MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

                    DECRETO 12 Luglio 2007

 

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli

17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

a tutela e sostegno della maternita' e paternita' nei

confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,

n. 335. (GU n. 247 del 23-10-2007 )

 

                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha

previsto   l'istituzione  di  un'apposita  gestione  separata  presso

l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (INPS), in favore di

lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

  Visto  l'art.  59,  comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

che  ha  previsto,  tra  l'altro,  l'estensione,  agli  iscritti alla

predetta  gestione  separata, della tutela relativa alla maternita' e

agli  assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rivenienti

dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

  Visto  l'art.  51,  comma 1,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

che,  nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la

tutela  contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera,

ha  imputato  anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del

citato contributo dello 0,5 per cento;

  Visto  l'art.  80,  comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

che  ha  interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449

del  1997,  nel  senso  che  la  tutela  ivi  prevista  relativa alla

maternita'  ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e

con le modalita' previste per il lavoro dipendente;

  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di

tutela  e  di  sostegno alla maternita' ed alla paternita', di cui al

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

  Visto  il  decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a

decorrere  dal  1° gennaio 1998, e' stata stabilita la corresponsione

di un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti la data del

parto ed i tre mesi successivi alla data stessa in favore delle madri

lavoratrici  iscritte  alla  predetta  gestione  separata e tenute al

versamento  della  contribuzione  dello  0,5  per  cento ai sensi del

suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997;

  Visto  l'art.  1,  comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

che  prevede  l'emanazione  di  un  decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle  finanze, per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di

cui  agli  articoli 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del

2001, a tutela e sostegno della maternita' delle lavoratrici iscritte

alla  gestione  separata  sopra  indicata,  nei  limiti delle risorse

rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il

medesimo decreto;

  Vista   la   valutazione  espressa  dall'Istituto  nazionale  della

previdenza  sociale  finalizzata  alla  quantificazione  degli  oneri

derivanti  dall'estensione  alle  lavoratrici  iscritte alla suddetta

gestione  separata  degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n.

151  del  2001, nonche' alla conseguente individuazione dell'aliquota

contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;

  Ritenuto  di  dover  procedere  all'emanazione del predetto decreto

previsto dall'art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006;

                             

                               Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  divieto  di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui

all'art.  16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' esteso

ai  committenti  di  lavoratrici  a  progetto  e categorie assimilate

iscritte  alla  gestione  separata di cui all'art. 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita "gestione separata",

nonche'  agli  associanti in partecipazione, a tutela delle associate

in partecipazione iscritte alla gestione medesima.

                               Art. 2.
  1.  Le  esercenti  attivita'  libero  professionale  iscritte  alla
gestione  separata  possono  accedere  all'indennita' di maternita' a
condizione  che  l'astensione effettiva dall'attivita' lavorativa nei
periodi  di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151,  sia  attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'.
                               Art. 3.
  1.  L'estensione  del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui
all'art.  17  del  decreto  legislativo  26  marzo 2001,  n.  151, si
applica:
    a) integralmente  nei confronti delle lavoratrici di cui all'art.
1;
    b) limitatamente  al  comma 2,  lettera a), del predetto art. 17,
nei   confronti   delle   lavoratrici   esercenti   attivita'  libero
professionale di cui all'art. 2.
                               Art. 4.
  1.  Le  lavoratrici  a  progetto  e categorie assimilate, tenute ad
astenersi   dall'attivita'   lavorativa   nei  periodi  di  cui  agli
articoli 1  e  3,  hanno  diritto,  ai sensi dell'art. 66 del decreto
legislativo  10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del
rapporto  di  lavoro  per  un  periodo  di  180  giorni,  salva  piu'
favorevole disposizione del contratto individuale.
 
                               Art. 5.
  1.  Alle  madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute
al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art.
59,  comma 16,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' corrisposta
un'indennita'  di maternita' per i periodi di astensione obbligatoria
previsti  dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
L'indennita' e' corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato
di  adibizione  al  lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro
autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n.
151 del 2001.
  2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore
delle   quali,  nei  dodici  mesi  precedenti  l'inizio  del  periodo
indennizzabile,  risultino  attribuite  almeno  tre  mensilita' della
contribuzione   dovuta   alla  gestione  separata,  maggiorata  delle
aliquote di cui all'art. 7.
  3.  L'indennita'  e'  corrisposta nella misura prevista dall'art. 4
del  decreto  4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2002, n. 136, e secondo
le   modalita'   ivi   previste,  previa  attestazione  di  effettiva
astensione  dal  lavoro  da  parte del lavoratore e del committente e
resa   nelle   forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta'.
                               Art. 6.
  1.  Per  i  periodi  di  astensione  dal  lavoro  per  i  quali  e'
corrisposta l'indennita' di maternita', sono accreditati i contributi
figurativi  ai  fini del diritto alla pensione e della determinazione
della misura stessa.
                               Art. 7.
  1.  Le  prestazioni  economiche  previste  dal  presente decreto in
favore   delle   lavoratrici   tenute   ad  astenersi  dall'attivita'
lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate
attraverso   un'aliquota  aggiuntiva,  nella  misura  di  0,22  punti
percentuali,  della  vigente  aliquota  dello  0,5 per cento prevista
dall'art.  59,  comma 16,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale
aliquota  aggiuntiva  e'  dovuta  da tutti gli iscritti alla gestione
separata  gia'  destinatari  della  predetta  aliquota  dello 0,5 per
cento.
 
                               Art. 8.
  1.  Qualora,  a seguito del monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. a
decorrere  dal  secondo anno di applicazione del presente decreto, si
verificassero   scostamenti  rilevanti  tra  gettito  contributivo  e
prestazioni  erogate, l'aliquota dello 0,22 per cento di cui all'art.
7 sara' modificata con ulteriore provvedimento, al fine di consentire
la  copertura  degli  oneri  sostenuti  per  le  finalita'  di cui al
presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 12 luglio 2007
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                           Padoa Schioppa
 
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007