testo in vigore dal: 27-5-2006
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
  Visto   il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e  in
particolare l'articolo 36, comma 1;
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  febbraio 2003, n. 99 recante:
«Regolamento  concernente  le  modalita'  per l'ammissione dei medici
alle scuole di specializzazione in medicina»;
  Considerata  la  necessita'  di  rideterminare  in modo organico le
modalita'   per  l'ammissione  alle  scuole  di  specializzazione,  i
contenuti  e  le  modalita'  delle  prove,  nonche'  i criteri per la
valutazione  dei  titoli  e  per  la  composizione  delle commissioni
giudicatrici; sostituendo integralmente il regolamento di cui sopra;
  Visto  il  parere  del Consiglio universitario nazionale in data 25
luglio 2005;
  Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari
in data 28 luglio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
cosi'  come  attestata  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  gli affari giuridici e legislativi con nota del 30
gennaio 2006, n. DAGL14.3.4/2006/1;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Ambito di applicabilita' e definizioni
  1. Il  presente  regolamento disciplina le modalita' di accesso dei
medici alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia di cui
al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n. 368. Restano ferme le
disposizioni  che  consentono  l'accesso  ai  laureati  non medici ad
alcune delle predette scuole.
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
    a) per  universita',  gli  atenei  e  gli  istituti di istruzione
universitaria,  statali e non statali che rilasciano titoli di studio
con valore legale;
    b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per  le  professioni dell'area medica, di cui agli articoli 34-46 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
    c) per  Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
    d) per  MIUR,  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
    e) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
    f) per CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
          1980,   n.   382,  recante:  «Riordinamento  della  docenza
          universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
          sperimentazione  organizzativa  e  didattica» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
              -  La legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma
          degli  ordinamenti  didattici  universitari», e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - L'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
          1999,  n.  368  (Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE in
          materia  di  libera  circolazione dei medici e di reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli  e  delle  direttive  97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
          99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) prevede:
              «Art.  36.  - 1. Entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto legislativo, con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
          l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
          le   modalita'  delle  prove,  nonche'  i  criteri  per  la
          valutazione   dei   titoli  e  per  la  composizione  delle
          commissioni   giudicatrici   nel   rispetto   dei  seguenti
          principi:
                a) le  prove  di  ammissione  si  svolgono  a livello
          locale,  in  una  medesima data per ogni singola tipologia,
          con  contenuti  definiti  a  livello  nazionale, secondo un
          calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
          pubblicizzato;
                b) i  punteggi  delle  prove  sono attribuiti secondo
          parametri oggettivi;
                c) appositi    punteggi   sono   assegnati,   secondo
          parametri  oggettivi,  al  voto  di  laurea e al curriculum
          degli studi;
                d) le  commissioni  sono  costituite a livello locale
          secondo criteri predeterminati.
              2.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  di cui al
          comma 1  del  presente  articolo si  applica  l'art.  3 del
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.».
              -  Il  decreto  ministeriale  25 febbraio  2003, n. 99,
          recante;   «Regolamento   concernente   le   modalita'  per
          l'ammissione  dei medici alle scuole di specializzazione in
          medicina»,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio
          2003, n. 103.
          Note all'art. 1:
              - Per il titolo del decreto legislativo 17 agosto 1999,
          n. 368, si veda nelle note alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 34  e  46 del
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
              «Art.  34.  - 1. La formazione specialistica dei medici
          ammessi  alle  scuole  universitarie di specializzazione in
          medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
          20  e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si svolge
          a tempo pieno.
              2.  E'  soggetta alle disposizioni del presente decreto
          legislativo  anche  la  formazione specialistica dei medici
          ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
          membri  dell'Unione  europea e attivate per corrispondere a
          specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale.
              3.  L'elenco  delle specializzazioni di cui al presente
          articolo e'  predisposto  ed  aggiornato  con  decreto  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'.
              4.  L'accesso  alla  formazione  specialistica  non  e'
          consentita  ai  titolari  di specializzazione conseguita ai
          sensi  dell'art. 20 o di diploma di formazione specifica in
          medicina generale.».
              «Art.  46.  -  1.  Agli  oneri recati dal Titolo VI del
          presente  decreto  legislativo si provvede nei limiti delle
          risorse   previste   dall'art.   6,  comma 2,  della  legge
          29 dicembre  1990,  n. 428, delle quote del Fondo sanitario
          nazionale  destinate  al finanziamento della formazione dei
          medici   specialisti,   nonche'   delle  ulteriori  risorse
          autorizzate da apposito provvedimento legislativo.
              2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37 al 42 si
          applicano  dall'entrata  in vigore del provvedimento di cui
          al  comma 1;  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore del
          predetto  provvedimento si applicano le disposizioni di cui
          al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
              3.  Sono  abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217 e la
          legge  27 gennaio  1986, n. 19, e successive modificazioni,
          limitatamente  alle  disposizioni  concernenti i medici, il
          decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  256,  nonche' il
          decreto  legislativo  8 agosto  1991,  n.  257, fatto salvo
          quanto previsto dall'art. 3, comma 2.».
 
testo in vigore dal: 27-5-2006
                               Art. 2.
                       Ammissione alla scuola
  1.  Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami,
indetto  con  decreto  del rettore dell'universita', per il numero di
posti  determinati  con decreto del Ministro, di cui all'articolo 35,
comma  2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso
possono  partecipare  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia in data
anteriore   al   termine   di  scadenza  fissato  dal  bando  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  con
obbligo di superare l'esame di Stato prima della scadenza del termine
per  la  presentazione  delle  domande  di partecipazione al concorso
medesimo.  Nel  bando  sono altresi' indicate la sede e la data della
prova  di  esame,  i  posti  disponibili  presso ciascuna scuola e le
necessarie disposizioni organizzative.
  2.  Le  prove  di ammissione si svolgono a livello locale presso le
singole  universita', nella medesima data per ogni singola tipologia.
Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, e' predisposto
dal  MIUR  entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno, in modo da poter
adeguatamente  pubblicizzare,  con congruo anticipo, la data, nonche'
il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e
in  modo  che  le  universita'  possano  pubblicare il relativo bando
almeno 60 giorni prima della prova.
  3.  La  domanda  per partecipare alla prova di selezione, corredata
della    documentazione    prevista    dal   bando,   e'   presentata
all'universita'  con  apposizione  di  numero  di  protocollo e data,
ovvero  tramite  raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di 30
giorni prima della prova stessa.

          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  del  comma 2  dell'art.  35  del  decreto
          legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' il seguente:
              «2.  In  relazione  al  decreto  di  cui al comma 1, il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,   acquisito   il  parere  del  Ministro  della
          sanita',  determina  il  numero  dei  posti  da assegnare a
          ciascuna  scuola  di  specializzazione accreditata ai sensi
          dell'art.  43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del
          volume  assistenziale  delle  strutture  sanitarie inserite
          nella rete formativa della scuola stessa.».
 
Art. 3.
                      Commissione giudicatrice
  1.  Presso  ogni  universita' e' costituita, con decreto rettorale,
una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta dal
direttore   della  scuola  e  da  quattro  professori  di  ruolo  e/o
ricercatori  afferenti alla scuola; con lo stesso decreto e' nominato
un  apposito  comitato  di  vigilanza  se  il numero dei candidati e'
superiore  a  50  e  sempreche' le prove di esame si svolgano in piu'
locali   tra   loro  distanti  che  non  consentono  la  presenza  di
commissari.  Il  comitato e' composto da cinque componenti scelti tra
professori  e ricercatori della scuola o fra personale amministrativo
dell'ateneo  con qualifica dirigenziale o appartenente all'area C. Il
comitato    ha    compiti   di   controllo   circa   la   regolarita'
dell'espletamento  delle prove e segnala eventuali irregolarita' alla
commissione che assume le relative decisioni. Nel caso di piu' scuole
della stessa tipologia l'esame e' unico; se il numero delle scuole e'
inferiore  a  quattro  la  commissione  e'  integrata  con  un  unico
componente  rappresentante delle scuole; se il numero delle scuole e'
superiore  a quattro la commissione e' integrata da un rappresentante
per ciascuna scuola.
