Disciplinato il coinvolgimento dei lavoratori nell'attivitą della societą per azioni europea (SE), che comprende l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante le quali i rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito della societą.
E' quanto previsto dal decreto legislativo n. 188 del 19 Agosto 2005 che, in attuazione della direttiva 2001/86/CE, completa lo statuto della societą europea (SE) di cui al regolamento (CE) n. 2157 dell'8 ottobre 2001.
DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005 , n. 188
Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
(GU n. 220 del 21-9-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003;
Vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa
lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente decreto
disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nelle attivita' delle societa' per
azioni europee, di seguito denominata: «SE», di cui al regolamento (CE) n. 2157
dell'8 ottobre 2001, di seguito denominato: «regolamento».
2. A tale fine sono stabilite modalita' relative al coinvolgimento dei
lavoratori in ciascuna SE, conformemente alla procedura di negoziazione di cui
agli articoli da 3 a 6 o, nelle circostanze di cui all'articolo 7, a quella
prevista nell'allegato I.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) «SE», una societa' costituita conformemente al regolamento;
b) «societa' partecipanti», le societa' partecipanti direttamente alla
costituzione di una SE;
c) «affiliata» di una societa', un'impresa sulla quale la societa' esercita
un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto
legislativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita come controllata;
d) «affiliata o dipendenza interessata», l'affiliata o la dipendenza di una societa'
partecipante, che e' destinata a divenire affiliata o dipendenza della SE a
decorrere dalla creazione di questa ultima;
e) «rappresentanti dei lavoratori», i rappresentanti dei lavoratori ai sensi
della legge, nonche' degli accordi interconfederali 20 dicembre 1993 e 27
luglio 1994, e successive modifiche, o dei contratti collettivi nazionali di
riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non trovino
applicazione;
f) «organo di rappresentanza» l'organo di rappresentanza dei lavoratori
costituito mediante gli accordi di cui all'articolo 4 o conformemente alle
disposizioni dell'allegato, onde attuare l'informazione e la consultazione dei
lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze situate nella Comunita'
e, ove applicabile, esercitare i diritti di partecipazione relativamente alla
SE;
g) «delegazione speciale di negoziazione», la delegazione istituita
conformemente all'articolo 3 per negoziare con l'organo competente delle societa'
partecipanti le modalita' del coinvolgimento dei lavoratori nella SE;
h) «coinvolgimento dei lavoratori», qualsiasi meccanismo, ivi comprese
l'informazione, la consultazione e la partecipazione, mediante il quale i
rappresentanti dei lavoratori possono esercitare un'influenza sulle decisioni
che devono essere adottate nell'ambito della societa';
i) «informazione», l'informazione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori
ovvero dei rappresentanti dei lavoratori, da parte dell'organo competente della
SE, sui problemi che riguardano la stessa SE e qualsiasi affiliata o dipendenza
della medesima situata in un altro Stato membro, o su questioni che esorbitano
dai poteri degli organi decisionali di un unico Stato membro, con tempi, modalita'
e contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad una
valutazione approfondita dell'eventuale impatto e, se del caso, di preparare
consultazioni con l'organo competente della SE;
l) «consultazione», l'apertura di un dialogo e d'uno scambio di opinioni tra
l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei
lavoratori e l'organo competente della SE, con tempi, modalita' e contenuti che
consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da
essi ricevute, di esprimere - circa le misure previste dall'organo competente -
un parere di cui si puo' tener conto nel processo decisionale all'interno della
SE;
m) «partecipazione» l'influenza dell'organo di rappresentanza dei lavoratori
ovvero dei rappresentanti dei lavoratori nelle attivita' di una societa'
mediante:
1) il diritto di eleggere o designare alcuni dei membri dell'organo di
vigilanza o di amministrazione della societa', o 2) il diritto di raccomandare
la designazione di alcuni o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di
amministrazione della societa' ovvero di opporvisi.
Art. 3.
