IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in
particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per
l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e
Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime
finalita';
Visto il verbale del 2 maggio 2005, recante il piano per la
gestione della crisi occupazionale dei settori tessile, abbigliamento
e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella regione Marche,
con la indicazione delle iniziative in materia di politiche attive
del lavoro e di politiche industriali, volte alla ricollocazione dei
lavoratori coinvolti;
Visto il verbale di accordo in data 9 maggio 2005, stipulato ai
sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on.le Pasquale
Viespoli, tra la regione Marche, le Organizzazioni datoriali e le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato
l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile,
abbigliamento, calzaturiero, che colpisce le aziende ubicate
nell'area distrettuale delle calzature Fermano-Maceratese, nonche' le
aziende tessili, dell'abbigliamento e delle calzature della regione
Marche, si prevede l'utilizzo dei suenti strumenti di sostegno al
reddito:
il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
straordinaria nei confronti dei lavoratori dipeneenti delle imprese
artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, della legge n. 223/1991;
il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese
industriali fino a 15 dipendenti;
il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15
dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente
normativa;
la proroga, fino al 31 dicembre 2005, del trattamento di
mobilita' in favore dei lavoratori licenziati da imprese industriali,
con piu' di 15 dipendenti ai quali l'indennita' di mobilita' e'
scaduta o scadra' nel corso dell'anno 2005;
Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale
sottoscritto in data 9 maggio 2005;
Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento
straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle
condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo
ministeriale del 9 maggio 2005;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato
nel Verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 9 maggio
2005 che ha recepito l'intesa raggiunta in sede territoriale il
2 maggio 2005, che diventa parte integrante del presente
provvedimento, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento
straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane, he non rientrano nella disciplina
di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, delle
imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali
con piu' di 15 dipendenti, che non possono ricorrere alla CIGS ai
sensi della normativa vigente, operanti nei settori di cui alle
premesse.
Art. 2.
Ai lavoratori licenziati da aziende industriali con piu' di 15
dipendenti, operanti nei settori citati, il trattamento di mobilita',
scaduto o in scadenza nel corso dell'anno 2005, puo' essere prorogato
fino al 31 dicembre 2005.
Art. 3.
I lavoratori destinatari dei trattamenti CIGS ai sensi del
precedente art. 1, devono avere un'anzianita' lavorativa presso
l'impresa che procede alle sospensioni, non inferiore a 90 giorni.
Art. 4.
Gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono disposti nel limite
massimo complessivo di spesa di euro 15.000.000,00, ivi inclusi gli
oneri per il riconoscimento della contribuzione figurativa, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e gli oneri per A.N.F.
Art. 5.
Le societa' di cui all'art. 1 sono tenute a versare, durante
l'utilizzo dei trattamenti in questione, e comunque non oltre il
31 dicembre 2006, la contribuzione prevista dalle disposizioni
vigenti in materia.
Art. 6.
L'onere complessivo, pari ad euro 15.000.000,00, gravera' sul
capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 Occupazione sui fondi impegnati con
decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005.
Art. 7.
Le imprese beneficiarie sono tenute a presentare mensilmente
all'I.N.P.S. comunicazioni sull'effettivo utilizzo degli
ammortizzatori concessi.
Art. 8.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie,
individuato dall'art. 4, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi
di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento, anche avvalendosi delle comunicazioni
mensili di cui all'articolo precedente oltre che dei dati e delle
informazioni forniti dalle Amministrazioni coinvolte nei procedimenti
di concessione dei trattamenti medesimi, e a darne riscontro al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e al Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2005
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2005 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 15
VERBALE DI ACCORDO
In data 9 maggio 2005, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli,
assistito dalla D.G Ammortizzatori e I.O., dalla D.G. della tutela
delle condizioni di lavoro e dalla Direzione regionale del lavoro
delle Marche, si e' tenuta una riunione per l'esame della situazione
del settore TAC (Tessile, abbigliamento, calzaturiero) della regione
Marche.
