Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 101.
                      Obblighi di trasmissione

  1.  Il  committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano
di  sicurezza  e  di  coordinamento  a  tutte  le  imprese invitate a
presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di
opera  pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del
piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
  2.  Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il
piano  di  cui  al  comma 1  alle  imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi.
  3.   Prima  dell'inizio  dei  rispettivi  lavori  ciascuna  impresa
esecutrice   trasmette   il  proprio  piano  operativo  di  sicurezza
all'impresa  affidataria,  la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I
lavori  hanno  inizio  dopo l'esito positivo delle suddette verifiche
che  sono  effettuate  tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione.

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 102.
          Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

  1.   Prima   dell'accettazione   del   piano   di  sicurezza  e  di
coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative
apportate  allo  stesso,  il  datore  di  lavoro  di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e  gli  fornisce  eventuali  chiarimenti  sul contenuto del piano. Il
rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  ha  facolta'  di
formulare proposte al riguardo.

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 103.
       Modalita' di previsione dei livelli di emissione sonora

  1.  L'emissione  sonora  di  attrezzature  di  lavoro,  macchine  e
impianti puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a
livelli  di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui
validita'  e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di
cui  all'articolo 6,  riportando la fonte documentale cui si e' fatto
riferimento.

        
      
          

            Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

          

        
                              Art. 104.
             Modalita' attuative di particolari obblighi

  1.  Nei  cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai
duecento   giorni   lavorativi,   l'adempimento  di  quanto  previsto
dall'articolo 102  costituisce  assolvimento dell'obbligo di riunione
di  cui  all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
  2.  Nei  cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai
200  giorni  lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria
di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti
di  lavoro  in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gia'
visitati  dallo  stesso  medico  competente  e  gestiti  dalle stesse
imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente,
con  l'esame  di  piani  di  sicurezza  relativi  ai  cantieri in cui
svolgono   la   loro   attivita'   i  lavoratori  soggetti  alla  sua
sorveglianza.  Il  medico competente visita almeno una volta all'anno
l'ambiente  di  lavoro in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza.
  3.  Fermo  restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i
contenuti  per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
  4.  I  datori  di  lavoro,  quando  e'  previsto  nei  contratti di
affidamento  dei  lavori  che  il  committente  o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione   dei  lavoratori,  sono  esonerati  da  quanto  previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

        
      
          

            Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
e nei lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione

          

        
                              Art. 105.
                         Attivita' soggette

  1.  Le  norme del presente capo si applicano alle attivita' che, da
chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati
o  autonomi,  concernono  la  esecuzione  dei  lavori di costruzione,
manutenzione,  riparazione,  demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione    o    equipaggiamento,   la   trasformazione,   il
rinnovamento  o  lo  smantellamento  di  opere  fisse,  permanenti  o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in
altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere
stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  marittime,  idroelettriche,  di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre,
lavori  di  costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione  di  lavori  edili o di ingegneria civile. Le norme del
presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo
e ad in ogni altra attivita' lavorativa.

        
      
          

            Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
e nei lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione

          

        
                              Art. 106.
                          Attivita' escluse

  1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
    a) ai   lavori  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  delle
sostanze minerali;
    b) alle   attivita'   di  prospezione,  ricerca,  coltivazione  e
stoccaggio   degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  nel  territorio
nazionale,  nel  mare territoriale e nella piattaforma continentale e
nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
    c) ai lavori svolti in mare.