Istituzione di una delegazione speciale di negoziazione
1. Quando gli organi di
direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti stabiliscono il
progetto di costituzione di una SE, non appena possibile dopo la pubblicazione
del progetto di fusione o creazione di una holding o dopo l'approvazione di un
progetto di costituzione di un'affiliata o di trasformazione in una SE, essi
prendono le iniziative necessarie, comprese le informazioni da fornire circa l'identita'
e il numero di lavoratori delle societa' partecipanti, delle affiliate o
dipendenze interessate, per avviare una negoziazione con i rappresentanti dei
lavoratori delle societa' sulle modalita' del coinvolgimento dei lavoratori
nella SE.
2. A tale fine e' istituita una delegazione speciale di negoziazione,
rappresentativa dei lavoratori delle societa' partecipanti e delle affiliate o
dipendenze interessate, secondo gli orientamenti di seguito indicati:
a) in occasione dell'elezione o designazione dei membri della delegazione
speciale di negoziazione occorre garantire:
1) che tali membri siano eletti o designati in proporzione al numero dei
lavoratori impiegati con contratto di lavoro subordinato in ciascuno Stato
membro dalle societa' partecipanti e dalle affiliate o dipendenze interessate,
assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per
cento o sua frazione, del numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato
impiegati in ciascuno Stato membro dalle societa' partecipanti e dalle
affiliate o dipendenze interessate nell'insieme degli Stati membri. Tali
membri, nella misura del possibile, devono ricomprendere almeno uno che
rappresenti ciascuna societa' partecipante che ha lavoratori. Dette misure non
devono comportare un aumento complessivo dei membri;
2) che, nel caso di una SE costituita mediante fusione, siano presenti altri
membri supplementari per ogni Stato membro in misura tale da assicurare che la
delegazione speciale di negoziazione annoveri almeno un rappresentante per ogni
societa' partecipante che e' iscritta e ha lavoratori con contratto di lavoro
subordinato impiegati in tale Stato membro e della quale si propone la
cessazione come entita' giuridica distinta in seguito all'iscrizione della SE se:
il numero di detti membri supplementari non supera il 20 per cento del numero
di membri designati in virtu' del numero 1); e la composizione della
delegazione speciale di negoziazione non comporta una doppia rappresentanza dei
lavoratori interessati;
3) che, nel caso di cui al numero 2), se il numero di tali societa' e'
superiore a quello dei seggi supplementari disponibili conformemente al comma
1, detti seggi supplementari sono attribuiti a societa' di Stati membri diversi
in ordine decrescente rispetto al numero di lavoratori ivi occupati;
b) in fase di prima applicazione i membri della delegazione speciale di
negoziazione sono eletti o designati tra i componenti delle rappresentanze
sindacali (RSU/RSA) dalle rappresentanze sindacali medesime congiuntamente con
le organizzazioni sindacali stipulanti gli accordi collettivi vigenti. Tali
membri possono comprendere rappresentanti dei sindacati indipendentemente dal
fatto che siano o non siano lavoratori di una societa' partecipante o di una affiliata
o dipendenza interessata;
c) ove in uno stabilimento o una impresa manchi, per motivi indipendenti dalla volonta'
dei lavoratori, una preesistente forma di rappresentanza sindacale, le
organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dalle societa' partecipanti determinano le modalita'
di concorso dei lavoratori di detto stabilimento o di detta impresa alla
elezione o designazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione.
3. La delegazione speciale di negoziazione e gli organi competenti delle societa'
partecipanti determinano, tramite accordo scritto, le modalita' del
coinvolgimento dei lavoratori nella SE. A tale fine, gli organi competenti delle
societa' partecipanti informano la delegazione speciale di negoziazione del
progetto e dello svolgimento del processo di costituzione della SE, sino
all'iscrizione di quest'ultima.
4. Fatti salvi i commi 7, 8 e 9, la delegazione speciale di negoziazione decide
a maggioranza assoluta dei suoi membri, purche' tale maggioranza rappresenti
anche la maggioranza assoluta dei lavoratori. Ciascun membro dispone di un
voto. Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati portino ad una riduzione dei
diritti di partecipazione, la maggioranza richiesta per decidere di approvare
tale accordo e' composta dai voti di due terzi dei membri della delegazione
speciale di negoziazione che rappresentino almeno due terzi dei lavoratori,
compresi i voti dei membri che rappresentano i lavoratori occupati in almeno
due Stati membri:
a) nel caso di una SE da costituire mediante fusione, se la partecipazione
comprende almeno il 25 per cento del numero complessivo dei lavoratori delle societa'
partecipanti, o b) nel caso di una SE da costituire mediante creazione di una holding
o costituzione di un'affiliata, se la partecipazione comprende almeno il 50 per
cento del numero complessivo dei lavoratori delle societa' partecipanti.
5. Per «riduzione dei diritti di partecipazione» si intende una quota dei
membri degli organi della SE ai sensi dell'articolo 2, lettera k), inferiore
alla quota piu' elevata esistente nelle societa' partecipanti.
6. Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione puo' chiedere
ad esperti di sua scelta, ad esempio a rappresentanti delle appropriate
organizzazioni di lavoratori di livello comunitario, di assisterla nei lavori.
Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di
consulenza su richiesta della suddetta delegazione, ove opportuno per favorire
la coerenza a livello comunitario. La delegazione speciale di negoziazione puo'
decidere di informare dell'inizio dei negoziati i rappresentanti delle
competenti organizzazioni sindacali esterne, incluse le organizzazioni di
lavoratori.
7. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere a maggioranza, quale
specificata di seguito, di non aprire negoziati o di porre termine a negoziati
in corso e di avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione
dei lavoratori che vigono negli Stati membri in cui la SE annovera lavoratori.
Tale decisione interrompe la procedura per la conclusione dell'accordo
menzionato all'articolo 4. Qualora venga presa tale decisione, non si applica
nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.
8. La maggioranza richiesta per decidere di non aprire o di concludere i
negoziati e' composta dai voti di due terzi dei membri che rappresentano almeno
due terzi dei lavoratori, compresi i voti dei membri che rappresentano i
lavoratori impiegati in almeno due Stati membri.
9. Nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, i commi 7 ed 8 non si
applicano se la partecipazione e' prevista nella societa' da trasformare.
10. La delegazione speciale di negoziazione puo' nuovamente riunirsi su richiesta
scritta di almeno il 10 per cento dei lavoratori della SE, delle affiliate e
dipendenze, o dei loro rappresentanti, non prima che siano trascorsi due anni
dalla decisione anzidetta, a meno che le parti convengano di riaprire i
negoziati ad una data anteriore. Se la delegazione speciale decide di riavviare
i negoziati con la direzione, ma non e' raggiunto alcun accordo, non si applica
nessuna delle disposizioni di cui all'allegato I.
11. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di
negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalle societa'
partecipanti, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione
di espletare adeguatamente la propria missione. In particolare, salvo che non
sia diversamente convenuto, le societa' partecipanti sostengono le spese di cui
all'allegato I, parte seconda, paragrafo 1, lettera n).
Art. 4.
Contenuto dell'accordo
1. Gli organi competenti
delle societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano
con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalita' del
coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il comma 4, l'accordo previsto
dal comma 1, stipulato tra gli organi competenti delle societa' partecipanti e
la delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
b) la composizione, il numero di membri e la distribuzione dei seggi
dell'organo di rappresentanza che sara' l'interlocutore degli organi competenti
della SE nel quadro dei dispositivi di informazione e di consultazione dei
lavoratori di quest'ultima e delle sue affiliate e dipendenze;
c) le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la
consultazione dell'organo di rappresentanza;
d) la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire all'organo di
rappresentanza; in particolare, salvo che non sia diversamente convenuto, le societa'
partecipanti sostengono le spese di cui all'allegato I, parte seconda,
paragrafo 1, lettera n);
f) se, durante i negoziati, le parti decidono di istituire una o piu' procedure
per l'informazione e la consultazione anziche' un organo di rappresentanza, le modalita'
di attuazione di tali procedure;
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le parti decidano di stabilire modalita'
per la partecipazione dei lavoratori, il merito di tali modalita' compresi, a
seconda dei casi, il numero di membri dell'organo di amministrazione o di
vigilanza della SE che l'organo di rappresentanza dei lavoratori ovvero i
rappresentanti dei lavoratori saranno autorizzati ad eleggere, designare,
raccomandare o alla cui designazione potranno opporsi, le procedure per tale
elezione, designazione, raccomandazione o opposizione da parte dell'organo di
rappresentanza dei lavoratori ovvero i rappresentanti dei lavoratori, nonche' i
loro diritti;
h) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui
l'accordo deve essere rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo.
