Decreto 21.12.2007 n. 272
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
  Sentita  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
  Visto  l'articolo  253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n. 163, che prevede l'individuazione, con decreto ministeriale
emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, dei criteri, modalita' e procedure per la verifica dei
certificati  dei  lavori  pubblici e delle fatture utilizzate ai fini
del rilascio delle attestazioni SOA;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.   34,   recante  il  regolamento  che  istituisce  il  sistema  di
qualificazione  per  gli  esecutori  di  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell'articolo  8  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito con la
legge  17 luglio  2006,  n.  233,  recante  «Disposizioni  urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri e dei Ministeri», in particolare l'articolo 1, comma 4,
che  istituisce  il  Ministero  delle  infrastrutture, trasferendogli
parte   delle   funzioni   gia'   attribuite   al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti;
  Sentita  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, reso nella adunanza dell'8 ottobre 2007;
  Espletata la procedura di comunicazione del presente regolamento al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto  che  le  procedure  di  verifica di cui all'articolo 253,
comma  21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardano
i certificati di lavori pubblici di cui all'articolo 22, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, i
certificati pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata
in  vigore  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della Repubblica
25 gennaio  2000,  n. 34, nonche' le fatture presentate dalle imprese
per  comprovare  i  lavori  privati  di cui all'articolo 25, comma 5,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
n.  15961  del  10 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;


                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                         Ambito applicativo
  Il  Ministero  delle  infrastrutture e l'Autorita' per la vigilanza
sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture (di seguito
denominata «Autorita») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le
modalita'  e  le  procedure  stabilite  dal  presente  regolamento, i
seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni
di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio
2006:
    a) i  certificati  di  lavori  pubblici,  di cui all'articolo 22,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.  34, nonche' i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati
prima  della  data  di  entrata  in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
    b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 25,
comma  5,  lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il   testo  dell'art.  253,  comma  21,  del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n. 163, recante «Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n.
          100, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «21.  In  relazione  alle attestazioni rilasciate dalle
          SOA  dal  1° marzo  2000 alla data di entrata in vigore del
          codice,  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture
          sentita   l'Autorita',   emanato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
          i  criteri, le modalita' e le procedure per la verifica dei
          certificati  dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati
          ai fini del rilascio delle attestazioni SOA. La verifica e'
          conclusa  entro un anno dall'entrata in vigore del predetto
          decreto.».
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 4,  del decreto-legge
          18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006,
          n.   233,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  e  dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e' il seguente:
              «4.  E'  istituito il Ministero delle infrastrutture. A
          detto  Ministero  sono  trasferite, con le inerenti risorse
          finanziarie,   strumentali  e  di  personale,  le  funzioni
          attribuite   al   Ministero   delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  dall'art.  42,  comma 1, lettere a), b), d-ter),
          d-quater)  e,  per quanto di competenza, lettera d-bis) del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,   n.   400,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 settembre  1998,  n.  214,  supplemento ordinario, e' il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  testo  degli articoli 22, comma 7, e 25, comma 5,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 gennaio
          2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di
          qualificazione  per  gli  esecutori  di lavori pubblici, ai
          sensi  dell'art. 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  29 febbraio  2000, n. 49, supplemento ordinario,
          e' il seguente:
              «Art.  22  (Determinazione  del  periodo  di  attivita'
          documentabile  e  dei  relativi  importi  e certificati). -
          (Omissis).
              7.  I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti
          in   conformita'  allo  schema  di  cui  all'allegato  D  e
          contengono  la espressa dichiarazione dei committenti che i
          lavori  eseguiti  sono  stati realizzati regolarmente e con
          buon  esito;  se  hanno  dato  luogo  a  vertenze  in  sede
          arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini
          della  qualificazione  per  i lavori sui beni soggetti alle
          disposizioni  in  materia  di beni culturali e ambientali e
          per   gli   scavi   archeologici,  la  certificazione  deve
          contenere  l'attestato  dell'autorita' preposta alla tutela
          del   bene   oggetto  dei  lavori,  del  buon  esito  degli
          interventi   eseguiti.   Sono  fatti  salvi  i  certificati
          rilasciati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore del
          presente regolamento.».
              «Art.  25 (Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e
          dei relativi importi). - (Omissis).
              5.  Nei  casi  indicati  ai  commi 3  e  4  le relative
          dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
                a) concessione     edilizia     relativa    all'opera
          realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del
          progetto approvato;
                b) copia del contratto stipulato;
                c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo
          di lavori eseguiti;
                d) copia   del  certificato  di  regolare  esecuzione
          rilasciato dal direttore dei lavori.».
              - La  legge  11  febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
          materia   di   lavori   pubblici),   allegata   al  decreto
          legislativo  n.  163 del 2006, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario.

          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art. 22, comma 7 e dell'art. 25,
          comma  5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34
          del 2000, si vedano le note alle premesse.

Art. 2.

                   Adempimenti a carico delle SOA
  1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente
regolamento, l'Autorita' approva e comunica simultaneamente alle SOA,
i  modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti
dall'articolo  4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di
cui   all'articolo  1.  La  comunicazione  deve  essere  accompagnata
dall'attestazione  dell'avvenuta  ricezione.  Tali  modelli,  i quali
devono  contenere i dati elencati dall'articolo 4, comma 1, numeri da
1)  a  8)  delle  lettere  a)  e  c),  in  modo  da  consentire  alle
amministrazioni  aggiudicatrici  ed  ai  provveditorati  regionali ed
interregionali  per  le  opere pubbliche di apporre una dichiarazione
sintetica  di  conferma/non  conferma  e,  in  caso  di  non conferma
parziale,  di  indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a
tutela  della  riservatezza dei dati in essi contenuti, devono essere
predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di
cui   al  successivo  articolo 4.  Il  modello  informatico  base  di
trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell'Autorita'.
  2.  Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le
SOA  trasmettono  all'Osservatorio  presso  l'Autorita',  di  seguito
denominato  «Osservatorio», i dati previsti dall'articolo 4, comma 1,
relativi  ai  certificati  ed  alle  fatture  di  cui all'articolo 1,
utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.
  3.  Per  le attivita' previste dal presente regolamento, le SOA non
possono  ricorrere  a  prestazioni  di  soggetti  esterni  alla  loro
organizzazione aziendale.
Art. 3.