        
      
          

            Capo II
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
e nei lavori in quota
Sezione I
Campo di applicazione

          

        
                              Art. 107.
                             Definizioni

  1.  Agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui al presente capo si
intende  per  lavoro  in  quota:  attivita'  lavorativa che espone il
lavoratore  al  rischio  di  caduta  da  una  quota  posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 108.
                       Viabilita' nei cantieri

  1.  Durante  i  lavori  deve  essere  assicurata  nei  cantieri  la
viabilita'  delle  persone  e  dei  veicoli  conformemente al punto 1
dell'allegato XVIII.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 109.
                       Recinzione del cantiere

  1.  Il  cantiere,  in  relazione al tipo di lavori effettuati, deve
essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire
l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 110.
                         Luoghi di transito

  1.  Il  transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e
simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di
misure o cautele adeguate.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 111.
Obblighi  del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in
                                quota

  1.  Il  datore  di  lavoro,  nei casi in cui i lavori temporanei in
quota  non  possono  essere  eseguiti in condizioni di sicurezza e in
condizioni  ergonomiche  adeguate  a  partire da un luogo adatto allo
scopo,  sceglie  le  attrezzature di lavoro piu' idonee a garantire e
mantenere  condizioni  di  lavoro  sicure, in conformita' ai seguenti
criteri:
    a) priorita'  alle  misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
    b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura
dei  lavori  da  eseguire,  alle  sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
  2.  Il  datore  di lavoro sceglie il tipo piu' idoneo di sistema di
accesso  ai  posti  di  lavoro  temporanei  in quota in rapporto alla
frequenza  di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.
Il  sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso
di  pericolo  imminente.  Il  passaggio  da  un  sistema di accesso a
piattaforme,  impalcati,  passerelle  e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
  3. Il datore di lavoro dispone affinche' sia utilizzata una scala a
pioli  quale  posto  di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di
altre   attrezzature   di  lavoro  considerate  piu'  sicure  non  e'
giustificato  a  causa  del limitato livello di rischio e della breve
durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non puo' modificare.
  4. Il datore di lavoro dispone affinche' siano impiegati sistemi di
accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e'
direttamente  sostenuto,  soltanto  in  circostanze in cui, a seguito
della  valutazione  dei  rischi,  risulta  che  il lavoro puo' essere
effettuato  in  condizioni  di  sicurezza  e  l'impiego  di  un'altra
attrezzatura  di lavoro considerata piu' sicura non e' giustificato a
causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei  siti che non puo' modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede
l'impiego  di  un  sedile  munito  di  appositi accessori in funzione
dell'esito  della  valutazione  dei  rischi ed, in particolare, della
durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
  5.  Il  datore  di  lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di
lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte
a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in
questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi
di  protezione  contro  le  cadute.  I  predetti  dispositivi  devono
presentare  una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da
arrestare  le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per
quanto  possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione   collettiva   contro   le   cadute   possono   presentare
interruzioni  soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o
a gradini.
  6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di
natura   particolare   richiede   l'eliminazione   temporanea  di  un
dispositivo  di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure
di  sicurezza  equivalenti  ed efficaci. Il lavoro e' eseguito previa
adozione  di  tali  misure.  Una  volta  terminato  definitivamente o
temporaneamente  detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
  7.  Il  datore  di  lavoro  effettua  i  lavori temporanei in quota
soltanto  se  le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
  8.  Il  datore  di  lavoro dispone affinche' sia vietato assumere e
somministrare   bevande  alcoliche  e  superalcoliche  ai  lavoratori
addetti ai lavori in quota.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 112.
                 Idoneita' delle opere provvisionali

  1.   Le  opere  provvisionali  devono  essere  allestite  con  buon
materiale  ed  a  regola  d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo;
esse  devono essere conservate in efficienza per la intera durata del
lavoro.
  2.  Prima  di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si
deve  provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti
piu' idonei ai sensi dell'allegato XIX.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 113.
                              S c a l e