3. L'accordo non e' soggetto, tranne disposizione contraria in esso contenuta,
alle disposizioni di riferimento che figurano nell'allegato I.
4. Fatto salvo l'articolo 13, comma 3, lettera a), nel caso di una SE
costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei
lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello
che esisteva nella societa' da trasformare in SE.
Art. 5.
Durata dei negoziati
1. I negoziati iniziano
subito dopo la costituzione della delegazione speciale di negoziazione e
possono proseguire nei sei mesi successivi.
2. Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre
il periodo di cui al comma 1, fino ad un anno in totale, a decorrere
dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.
Art. 6.
Legge applicabile alla procedura di negoziazione
1. La legge applicabile alla procedura di negoziazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 e' la legge dello Stato membro in cui e' situata la sede sociale della costituenda SE. La SE registrata in Italia ha l'obbligo di far coincidere l'ubicazione dell'amministrazione centrale con quella della sede sociale.
Art. 7.
Disposizioni di riferimento
1. Le disposizioni di
riferimento previste dall'allegato I trovano applicazione dalla data di
iscrizione della SE nel registro delle imprese:
a) qualora le parti abbiano deciso nel corso di negoziati di avvalersi di tali
disposizioni ai fini della definizione delle forme di coinvolgimento dei
lavoratori nella costituenda SE;
b) qualora non sia stato concluso alcun accordo entro il termine previsto
all'articolo 5, e l'organo competente di ciascuna delle societa' partecipanti
decida di accettare l'applicazione delle disposizioni di riferimento alla SE e
di proseguire quindi con l'iscrizione della SE, ed inoltre la delegazione
speciale di negoziazione non abbia preso ai sensi dell'articolo 3, comma 7, la
decisione di non aprire negoziati o di porre termine ai negoziati in corso e di
avvalersi delle norme in materia di informazione e consultazione dei lavoratori
vigenti in Italia e negli altri Stati membri in cui al SE annovera lavoratori.
2. Le disposizioni di riferimento stabilite nell'allegato I, parte terza, si
applicano soltanto qualora:
a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, le norme vigenti in
uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di
direzione o di vigilanza si applichino ad una societa' trasformata in SE;
b) nel caso di una SE costituita mediante fusione:
1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa'
partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 25
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa'
partecipanti; o 2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu'
delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione
comprendente meno del 25 per cento del numero complessivo di lavoratori di
tutte le societa' partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida
in tal senso;
c) nel caso di una SE costituita mediante creazione di una holding o
costituzione di un'affiliata:
1) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu' delle sue societa'
partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente almeno il 50
per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa'
partecipanti; o 2) anteriormente all'iscrizione della SE, esista presso una o piu'
delle sue societa' partecipanti una o piu' delle forme di partecipazione comprendente
meno del 50 per cento del numero complessivo di lavoratori di tutte le societa'
partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione decida in tal senso.
3. Se presso diverse societa' partecipanti esisteva piu' di una delle forme di
partecipazione, la delegazione speciale di negoziazione decide quale di esse
viene introdotta nella SE. La delegazione speciale di negoziazione informa
l'organo competente delle societa' partecipanti delle decisioni da essa
adottate ai sensi del comma 2 e del presente comma.
