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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI DECRETO 20 settembre 2005 Rivalutazione delle prestazioni economiche
erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2005, per il settore industria. (GU n.
281 del 2-12-2005) IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 116
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge
28 febbraio 1986, n. 41; Visto l'art. 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con
effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio
di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte
dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi
del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei
medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali
incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la
variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata all'art. 20, commi 3
e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto
alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo
art. 20; Visto il decreto ministeriale 15
ottobre 2004, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal
1° gennaio 2004 per il settore industria; Vista la delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL n. 262 del 1° giugno 2005; Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004
rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al due per cento; Considerato che non si e'
verificata la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento di cui all'art.
11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
Decreta:
Art. 1. A norma dell'art. 116 del
testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in
Euro 60,04 ai fini della determinazione del
minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di
conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2005, nella
misura di Euro 12.608,40 e di Euro 23.415,60. Per i componenti lo stato maggiore
della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione
annua risulta stabilito, rispettivamente, in Euro 33.718,46 per i
comandanti e per i capi macchinisti, in Euro
28.567,03 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in Euro 25.991,32 per gli altri
ufficiali. Ai fini della riliquidazione
delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, i coefficienti annui di
variazione sono determinati nelle seguenti misure: anno 2003 e precedenti: 1,0200; anno 2004 e 1° semestre 2005: 1,0000.
Art. 2. A norma dell'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10
maggio 1982, n. 251, ed ai sensi
dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1°
luglio 2005, e' fissato in Euro 415,13.
Art. 3. A norma dell'art. 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10
maggio 1982, n. 251, ed ai sensi
dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da
corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli
aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2005, e' fissato in Euro
1.663,34.
Art. 4. A norma dell'art. 11 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra
determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui
scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20,
commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione
presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20. Il presente decreto sara'
trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione
e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco |