IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  2,  comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel
fissare  al  5  per  cento  il  saggio  degli interessi legali di cui
all'art.  1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e
delle  finanze  la facolta' di modificare detta misura sulla base del
rendimento  medio  annuo  lordo  dei  titoli  di  Stato di durata non
superiore  a  dodici  mesi  e  tenuto  conto  del tasso di inflazione
registrato nell'anno;
  Visto  il proprio decreto ministeriale 1° dicembre 2003, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 con il quale la
misura  del  cennato  saggio di interesse e' stata fissata al 2,5 per
cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° settembre  1995, n. 385 - testo
unico della legge in materia bancaria e creditizia;
  Visti  il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato
e il tasso d'inflazione annuo registrato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura  del  saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284
del  codice  civile  e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con
decorrenza dal 1° gennaio 2008.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2007