Hanno partecipato:
l'assessore alle politiche del lavoro della regione Marche,
prof. Ugo Ascoli;
il Direttore del dipartimento «sviluppo economico», della
regione Marche dott. Fabrizio Costa;
Confindustria Marche;
C.AS.A. Marche;
Confartigianato Marche;
CLAAI Marche;
CNA Marche;
CGIL Marche;
FILTEA CGIL Marche;
CISL Marche;
FEMCA CISL Marche;
UIL Marche;
La Direzione generale INPS;
La Direzione regionale INPS di Ancona;
Italia Lavoro;
Considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera
produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiero, che colpisce le
aziende ubicate nell'area distrettuale delle calzature
Fermano-Maceratese, nonche' le aziende tessili, dell'abbigliamento e
delle calzature della regione Marche (codici attivita' ISTAT/ATECO 91
17-18-19 e pertinenti sottogruppi) con pesanti ricadute
sull'occupazione;
Considerato, altresi', che le imprese del settore di cui sopra si
configurano per la maggior parte come aziende artigiane, o aziende
industriali fino a 15 dipendenti e pertanto prive della copertura
degli ammortizzatori sociali;
Considerata la necessita' di intervenire con misure che possano
consentire il superamento della situazione di crisi, anche con
specifici interventi in favore dell'occupazione, idonei al
superamento dell'attuale fase di congiuntura negativa;
Considerato che la regione Marche, le organizzazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali di categoria del
tessile, abbigliamento, calzaturiero hanno sottoscritto, in data
2 maggio 2005, un Piano per la gestione della crisi occupazionale del
settore stesso;
Ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art 1,
comma 155, della legge n. 311/2004, come integrato dall'art. 13,
comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 35/2005 ai fini della
concessione, in deroga alla vigente normativa, della cassa
integrazione guadagni straordinaria alle imprese artigiane ed alle
imprese industriali e della proroga della indennita' di mobilita' per
i lavoratori licenziati dalle imprese industriali con piu' di 15
dipendenti, appartenenti al settore TAC (tessile, abbigliamento,
calzaturiero), ubicate nella regione Marche;
Le parti concordano quanto segue:
1) il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo'
essere erogato in favore dei dipendenti (operai, impiegati,
intermedi, quadri) delle imprese artigiane (cui non si applica l'art.
12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991) e delle imprese industriali
fino a 15 dipendenti. Il trattamento di integrazione salariale
straordinaria puo' essere, altresi', erogato ai dipendenti delle
imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono
ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa. Per tutte le
imprese industriali dovra' essere verificata l'impossibilita' del
ricorso alla CIGO. I trattamenti di CIGS ai sensi del presente
accordo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2006;
2) i lavoratori beneficiari devono avere un'anzianita'
lavorativa presso l'impresa che procede alla sospensione, non
inferiore a 90 giorni;
3) ai lavoratori licenziati da aziende industriali con piu' di
15 dipendenti, l'indennita' di mobilita', scaduta o in scadenza nel
corso dell'anno 2005, puo' essere prorogata fino al 31 dicembre 2005;
4) Le imprese, ai fini del perfezionamento dell'iter di
concessione del trattamento di CIGS, stipuleranno preventivamente con
le OO.SS.LL. i relativi accordi sindacali;
5) Le domande di CIGS, unitamente al verbale di consultazione
sindacale, saranno inoltrate alla DRL di Ancona, che autorizzera' -
previa verifica delle condizioni individuate nel presente verbale -
la sede regionale I.N.P.S. ad erogare i relativi trattamenti,
successivamente all'emanazione del decreto interministeriale previsto
dal citato comma 155. Le imprese beneficiarie comunicheranno
mensilmente all'I.N.P.S. territorialmente competente l'effettivo
utilizzo dell'ammortizzatore sociale concesso; con la stessa cadenza
lo stesso Istituto provvedera' ad informare la DRL e la regione
Marche sull'ammontare delle risorse effettivamente utilizzate;
6) la concessione dei trattamenti di cui ai punti precedenti
non potra' superare il limite complessivo di spesa di 15 milioni di,
euro comprensivi delle indennita' e delle relative prestazioni
accessorie;
7) l'erogazione del trattamento di CIGS ai sensi dell'art. 1,
comma 155 della legge n. 311/2004 o' incompatibile, con ogni
trattamento previdenziale o assistenziale connesso alla sospensione
dall'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico della regione;
8) le parti firmatarie del presente verbale si incontreranno in
sede territoriale al fine di definire modalita', termini e criteri
applicativi della presente intesa, nell'ambito dei principi nella
stessa concordati;
9) la regione Marche si attivera' per il superamento
dell'attuale fase di crisi del settore attraverso le azioni di cui al
«Piano di gestione della crisi occupazionale del settore TAC delle
Marche» che si allega al presente verbale, di cui diventa parte
integrante;
10) il Ministero del lavoro garantisce, nel limite di 15
milioni, di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, la copertura
finanziaria dell'intervento di cui al presente accordo.
Il Sottosegretario on.le Viespoli ritiene, alla luce, delle
previsioni dell'art. 1, comma 155 della legge n. 311/2004, come
integrato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n.
35/2005, che quanto sopra concordato risponda alle esigenze
ocupazionali del territorio e sia funzionale a contribuire al
superamento dell'attuale situazione di crisi del settore.
Letto, confermato, sottoscritto
Inizio