  1.  Le  scale  fisse  a  gradini, destinate al normale accesso agli
ambienti  di  lavoro,  devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni
di  emergenza.  I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a
regola  d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette
scale  ed  i  relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati
aperti,  di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe
delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
  2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o
incastellature  verticali  o  aventi  una inclinazione superiore a 75
gradi,  devono  essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o
dai  ripiani,  di  una  solida  gabbia metallica di protezione avente
maglie  o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della  persona  verso  l'esterno.  La  parete della gabbia opposta al
piano  dei  pioli  non  deve distare da questi piu' di cm 60. I pioli
devono  distare  almeno  15 centimetri  dalla  parete alla quale sono
applicati  o  alla  quale  la scala e' fissata. Quando l'applicazione
della   gabbia  alle  scale  costituisca  intralcio  all'esercizio  o
presenti notevoli difficolta' costruttive, devono essere adottate, in
luogo  della  gabbia,  altre  misure  di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
  3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con
materiale   adatto   alle   condizioni   di  impiego,  devono  essere
sufficientemente  resistenti  nell'insieme  e  nei singoli elementi e
devono  avere  dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di
legno,  devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I
pioli   devono  essere  privi  di  nodi.  Tali  pioli  devono  essere
trattenuti  con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi;
nelle  scale  lunghe  piu'  di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli
di  legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono
inoltre essere provviste di:
    a) dispositivi  antisdrucciolevoli  alle estremita' inferiori dei
due montanti;
    b) ganci   di   trattenuta   o  appoggi  antisdrucciolevoli  alle
estremita'   superiori,  quando  sia  necessario  per  assicurare  la
stabilita' della scala.
  4.  Per le scale provviste alle estremita' superiori di dispositivi
di  trattenuta,  anche  scorrevoli  su  guide,  non sono richieste le
misure  di  sicurezza  indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le
scale  a  mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle
impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra.
Le  scale  che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono
sistemate  verso  la parte esterna del ponte, devono essere provviste
sul lato esterno di un corrimano parapetto.
  5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause,
comporti  pericolo  di  sbandamento, esse devono essere adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona.
  6.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a pioli siano
sistemate in modo da garantire la loro stabilita' durante l'impiego e
secondo i seguenti criteri:
    a) le  scale  a  pioli  portatili  devono poggiare su un supporto
stabile,  resistente,  di  dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
    b) le  scale  a  pioli  sospese  devono essere agganciate in modo
sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
    c) lo  scivolamento  del  piede  delle  scale  a pioli portatili,
durante  il  loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore  o  inferiore  dei  montanti,  o  con qualsiasi dispositivo
antiscivolo,  o  ricorrendo  a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
    d) le  scale  a  pioli  usate per l'accesso devono essere tali da
sporgere  a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
    e) le  scale  a  pioli  composte da piu' elementi innestabili o a
sfilo  devono  essere  utilizzate  in  modo  da  assicurare  il fermo
reciproco dei vari elementi;
    f) le  scale  a  pioli  mobili  devono essere fissate stabilmente
prima di accedervi.
  7.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che  le  scale  a pioli siano
utilizzate  in  modo  da  consentire  ai  lavoratori  di  disporre in
qualsiasi   momento  di  un  appoggio  e  di  una  presa  sicuri.  In
particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve
precludere una presa sicura.
  8.  Per l'uso delle scale portatili composte di due o piu' elementi
innestati  (tipo  all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
    a) la  lunghezza  della  scala  in  opera  non deve superare i 15
metri,  salvo  particolari  esigenze,  nel  qual  caso  le estremita'
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
    b) le  scale in opera lunghe piu' di 8 metri devono essere munite
di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
    c) nessun  lavoratore  deve  trovarsi  sulla  scala  quando se ne
effettua lo spostamento laterale;
    d) durante  l'esecuzione  dei lavori, una persona deve esercitare
da terra una continua vigilanza della scala.
  9.  Le  scale  doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono
essere  provviste  di  catena  di  adeguata  resistenza  o  di  altro
dispositivo  che  impedisca  l'apertura  della  scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
  10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo
di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato
XX.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 114.
                   Protezione dei posti di lavoro

  1.  Quando  nelle  immediate  vicinanze dei ponteggi o del posto di
caricamento   e   sollevamento   dei   materiali   vengono  impastati
calcestruzzi   e  malte  o  eseguite  altre  operazioni  a  carattere
continuativo  il  posto  di  lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
  2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere
delimitato  con  barriera  per  impedire la permanenza ed il transito
sotto i carichi.
  3.  Nei  lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come
quelli  di  spaccatura  o scalpellatura di blocchi o pietre e simili,
devono  essere  predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia
delle  persone  direttamente  addette a tali lavori sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per
i  lavori  di  normale  adattamento  di pietrame nella costruzione di
muratura comune.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 115.
          Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