                     Sanzioni a carico delle SOA
  1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto
o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e
tempi  previsti  dall'articolo  2,  ovvero  che  trasmettano dati non
veritieri,  sono  sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive
previste  dagli  articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  2. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma
1  e'  iniziato  d'ufficio dall'Autorita', la quale contesta alla SOA
gli  addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed
eventuale  documentazione entro un termine perentorio non superiore a
trenta   giorni,   e  adotta  il  pertinente  provvedimento  entro  i
successivi  novanta  giorni.  In  via  istruttoria  l'Autorita'  puo'
disporre  audizioni  ed  acquisizioni  documentali  nonche' eseguire,
senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per
l'adozione  del  provvedimento da parte dell'Autorita' rimane sospeso
per il tempo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.
  3.  In  caso  di  inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di
trasmissione  previsti  dal comma 1, l'Autorita' acquisisce i dati ai
sensi  dell'articolo 6,  comma  9,  del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

          Nota all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art.  6, commi 9 e 11 e dell'art. 40,
          comma  4, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e' il seguente:
              «9.  Nell'ambito  della  propria  attivita' l'Autorita'
          puo':
                a) richiedere    alle   stazioni   appaltanti,   agli
          operatori  economici  esecutori  dei  contratti, nonche' ad
          ogni  altra  pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche
          regionale,  operatore economico o persona fisica che ne sia
          in   possesso,   documenti,   informazioni   e  chiarimenti
          relativamente  ai  lavori, servizi e forniture pubblici, in
          corso  o  da  iniziare,  al  conferimento  di  incarichi di
          progettazione, agli affidamenti;
                b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di
          chiunque   ne  abbia  interesse,  avvalendosi  anche  della
          collaborazione di altri organi dello Stato;
                c) disporre    perizie   e   analisi   economiche   e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
                d) avvalersi  del Corpo della Guardia di finanza, che
          esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con
          i  poteri  di  indagine  ad  esso  attribuiti ai fini degli
          accertamenti  relativi  all'imposta  sul  valore aggiunto e
          alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni
          e   i   dati  acquisiti  dalla  Guardia  di  finanza  nello
          svolgimento    di    tali    attivita'    sono   comunicati
          all'Autorita'.
              (Omissis).
              11.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i soggetti ai
          quali  e'  richiesto  di  fornire  gli  elementi  di cui al
          comma 9   sono   sottoposti  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  fino  a  euro  25.822 se rifiutano od omettono,
          senza  giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
          esibire  i  documenti,  ovvero alla sanzione amministrativa
          pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
          esibiscono  documenti  non veritieri. Le stesse sanzioni si
          applicano agli operatori economici che non ottemperano alla
          richiesta    della    stazione   appaltante   o   dell'ente
          aggiudicatore  di  comprovare  il possesso dei requisiti di
          partecipazione  alla procedura di affidamento, nonche' agli
          operatori  economici  che  forniscono  dati o documenti non
          veritieri,    circa    il   possesso   dei   requisiti   di
          qualificazione,   alle  stazioni  appaltanti  o  agli  enti
          aggiudicatori o agli organismi di attestazione.».
              «4. Il regolamento definisce in particolare:
                (omissis);
                g)   la   previsione   di   sanzioni   pecuniarie   e
          interdittive,  fino alla revoca dell'autorizzazione, per le
          irregolarita',  le illegittimita' e le illegalita' commesse
          dalle  SOA  nel rilascio delle attestazioni nonche' in caso
          di   inerzia   delle  stesse  a  seguito  di  richiesta  di
          informazioni ed atti attinenti all'esercizio della funzione
          di  vigilanza  da parte dell'Autorita', secondo un criterio
          di  proporzionalita'  e  nel  rispetto  del  principio  del
          contraddittorio.».

Art. 4.

               Adempimenti a carico di altri soggetti
  1.  I  modelli  informatici compilati ed inviati dalle SOA ai sensi
dell'articolo 2, sono trasmessi dall'Osservatorio, entro dieci giorni
dalla ricezione, e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 2, comma 2:
    a) alle  amministrazioni  aggiudicatrici competenti, le quali, in
relazione  a  ciascun  certificato  di  lavori  pubblici,  compresi i
certificati  di  lavori  pubblici  rilasciati  ai  sensi  della legge
10 febbraio  1962,  n.  57, verificano e attestano la veridicita' dei
seguenti dati:
      1) data del contratto di appalto;
      2)  oggetto  del  contratto  di  appalto  con  riferimento alle
categorie   di  cui  alla  tabella  corrispondenze  nuove  e  vecchie
categorie,  allegato  A  del  decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34;
      3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
      4) inizio e ultimazione lavori;
      5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
      6)  importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di
variante o suppletive delle opere eseguite;
      7) buon esito delle opere;
      8)   nominativo   del   responsabile  del  procedimento  o  del
funzionario che ha rilasciato il certificato;
    b) al  Nucleo  di  Polizia  tributaria  della  Guardia di finanza
competente  per  territorio,  il  quale,  in  relazione  alle fatture
presentate  dalle imprese ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera
c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, verifica la veridicita' dei seguenti dati:
      1) denominazione del soggetto intestatario delle fatture;
      2) oggetto dei lavori;
      3) data dell'emissione delle fatture e relativo numero;
      4) importo al netto di IVA;
    c) ai  provveditorati  regionali  ed  interregionali per le opere
pubbliche   del   Ministero   delle   infrastrutture  competenti  per
territorio,  i  quali,  in relazione ai certificati di lavori privati
rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e secondo il
modello  di  cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989,
n. 172, verificano e attestano la veridicita' dei seguenti dati:
      1) data del contratto di appalto;
      2)  oggetto  del  contratto  di  appalto  con  riferimento alle
categorie   di  cui  alla  tabella  corrispondenze  nuove  e  vecchie
categorie,  allegato  A  del  decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34;
      3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
      4) inizio e ultimazione dei lavori;
      5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
      6)  importi contrattuali dell'appalto e di eventuali perizie di
variante o suppletive delle opere eseguite;
      7) buon esito delle opere;
      8) nominativo del funzionario che ha rilasciato o confermato il
certificato  ai  sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57.
  2.   Entro   centocinquanta   giorni  dall'invio  dei  modelli,  le
amministrazioni  aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria della
Guardia  di  finanza  ed i provveditorati regionali ed interregionali
per  le opere pubbliche provvedono alla trasmissione all'Osservatorio
dei dati di cui al comma 1.
  3.  Le amministrazioni aggiudicatrici ed i provveditorati regionali
ed  interregionali  per  le  opere  pubbliche che, senza giustificato
motivo,   non  adempiono  a  quanto  disposto  dal  comma  2,  ovvero
forniscono  informazioni  od esibiscono documenti non veritieri, sono
assoggettati  alle sanzioni rispettivamente previste dall'articolo 6,
comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

          Note all'art. 4:
              - La   legge   10 febbraio   1962,   n.   57,   recante
          «Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori», e' stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1962, n. 56.
              - L'allegato  A del citato decreto del Presidente della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' il seguente:

                                  «Allegato A
          Premesse
              Ai  fini  delle seguenti declaratorie per «opera» o per
          «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di
          esplicare funzioni economiche e tecniche.
              La  qualificazione in ciascuna delle categorie di opere
          generali,  individuate  con  l'acronimo "OG", e' conseguita
          dimostrando   capacita'   di  svolgere  in  proprio  o  con
          qualsiasi   altro   mezzo   l'attivita'   di   costruzione,
          ristrutturazione  e  manutenzione di opere o interventi per
          la  cui  realizzazione,  finiti in ogni loro parte e pronti
          all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie
          una pluralita' di specifiche lavorazioni. La qualificazione
          presuppone  effettiva  capacita' operativa ed organizzativa
          dei    fattori   produttivi,   specifica   competenza   nel
          coordinamento  tecnico  delle  attivita'  lavorative, nella
          gestione  economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte
          le   regole  tecniche  e  amministrative  che  disciplinano
          l'esecuzione  di  lavori  pubblici.  Ciascuna  categoria di
          opere  generali  individua  attivita'  non ricomprese nelle
          altre categorie generali.
              La   qualificazione   in   ciascuna   delle   categorie
          specializzate,   individuate   con   l'acronimo   "OS",  e'
          conseguita  dimostrando  capacita'  di  eseguire in proprio
          l'attivita'  di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione
          di  specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte
          del  processo realizzativo di un'opera o di un intervento e
          necessitano   di   una   particolare   specializzazione   e
          professionalita'.  La  qualificazione  presuppone effettiva
          capacita' operativa ed organizzativa dei fattori produttivi
          necessari  alla completa esecuzione della lavorazione ed il
          possesso  di  tutte  le specifiche abilitazioni tecniche ed
          amministrative  previste  dalle vigenti norme legislative e
          regolamentari.
              La  qualificazione  nelle categorie che risultano dalla
          suddivisione di quelle previste dal decreto ministeriale n.
          770/1982   e   dal  decreto  ministeriale  n.  304/1998  e'
          conseguita    qualora   le   lavorazioni   realizzate   con
          riferimento    alle    vecchie    declaratorie   riguardino
          lavorazioni   previste   dalle  declaratorie  del  presente
          allegato.
              Le  lavorazioni  di cui alle categorie generali nonche'
          alle  categorie  specializzate  per  le quali nell'allegata
          tabella  "corrispondenze  nuove  e  vecchie  categorie"  e'
          prescritta  la  qualificazione  obbligatoria, qualora siano
          indicate  nei  bandi  di gara come parti dell'intervento da
          realizzare,  non  possono  essere  eseguite  dalle  imprese
          aggiudicatarie    se    prive   delle   relative   adeguate
          qualificazioni.
          Categorie opere generali
          OG 1: Edifici civili e industriali
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione   di   interventi   puntuali  di  edilizia
          occorrenti  per  svolgere  una  qualsiasi  attivita' umana,
          diretta  o  indiretta, completi delle necessarie strutture,
          impianti   elettromeccanici,   elettrici,   telefonici   ed
          elettronici  e  finiture  di  qualsiasi  tipo nonche' delle
          eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
              Comprende  in  via  esemplificativa  le  residenze,  le
          carceri,  le  scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli
          stadi,  gli  edifici  per  le  industrie,  gli  edifici per
          parcheggi,  le  stazioni  ferroviarie  e metropolitane, gli
          edifici  aeroportuali  nonche' qualsiasi manufatto speciale
          in  cemento  armato,  semplice  o  precompresso, gettato in
          opera  quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos
          ed  edifici  di grande altezza con strutture di particolari
          caratteristiche e complessita'.
          OG  2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
          a  tutela  ai  sensi  delle disposizioni in materia di beni
          culturali e ambientali
              Riguarda  lo  svolgimento  di  un insieme coordinato di
          lavorazioni   specialistiche   necessarie   a   recuperare,
          conservare,    consolidare,    trasformare,   ripristinare,
          ristrutturare,  sottoporre  a  manutenzione gli immobili di
          interesse   storico   soggetti   a  tutela  a  norma  delle
          disposizioni  in  materia  di  beni culturali e ambientali.
          Riguarda   altresi'  la  realizzazione  negli  immobili  di
          impianti   elettromeccanici,   elettrici,   telefonici   ed
          elettronici   e  finiture  di  qualsiasi  tipo  nonche'  di
          eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
          OG  3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
          tranviarie,     metropolitane,    funicolari,    e    piste
          aeroportuali, e relative opere complementari
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione  di  interventi a rete che siano necessari
          per  consentire la mobilita' su "gomma", "ferro" e "aerea",
          qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni
          opera  connessa,  complementare  o accessoria anche di tipo
          puntuale,  del  relativo  armamento ferroviario, nonche' di
          tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici,
          telefonici,   elettronici   e  per  la  trazione  elettrica
          necessari  a fornire un buon servizio all'utente in termini
          di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
              Comprende  in  via esemplificativa le strade, qualsiasi
          sia   il  loro  grado  di  importanza,  le  autostrade,  le
          superstrade,  inclusi  gli  interventi  puntuali  quali  le
          pavimentazioni   speciali,  le  gallerie  artificiali,  gli
          svincoli  a  raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le
          opere  di  sostegno  dei pendii, i rilevati, le ferrovie di
          interesse   nazionale   e   locale,  le  metropolitane,  le
          funicolari    e    le   linee   tramviarie   di   qualsiasi
          caratteristica  tecnica,  le  piste  di  decollo aerei ed i
          piazzali   di   servizio   di  eliporti,  le  stazioni,  le
          pavimentazioni   realizzate   con   materiali  particolari,
          naturali   ed   artificiali,  nonche'  i  ponti,  anche  di
          complesse   caratteristiche  tecniche,  in  ferro,  cemento
          armato  semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in
          opera.
          OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione,  mediante  l'impiego  di  specifici mezzi
          tecnici  speciali,  di  interventi in sotterraneo che siano
          necessari  per  consentire  la  mobilita'  su  "gomma" e su
          "ferro",   qualsiasi  sia  il  loro  grado  di  importanza,
          completi   di   ogni   opera   connessa,   complementare  o
          accessoria,  puntuale  o a rete, quali strade di accesso di
          qualsiasi  grado  di  importanza,  svincoli  a  raso  o  in
          sopraelevata,  parcheggi  a  raso,  opere  di  sostegno dei
          pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici,
          telefonici  ed elettronici nonche' di armamento ferroviario
          occorrenti  per  fornire  un  buon  servizio  all'utente in
          termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
