testo in vigore dal: 12-1-2007
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la   legge   31 marzo   2000,  n.  78,  ed  in  particolare
l'articolo 3;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,   concernente   norme   generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
  Visto   l'articolo 57,   comma 1,  lettera a)  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 2001, n. 155, integrato e
corretto   dal   decreto   legislativo   28 dicembre  2001,  n.  472,
concernente  il  riordino  delle  carriere  del personale direttivo e
dirigente   del   Corpo   forestale   dello   Stato,  in  particolare
l'articolo 4, comma 2, che prevede l'emanazione di un regolamento del
Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il
Ministro  dell'interno  per  la  disciplina  del  corso di formazione
iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato;
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  il Ministro per la funzione pubblica del 24 giugno
2004,  con  il  quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo   3 aprile   2001,  n.  155,  sono  stati  individuati  e
quantificati   i   profili  professionali  del  ruolo  direttivo  dei
funzionari del Corpo forestale dello Stato;
  Vista  la  legge  6 febbraio  2004,  n.  36,  concernente  il nuovo
ordinamento   del   Corpo   forestale   dello   Stato   e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione dell'Istituto
superiore di polizia;
  Sentito  il parere delle organizzazioni sindacali del personale del
Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 agosto 2006;
  Ritenuto  di provvedere in conformita' alle considerazioni espresse
dal Consiglio di Stato con il predetto parere;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota n. 2411/ris del 7 novembre 2006;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito del regolamento
  1. Il  presente  regolamento disciplina le modalita' di svolgimento
del  corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo
dei  funzionari  del  Corpo forestale dello Stato, i criteri generali
del  tirocinio  operativo, i criteri per la formazione dei giudizi di
idoneita',  le  modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i
criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  testo  dell'art.  3 della legge 31 marzo 2000, n.
          78, e' il seguente:
              «Art.   3  (Delega  al  Governo  concernente  il  Corpo
          forestale  dello  Stato).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          emanare,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
          Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
          specificita',   omogeneita'   di   disciplina  con  i  pari
          qualifica  dei  ruoli  dei commissari e dei dirigenti della
          Polizia  di  Stato,  secondo  i seguenti principi e criteri
          direttivi    prevedendo    le    occorrenti    disposizioni
          transitorie:
                a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
          Corpo   forestale  dello  Stato  con  determinazione  della
          relativa   consistenza   organica,  in  sostituzione  delle
          dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
          nonche'  delle  modalita' di progressione di carriera e del
          corso di formazione;
                b) revisione  delle  disposizioni  per l'accesso alle
          qualifiche  dirigenziali  per l'attribuzione delle relative
          funzioni,  prevedendo  l'accesso  alla  qualifica  di primo
          dirigente  limitatamente al personale del ruolo di cui alla
          lettera a),  e  prevedendo  altresi'  la  ripartizione  dei
          dirigenti anche nelle sedi periferiche;
                c) soppressione,  riduzione organica o istituzione di
          altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
          relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
          di formazione e di progressione.
              2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  il  personale  del  ruolo  dei funzionari del Corpo
          forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di
          polizia  giudiziaria  e  di sostituto ufficiale di pubblica
          sicurezza.
              3.  Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1
          sono  trasmessi  alle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale  del Corpo forestale
          dello  Stato,  che esprimono il parere nei successivi venti
          giorni;  gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
          pervenuti  entro  il  termine ed agli altri pareri previsti
          dalla  legge,  sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  per  il parere delle commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  esteso  anche alle
          conseguenze  di  carattere  finanziario,  che  si esprimono
          entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
              4.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente
          articolo,  pari  a  lire  700 milioni annue, si provvede ai
          sensi dell'art. 8.».
              - Il   testo  dell'art.  57,  comma 1,  lettera a)  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente:
              «1.  Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
          pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per l'accesso al
          lavoro ed il trattamento sul lavoro:
                a) riservano     alle     donne,    salva    motivata
          impossibilita',  almeno  un  terzo  dei posti di componente
          delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
          di cui all'art. 35, comma 3, lettera e);».
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma 2,   del  decreto
          legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
              «2.  Le  modalita'  di svolgimento del corso, i criteri
          generali   del   tirocinio  operativo,  i  criteri  per  la
          formazione  del  giudizio  di idoneita' per l'ammissione al
          secondo  ciclo,  le  modalita'  di  svolgimento  dell'esame
          finale,   nonche'   i   criteri  per  la  formazione  della
          graduatoria  di fine corso sono determinati con regolamento
          del   Ministro  competente  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'interno,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.».
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 4,   del  decreto
          legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
              «4.   Ogni  qualifica  del  ruolo  di  cui  al  comma 1
          comprende   piu'   profili   professionali   fondati  sulla
          tipologia  della prestazione lavorativa, considerata per il
          suo  contenuto,  in  relazione  ai  requisiti culturali, al
          grado   di  responsabilita'  ed  autonomia  rispettivamente
          indicati agli articoli 2 e 3, nonche' alle diversificazioni
          nell'ambito   del  corso  di  formazione  iniziale  di  cui
          all'art.  4. Alla loro identificazione e quantificazione si
          provvede,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del Ministro
          competente  di  concerto  con  il  Ministro per la funzione
          pubblica.».

Svolgimento del corso
  1.  Il  corso  di formazione iniziale, della durata di due anni, si
svolge  presso la Scuola superiore di polizia ed e' articolato in due
cicli  annuali  comprensivi  del tirocinio operativo presso strutture
del  Corpo  forestale  dello  Stato,  alla fine dei quali si sostiene
l'esame finale.
  2.  Sono  ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli
esami  e  le  altre prove previste dal piano di studio come obiettivi
formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneita'
di cui all'articolo 11.
  3.  Superati  gli  esami e le altre prove costituenti gli obiettivi
formativi  previsti  dal  piano  di  studio  per  il secondo ciclo, i
frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale.
Art. 3.
                           Piano di studio
  1.  Il  piano  di  studio  del  corso,  elaborato  in coerenza, ove
possibile,  con  le  norme  concernenti  l'autonomia  didattica degli
atenei,  e'  stabilito con decreto del Capo del Corpo forestale dello
Stato,  d'intesa  con il direttore della Scuola superiore di polizia,
su   proposta  del  Capo  del  competente  Servizio  dell'Ispettorato
generale.
  2.  Il piano di studio tiene conto dei compiti e delle funzioni del
personale  del  ruolo  direttivo  dei  funzionari del Corpo forestale
dello   Stato,   nonche'   delle   specificita'  di  ciascun  profilo
professionale  del  ruolo, in relazione ai requisiti culturali e alla
tipologia della prestazione lavorativa.
  3.  Il piano di studio individua le finalita' qualificanti, le aree
didattiche   del  corso,  le  materie  di  insegnamento,  i  relativi
programmi,  i docenti ed il numero di ore d'insegnamento, nonche' gli
esami, le prove e gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il
secondo ciclo del corso.
Art. 4.
                Articolazione del percorso formativo
  1.  L'insegnamento,  l'addestramento, l'applicazione allo studio ed
alla   ricerca   individuale  e  di  gruppo,  l'organizzazione  delle
attivita' culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di
tirocinio  o di applicazione pratica costituiscono percorso formativo
coerente  con  le  finalita' fissate dal piano di studio. Allo stesso
fine  concorrono  le  regole  della  convivenza  e le altre attivita'
interne alla Scuola superiore di polizia.
  2. Il corso si svolge in regime convittuale.
  3.  Le  attivita'  didattiche  si  svolgono,  di massima, nelle ore
antimeridiane   e  pomeridiane,  dal  lunedi'  al  venerdi',  e  sono
articolate  in  ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare
complessivo  non  superiore alle trentasei ore effettive settimanali.
Per  specifiche  esigenze  formative,  le stesse attivita', tuttavia,
possono  essere  organizzate  anche in orari e giornate diversi ed in
eccedenza  rispetto  al  limite  delle  trentasei ore, fatto salvo il
diritto  dei  frequentatori  al  recupero,  nelle  quattro  settimane
successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.
  4.  Il  percorso formativo e' sviluppato dal calendario settimanale
delle  attivita', complessivamente non superiore alle quarantadue ore
settimanali,  definito  dal direttore del corso, di cui al successivo
articolo 5, d'intesa con il competente ufficio della Scuola superiore
di polizia.
  5.  Durante  i  periodi  di  tirocinio o di applicazione pratica il
calendario  delle attivita' dei frequentatori, organizzato in modo da
favorirne la partecipazione per non piu' di otto ore giornaliere alle
attivita'  operative di particolare interesse formativo, e' stabilito
dal  dirigente  dell'ufficio o della struttura presso cui si svolgono
il tirocinio o l'applicazione, che ne informa il direttore del corso.
Il   calendario   settimanale   delle  attivita'  costituisce  per  i
frequentatori orario di servizio.
  6.  Fermo  restando  quanto  eventualmente  disposto dalle norme in
materia  di  autonomia  didattica degli atenei, il percorso formativo
del corso si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in
relazione  alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal piano
di  studio.  Al  termine  di  ciascun  modulo i frequentatori possono
essere  sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre
alla  formazione  della  graduatoria  finale  di  cui  al  successivo
articolo 18.


