IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 20 agosto 2001, n. 333,
concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio
dell'anno scolastico;
Vista la legge 4 giugno 2004, n. 143;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, il cui art. 1, comma 605,
lettera c), prevede la definizione di un piano triennale di
assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2007/2009 per
complessive 150.000 unita' di personale docente e 20.000 unita' di
personale ATA, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del
precariato;
Visto il successivo comma 606 della stessa legge che stabilisce che
il decreto concernente tale materia e' adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione;
Considerato che il piano pluriennale di cui trattasi ha la
finalita', come previsto nella legge finanziaria per il 2007, di dare
adeguata soluzione al precariato, di evitarne la ricostituzione, di
stabilizzare e rendere piu' funzionali gli assetti scolastici e di
contribuire ad abbassare l'eta' media del personale scolastico;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Preso atto dei posti disponibili e vacanti per l'anno scolastico
2007/2008, relativi alle dotazioni organiche del personale docente e
del personale ATA;
Ritenuto per l'anno scolastico 2007/2008, di poter programmare
l'assunzione di 50.000 unita' di personale docente ed educativo,
comprensivo delle 10.000 previste dal D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005,
e di 10.000 unita' di personale ATA;
Considerato che le restanti 100.000 unita' di personale docente ed
educativo e le restanti 10.000 unita' di personale ATA, programmate
per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, saranno ripartite, per
ciascun anno scolastico, in sede di adozione dei provvedimenti di
autorizzazione ad assumere, di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, in ragione delle vacanze che si renderanno
disponibili per i suddetti anni scolastici e previa verifica, con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della
concreta fattibilita' del piano;
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 1, comma 605, lettera c) e del
successivo comma 606, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), viene definita una programmazione triennale di
assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed
ATA, per gli anni scolastici compresi nel triennio 2007/2009, secondo
il seguente piano:
per l'anno scolastico 2007/2008, 50.000 unita' di personale
docente ed educativo, comprensive delle 10.000 previste dal D.I. n.
79 del 18 ottobre 2005, e 10.000 di personale ATA, da autorizzare con
le procedure previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, le restanti
100.000 unita' di personale docente ed educativo e le restanti 10.000
unita' di personale ATA ripartite per ciascun anno scolastico, in
sede di adozione dei provvedimenti di autorizzazione ad assumere, di
cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in ragione
delle vacanze che si renderanno disponibili per i suddetti anni
scolastici.
2. In sede di adozione dei provvedimenti, previsti dall'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni, con i quali viene autorizzato il contingente di
assunzioni da effettuare per ciascuno degli anni indicati, si
procedera' a verificare, con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, la concreta fattibilita' del piano.
3. I contingenti di cui al comma 1 sono, successivamente alla
predetta autorizzazione, ripartiti, annualmente, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione tra i diversi gradi di istruzione
e profili professionali del personale ATA.
4. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate sui posti
che risultano a tal fine disponibili e vacanti, dopo la conclusione
di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
5. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 luglio 2007
Il Ministro della pubblica istruzione
Fioroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 221