testo in vigore dal: 12-1-2007
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare
l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Visto l'articolo 57, comma 1, lettera a) del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, integrato e
corretto dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472,
concernente il riordino delle carriere del personale direttivo e
dirigente del Corpo forestale dello Stato, in particolare
l'articolo 4, comma 2, che prevede l'emanazione di un regolamento del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione
iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica del 24 giugno
2004, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, sono stati individuati e
quantificati i profili professionali del ruolo direttivo dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, concernente il regolamento di riorganizzazione dell'Istituto
superiore di polizia;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 agosto 2006;
Ritenuto di provvedere in conformita' alle considerazioni espresse
dal Consiglio di Stato con il predetto parere;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 2411/ris del 7 novembre 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di svolgimento
del corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo
dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, i criteri generali
del tirocinio operativo, i criteri per la formazione dei giudizi di
idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 31 marzo 2000, n.
78, e' il seguente:
«Art. 3 (Delega al Governo concernente il Corpo
forestale dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della
Polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni
transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato con determinazione della
relativa consistenza organica, in sostituzione delle
dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del
corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle
qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative
funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo
dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla
lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei
dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di
altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di
polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale
dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti
giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti
dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per il parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8.».
- Il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente
delle commissioni di concorso, fermo restando il principio
di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);».
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
«2. Le modalita' di svolgimento del corso, i criteri
generali del tirocinio operativo, i criteri per la
formazione del giudizio di idoneita' per l'ammissione al
secondo ciclo, le modalita' di svolgimento dell'esame
finale, nonche' i criteri per la formazione della
graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento
del Ministro competente di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
«4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1
comprende piu' profili professionali fondati sulla
tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il
suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al
grado di responsabilita' ed autonomia rispettivamente
indicati agli articoli 2 e 3, nonche' alle diversificazioni
nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui
all'art. 4. Alla loro identificazione e quantificazione si
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
competente di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica.».
Svolgimento del corso
1. Il corso di formazione iniziale, della durata di due anni, si
svolge presso la Scuola superiore di polizia ed e' articolato in due
cicli annuali comprensivi del tirocinio operativo presso strutture
del Corpo forestale dello Stato, alla fine dei quali si sostiene
l'esame finale.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli
esami e le altre prove previste dal piano di studio come obiettivi
formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneita'
di cui all'articolo 11.
3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi
formativi previsti dal piano di studio per il secondo ciclo, i
frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale.
Art. 3.
Piano di studio
1. Il piano di studio del corso, elaborato in coerenza, ove
possibile, con le norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, e' stabilito con decreto del Capo del Corpo forestale dello
Stato, d'intesa con il direttore della Scuola superiore di polizia,
su proposta del Capo del competente Servizio dell'Ispettorato
generale.
2. Il piano di studio tiene conto dei compiti e delle funzioni del
personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato, nonche' delle specificita' di ciascun profilo
professionale del ruolo, in relazione ai requisiti culturali e alla
tipologia della prestazione lavorativa.
3. Il piano di studio individua le finalita' qualificanti, le aree
didattiche del corso, le materie di insegnamento, i relativi
programmi, i docenti ed il numero di ore d'insegnamento, nonche' gli
esami, le prove e gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il
secondo ciclo del corso.
Art. 4.
Articolazione del percorso formativo
1. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed
alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle
attivita' culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di
tirocinio o di applicazione pratica costituiscono percorso formativo
coerente con le finalita' fissate dal piano di studio. Allo stesso
fine concorrono le regole della convivenza e le altre attivita'
interne alla Scuola superiore di polizia.
2. Il corso si svolge in regime convittuale.
3. Le attivita' didattiche si svolgono, di massima, nelle ore
antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono
articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare
complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali.
Per specifiche esigenze formative, le stesse attivita', tuttavia,
possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in
eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il
diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane
successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.
4. Il percorso formativo e' sviluppato dal calendario settimanale
delle attivita', complessivamente non superiore alle quarantadue ore
settimanali, definito dal direttore del corso, di cui al successivo
articolo 5, d'intesa con il competente ufficio della Scuola superiore
di polizia.
5. Durante i periodi di tirocinio o di applicazione pratica il
calendario delle attivita' dei frequentatori, organizzato in modo da
favorirne la partecipazione per non piu' di otto ore giornaliere alle
attivita' operative di particolare interesse formativo, e' stabilito
dal dirigente dell'ufficio o della struttura presso cui si svolgono
il tirocinio o l'applicazione, che ne informa il direttore del corso.
Il calendario settimanale delle attivita' costituisce per i
frequentatori orario di servizio.
6. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in
materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo
del corso si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in
relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal piano
di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori possono
essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre
alla formazione della graduatoria finale di cui al successivo
articolo 18.
Art. 5.
Direttore del corso e sezioni didattiche
1. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato e'
nominato, quale direttore del corso, un dirigente del Corpo forestale
dello Stato.