Art. 5.

              Direttore del corso e sezioni didattiche
  1.  Con  decreto  del  Capo  del  Corpo  forestale  dello  Stato e'
nominato, quale direttore del corso, un dirigente del Corpo forestale
dello Stato.
  2.  Il  direttore  del corso e' responsabile dell'articolazione del
percorso  formativo  e  della  gestione  e  dell'amministrazione  dei
frequentatori,  cura  i  rapporti  con  i  docenti,  la logistica, lo
svolgimento  delle  attivita' di addestramento e adotta le iniziative
di  organizzazione  per  il  piu'  efficace espletamento del percorso
formativo.  A  tali  fini  si  avvale  della  segreteria  del  corso,
appositamente  costituita,  cui  e' preposto un funzionario del ruolo
direttivo del Corpo forestale dello Stato.
  3.  Al  fine di assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica, in
relazione  al numero di frequentatori, il corso puo' essere ripartito
in  piu' sezioni didattiche. A ciascuna sezione didattica e' preposto
un funzionario del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato.
  4.  I funzionari preposti alle sezioni didattiche, svolgono compiti
di  inquadramento  e  di addestramento professionale e contribuiscono
all'acquisizione  agli  atti di ufficio di elementi di valutazione ai
fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita'.
  5.  Con  decreto  del  Capo del Corpo forestale dello Stato vengono
nominati   i   funzionari   preposti   alle  sezioni  didattiche,  il
funzionario  preposto  alla  segreteria  del corso ed il personale ad
essa addetto.
Art. 6.
                         Frequenza del corso
  1.  Ai  fini  del  raggiungimento  dei  limiti  massimi  di assenza
previsti  per  le  dimissioni  dal  corso si computano le giornate di
effettiva attivita' didattica.
  2.  La  mancata  partecipazione,  anche  in  giornate diverse, alle
attivita'  previste  dall'orario delle lezioni, per un totale di otto
ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
  3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i
frequentatori   abbiano   dovuto   prestare   testimonianza   davanti
all'autorita' giudiziaria.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto  legislativo  3 aprile  2001,  n.  155,  i periodi di congedo
straordinario  o  aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono
assenza dall'attivita' didattica.
  5.  L'assistenza  sanitaria  ed  i  provvedimenti medico-legali nei
confronti  dei  frequentatori del corso sono di competenza del medico
della  Polizia  di  Stato  responsabile  dell'ufficio sanitario della
Scuola  superiore di polizia. Le modalita' organizzative del servizio
e  la  quantificazione  dei relativi oneri saranno disciplinate dalla
convenzione di cui al successivo articolo 19.
  6.  I  frequentatori del corso giudicati temporaneamente non idonei
ai  compiti  d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a
partecipare  ad  attivita'  didattiche  compatibili,  a  giudizio del
medico  della  Polizia  di Stato di cui al precedente comma 5, con la
natura della malattia da cui sono affetti.
  7.  I  frequentatori  del  corso  fruiscono  del  congedo ordinario
durante  i  periodi  di sospensione dell'attivita' didattica previsti
dal piano di studio.
  8.  Durante la frequenza del corso non e' ammessa la partecipazione
ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dal calendario del
piano di studio.
  9.  I  frequentatori  del  corso  hanno  l'obbligo di rispettare il
regolamento  vigente  all'interno  della Scuola superiore di polizia,
ivi compreso l'uso, ove prescritto, dell'uniforme del Corpo forestale
dello Stato, assegnata ai frequentatori medesimi.

