IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale   sono   stati  individuati  Euro 310  milioni  sul  fondo  per
l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e
Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime
finalita';
  Visto  il  verbale  del  2 maggio  2005,  recante  il  piano per la
gestione della crisi occupazionale dei settori tessile, abbigliamento
e  calzature,  che  colpisce le aziende ubicate nella regione Marche,
con  la  indicazione  delle iniziative in materia di politiche attive
del  lavoro e di politiche industriali, volte alla ricollocazione dei
lavoratori coinvolti;
  Visto  il  verbale  di  accordo in data 9 maggio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato  dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80,  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  alla presenza del sottosegretario on.le Pasquale
Viespoli,  tra  la  regione  Marche, le Organizzazioni datoriali e le
Organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,  in  cui,  considerato
l'aggravarsi  dello  stato di crisi della filiera produttiva tessile,
abbigliamento,   calzaturiero,   che   colpisce  le  aziende  ubicate
nell'area distrettuale delle calzature Fermano-Maceratese, nonche' le
aziende  tessili,  dell'abbigliamento e delle calzature della regione
Marche,  si  prevede  l'utilizzo  dei suenti strumenti di sostegno al
reddito:
    il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
straordinaria  nei  confronti dei lavoratori dipeneenti delle imprese
artigiane,  che  non  rientrano  nella disciplina di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, della legge n. 223/1991;
    il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
straordinaria  nei  confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese
industriali fino a 15 dipendenti;
    il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15
dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente
normativa;
    la   proroga,  fino  al  31 dicembre  2005,  del  trattamento  di
mobilita' in favore dei lavoratori licenziati da imprese industriali,
con  piu'  di  15  dipendenti  ai  quali l'indennita' di mobilita' e'
scaduta o scadra' nel corso dell'anno 2005;
  Visto  il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale
sottoscritto in data 9 maggio 2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle
condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo
ministeriale del 9 maggio 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato
nel  Verbale  di  accordo  ministeriale sottoscritto in data 9 maggio
2005  che  ha  recepito  l'intesa  raggiunta  in sede territoriale il
2 maggio   2005,   che   diventa   parte   integrante   del  presente
provvedimento,  e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento
straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane, he non rientrano nella disciplina
di  cui  all'art.  12,  commi  1  e  2 della legge n. 223/1991, delle
imprese  industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali
con  piu'  di  15  dipendenti, che non possono ricorrere alla CIGS ai
sensi  della  normativa  vigente,  operanti  nei  settori di cui alle
premesse.
Art. 2.
  Ai  lavoratori  licenziati  da  aziende  industriali con piu' di 15
dipendenti, operanti nei settori citati, il trattamento di mobilita',
scaduto o in scadenza nel corso dell'anno 2005, puo' essere prorogato
fino al 31 dicembre 2005.
  Art. 3.
  I   lavoratori  destinatari  dei  trattamenti  CIGS  ai  sensi  del
precedente  art.  1,  devono  avere  un'anzianita'  lavorativa presso
l'impresa che procede alle sospensioni, non inferiore a 90 giorni.
Art. 4.
  Gli  interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite
massimo  complessivo  di spesa di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli
oneri  per  il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
Art. 5.
  Le  societa'  di  cui  all'art.  1  sono  tenute a versare, durante
l'utilizzo  dei  trattamenti  in  questione,  e comunque non oltre il
31 dicembre   2006,  la  contribuzione  prevista  dalle  disposizioni
vigenti in materia.
Art. 6.
  L'onere  complessivo,  pari  ad  euro  15.000.000,00,  gravera' sul
capitolo  7202  della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con
decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
Art. 7.
  Le  imprese  beneficiarie  sono  tenute  a  presentare  mensilmente
all'I.N.P.S.     comunicazioni    sull'effettivo    utilizzo    degli
ammortizzatori concessi.
Art. 8.
  Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato  dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi
di  spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al  presente  provvedimento,  anche  avvalendosi  delle comunicazioni
mensili  di  cui  all'articolo  precedente oltre che dei dati e delle
informazioni forniti dalle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti
di  concessione  dei  trattamenti  medesimi,  e  a darne riscontro al
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  al  Ministro
dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° luglio 2005
       Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
        Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  26 luglio  2005  Ufficio  di
controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 15

 