2. Il direttore del corso e' responsabile dell'articolazione del
percorso formativo e della gestione e dell'amministrazione dei
frequentatori, cura i rapporti con i docenti, la logistica, lo
svolgimento delle attivita' di addestramento e adotta le iniziative
di organizzazione per il piu' efficace espletamento del percorso
formativo. A tali fini si avvale della segreteria del corso,
appositamente costituita, cui e' preposto un funzionario del ruolo
direttivo del Corpo forestale dello Stato.
3. Al fine di assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica, in
relazione al numero di frequentatori, il corso puo' essere ripartito
in piu' sezioni didattiche. A ciascuna sezione didattica e' preposto
un funzionario del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato.
4. I funzionari preposti alle sezioni didattiche, svolgono compiti
di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono
all'acquisizione agli atti di ufficio di elementi di valutazione ai
fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita'.
5. Con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato vengono
nominati i funzionari preposti alle sezioni didattiche, il
funzionario preposto alla segreteria del corso ed il personale ad
essa addetto.
Art. 6.
Frequenza del corso
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza
previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di
effettiva attivita' didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle
attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto
ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i
frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti
all'autorita' giudiziaria.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, i periodi di congedo
straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono
assenza dall'attivita' didattica.
5. L'assistenza sanitaria ed i provvedimenti medico-legali nei
confronti dei frequentatori del corso sono di competenza del medico
della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della
Scuola superiore di polizia. Le modalita' organizzative del servizio
e la quantificazione dei relativi oneri saranno disciplinate dalla
convenzione di cui al successivo articolo 19.
6. I frequentatori del corso giudicati temporaneamente non idonei
ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a
partecipare ad attivita' didattiche compatibili, a giudizio del
medico della Polizia di Stato di cui al precedente comma 5, con la
natura della malattia da cui sono affetti.
7. I frequentatori del corso fruiscono del congedo ordinario
durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica previsti
dal piano di studio.
8. Durante la frequenza del corso non e' ammessa la partecipazione
ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dal calendario del
piano di studio.
9. I frequentatori del corso hanno l'obbligo di rispettare il
regolamento vigente all'interno della Scuola superiore di polizia,
ivi compreso l'uso, ove prescritto, dell'uniforme del Corpo forestale
dello Stato, assegnata ai frequentatori medesimi.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
«2. I commissari forestali la cui assenza oltre i
centottanta giorni e' stata determinata da infermita'
contratta durante il corso, da infermita' dipendente da
causa di servizio, ovvero da maternita', sono ammessi a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento
della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai
periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela
delle lavoratrici madri.».
operativo
1. La durata del tirocinio operativo e' stabilita dal piano di
studio.
2. Il tirocinio puo' essere effettuato in periodi diversi, anche
non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti del Corpo
forestale dello Stato, operanti in aree differenziate di impiego.
Art. 7.
Tirocinio operativo 1. La durata del tirocinio operativo e' stabilita dal piano di studio. 2. Il tirocinio puo' essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti del Corpo forestale dello Stato, operanti in aree differenziate di impiego.
Art. 8.
Criteri di svolgimento del tirocinio operativo 1. Le modalita' di applicazione dei frequentatori alle attivita' svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari. 2. I funzionari coordinatori sono individuati nei responsabili degli uffici del Corpo forestale dello Stato o loro delegati sempre che appartenenti al ruolo direttivo del Corpo medesimo. 3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio, favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di attivita' attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti con i funzionari affidatari. 4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici cui vengono assegnati i frequentatori. 5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalita' di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attivita', i relativi aspetti amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse umane e materiali. 6. Il competente Servizio, d'intesa con i responsabili degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attivita' di tirocinio anche a mezzo del direttore del corso. 7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
Art. 9.
Criteri di impiego operativo
1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attivita'
operative in qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la
guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere
conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento dei servizi.
2. In tali occasioni, prima e dopo l'impiego dei tirocinanti,
vengono tenute dai responsabili dei servizi apposite riunioni per
illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei
servizi stessi, nonche' per esaminare le difficolta' operative di
volta in volta incontrate e le soluzioni prese per superarle.
Art. 10.
Note valutative del tirocinio
1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori delle
strutture presso le quali si e' svolto lo stesso, anche sulla base
delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai
funzionari che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per
ciascun frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento
dimostrati e la rimettono al direttore del corso.
Art. 11.
Attribuzione dei giudizi di idoneita'
1. Il giudizio d'idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo ed il
giudizio di idoneita' al servizio nel Corpo forestale dello Stato
sono espressi, sentito il comitato direttivo del corso di cui al
successivo articolo 12, anche in relazione alle risultanze degli atti
d'ufficio, da un dirigente del Corpo forestale dello Stato di
qualifica non inferiore a dirigente superiore, nominato con decreto
del Capo del Corpo medesimo.
