Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi.

Disegno di legge del 23.11.2007 approvato dal Consiglio dei Ministri. (Cesira Cruciani)

 

Le novità più rilevanti del disegno di legge riguardano l’introduzione del nulla osta per detenere un’arma, che si aggiunge al vigente nulla osta previsto per l’acquisto dell’arma, nonché il requisito dell’idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio dell’arma, anche per chi voglia semplicemente detenerla.

 

Con il ddl vengono modificati alcuni punti del Testo Unico del 1931 n.773, in particolare è vietata la vendita o cessione di armi comuni a privati senza il nulla osta all’acquisto e alla detenzione.

Rideterminate le sanzioni come l’arresto e l’ammenda per chi aliena le armi, sia per l’acquirente che per il cessionario.

 

Il Questore è l’autorità preposta per il rilascio del nulla osta, che in nessun caso può essere rilasciato a minori. Il nulla osta abilita all’acquisto dell’arma che deve avvenire entro due mesi dalla data del rilascio, decorso tale termine senza che l’acquisto sia avvenuto, occorre rinnovare la richiesta.

 

Il nulla osta all’acquisto è valido per il trasporto non più soltanto nei luoghi di privata dimora ma anche, nei casi di bisogno accertato, all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

 

Non è richiesto il nulla osta per i titolari di porto d’armi, di licenza di collezione delle armi antiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi e per le persone che hanno diritto di andare armate per la loro qualità permanente, limitatamente al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

 

Non è richiesto il nulla osta per i titolari di licenza di porto d’armi sportivo, per tiro a volo o per l’esercizio dell’attività venatoria solo ed esclusivamente con riguardo all’acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività.

 

Viene soppresso il porto d’armi del “bastone animato”, arma assolutamente obsoleta, la licenza di porto d’armi riguarderà esclusivamente le armi comuni da sparo e quelle da caccia.

 

La licenza di porto d’armi può essere rifiutata oltre che per i soggetti condannati per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, per reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l’ordine pubblico, ovvero condannati per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi, anche per coloro che siano stati condannati per delitti diversi, o non siano di buona condotta ovvero non diano sufficiente affidamento di non abusare delle armi.

 

La licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto e alla loro detenzione non possono essere rilasciati a chi non dimostri di avere l’idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi. Per i titolari di licenza di porto d’armi per uso venatorio e di tiro a volo, l’idoneità psicofisica al maneggio delle armi viene verificata ogni tre anni. L’idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio, mentre l’idoneità psicofisica deve essere confermata periodicamente per tutta la durata della detenzione.

 

Il Questore ha facoltà di rilasciare, a determinate condizioni e prescrizioni, il nulla osta anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificativi motivi che non comportano l’impiego dell’arma. In questo caso, il nulla osta contiene, insieme alle prescrizioni per la custodia, l’espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle munizioni.

 

Rilevanti conseguenze discendono dalla perdita dell’idoneità psicofisica, in tal caso il Prefetto adotta i provvedimenti inibitori sul presupposto di un possibile abuso da parte del soggetto che abbia perso i fondamentali requisiti pure per la semplice detenzione. Le armi e le munizioni devono essere consegnate senza diritto ad indennizzo all’ufficio di polizia o dei carabinieri, per la successiva cessione ad enti autorizzati o per la distruzione.

 

In caso di rinvenimento di armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi, è previsto l’obbligo di informare l’autorità di pubblica sicurezza, stesso obbligo è posto a carico di chi venga a conoscenza dell’esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi. La trasgressione all’obbligo comporta un reato punibile con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a euro 200.

 

Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d’armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.

Per coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualsiasi specie, acquisite legalmente ma non denunciate, è prevista la non punibilità a condizione che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni e, comunque prima dell’accertamento del reato, provvedano a denunciarne la detenzione all’ufficio di polizia o comando dei carabinieri competenti per territorio oppure cedano le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle, ovvero a consegnarle, senza diritto ad indennizzo, agli uffici di polizia o dei carabinieri, competenti per territorio.