Disegno di legge recante
"Misure per contrastare lo sfruttamento di lavoratori stranieri".
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2006)
Art.
1
(Permesso di soggiorno dei lavoratori migranti in condizione di
sfruttamento)
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
“1-bis.
Ai fini dell’applicazione del comma 1, sussiste grave
sfruttamento del lavoro quando sia stato rilevato dalla pubblica
autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino
connotato da una delle seguenti caratteristiche:
a) previsione
di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi
contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria;
b)
sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli
4,5,6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia
di disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e
settimanali ;
c) gravi violazioni della disciplina in materia
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei
lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o
incolumità;
d) reclutamento e avviamento al lavoro
secondo le modalità previste e punite dall’articolo 18
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.” .
2. Dopo il comma 2 dell’articolo
18 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito
il seguente:
“2-bis. Non si procede al programma di
assistenza ed integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2, allorché
sono accertate situazioni di sfruttamento di lavoratori di cui
all’articolo 600, secondo comma, del codice penale.”.
Art.
2
(Disciplina sanzionatoria)
1.
La rubrica dell’articolo 600 del codice penale è
sostituita dalla seguente:”Riduzione in schiavitù o
servitù e sfruttamento di lavoratori”.
2. Dopo il
primo comma dell’articolo 600 del codice penale è
inserito il seguente:
“Chiunque recluta manodopera
ovvero ne organizza l’attività lavorativa mediante
violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è
punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro
9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è
aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici
ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio
nazionale.”.
3. Al comma 12 dell’articolo 22 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: “
5.000” è sostituita dalla seguente: “9.000”
.
4. Può essere sempre disposto il sequestro dei luoghi
di lavoro nei quali sia stata accertata l’occupazione illegale
di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio
nazionale.
5. Alla condanna per qualunque delitto che concerne
l’occupazione clandestina di lavoratori stranieri di cui al
citato articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del
1998, consegue:
a) l’interdizione per un anno dal
contrattare con la pubblica amministrazione;
b) la perdita del
diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento,
premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario
per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito
accertato. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l’articolo
33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive
modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27
ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni;
c) ove si
accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente
presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di cui
all’articolo 18, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, la
sospensione delle attività di impresa o della relativa unità
di impresa per un mese, con esclusione delle attività
concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del
bestiame.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste
per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro clandestino che
riguardi un lavoratore extracomunitario sono raddoppiate.
Art.
3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.