2. I giudizi di idoneita' devono essere motivati e sono espressi
sulla base dei seguenti parametri ed in relazione agli esiti del
tirocinio operativo e dei periodi di applicazione risultanti dalle
note valutative ed informative di cui al precedente articolo 10:
a) qualita' morali e di carattere: viene valutata la condivisione
di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealta' e
la correttezza;
b) doti di equilibrio: viene valutata la capacita' di controllare
le reazioni emotive;
c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle
attivita' formative e l'attaccamento alle istituzioni;
d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle
norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
e) senso di responsabilita': viene valutata l'attitudine ad
assumere le responsabilita' inerenti al proprio ruolo;
f) spirito di iniziativa e capacita' organizzativa e di
risoluzione: vengono valutate le capacita' di promuovere attivita'
rispondenti alle esigenze, nonche' la capacita' di impiegare le
risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee
soluzioni;
g) adattabilita' al lavoro di gruppo: viene valutata la capacita'
di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle
attivita';
h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il
corso, l'interesse dimostrato, nonche' la capacita' di instaurare un
corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei
risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene,
altresi', conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di
esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori
individuali e di gruppo e di ogni altra attivita' attinente al
percorso formativo seguito dal frequentatore;
j) qualita' fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica
dimostrato durante il corso.
3. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con
l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
4. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio
complessivo non inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in un
solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
Art. 12.
Comitato direttivo del corso presso la Scuola superiore di polizia
1. Il comitato direttivo del corso, costituito presso la Scuola
superiore di polizia nell'ambito di ciascun corso e per la durata
dello stesso, e' organo di consulenza del dirigente del Corpo
forestale dello Stato competente per l'attribuzione dei giudizi di
idoneita'.
2. Fanno parte del comitato direttivo tre dirigenti preposti a
Servizi dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, un
dirigente della Scuola superiore di polizia, il direttore del corso e
non meno di tre docenti prescelti tra coloro che svolgono attivita'
didattica nell'ambito del corso.
3 . Il comitato e' nominato con decreto del Capo del Corpo
forestale dello Stato, sentito il direttore della Scuola superiore di
polizia.
4. Il comitato direttivo, convocato dal dirigente competente al
rilascio dei giudizi di idoneita', esprime parere non vincolante,
risultante da apposito verbale, per l'attribuzione dei giudizi
d'idoneita' di cui al precedente articolo 11, sulla base dei medesimi
criteri ivi enunciati.
5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la
validita' delle sedute e' richiesta la presenza di tutti i
componenti.
6. Le attivita' di supporto sono assicurate da un funzionario del
ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 13.
Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove
1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove
previste dal piano di studio del corso sono nominate con decreto del
Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore della
Scuola superiore di polizia, su proposta del responsabile del
competente Servizio dell'Ispettorato generale del Corpo medesimo.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari
esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu'
sottocommissioni.
Art. 14.
Valutazione degli esami e delle prove
1. Gli esami e le altre prove previste dal piano di studio sono
valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono
superati con una votazione non inferiore a 18/30.
Art. 15.
Commissione giudicatrice dell'esame finale
1. La commissione giudicatrice dell'esame finale del corso e'
nominata con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato,
d'intesa con il direttore della Scuola superiore di polizia, su
proposta del competente Servizio dell'Ispettorato generale del Corpo
medesimo.
2. La commissione e' composta da un dirigente del Corpo forestale
dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la
presiede, da un dirigente del Corpo medesimo, con funzioni di vice
presidente, da un dirigente della Scuola superiore di polizia e da un
numero di componenti, non inferiore a quattro, individuati tra i
docenti del corso, di cui almeno uno scelto tra i docenti esterni
all'Amministrazione.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
direttivo del Corpo forestale dello Stato.
4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o piu'
componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei
titolari.
Art. 16.
Esame finale
1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di
carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel piano
di studio.
2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui
quali dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al
calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli
elaborati.
3. Il giudizio finale e' costituito da un voto espresso in
trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della
stessa da parte del candidato.
Art. 17.
Sessioni suppletive e straordinarie
1. I frequentatori del corso di formazione che per malattia o altro
giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella sessione
ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano di
studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente
profitto, sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che puo'
essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.
2. I frequentatori del corso che non superano, nella sessione
ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove
previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155.
3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal
presidente della commissione d'esami, non si presentano ad una prova
dell'esame finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal
corso.
4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo
accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano
potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una
sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni
dalla conclusione dell'esame medesimo.
5. Le prove gia' sostenute nella sessione ordinaria non devono
essere ripetute.
6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti
d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere
gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio compatibili,
a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile
dell'ufficio sanitario della Scuola superiore di polizia, con la
natura della malattia da cui sono affetti.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
«1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i
commissari forestali che:
a) - b) (omissis);
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei
tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
il primo ed il secondo ciclo del corso;».
Art. 18.
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio
complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come
previsto dal successivo comma 4.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media, in
trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti dal piano di studio sostenuti durante il primo ciclo del
corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti dal piano di studio sostenuti durante il secondo ciclo del
corso;
d) del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in
sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per
insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la
valutazione ottenuta nel giudizio di idoneita' al servizio nel Corpo
forestale dello Stato conseguito alla fine del secondo ciclo, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Art. 19.
Rapporti tra le Amministrazioni
1. Ai fini dell'organizzazione del corso i rapporti intercorrenti
tra la Scuola superiore di polizia ed il Corpo forestale dello Stato,
ivi compresa la definizione dei relativi oneri, saranno regolati da
apposite convenzioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 novembre 2006
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Castro
Il Ministro dell'interno
Amato
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 363