              Comprende  in  via  esemplificativa  gallerie naturali,
          trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
          OG 5: Dighe
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari
          per  consentire  la  raccolta  di  acqua  da effettuare per
          qualsiasi  motivo,  localizzati  su  corsi d'acqua e bacini
          interni,  complete  di tutti gli impianti elettromeccanici,
          meccanici,  elettrici,  telefonici ed elettronici necessari
          all'efficienza  e  all'efficacia  degli  interventi nonche'
          delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
              Comprende  le  dighe  realizzate  con qualsiasi tipo di
          materiale.
          OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione
          e di evacuazione
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione  di  interventi a rete che siano necessari
          per  attuare  il  "servizio  idrico  integrato"  ovvero per
          trasportare  ai  punti  di utilizzazione fluidi aeriformi o
          liquidi,  completi  di ogni opera connessa, complementare o
          accessoria  anche  di tipo puntuale e di tutti gli impianti
          elettromeccanici,   meccanici,   elettrici,  telefonici  ed
          elettronici,   necessari   a   fornire   un  buon  servizio
          all'utente  in termini di uso, funzionamento, informazione,
          sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
              Comprende in via esemplificativa le opere di captazione
          delle   acque,   gli   impianti  di  potabilizzazione,  gli
          acquedotti,   le   torri  piezometriche,  gli  impianti  di
          sollevamento,  i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete
          di  distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati,
          la  fornitura  e  la  posa  in  opera  delle  tubazioni, le
          fognature  con  qualsiasi  materiale,  il trattamento delle
          acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale
          delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
          OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione    di    interventi    puntuali   comunque
          realizzati,  in  acque  dolci  e  salate, che costituiscono
          terminali  per  la  mobilita'  su  "acqua"  ovvero opere di
          difesa  del  territorio  dalle stesse acque dolci o salate,
          completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria
          anche   di   tipo   puntuale   e   di  tutti  gli  impianti
          elettromeccanici,   elettrici,  telefonici  ed  elettronici
          necessari  a fornire un buon servizio all'utente in termini
          di    uso,   funzionamento,   informazione,   sicurezza   e
          assistenza.
              Comprende  in  via  esemplificativa i porti, i moli, le
          banchine,  i pannelli, le piattaforme, i pontili, le difese
          costiere,  le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche
          di  scarico  nonche' i lavori di dragaggio in mare aperto o
          in  bacino  e  quelli di protezione contro l'erosione delle
          acque dolci o salate.
          OG  8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica
          e di bonifica
              Riguarda   la   costruzione  e  la  manutenzione  o  la
          ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque
          realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua
          naturali o artificiali nonche' per la difesa del territorio
          dai   suddetti   corsi  d'acqua,  completi  di  ogni  opera
          connessa,  complementare o accessoria, nonche' di tutti gli
          impianti   elettromeccanici,   elettrici,   telefonici   ed
          elettronici necessari.
              Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i
          bacini   di   espansione,   le  sistemazioni  di  foci,  il
          consolidamento  delle strutture degli alvei dei fiumi e dei
          torrenti,  gli  argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e
          la  regimentazione  idraulica  delle acque superficiali, le
          opere  di  diaframmatura  dei sistemi arginali, le traverse
          per  derivazioni  e  le  opere  per  la stabilizzazione dei
          pendii.
          OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione   degli   interventi   puntuali  che  sono
          necessari  per la produzione di energia elettrica, completi
          di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria,
          puntuale   o   a   rete,  nonche'  di  tutti  gli  impianti
          elettromeccanici,  elettrici,  telefonici  ed  elettronici,
          necessari   in   termini  di  funzionamento,  informazione,
          sicurezza e assistenza.
              Comprende  le centrali idroelettriche ovvero alimentate
          da qualsiasi tipo di combustibile.
          OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e
          per  la  distribuzione  di  energia  elettrica  in corrente
          alternata e continua
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari
          per  la  distribuzione  ad  alta  e media tensione e per la
          trasformazione  e distribuzione a bassa tensione all'utente
          finale  di  potenza  elettrica,  completi  di ogni connessa
          opera  muraria,  complementare  o  accessoria, puntuale o a
          rete.
              Comprende  in  via  esemplificativa  le  centrali  e le
          cabine  di  trasformazione,  i  tralicci  necessari  per il
          trasporto  e  la  distribuzione  di  qualsiasi tensione, la
          fornitura  e  posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi
          numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa
          in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione.
          OG 11: Impianti tecnologici
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di
          riscaldamento, di ventilazione e condizionamento del clima,
          di  impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del
          gas  ed  antincendio,  di  impianti pneumatici, di impianti
          antintrusione,    di    impianti   elettrici,   telefonici,
          radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
          dati  e  simili,  completi  di ogni connessa opera muraria,
          complementare  o  accessoria, da realizzarsi congiuntamente
          in  interventi  appartenenti  alle  categorie  generali che
          siano   stati   gia'   realizzati   o  siano  in  corso  di
          costruzione.
          OG   12:   Opere  ed  impianti  di  bonifica  e  protezione
          ambientale
              Riguarda  la  esecuzione  di  opere  puntuali  o a rete
          necessarie  per  la  realizzazione  della  bonifica e della
          protezione ambientale.
              Comprende   in   via   esemplificativa  le  discariche,
          l'impermeabilizzazione  con  geomembrane dei terreni per la
          protezione  delle falde acquifere, la bonifica di materiali
          pericolosi,  gli  impianti di rilevamento e telerilevamento
          per  il  monitoraggio  ambientale  per  qualsiasi  modifica
          dell'equilibrio   stabilito   dalla  vigente  legislazione,
          nonche' gli impianti necessari per il normale funzionamento
          delle  opere  o  dei  lavori e per fornire un buon servizio
          all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
          OG 13: Opere di ingegneria naturalistica
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione  di  opere o lavori puntuali, e di opere o
          di  lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed
          al    ripristino   della   compatibilita'   fra   "sviluppo
          sostenibile"  ed  ecosistema,  comprese tutte le opere ed i