          Nota all'art. 6:
              - Il   testo   dell'art.   5,   comma 2,   del  decreto
          legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
              «2.  I  commissari  forestali  la  cui  assenza oltre i
          centottanta  giorni  e'  stata  determinata  da  infermita'
          contratta  durante  il  corso,  da infermita' dipendente da
          causa  di  servizio,  ovvero  da maternita', sono ammessi a
          partecipare  al  primo  corso  successivo al riconoscimento
          della  loro  idoneita'  psico-fisica,  ovvero successivo ai
          periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela
          delle lavoratrici madri.».
operativo
  1.  La  durata  del  tirocinio  operativo e' stabilita dal piano di
studio.
  2.  Il  tirocinio  puo' essere effettuato in periodi diversi, anche
non  consecutivi,  presso  strutture,  uffici  e  reparti  del  Corpo
forestale dello Stato, operanti in aree differenziate di impiego.


Art. 7.

                         Tirocinio operativo
  1.  La  durata  del  tirocinio  operativo e' stabilita dal piano di
studio.
  2.  Il  tirocinio  puo' essere effettuato in periodi diversi, anche
non  consecutivi,  presso  strutture,  uffici  e  reparti  del  Corpo
forestale dello Stato, operanti in aree differenziate di impiego.


Art. 8.

           Criteri di svolgimento del tirocinio operativo
  1.  Le  modalita'  di applicazione dei frequentatori alle attivita'
svolte  dagli  uffici  e  dai  reparti  vengono  curate da funzionari
coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.
  2.  I  funzionari  coordinatori  sono  individuati nei responsabili
degli  uffici  del Corpo forestale dello Stato o loro delegati sempre
che appartenenti al ruolo direttivo del Corpo medesimo.
  3.  I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del
tirocinio,  favoriscono  il  graduale inserimento dei tirocinanti nei
vari  settori di attivita' attraverso momenti di verifica, di dialogo
e contatti costanti con i funzionari affidatari.
  4.  I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle
articolazioni   interne   degli   uffici   cui  vengono  assegnati  i
frequentatori.
  5.  I  funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalita'
di  organizzazione  e direzione dei servizi d'istituto nei principali
settori  di  attivita',  i relativi aspetti amministrativi, nonche' i
profili di gestione delle risorse umane e materiali.
  6. Il competente Servizio, d'intesa con i responsabili degli uffici
interessati,  assicura  la  supervisione sulle attivita' di tirocinio
anche a mezzo del direttore del corso.
  7.   Per   i  funzionari  coordinatori  e  per  quelli  affidatari,
l'espletamento   dei   compiti   formativi   previsti   dal  presente
articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.


Art. 9.

                    Criteri di impiego operativo
  1.  Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attivita'
operative  in  qualita' di osservatori, sotto la responsabilita' e la
guida  dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere
conoscenza delle concrete modalita' di svolgimento dei servizi.
  2.  In  tali  occasioni,  prima  e  dopo l'impiego dei tirocinanti,
vengono  tenute  dai  responsabili  dei servizi apposite riunioni per
illustrare  gli  aspetti  preparatori, organizzativi ed attuativi dei
servizi  stessi,  nonche'  per  esaminare le difficolta' operative di
volta in volta incontrate e le soluzioni prese per superarle.
Art. 10.
                    Note valutative del tirocinio
  1.  Al  termine  del  tirocinio  i  funzionari  coordinatori  delle
strutture  presso  le  quali si e' svolto lo stesso, anche sulla base
delle  indicazioni  scritte  fornite  dai funzionari affidatari e dai
funzionari che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per
ciascun  frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento
dimostrati e la rimettono al direttore del corso.
 Art. 11.
                Attribuzione dei giudizi di idoneita'
  1.  Il giudizio d'idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo ed il
giudizio  di  idoneita'  al  servizio nel Corpo forestale dello Stato
sono  espressi,  sentito  il  comitato  direttivo del corso di cui al
successivo articolo 12, anche in relazione alle risultanze degli atti
d'ufficio,  da  un  dirigente  del  Corpo  forestale  dello  Stato di
qualifica  non  inferiore a dirigente superiore, nominato con decreto
del Capo del Corpo medesimo.
  2.  I  giudizi  di idoneita' devono essere motivati e sono espressi
sulla  base  dei  seguenti  parametri  ed in relazione agli esiti del
tirocinio  operativo  e  dei periodi di applicazione risultanti dalle
note valutative ed informative di cui al precedente articolo 10:
    a) qualita' morali e di carattere: viene valutata la condivisione
di  principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealta' e
la correttezza;
    b) doti di equilibrio: viene valutata la capacita' di controllare
le reazioni emotive;
    c)   senso   del  dovere:  viene  valutata  l'applicazione  nelle
attivita' formative e l'attaccamento alle istituzioni;
    d) senso  della  disciplina:  viene  valutata  l'osservanza delle
norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;
    e) senso  di  responsabilita':  viene  valutata  l'attitudine  ad
assumere le responsabilita' inerenti al proprio ruolo;
    f) spirito   di   iniziativa   e  capacita'  organizzativa  e  di
risoluzione:  vengono  valutate  le capacita' di promuovere attivita'
rispondenti  alle  esigenze,  nonche'  la  capacita'  di impiegare le
risorse   disponibili,  analizzare  i  problemi  e  scegliere  idonee
soluzioni;
    g) adattabilita' al lavoro di gruppo: viene valutata la capacita'
di  rapportarsi  positivamente  con gli altri nell'espletamento delle
attivita';
    h) condotta:  vengono  valutati i comportamenti tenuti durante il
corso,  l'interesse dimostrato, nonche' la capacita' di instaurare un
corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;
    i) rendimento   negli   studi:  viene  valutato  il  livello  dei
risultati   conseguiti   durante  il  corso;  la  valutazione  tiene,
altresi',  conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di
esercitazioni,    interrogazioni,    questionari,    tesine,   lavori
individuali  e  di  gruppo  e  di  ogni  altra attivita' attinente al
percorso formativo seguito dal frequentatore;
    j) qualita' fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica
dimostrato durante il corso.
  3.  I  giudizi  sono  sintetizzati  in  una  nota  valutativa,  con
l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
  4.  L'idoneita'  e'  conseguita  con l'attribuzione di un punteggio
complessivo  non inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in un
solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
Art. 12.
 Comitato direttivo del corso presso la Scuola superiore di polizia
  1.  Il  comitato  direttivo  del corso, costituito presso la Scuola
superiore  di  polizia  nell'ambito  di ciascun corso e per la durata
dello  stesso,  e'  organo  di  consulenza  del  dirigente  del Corpo
forestale  dello  Stato  competente per l'attribuzione dei giudizi di
idoneita'.
  2.  Fanno  parte  del  comitato  direttivo tre dirigenti preposti a
Servizi dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, un
dirigente della Scuola superiore di polizia, il direttore del corso e
non  meno  di tre docenti prescelti tra coloro che svolgono attivita'
didattica nell'ambito del corso.
  3  .  Il  comitato  e'  nominato  con  decreto  del  Capo del Corpo
forestale dello Stato, sentito il direttore della Scuola superiore di
polizia.
  4.  Il  comitato  direttivo,  convocato dal dirigente competente al
rilascio  dei  giudizi  di  idoneita', esprime parere non vincolante,
risultante  da  apposito  verbale,  per  l'attribuzione  dei  giudizi
d'idoneita' di cui al precedente articolo 11, sulla base dei medesimi
criteri ivi enunciati.
  5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la
validita'   delle   sedute  e'  richiesta  la  presenza  di  tutti  i
componenti.
  6.  Le  attivita' di supporto sono assicurate da un funzionario del
ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato.
Art. 13.
      Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove
  1.  Le  commissioni  giudicatrici  degli  esami e delle altre prove
previste  dal piano di studio del corso sono nominate con decreto del
Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore della
Scuola  superiore  di  polizia,  su  proposta  del  responsabile  del
competente Servizio dell'Ispettorato generale del Corpo medesimo.
  2.  Le  commissioni  possono  essere  articolate,  per  particolari
esigenze   organizzative,  unico  restando  il  presidente,  in  piu'
sottocommissioni.


Art. 14.