  2.   E'  nominato  presidente  della  commissione  giudicatrice  il
direttore  della  scuola.  Nel  caso  di  piu'  scuole  della  stessa
tipologia  e'  nominato presidente della commissione giudicatrice uno
dei direttori a rotazione.
Art. 4.
                            Prove d'esame
  1.  Le  prove  di  esame  consistono  in una prova scritta e in una
successiva  prova  pratica. La prova scritta consiste nella soluzione
di  sessanta  quesiti  a  risposta  multipla  di  cui 40 su argomenti
caratterizzanti  il  corso  di laurea di medicina e chirurgia e 20 su
argomenti caratterizzanti la tipologia della scuola.
  2.  Per  la  predisposizione  dei  quesiti e' nominata una apposita
commissione di esperti individuati dal Ministero, sentito il CUN e il
CNSU,  tra  i  professori  di  ruolo e/o i ricercatori di ruolo delle
universita'.  La  commissione  predispone  un  archivio nazionale con
almeno  cinquemila  quesiti  sugli  argomenti  di  cui  al  comma  1,
suddivisi  in  due  distinti  gruppi,  rispettivamente  di  carattere
generale  e  speciale,  e provvede ad aggiornarli annualmente, sempre
che motivi di necessita' non inducano a revisioni anticipate. Il MIUR
cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicita'
entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  bando.  Entro  la
medesima data e' reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.
  3. Per quanto riguarda la prova con quesiti a risposta multipla, le
commissioni  giudicatrici estraggono a sorte dall'archivio nazionale,
per  ciascuna  scuola,  il  giorno  prima della data della prova, tre
serie  di  quesiti  di  cui  al  comma 1  per ciascuna tipologia e li
chiudono in tre buste suggellate e firmate esteriormente sui lembi di
chiusura  dai  componenti  la  commissione. Le buste sono consegnate,
nelle  date  stabilite  dal  bando,  al responsabile del procedimento
concorsuale.  I quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.
Il  giorno  e  l'orario  della  prova  d'esame, identico per ciascuna
tipologia  di  scuola,  uno  dei  candidati  sceglie tra le tre buste
quella che viene utilizzata come prova d'esame. La durata della prova
e' di 90 minuti.
  4.  La  valutazione  della  prova  scritta  di  quesiti  a risposta
multipla consistenti in n. 5 risposte, determina l'attribuzione di un
punteggio  di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non
data e di --0,25 per ogni risposta errata.
  5.  La  prova  pratica  consiste  nella  valutazione  da  parte del
candidato di un referto o di un dato clinico, diagnostico, analitico,
da  effettuarsi  mediante  relazione  scritta sintetica. La stessa e'
sostenuta  dai  candidati  che  hanno superato la prova con quesiti a
risposta  multipla,  riportando non meno di 48 punti. Il risultato e'
portato  a  conoscenza  dei candidati entro i dieci giorni successivi
all'espletamento  delle  prove  scritte.  Le  singole  commissioni di
concorso  predeterminano  un  numero  di  prove  pratiche  in  numero
maggiore  di  1  agli  ammessi  alla  prova stessa. Ciascun candidato
sorteggia  la  propria busta (sigillata, numerata e firmata sui lembi
dalla  commissione),  prima  dell'inizio  della  prova,  in  modo che
ciascuna  busta  sia  abbinata  ad  un  singolo concorrente. La prova
pratica  si  intende  superata  se  il  candidato  relaziona  in modo
corretto  e  analitico  il  caso. Il superamento della prova comporta
l'assegnazione fino ad un massimo di n. 15 punti, secondo la qualita'
e la completezza della relazione. La durata della prova pratica e' di
60 minuti.