          lavori necessari per attivita' botaniche e zoologiche.
              Comprende in via esemplificativa i processi di recupero
          naturalistico,  botanico  e faunistico, la conservazione ed
          il  recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei
          bacini    idrografici,    l'eliminazione    del    dissesto
          idrogeologico   per   mezzo   di  piantumazione,  le  opere
          necessarie per la stabilita' dei pendii, la riforestazione,
          i  lavori  di  sistemazione  agraria  e  le  opere  per  la
          rivegetazione  di  scarpate  stradali,  ferroviarie, cave e
          discariche.
          Categorie di opere specializzate
          OS 1: Lavori in terra
              Riguarda  lo  scavo, ripristino e modifica di volumi di
          terra,  realizzati  con  qualsiasi mezzo e qualunque sia la
          natura  del  terreno  da  scavare o ripristinare: vegetale,
          argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
          OS 2: Superfici decorate e beni mobili di interesse storico
          ed artistico
              Riguarda  l'esecuzione del restauro, della manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria  di  superfici decorate di beni
          architettonici  e  di  beni  mobili,  di interesse storico,
          artistico ed archeologico.
          OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione  di  impianti  idrosanitari, di cucine, di
          lavanderie,  del  gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro
          grado  di  importanza,  completi  di  ogni  connessa  opera
          muraria,  complementare  o  accessoria,  da  realizzarsi in
          opere  generali  che siano state gia' realizzate o siano in
          corso di costruzione.
          OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale
          mobili,  di  sollevamento  e  di trasporto completi di ogni
          connessa  opera  muraria,  complementare  o  accessoria, da
          realizzarsi   in   opere  generali  che  siano  state  gia'
          realizzate o siano in corso di costruzione.
          OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione  di  impianti  pneumatici  e  di  impianti
          antintrusione,  completi  di  ogni  connessa opera muraria,
          complementare   o   accessoria,  da  realizzarsi  in  opere
          generali  che  siano state gia' realizzate o siano in corso
          di costruzione.
          OS  6:  Finiture  di  opere  generali  in materiali lignei,
          plastici, metallici e vetrosi
              Riguarda   la   fornitura   e  la  posa  in  opera,  la
          manutenzione    e   ristrutturazione   di   carpenteria   e
          falegnameria  in  legno,  di infissi interni ed esterni, di
          rivestimenti  interni  ed  esterni,  di  pavimentazioni  di
          qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo,
          legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
          OS 7: Finiture di opere generali di natura edile
              Riguarda    la    costruzione,    la   manutenzione   o
          ristrutturazione  di  murature  e tramezzature di qualsiasi
          tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura,
          verniciatura, e simili.
          OS 8: Finiture di opere generali di natura tecnica
              Riguarda   la   fornitura   e  la  posa  in  opera,  la
          manutenzione  o la ristrutturazione di isolamenti termici e
          acustici,   controsoffittature   e   barriere   al   fuoco,
          impermeabilizzazioni con qualsiasi materiale e simili.
          OS  9:  Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza
          del traffico
              Riguarda  la fornitura e posa in opera, la manutenzione
          sistematica  o  ristrutturazione di impianti automatici per
          la   segnaletica  luminosa  e  la  sicurezza  del  traffico
          stradale,  ferroviario, metropolitano o tramviario compreso
          il  rilevamento  delle  informazioni e l'elaborazione delle
          medesime.
          OS 10: Segnaletica stradale non luminosa
              Riguarda   la   fornitura,   la   posa   in  opera,  la
          manutenzione o ristrutturazione nonche' la esecuzione della
          segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e
          complementare.
          OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
              Riguarda   la   fornitura,   la  posa  in  opera  e  la
          manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali,
          quali  in  via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli
          apparecchi  di  appoggio, i ritegni antisismici per ponti e
          viadotti stradali e ferroviari.
          OS 12: Barriere e protezioni stradali
              Riguarda  la fornitura, posa in opera e la manutenzione
          o  ristrutturazione  dei  dispositivi quali guard rail, new
          jersey,  attenuatori  d'urto,  barriere paramassi e simili,
          finalizzati  al  contenimento  ed alla sicurezza del flusso
          veicolare stradale ed a proteggere dalla caduta dei massi.
          OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato
              Riguarda  la  produzione in stabilimento industriale ed
          il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento
          armato normale o precompresso.
          OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
              Riguarda  la  costruzione e la manutenzione ordinaria e
          straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e
          connessi  sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei
          materiali,  comprensivi  dei  macchinari  di  preselezione,
          compostaggio  e  produzione  di  combustibile  derivato dai
          rifiuti,   completi   di   ogni   connessa  opera  muraria,
          complementare o accessoria, puntuale o a rete.
          OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
              Riguarda  la  pulizia  con  particolari  mezzi  tecnici
          speciali  di  qualsiasi  tipo  di acqua ed il trasporto del
          materiale  di  risulta  nelle sedi prescritte dalle vigenti
          norme.
          OS   16:   Impianti  per  centrali  di  produzione  energia
          elettrica
              Riguarda    la    costruzione,    la   manutenzione   o
          ristrutturazione   di  impianti  ed  apparati  elettrici  a
          servizio  di  qualsiasi  centrale  di produzione di energia
          elettrica.
          OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione  di  linee telefoniche esterne ed impianti
          di  telecomunicazioni  ad  alta  frequenza qualsiasi sia il
          loro  grado  di importanza, completi di ogni connessa opera
          muraria,   complementare   o  accessoria,  da  realizzarsi,
          separatamente  dalla esecuzione di altri impianti, in opere
          generali  che  siano state gia' realizzate o siano in corso
          di costruzione.
          OS 18: Componenti strutturali in acciaio o metallo
              Riguarda  la produzione in stabilimento ed il montaggio
          in  opera  di  strutture  in acciaio e di facciate continue
          costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro
          o altro materiale.
          OS   19:   Impianti  di  reti  di  telecomunicazione  e  di
          trasmissione dati
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione  di  impianti  di  commutazione  per  reti
          pubbliche    o    private,   locali   o   interurbane,   di
          telecomunicazione  per  telefonia,  telex,  dati e video su
          cavi   in   rame,   su  cavi  in  fibra  ottica,  su  mezzi
          radioelettrici,  su  satelliti telefonici, radiotelefonici,
          televisivi  e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi
          sia  il loro grado di importanza, completi di ogni connessa
          opera  muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi,
          separatamente  dalla esecuzione di altri impianti, in opere
          generali  che  siano state gia' realizzate o siano in corso
          di costruzione.
          OS 20: Rilevamenti topografici
              Riguarda   l'esecuzione   di   rilevamenti  topografici
          speciali   richiedenti  mezzi  e  specifica  organizzazione
          imprenditoriale.
          OS 21: Opere strutturali speciali
              Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire
          i  carichi  di  manufatti poggianti su terreni non idonei a
          reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai
          terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilita'
          tali  da  rendere  stabili  l'imposta  dei  manufatti  e da
          prevenire   dissesti   geologici,   di  opere  per  rendere
          antisismiche  le  strutture  esistenti e funzionali nonche'
          l'esecuzione di indagini geognostiche.
              Comprende  in via esemplificativa, l'esecuzione di pali
          di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri
          di   sostegno   speciali,   di   ancoraggi,  di  opere  per
          ripristinare  la  funzionalita'  statica  delle  strutture,
          l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con
          mezzi  speciali,  compreso  il  prelievo  dei  campioni  da
          analizzare  in  laboratorio  per  le relazioni geotecniche,
          nonche' l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere
          per  garantire  la  stabilita'  dei pendii e di lavorazioni
          speciali  per  il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed
          il consolidamento di terreni.
          OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
              Riguarda    la    costruzione,    la   manutenzione   o
          ristrutturazione  di  impianti  di  potabilizzazione  delle
          acque  e  di  depurazione  di  quelle  reflue,  compreso il
          recupero  del  biogas e la produzione di energia elettrica,
          completi  di  ogni  connessa opera muraria, complementare o
          accessoria, puntuale o a rete.
          OS 23: Demolizione di opere
              Riguarda  lo  smontaggio  di  impianti industriali e la
          demolizione  completa  di edifici con attrezzature speciali
          ovvero  con  uso  di  esplosivi,  il taglio di strutture in
          cemento  armato  e  le  demolizioni  in genere, compresa la
          raccolta  dei  materiali  di risulta, la loro separazione e
          l'eventuale riciclaggio nell'industria dei componenti.
          OS 24: Verde e arredo urbano
              Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
          di  elementi  non costituenti impianti tecnologici che sono
          necessari  a consentire un miglior uso della citta' nonche'
          la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
              Comprende   in   via  esemplificativa  campi  sportivi,
          terreni   di   gioco,  sistemazioni  paesaggistiche,  verde
          attrezzato, recinzioni.
          OS 25: Scavi archeologici
              Riguarda   gli   scavi   archeologici  e  le  attivita'
          strettamente connesse.
          OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
              Riguarda   la   costruzione,   la   manutenzione  o  la
          ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali
          particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a
          carichi   e   sollecitazioni   notevoli   quali,   in   via
          esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
          OS 27: Impianti per la trazione elettrica
              Riguarda  la fornitura, posa in opera e la manutenzione
          sistematica   o  ristrutturazione  degli  impianti  per  la
          trazione  elettrica  di qualsiasi ferrovia, metropolitana o
          linea tramviaria.
              Comprende  in  via  esemplificativa  le  centrali  e le
          cabine  di  trasformazione,  i  tralicci  necessari  per il
          trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e
          posa  in  opera  dei cavi elettrici per qualsiasi numero di
          fasi  su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera
          dei  canali  attrezzati  e  dei cavi di tensione nonche' di
          tutti  gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici
          ed  elettronici,  necessari  in  termini  di funzionamento,
          informazione, sicurezza e assistenza e simili.
          OS 28: Impianti termici e di condizionamento
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione  di  impianti termici e di impianti per il
          condizionamento  del  clima, qualsiasi sia il loro grado di
          importanza,   completi  di  ogni  connessa  opera  muraria,
          complementare  o  accessoria, da realizzarsi, separatamente
          dalla  esecuzione  di altri impianti, in opere generali che
          siano   state   gia'   realizzate   o  siano  in  corso  di
          costruzione.
          OS 29: Armamento ferroviario
              Riguarda  la fornitura, posa in opera e la manutenzione
          sistematica  o  ristrutturazione  dei  binari per qualsiasi
          ferrovia,  metropolitana  o  linea tramviaria nonche' degli
          impianti   di  frenatura  e  automazione  per  stazioni  di
          smistamento merci.
          OS    30:    Impianti    interni   elettrici,   telefonici,
          radiotelefonici, e televisivi
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          la  ristrutturazione  di  impianti  elettrici,  telefonici,
          radiotelefonici, televisivi nonche' di reti di trasmissione
          dati  e  simili,  completi  di ogni connessa opera muraria,
          complementare  o  accessoria,  da realizzarsi in interventi
          appartenenti  alle  categorie generali che siano stati gia'
          realizzati o siano in corso di costruzione.
          OS 31: Impianti per la mobilita' sospesa
              Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o
          ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e
          trasporto,   completi   di  ogni  connessa  opera  muraria,
          complementare  o  accessoria,  puntuale  o  a  rete,  quali
          filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
          OS 32: Strutture in legno
              Riguarda  la  produzione in stabilimenti industriali ed
          il  montaggio  in  situ di strutture costituite di elementi
          lignei pretrattati.
          OS 33: Coperture speciali
              Riguarda  la costruzione e la manutenzione di coperture
          particolari   comunque  realizzate  quali  per  esempio  le
          tensostrutture,    le    coperture    geodetiche,    quelle
          copri-scopri, quelle pannellate e simili.
          OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita'
              Riguarda   la   costruzione,   la  posa  in  opera,  la
          manutenzione   e   la  verifica  acustica  delle  opere  di
          contenimento  del  rumore di origine stradale o ferroviaria
          quali  barriere  in  metallo  calcestruzzo,  legno vetro, o
          materiale  plastico  trasparente, biomuri, muri cellulari o
          alveolari  nonche' rivestimenti fonoassorbenti di pareti di
          contenimento terreno o di pareti di gallerie.».
              - Per  il  testo dell'art. 25, comma 5, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000,  n. 34, si
          vedano le note alle premesse.
              - L'allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n.
          172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1989, n.
          110, supplemento ordinario, e' il seguente:

                                  «Allegato 1

                    ---->  Vedere immagine a pag. 11  <----

              - Il testo dell'art. 14, della citata legge 10 febbraio
          1962, n. 57, e' il seguente:
              «Art.   14   (Requisiti   d'ordine   speciale   per  le
          iscrizioni).  - 1) Idoneita' tecnica. - L'idoneita' tecnica
          e'   dimostrata  mediante  titoli  di  studio,  certificati
          rilasciati  o confermati da funzionari tecnici in attivita'
          di  servizio  riferentesi  a  lavori eseguiti o diretti dal
          richiedente e da ogni altro documento.
              I  certificati  di  cui  al  comma  precedente  debbono
          indicare  specificatamente  i lavori eseguiti o diretti, il
          loro  ammontare,  il  tempo  e  il  luogo  di  esecuzione e
          dichiarare  se lo furono regolarmente e con buon esito o se
          diedero  luogo  a  vertenze  con  l'Amministrazione in sede
          arbitrale  o  giudiziaria  con  l'indicazione dell'esito di
          esse.
              Se  trattasi di lavori eseguiti per conto dello Stato o
          di  Enti  pubblici  il  certificato  e'  rilasciato  da  un
          funzionario   in  servizio  attivo,  con  attribuzioni  non
          inferiori  a quelle di ingegnere capo del Genio civile o di
          direttore  di  ufficio,  sotto  la  immediata direzione del
          quale   o   sotto  la  sorveglianza  dell'ufficio,  cui  il
          funzionario stesso e' preposto, i lavori furono eseguiti.
              Se  si  tratta di lavori eseguiti per conto di privati,
          la  relativa  dichiarazione, da rilasciarsi dal committente
          o,  se  vi  fu,  dal  direttore  dei  lavori,  deve  essere
          confermata,  previ  accertamenti,  dall'ingegnere  capo del
          Genio civile.
              Per  i  lavori  eseguiti  o diretti all'estero, possono
          essere  presentati  certificati del console competente, che
          contengano   tutte  le  indicazioni  sopra  richieste,  con
          l'esplicita  dichiarazione  che,  prima  di rilasciarli, il
          funzionario  dal  quale  gli  atti  sono  sottoscritti,  ha
          eseguito  accurate  indagini ed assunto informazioni presso
          le autorita' tecniche del luogo.
              2)  Capacita'  finanziaria.  -  Essa  e'  dimostrata da
          idonee  referenze  bancarie  o da documenti che validamente
          comprovino   la   potenzialita'   economica  e  finanziaria
          dell'interessato.
              Le  referenze  bancarie  sono  richieste direttamente e
          riservatamente   dal  Comitato  competente  agli  istituti,
          indicati   dal  richiedente  l'iscrizione,  nella  relativa
          domanda.  Gli  altri  documenti  debbono essere di data non
          anteriore  di  un mese a quella della domanda di iscrizione
          e,  se  di  data  piu' remota, debbono essere espressamente
          confermati  in data non anteriore di un mese a quella della
          domanda stessa.
              3)     Attrezzatura     tecnica.    -    Il    possesso
          dell'attrezzatura  tecnica  deve risultare da dichiarazione
          del  richiedente  nella  quale  debbono  essere  elencati e
          descritti  i  mezzi d'opera, attrezzi e materiali in genere
          di cui egli dispone, salva la facolta' dell'Amministrazione
          di  eseguire  controlli e di provvedere ai termini di legge
          nel caso di false o inesatte affermazioni.
              Qualora  il  titolare  dell'impresa sia persona diversa
          dal  direttore tecnico, i documenti di cui al n. 1) debbono
          riferirsi  al  direttore,  quelli  di cui ai numeri 2) e 3)
          debbono riferirsi al titolare.».
              - Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  11, del decreto
          legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  si  veda  la  nota
          all'art. 3.

Art. 5.

     Compiti del Ministero delle infrastrutture e dell'Autorita'
  1.  L'Autorita',  tramite  gli  uffici interni da essa individuati,
nonche'  il  Ministero delle infrastrutture, che accede anche per via
telematica ai dati pervenuti all'Osservatorio, compiuti gli eventuali
ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati non confermati,
e  li  segnalano  al  consiglio  dell'Autorita', man mano che vengono
individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni
dalla  scadenza  del  termine  di  cui  all'articolo 4,  comma  2. Il
Ministero   delle   infrastrutture   e  il  consiglio  dell'Autorita'
concordano  i  criteri  di  distribuzione degli affari tra uffici del
Ministero e uffici dell'Autorita'.
  2.  L'Autorita',  nei successivi quarantacinque giorni, anche sulla
base delle segnalazioni pervenute dal Ministero delle infrastrutture,
puo' procedere alla sospensione in via cautelare dell'attestazione ai
sensi  dell'articolo 6,  comma 7, lettera m), del decreto legislativo
12 aprile  2006,  n.  163.  Puo',  inoltre,  richiedere  alla  SOA di
procedere  alla revoca dell'attestazione di qualificazione rilasciata
sulla base di dati risultati non veritieri.
  3.  Entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  dell'Autorita', la SOA
procede   alla   revoca  dell'attestazione  tenendo  conto  dei  dati
risultati non veritieri
  4.  Nel  caso  di inadempimento delle SOA nel termine stabilito dal
comma  3,  l'Autorita'  puo' esercitare i poteri sostitutivi previsti
dall'articolo  6,  comma  7,  lettera  m),  del  decreto  legislativo
12 aprile    2006,   n.   163,   nonche'   provvedere   alla   revoca
dell'autorizzazione  ai  sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 21 dicembre 2007
                                               Il Ministro: Di Pietro
                                    Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2008
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 77

          Note all'art. 5:
              - Il  testo dell'art. 6, comma 7, lettera m) del citato
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente:
              «7.  Oltre  a svolgere i compiti espressamente previsti
          da altre norme, l'Autorita':
              (Omissis).
                m) vigila  sul  sistema  di  qualificazione,  con  le
          modalita'  stabilite  dal  regolamento  di  cui all'art. 5;
          nell'esercizio   di   tale   vigilanza   l'Autorita'   puo'
          annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di
          attestazione,  le  attestazioni  rilasciate  in difetto dei
          presupposti   stabiliti   dalle   norme   vigenti,  nonche'
          sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;».
              - Il testo dell'art. 10, comma 5 del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' il
          seguente:
              «5.  L'autorizzazione e' revocata dall'autorita' quando
          sia   accertato  il  venire  meno  dei  requisiti  e  delle
          condizioni  di  cui  agli articoli 7, 8 e 9, nonche' quando
          sia  accertato  il  mancato  inizio  dell'attivita' sociale
          entro  sei  mesi  dalla  autorizzazione, o quando la stessa
          attivita'   risulti   interrotta  per  piu'  di  sei  mesi.
          L'autorizzazione  e'  altresi' revocata nei casi piu' gravi
          di  violazione  dell'obbligo  di  rendere  le  informazioni
          richieste  ai  sensi  degli  articoli  7,  8 e 9 e comunque
          quando  sia  accertato  che  la  SOA  non svolge la propria
          attivita'  in  modo efficiente e conforme alle disposizioni
          della  legge, del presente regolamento e nel rispetto delle
          procedure  contenute  nel  documento  di  cui  al  comma 2,
          lettera f).».