Art. 8.
Segreto e riservatezza
1. I membri della
delegazione speciale di negoziazione e dell'organo di rappresentanza, nonche'
gli esperti che li assistono ed i rappresentanti dei lavoratori che operano
nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione non sono
autorizzati a rivelare a terzi notizie ricevute in via riservata e qualificate
come tali dall'organo competente della SE e delle societa' partecipanti. Tale
divieto permane anche successivamente alla scadenza del termine previsto dal
mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilita'
civile e quanto previsto dall'articolo 12, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dai contratti collettivi applicati.
2. L'organo di vigilanza o di amministrazione della SE o della societa'
partecipante situato nel territorio italiano non e' obbligato a comunicare
informazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare
notevoli difficolta' al funzionamento della SE, o eventualmente della societa' partecipante,
o delle sue affiliate e dipendenze, o da arrecare loro danno.
3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di
conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie
fornite e qualificate come tali, nonche' per la concreta determinazione dei
criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di
creare notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata dalle
imprese affiliate e dipendenze o di arrecare loro danno.
4. La commissione e' composta da tre membri rispettivamente designati:
a) dall'organo di rappresentanza o dai rappresentanti dei lavoratori che
operano nell'ambito della procedura di informazione e consultazione;
b) gli organi di direzione o di amministrazione delle societa' partecipanti
della societa' europea;
c) dalle parti di comune accordo.
5. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro di cui alla
lettera c) del comma 4, quest'ultimo e' sorteggiato tra i nominativi compresi in
un'apposita lista di nomi, non superiore a sei, preventivamente concordata.
6. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla data di
ricezione del ricorso proposto dall'organo di cui alla lettera a) del comma 4.
Art. 9.
Funzionamento dell'organo di rappresentanza e procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
1. L'organo competente della SE e l'organo di rappresentanza operano con spirito di cooperazione nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. La stessa disposizione vale per la cooperazione tra l'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione di questi ultimi.
Art. 10.
Tutela dei rappresentanti dei lavoratori
1. I membri della
delegazione speciale di negoziazione, i membri dell'organo di rappresentanza, i
rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per
l'informazione e la consultazione e i rappresentanti dei lavoratori che fanno
parte dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE e che sono
impiegati presso la SE, le sue affiliate o controllate, o dipendenze ovvero una
societa' partecipante fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della
stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei
lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi vigenti negli
Stati membri in cui sono impiegati.
2. Per i rappresentanti di cui al comma 1 tali tutele e garanzie comportano altresi'
il diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni ed il
rimborso dei costi di viaggio e di soggiorno per i periodi necessari allo
svolgimento delle loro funzioni nelle misure che saranno definite dalle parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
3. Le parti definiscono, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, tutti
gli aspetti operativi concernenti l'esercizio della rappresentanza dei
lavoratori nella SE, nelle sue controllate o dipendenze e nelle societa'
partecipanti.
Art. 11.
Sviamento di procedura
1. Qualora dopo la
registrazione della societa' europea intervengano modifiche sostanziali nella societa'
europea, nelle societa' partecipanti e nelle affiliate, effettuate con lo scopo
di privare i lavoratori dei loro diritti di coinvolgimento deve essere posto in
essere un nuovo negoziato.
2. Il negoziato e' avviato su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori delle
societa' sussidiarie o stabilimenti della societa' europea e si svolge secondo
le procedure di cui agli articoli da 3 a 7 tenuto conto della situazione
esistente alla data di avvio dei negoziati inizialmente avviati ai sensi
dell'articolo 3.
Art. 12.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca
reato, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8 il direttore
generale della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti interessate,
valutati i lavori della commissione tecnica di cui all'articolo 8, applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da 1.033 euro a
6.198 euro.