VERBALE DI ACCORDO
    In  data 9 maggio 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  alla  presenza  del  Sottosegretario on. Pasquale Viespoli,
assistito  dalla  D.G  Ammortizzatori e I.O., dalla D.G. della tutela
delle  condizioni  di  lavoro  e dalla Direzione regionale del lavoro
delle  Marche, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione
del  settore TAC (Tessile, abbigliamento, calzaturiero) della regione
Marche.
    Hanno partecipato:
      l'assessore  alle  politiche  del  lavoro della regione Marche,
prof. Ugo Ascoli;
      il  Direttore  del  dipartimento  «sviluppo  economico»,  della
regione Marche dott. Fabrizio Costa;
      Confindustria Marche;
      C.AS.A. Marche;
      Confartigianato Marche;
      CLAAI Marche;
      CNA Marche;
      CGIL Marche;
      FILTEA CGIL Marche;
      CISL Marche;
      FEMCA CISL Marche;
      UIL Marche;
      La Direzione generale INPS;
      La Direzione regionale INPS di Ancona;
      Italia Lavoro;
    Considerato  l'aggravarsi  dello  stato  di  crisi  della filiera
produttiva  tessile,  abbigliamento,  calzaturiero,  che  colpisce le
aziende    ubicate    nell'area    distrettuale    delle    calzature
Fermano-Maceratese,  nonche' le aziende tessili, dell'abbigliamento e
delle calzature della regione Marche (codici attivita' ISTAT/ATECO 91
17-18-19    e    pertinenti   sottogruppi)   con   pesanti   ricadute
sull'occupazione;
    Considerato, altresi', che le imprese del settore di cui sopra si
configurano  per  la  maggior parte come aziende artigiane, o aziende
industriali  fino  a  15  dipendenti e pertanto prive della copertura
degli ammortizzatori sociali;
    Considerata  la  necessita' di intervenire con misure che possano
consentire  il  superamento  della  situazione  di  crisi,  anche con
specifici   interventi   in   favore   dell'occupazione,   idonei  al
superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa;
    Considerato    che   la   regione   Marche,   le   organizzazioni
imprenditoriali  e  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  del
tessile,  abbigliamento,  calzaturiero  hanno  sottoscritto,  in data
2 maggio 2005, un Piano per la gestione della crisi occupazionale del
settore stesso;
    Ritenuto   applicabile   alla   fattispecie  in  esame  l'art  1,
comma 155,  della  legge  n.  311/2004,  come integrato dall'art. 13,
comma  2,  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  35/2005 ai fini della
concessione,   in   deroga   alla   vigente  normativa,  della  cassa
integrazione  guadagni  straordinaria  alle imprese artigiane ed alle
imprese industriali e della proroga della indennita' di mobilita' per
i  lavoratori  licenziati  dalle  imprese  industriali con piu' di 15
dipendenti,  appartenenti  al  settore  TAC  (tessile, abbigliamento,
calzaturiero), ubicate nella regione Marche;
    Le parti concordano quanto segue:
      1)  il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo'
essere   erogato   in   favore  dei  dipendenti  (operai,  impiegati,
intermedi, quadri) delle imprese artigiane (cui non si applica l'art.
12,  commi 1 e 2 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali
fino  a  15  dipendenti.  Il  trattamento  di  integrazione salariale
straordinaria  puo'  essere,  altresi',  erogato  ai dipendenti delle
imprese  industriali  con  piu'  di  15  dipendenti  che  non possono
ricorrere  alla  CIGS  ai sensi della vigente normativa. Per tutte le
imprese  industriali  dovra'  essere  verificata l'impossibilita' del
ricorso  alla  CIGO.  I  trattamenti  di  CIGS  ai sensi del presente
accordo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006;
      2)   i   lavoratori   beneficiari  devono  avere  un'anzianita'
lavorativa   presso  l'impresa  che  procede  alla  sospensione,  non
inferiore a 90 giorni;
      3)  ai lavoratori licenziati da aziende industriali con piu' di
15  dipendenti,  l'indennita' di mobilita', scaduta o in scadenza nel
corso dell'anno 2005, puo' essere prorogata fino al 31 dicembre 2005;
      4)  Le  imprese,  ai  fini  del  perfezionamento  dell'iter  di
concessione del trattamento di CIGS, stipuleranno preventivamente con
le OO.SS.LL. i relativi accordi sindacali;
      5)  Le  domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione
sindacale,  saranno  inoltrate alla DRL di Ancona, che autorizzera' -
previa  verifica  delle condizioni individuate nel presente verbale -
la  sede  regionale  I.N.P.S.  ad  erogare  i  relativi  trattamenti,
successivamente all'emanazione del decreto interministeriale previsto
dal   citato   comma  155.  Le  imprese  beneficiarie  comunicheranno
mensilmente   all'I.N.P.S.  territorialmente  competente  l'effettivo
utilizzo  dell'ammortizzatore sociale concesso; con la stessa cadenza
lo  stesso  Istituto  provvedera'  ad  informare  la DRL e la regione
Marche sull'ammontare delle risorse effettivamente utilizzate;
      6)  la  concessione  dei trattamenti di cui ai punti precedenti
non  potra' superare il limite complessivo di spesa di 15 milioni di,
euro  comprensivi  delle  indennita'  e  delle  relative  prestazioni
accessorie;
      7)  l'erogazione  del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1,
comma  155  della  legge  n.  311/2004  o'  incompatibile,  con  ogni
trattamento  previdenziale  o assistenziale connesso alla sospensione
dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;
      8) le parti firmatarie del presente verbale si incontreranno in
sede  territoriale  al  fine di definire modalita', termini e criteri
applicativi  della  presente  intesa,  nell'ambito dei principi nella
stessa concordati;
      9)   la   regione   Marche  si  attivera'  per  il  superamento
dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni di cui al
«Piano  di  gestione  della crisi occupazionale del settore TAC delle
Marche»  che  si  allega  al  presente  verbale, di cui diventa parte
integrante;
      10)  il  Ministero  del  lavoro  garantisce,  nel  limite di 15
milioni,  di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura
finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.
    Il  Sottosegretario  on.le  Viespoli  ritiene,  alla  luce, delle
previsioni  dell'art.  1,  comma  155  della  legge n. 311/2004, come
integrato  dall'art.  13,  comma  2,  lettera b) del decreto-legge n.
35/2005,   che   quanto   sopra  concordato  risponda  alle  esigenze
ocupazionali  del  territorio  e  sia  funzionale  a  contribuire  al
superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
      Letto, confermato, sottoscritto

 

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