                Valutazione degli esami e delle prove
  1.  Gli  esami  e  le altre prove previste dal piano di studio sono
valutati  con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono
superati con una votazione non inferiore a 18/30.
Art. 15.
             Commissione giudicatrice dell'esame finale
  1.  La  commissione  giudicatrice  dell'esame  finale  del corso e'
nominata  con  decreto  del  Capo  del  Corpo  forestale dello Stato,
d'intesa  con  il  direttore  della  Scuola  superiore di polizia, su
proposta  del competente Servizio dell'Ispettorato generale del Corpo
medesimo.
  2.  La  commissione e' composta da un dirigente del Corpo forestale
dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la
presiede,  da  un  dirigente del Corpo medesimo, con funzioni di vice
presidente, da un dirigente della Scuola superiore di polizia e da un
numero  di  componenti,  non  inferiore  a quattro, individuati tra i
docenti  del  corso,  di  cui almeno uno scelto tra i docenti esterni
all'Amministrazione.
  3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
direttivo del Corpo forestale dello Stato.
  4.  Con  lo  stesso  decreto di nomina vengono designati uno o piu'
componenti  ed  un  segretario  supplenti, in caso di impedimento dei
titolari.
Art. 16.
                            Esame finale
  1.  L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di
carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel piano
di studio.
  2.  La  commissione  d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui
quali  dovranno  essere  svolte  le tesi e a fissare, in relazione al
calendario  delle  prove  d'esame,  il  termine per la consegna degli
elaborati.
  3.  Il  giudizio  finale  e'  costituito  da  un  voto  espresso in
trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della
stessa da parte del candidato.
Art. 17.
                 Sessioni suppletive e straordinarie
  1. I frequentatori del corso di formazione che per malattia o altro
giustificato  motivo  non  abbiano  potuto  sostenere  nella sessione
ordinaria  tutti  gli  esami  e  le  altre prove fissati dal piano di
studio,   ovvero  che  non  li  abbiano  superati  per  insufficiente
profitto,  sono  ammessi  ad  apposita  sessione suppletiva, che puo'
essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.
  2.  I  frequentatori  del  corso  che  non superano, nella sessione
ordinaria  o  in  quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove
previsti  dal  piano  di  studio,  sono  dimessi  dal  corso ai sensi
dell'articolo 5,   comma 1,   lettera  c),  del  decreto  legislativo
3 aprile 2001, n. 155.
  3.  I  frequentatori  che,  senza giustificato motivo accertato dal
presidente  della commissione d'esami, non si presentano ad una prova
dell'esame  finale  vengono  considerati  rinunciatari  e dimessi dal
corso.
  4.  I  frequentatori  che  per  malattia,  o per altro grave motivo
accertato  dal  presidente  della  commissione  di esami, non abbiano
potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una
sessione  straordinaria  da  effettuarsi  entro quarantacinque giorni
dalla conclusione dell'esame medesimo.
  5.  Le  prove  gia'  sostenute  nella sessione ordinaria non devono
essere ripetute.
  6.  I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti
d'istituto  per  motivi  di salute possono essere ammessi a sostenere
gli  esami e le altre prove previsti dal piano di studio compatibili,
a   giudizio   del   medico   della  Polizia  di  Stato  responsabile
dell'ufficio  sanitario  della  Scuola  superiore  di polizia, con la
natura della malattia da cui sono affetti.

          Nota all'art. 17:
              - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto
          legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' il seguente:
              «1.  Sono  dimessi  dal  corso  di  cui  all'art.  4  i
          commissari forestali che:
                a) - b) (omissis);
                c) non  superano le prove, ovvero non conseguono, nei
          tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per
          il primo ed il secondo ciclo del corso;».

Art. 18.
                         Graduatoria finale
  1.  La  graduatoria  finale  e'  formata  sulla  base del punteggio
complessivo   attribuito  a  ciascun  frequentatore,  aumentato  come
previsto dal successivo comma 4.
  2.  Il  punteggio  complessivo  e'  formato calcolando la media, in
trentesimi:
    a) del  voto  riportato  nel  concorso  per  l'accesso  al  ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;
    b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti  dal  piano  di studio sostenuti durante il primo ciclo del
corso;
    c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove
stabiliti  dal piano di studio sostenuti durante il secondo ciclo del
corso;
    d) del voto riportato nell'esame finale.
  3.  Ai  fini  del  calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in
sessione  suppletiva  cui  il  frequentatore  sia  stato  ammesso per
insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
  4.  Il  punteggio  di  cui  al  comma 2  e'  aumentato,  secondo la
valutazione  ottenuta nel giudizio di idoneita' al servizio nel Corpo
forestale dello Stato conseguito alla fine del secondo ciclo, di:
    a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
    b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
    c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Art. 19.
                   Rapporti tra le Amministrazioni
  1.  Ai  fini dell'organizzazione del corso i rapporti intercorrenti
tra la Scuola superiore di polizia ed il Corpo forestale dello Stato,
ivi  compresa  la definizione dei relativi oneri, saranno regolati da
apposite convenzioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 19 novembre 2006

                            Il Ministro delle politiche agricole
                                  alimentari e forestali
                                        De Castro
Il Ministro dell'interno
       Amato

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 363