2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo dell'organo di vigilanza o
di amministrazione della SE o della societa' partecipante di cui all'articolo 8
di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori o agli
obblighi di informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui
all'articolo 4, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, e' costituita
una commis-sione di conciliazione composta da membri nominati dalle parti
interessate, presieduta da un soggetto nominato dalle parti stesse di comune
accordo e costituita secondo le regole dettate all'articolo 8. In caso di
mancato accordo fra le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli
obblighi, il direttore generale della Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro, accerta l'eventuale
inadempienza e ordina l'adempimento degli obblighi stessi. Qualora non venga
ottemperato all'ordine entro il termine di trenta giorni, il direttore generale
applica a carico del soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165
euro a 30.988 euro.
Art. 13.
Relazione tra il presente decreto e altre disposizioni
1. Qualora la SE sia
un'impresa di dimensioni comunitarie o un'impresa di controllo di un gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n.
74, le disposizioni di quest'ultimo non sono applicabili ad essa ne' alle sue
affiliate. Tuttavia, qualora, conformemente all'articolo 3, commi da 7 a 10, la
delegazione speciale di negoziazione decida di non avviare negoziati o di porre
termine a quelli gia' iniziati, si applicano le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74.
2. Le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori agli organismi
societari, previste dalla legge ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti
societari diverse da quelle del presente decreto, non si applicano alle societa'
costituite conformemente al regolamento e contemplate dal presente decreto.
3. Il presente decreto non pregiudica:
a) i diritti esistenti in materia di coinvolgimento dei lavoratori, previsti
dalla legge e dagli accordi collettivi ovvero dagli atti costitutivi e dagli
statuti societari, diversi da quelli del presente decreto, di cui godono i
lavoratori della SE e delle sue affiliate e dipendenze, diversi dalla
partecipazione agli organi della SE;
b) le disposizioni in materia di partecipazione agli organi previste dalla
legge ovvero dagli atti costitutivi societari, diverse da quelle del presente
decreto di cui sono destinatarie le affiliate della SE.
Art. 14.
Disposizioni transitorie e finali
1. E' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un comitato tecnico composto da
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da membri
nominati dalle parti sociali preposto ad attivita' di osservatorio e
monitoraggio dell'applicazione del presente decreto legislativo.
2. All'istituzione ed al funzionamento del comitato tecnico di cui al comma 1
si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente. La partecipazione al comitato non da' luogo alla
corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I (Disposizioni di riferimento di cui all'articolo 7)
Parte prima.
Composizione dell'organo di rappresentanza dei lavoratori
1. Al fine di realizzare
l'obiettivo indicato all'articolo 1 e nei casi previsti all'articolo 7, e'
istituito un organo di rappresentanza conformemente alle seguenti norme:
a) l'organo di rappresentanza e' composto da lavoratori della SE e delle sue
affiliate e dipendenze, eletti o designati al loro interno dai rappresentanti
dei lavoratori o, in mancanza di questi, dall'insieme dei lavoratori,
congiuntamente alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti collettivi
nazionali di riferimento;
b) l'elezione o designazione dei membri dell'organo di rappresentanza avviene
conformemente alle leggi, nonche' agli accordi interconfederali 20 dicembre
1993 e 27 luglio 1994, e successive modifiche, o ai contratti collettivi
nazionali di riferimento qualora i predetti accordi interconfederali non
trovino applicazione;
c) qualora si verifichino modificazioni nella struttura organizzativa della SE:
1) con allocazione di una o piu' unita' locali situate in uno Stato membro che
in precedenza non era coinvolto nella SE: i lavoratori di tale unita' devono,
nei termini previsti dalle norme nazionali, designare o eleggere un loro
rappresentante nell'organo di rappresentanza dei lavoratori;
2) con soppressione di una o piu' unita' locali presenti in uno Stato membro: i
rappresentanti dei lavoratori delle unita' locali di uno Stato membro decadono
dall'organo di rappresentanza e l'organo stesso si ridetermina nella
composizione risultante a seguito della avvenuta decadenza;
3) con alterazione della distribuzione dell'occupazione nell'ambito della SE,
sue controllate o dipendenze per una quota pari almeno il 10 % dell'occupazione
totale del complesso di tale societa': la rappresentanza dei lavoratori che
operano nei singoli Stati membri deve essere modificata in relazione alle variazioni
intervenute;
d) se le sue dimensioni lo giustificano, l'organo di rappresentanza elegge al
suo interno un comitato ad hoc composto al massimo da tre membri;
e) l'organo di rappresentanza adotta il suo regolamento interno;
f) i membri dell'organo di rappresentanza sono eletti o designati in
proporzione al numero dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato in
ciascuno Stato membro dalle societa' partecipanti, nonche' dalle affiliate o
dipendenze interessate, assegnando ad uno Stato membro un seggio per ogni
quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati dalle societa'
partecipanti, nonche' dalle affiliate o dipendenze interessate nell'insieme
degli Stati membri;
g) l'organo competente della SE e' informato della composizione dell'organo di
rappresentanza;
h) quattro anni dopo la sua istituzione, l'organo di rappresentanza delibera in
merito all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui agli articoli 4 e 7
oppure di mantenere l'applicazione delle disposizioni di riferimento adottate
in conformita' del presente allegato.
