanti agli invalidi civili, di cui all'art.
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Sentita la regione Sardegna;
  Acquisito  in  data  17 giugno  2004  il  parere  della  Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  in  data  28 luglio  2004  il  parere  della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa  istituita  ai  sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 agosto   2001  recante  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia di affari regionali al Ministro
senza   portafoglio   sen.  prof.  avv.  Enrico  La  Loggia»,  e,  in
particolare, l'art. 1, lettera f) e l'art. 3, lettera d);
  Sentiti   il   Ministro   della   funzione  pubblica,  il  Ministro
dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto  legislativo  17 aprile 2001, n. 234, individua e attribuisce
alla  regione  Sardegna,  a  decorrere dal 1° agosto 2004, le risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle
funzioni  di  concessione  dei  nuovi  trattamenti economici a favore
degli   invalidi   civili,   conferite   alla  medesima  dal  decreto
legislativo  17 aprile  2001,  n.  234,  e  disciplinate con la legge
regionale Sardegna 12 dicembre 2003, n. 12.
Art. 2.
 
                         Risorse finanziarie
 
  1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  e dei compiti di cui
all'art.  1  sono  trasferite,  a  decorrere dal 1° agosto 2004, alla
regione  Sardegna  le  risorse  finanziarie quantificate nell'importo
annuo  complessivo  di  Euro  99.576,77  (L. 192.807.512), cosi' come
individuato  nella tabella «A» allegata al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000 in materia di concessione
di trattamenti economici a favore di invalidi civili.
Art. 3.
 
 
                            Risorse umane
 
  1.  Per  l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1
sono  attivate,  a  decorrere  dal  1° agosto  2004,  le procedure di
trasferimento  di ventisei unita' di personale alla regione Sardegna,
come  individuate  nella  tabella  «A» dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 13 novembre 2000 in materia di concessione di
trattamenti economici a favore di invalidi civili.
  2.  Per  il  trasferimento  del  personale  di  cui  al  comma 1 si
applicano le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446.
Art. 4.
 
                       Oneri per il personale
 
  1.  Le  risorse  finanziarie  relative al personale trasferito alla
regione Sardegna sono stimate in Euro 30.781,00 annue per ogni unita'
di  personale trasferito come individuate dall'art. 4 dei decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 22 dicembre 2000 relativi ai
trasferimenti  di  beni  e risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative  alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle
funzioni  conferite  dal  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
corrispondente  alla  media delle retribuzioni dei diversi livelli di
personale interessato.
  2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasferite  alla  conclusione  delle  procedure  di mobilita'. Ove il
Ministero dell'interno non esperisca le procedure di mobilita', entro
i  termini stabiliti ai sensi dell'art. 3, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze e' autorizzato, sulla base delle indicazioni di cui
al   comma 1,   ad  effettuare  il  taglio  dei  fondi  al  Ministero
dell'interno,  ai  sensi  di  quanto stabilito dall'art. 32, comma 1,
della  legge  23 dicembre  1999,  n. 488. Nel caso in cui la regolare
adozione   delle   procedure  di  mobilita'  non  consenta  il  pieno
soddisfacimento   dei  trasferimenti,  sono  assegnati  alla  regione
Sardegna  risorse finanziarie in misura corrispondente al trattamento
economico  del  personale  non trasferito, cosi' come individuate nel
comma  1  a valere sul fondo di cui all'art. 52, comma 8, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 5.
 
                 Risorse strumentali e organizzative
 
  1.  Tra  le  risorse oggetto di trasferimento sono ricompresi anche
gli  archivi  di  atti,  documenti  e  dati  relativi alle funzioni e
compiti trasferiti.
  2.  Tutta  la  documentazione  relativa  ai procedimenti non ancora
definiti  all'atto  del  trasferimento  e'  trasmessa,  a  cura delle
prefetture  -  uffici territoriali del Governo, alla regione Sardegna
con appositi elenchi nominativi.
  3.  Le  risorse  strumentali  e  organizzative  sono  trasferite  a
decorrere dal 1° agosto 2004.
Art. 6.
 
        Procedure di trasferimento delle risorse finanziarie
 
  1. Le risorse finanziarie recate dal presente decreto sono iscritte
nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  gli stanziamenti di
competenza  dei  capitoli  dello  stato  di  previsione del Ministero
dell'interno  sono ridotti di pari importo. Il Ministro dell'economia
e   delle   finanze  provvede  con  propri  decreti  alle  occorrenti
variazioni di bilancio.
  2.   Per   gli   esercizi   successivi   si   provvede  annualmente
all'assegnazione  delle risorse fino all'adeguamento dell'ordinamento
finanziario  della  regione Sardegna, di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234.
Art. 7.
 
                       Forme di collaborazione
 
  1.  Il Ministero dell'interno, per la durata di un anno a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente decreto, presta attivita' di
consulenza,  anche  con  la partecipazione di responsabili di settore
delle prefetture - uffici territoriali del Governo, per assicurare la
funzionalita' del servizio.
 
Roma, 30 luglio 2004

 

 

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