  6.  Non  e'  ammessa,  durante  ambedue  le  prove del concorso, la
consultazione di qualsiasi testo, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 5.
                         Valutazione titoli
  1.  La commissione ha a disposizione 100 punti, dei quali 60 per la
valutazione  della  prova  scritta, 15 per la prova pratica, 7 per il
voto  di  laurea  e 18 per il curriculum degli studi universitari. La
valutazione   del   curriculum  e  del  voto  di  laurea  avviene  in
conformita' ai seguenti criteri:
    a) voto di laurea - max 7 punti:
      per voto di laurea inferiore a 100.... punti 0
      per ciascun punto da 100 a 109........ punti 0,45
      per i pieni voti assoluti............. punti 6
      per la lode........................... punti 7
    b) curriculum - max 18 punti:
    b.1) esami - max 5 punti.
  Gli esami utili per la valutazione, in numero di 7, sono scelti dal
Consiglio  della  scuola  tra i corsi integrati in statuto e indicati
nel bando, con punteggio cosi' attribuibile:
    per ogni esame superato con voti da 27 a 29/30      |punti 0,25
    per ogni esame superato con la votazione di 30/30   |punti 0,50
    per ogni esame superato con lode....                |punti 0,75
    b.2)   qualita'   e   attinenza  della  tesi  alla  tipologia  di
specializzazione - max 7 punti:
      nessuna/scarsa attinenza (in base alla qualita) |fino a punti 3
      attinenza medio/alta (in base alla qualita)     |fino a punti 7
    b.3)  attivita'  elettive,  o equipollenti certificate secondo le
modalita' previste dai singoli atenei/strutture didattiche, attinenti
la  tipologia  di  specializzazione  svolte  all'interno del percorso
formativo del corso di laurea - max 3 punti:
      per ogni attivita' elettiva           |fino a punti 1
    b.4)  pubblicazioni  a  stampa, o lavori in extenso che risultano
accettati da riviste scientifiche attinenti la specializzazione - max
3 punti:
      ogni pubblicazione o lavoro in extenso    |fino a punti 0,50
  2. Non possono essere presi in considerazione lavori dattiloscritti
o in corso di stampa non ancora accettati da riviste scientifiche. Il
giudizio  relativo ai punti b2 e b3 deve essere motivato. Le frazioni
di punto non previste nel presente regolamento non sono ammesse.
  3.  Sono  ammessi  alla  scuola  di specializzazione coloro che, in
relazione  al  numero  dei  posti  disponibili, si siano collocati in
posizione  utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo  riportato.  La  scuola  garantisce  la comunicazione dei
risultati  entro i 15 giorni successivi alle prove stesse. In caso di
parita'  di  punteggio  e'  ammesso il candidato con la media di voti
riportati, nei corsi integrati, piu' elevata (fino alla seconda cifra
decimale),  in caso di ulteriore parita' viene preso in esame il voto
di laurea.
  4.  Con  il  decreto  ministeriale  di  assegnazione delle borse di
studio  e'  altresi'  indicata  la  data  di  inizio  delle attivita'
didattiche delle scuole di specializzazione.
Art. 6.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo 2, comma 1, possono partecipare al concorso i
laureati   in   medicina   e   chirurgia   che   abbiano   conseguito
l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella
indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.
  2.   Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto  del  Ministro
dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica   e  tecnologica
25 febbraio 2003, n. 99.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 6 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Moratti
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 365

          Nota all'art. 6:
              -  Per  il  titolo del decreto ministeriale 25 febbraio
          2003, n. 99, si veda nelle note alle premesse.