2. Qualora si decida di negoziare un accordo in conformita' dell'articolo 4, si
applicano per quanto possibile gli articoli 3 (paragrafi da 4 a 7), 4, 5 e 6 e
l'espressione «delegazione speciale di negoziazione» e' sostituita da «organo
di rappresentanza». Qualora al termine del negoziato non sia stato concluso
alcun accordo, rimangono applicabili le disposizioni inizialmente adottate in conformita'
delle disposizioni di riferimento.
Parte seconda.
Disposizioni di riferimento per l'informazione e la consultazione
1. Le competenze e i
poteri dell'organo di rappresentanza istituito nella SE sono disciplinati dalle
seguenti norme:
a) la competenza dell'organo di rappresentanza si limita alle questioni che riguardano
la stessa SE o qualsiasi affiliata o dipendenza situata in un altro Stato
membro ovvero che esorbitano i poteri degli organi decisionali in un singolo
Stato membro;
b) fatte salve le riunioni tenute conformemente alla lettera c), l'organo di
rappresentanza ha il diritto di essere informato e consultato, in tempo utile,
e a tale fine di incontrare l'organo competente della SE almeno una volta all'anno,
in base a relazioni periodiche elaborate dall'organo competente, riguardo
all'evoluzione delle attivita' e delle prospettive della SE. Le direzioni
locali ne sono informate;
c) l'organo competente della SE trasmette all'organo di rappresentanza gli
ordini del giorno delle riunioni dell'organo di amministrazione o, se del caso,
di direzione e di vigilanza e copia di tutti i documenti presentati
all'assemblea generale degli azionisti;
d) la riunione verte in particolare sui seguenti aspetti della SE: struttura,
situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle attivita', della
produzione e delle vendite, situazione e evoluzione probabile dell'occupazione,
investimenti, cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione,
introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi,
trasferimenti di produzione, fusioni, diminuzione delle dimensioni o chiusura
delle imprese, degli stabilimenti o di parti importanti degli stessi, e
licenziamenti collettivi;
e) qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano notevolmente
sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso di delocalizzazione,
trasferimento, chiusura di imprese o di stabilimenti oppure licenziamenti
collettivi, l'organo di rappresentanza ha il diritto di esserne informato in
tempo utile.
