IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


                           di concerto con


              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


                                  e


             IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
                   NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e'  stato  approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
  Visto  il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge,
con  modificazioni,  dall'art.  1,  legge  20 agosto  2001,  n.  333,
concernente  disposizioni  urgenti  per  assicurare l'ordinario avvio
dell'anno scolastico;
  Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143;
  Vista  la legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma 605,
lettera   c),  prevede  la  definizione  di  un  piano  triennale  di
assunzioni   a   tempo  indeterminato  per  gli  anni  2007/2009  per
complessive  150.000  unita'  di personale docente e 20.000 unita' di
personale  ATA,  al  fine  di dare adeguata soluzione al fenomeno del
precariato;
  Visto il successivo comma 606 della stessa legge che stabilisce che
il  decreto  concernente  tale  materia  e'  adottato con decreto del
Ministro  della  pubblica  istruzione  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
  Considerato  che  il  piano  pluriennale  di  cui  trattasi  ha  la
finalita', come previsto nella legge finanziaria per il 2007, di dare
adeguata  soluzione  al precariato, di evitarne la ricostituzione, di
stabilizzare  e  rendere  piu' funzionali gli assetti scolastici e di
contribuire ad abbassare l'eta' media del personale scolastico;
  Visto  l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Preso  atto  dei  posti disponibili e vacanti per l'anno scolastico
2007/2008,  relativi alle dotazioni organiche del personale docente e
del personale ATA;
  Ritenuto  per  l'anno  scolastico  2007/2008,  di poter programmare
l'assunzione  di  50.000  unita'  di  personale docente ed educativo,
comprensivo delle 10.000 previste dal D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005,
e di 10.000 unita' di personale ATA;
  Considerato  che le restanti 100.000 unita' di personale docente ed
educativo  e  le restanti 10.000 unita' di personale ATA, programmate
per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, saranno ripartite, per
ciascun  anno  scolastico,  in  sede di adozione dei provvedimenti di
autorizzazione   ad   assumere,   di  cui  all'art.  39  della  legge
27 dicembre  1997, n. 449, in ragione delle vacanze che si renderanno
disponibili  per i suddetti anni scolastici e previa verifica, con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con la Presidenza del
Consiglio  dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della
concreta fattibilita' del piano;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.   In  attuazione  dell'art.  1,  comma 605,  lettera  c)  e  del
successivo  comma 606,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria  2007),  viene  definita  una programmazione triennale di
assunzioni  a  tempo indeterminato di personale docente, educativo ed
ATA, per gli anni scolastici compresi nel triennio 2007/2009, secondo
il seguente piano:
    per  l'anno  scolastico  2007/2008,  50.000  unita'  di personale
docente  ed  educativo, comprensive delle 10.000 previste dal D.I. n.
79 del 18 ottobre 2005, e 10.000 di personale ATA, da autorizzare con
le  procedure  previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
    per  gli  anni  scolastici  2008/2009  e  2009/2010,  le restanti
100.000 unita' di personale docente ed educativo e le restanti 10.000
unita'  di  personale  ATA  ripartite per ciascun anno scolastico, in
sede  di adozione dei provvedimenti di autorizzazione ad assumere, di
cui  all'art.  39  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, in ragione
delle  vacanze  che  si  renderanno  disponibili  per i suddetti anni
scolastici.
  2. In  sede  di  adozione  dei provvedimenti, previsti dall'art. 39
della  legge  27 dicembre  1997, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni,  con  i  quali  viene  autorizzato  il  contingente  di
assunzioni  da  effettuare  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  si
procedera'  a  verificare,  con  il  Ministero  dell'economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, la concreta fattibilita' del piano.
  3.  I  contingenti  di  cui  al  comma 1 sono, successivamente alla
predetta  autorizzazione,  ripartiti,  annualmente,  con  decreto del
Ministro  della pubblica istruzione tra i diversi gradi di istruzione
e profili professionali del personale ATA.
  4.  Le  assunzioni  a tempo indeterminato sono effettuate sui posti
che  risultano  a tal fine disponibili e vacanti, dopo la conclusione
di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
  5.  Il  presente  decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 17 luglio 2007

                Il Ministro della pubblica istruzione
                               Fioroni

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa


             Il Ministro per le riforme e le innovazioni
                   nella pubblica amministrazione
                              Nicolais

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 221