L'organo di rappresentanza o, se questo decide in tal senso soprattutto per
motivi di urgenza, il comitato ad hoc ha il diritto di riunirsi, a sua
richiesta, con l'organo competente della SE o qualsiasi altro livello di
direzione piu' appropriato nell'ambito della SE, avente la competenza di
prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle misure che
incidono sugli interessi dei lavoratori;
f) qualora l'organo competente decida di non agire conformemente al parere
espresso dell'organo di rappresentanza, quest'ultimo dispone della facolta' di
riunirsi nuovamente con l'organo competente della SE nella prospettiva di
trovare un accordo. Nel caso di una riunione organizzata con il comitato ad hoc
hanno il diritto di partecipare anche i membri dell'organo di rappresentanza
che rappresentano lavoratori direttamente interessati dalle misure in
questione;
g) le riunioni di cui alla presente parte seconda lasciano impregiudicate le
prerogative dell'organo competente;
h) prima delle riunioni con l'organo competente della SE, l'organo di
rappresentanza o il comitato ad hoc, eventualmente allargato conformemente al
secondo periodo della lettera f) della presente parte seconda, puo' riunirsi
senza che i rappresentanti dell'organo competente siano presenti;
i) fatto salvo l'articolo 8, i membri dell'organo di rappresentanza informano i
rappresentanti dei lavoratori della SE e delle sue affiliate o dipendenze
riguardo al contenuto e ai risultati della procedura di informazione e
consultazione;
l) l'organo di rappresentanza o il comitato ad hoc puo' farsi assistere da
esperti di sua scelta;
m) nella misura in cui cio' risulta necessario allo svolgimento dei loro
compiti, i membri dell'organo di rappresentanza hanno diritto a un congedo di
formazione senza perdita di retribuzione;
n) le spese dell'organo di rappresentanza sono sostenute dalla SE, che fornisce
ai membri di quest'ultimo le risorse finanziarie e materiali necessarie a
consentire loro di svolgere in modo adeguato le proprie funzioni e la
formazione a cio' finalizzata.
2. In particolare, la SE prende a proprio carico - salvo che non sia stato
diversamente convenuto - le spese di organizzazione e di interpretariato delle
riunioni, le spese relative ai costi di un solo esperto, nonche' le spese di
soggiorno e di viaggio dei membri dell'organo di rappresentanza e del comitato
ad hoc.
Parte terza.
Disposizioni di riferimento per la partecipazione
1. La partecipazione dei
lavoratori alla SE e' disciplinata dalle seguenti disposizioni:
a) nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, se le norme vigenti
in uno Stato membro in materia di partecipazione dei lavoratori all'organo di amministrazione
o di vigilanza si applicavano anteriormente all'iscrizione, tutti gli elementi
della partecipazione dei lavoratori continuano ad applicarsi alla SE. A tal
fine, si applica per quanto possibile la lettera b);
b) negli altri casi di costituzione di una SE i lavoratori della SE e delle sue
affiliate e dipendenze e/o il loro organo di rappresentanza sono autorizzati ad
eleggere, designare, raccomandare o ad opporsi alla designazione di un numero
di membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza della SE pari alla piu'
alta quota applicabile nelle societa' partecipanti prima dell'iscrizione della
SE.
2. Se nessuna delle societa' partecipanti era soggetta a disposizioni per la partecipazione
prima dell'iscrizione della SE, non vi e' l'obbligo di introdurre disposizioni
per la partecipazione dei lavoratori.
3. La ripartizione dei seggi dell'organo di amministrazione o di quello di
vigilanza tra i membri rappresentanti dei lavoratori nei vari Stati membri o le
modalita' secondo cui i lavoratori della SE possono raccomandare la
designazione dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dall'organo di
rappresentanza in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati
in ciascuno Stato membro. Se i lavoratori di uno o piu' Stati membri non sono
soggetti al criterio proporzionale, l'organo di rappresentanza designa uno dei
membri dello Stato membro in questione, in particolare dello Stato membro in
cui la SE ha la sede sociale, laddove opportuno. Ciascuno Stato membro puo'
determinare le modalita' secondo cui devono essere ripartiti i seggi
dell'organo di amministrazione o di quello di vigilanza che sono ad esso
assegnati.
4. Tutti i membri eletti, designati o raccomandati dall'organo di
rappresentanza o eventualmente dai lavoratori per l'organo di amministrazione
o, se del caso, di vigilanza della SE, sono membri a pieno titolo di tale
organo, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri che
rappresentano gli azionisti, compreso il diritto di voto.