  1.  Nei  lavori  in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione   collettiva   come  previsto  all'articolo 111,  comma 1,
lettera a),  e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi
di  protezione  composti  da  diversi  elementi,  non necessariamente
presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
    a) assorbitori di energia;
    b) connettori;
    c) dispositivo di ancoraggio;
    d) cordini;
    e) dispositivi retrattili;
    f) guide o linee vita flessibili;
    g) guide o linee vita rigide;
    h) imbracature.
  2.  Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve
permettere  una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di
dissipatore di energia a 4 metri.
  3.  Il  cordino  deve  essere  assicurato,  direttamente o mediante
connettore  lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere
fisse o provvisionali.
  4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o
mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 116.
Obblighi  dei  datori  di  lavoro concernenti l'impiego di sistemi di
              accesso e di posizionamento mediante funi

  1.   Il   datore   di  lavoro  impiega  sistemi  di  accesso  e  di
posizionamento mediante funi in conformita' ai seguenti requisiti:
    a) sistema  comprendente  almeno due funi ancorate separatamente,
una  per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e
l'altra  con  funzione  di  dispositivo  ausiliario,  detta  fune  di
sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in
cui  l'uso  di  una seconda fune rende il lavoro piu' pericoloso e se
sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
    b) lavoratori  dotati  di  un'adeguata  imbracatura  di  sostegno
collegata alla fune di sicurezza;
    c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa
e  dotata  di  un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel
caso  in  cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La  fune  di  sicurezza  deve  essere munita di un dispositivo mobile
contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
    d) attrezzi   ed   altri  accessori  utilizzati  dai  lavoratori,
agganciati  alla  loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro
strumento idoneo;
    e) lavori  programmati  e  sorvegliati in modo adeguato, anche al
fine  di  poter  immediatamente  soccorrere  il lavoratore in caso di
necessita'.  Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza,
le  tipologie  operative, i dispositivi di protezione individuale, le
tecniche  e  le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento
degli  operatori,  i  metodi  di  accesso, le squadre di lavoro e gli
attrezzi di lavoro;
    f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi
di  lavoro  ai  fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza
competente  per  territorio  di  compatibilita'  ai  criteri  di  cui
all'articolo 111, commi 1 e 2.
  2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare
in materia di procedure di salvataggio.
  3.  La  formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
    a) l'apprendimento   delle  tecniche  operative  e  dell'uso  dei
dispositivi necessari;
    b) l'addestramento  specifico  sia  su strutture naturali, sia su
manufatti;
    c) l'utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione individuale, loro
caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
    d) gli elementi di primo soccorso;
    e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
    f) le procedure di salvataggio.
  4.  I  soggetti  formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

        
      
          

            Sezione II
Disposizioni di carattere generale

          

        
                              Art. 117.
                Lavori in prossimita' di parti attive

  1.  Quando  occorre  effettuare  lavori  in  prossimita'  di  linee
elettriche  o  di  impianti elettrici con parti attive non protette o
che   per   circostanze   particolari   si   debbano   ritenere   non
sufficientemente  protette, ferme restando le norme di buona tecnica,
si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
    a) mettere  fuori  tensione  ed  in sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;
    b) posizionare  ostacoli  rigidi  che impediscano l'avvicinamento
alle parti attive;
    c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi
di  sollevamento,  ponteggi  ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
  2.  La  distanza  di  sicurezza  deve  essere  tale che non possano
avvenire  contatti  diretti  o  scariche  pericolose  per  le persone
tenendo  conto  del  tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti.

        
      
          

            Sezione III
Scavi e fondazioni

          

        
                              Art. 118.
                     Splateamento e sbancamento

  1.   Nei  lavori  di  splateamento  o  sbancamento  eseguiti  senza
l'impiego  di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono  avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura  del  terreno,  da  impedire  franamenti. Quando la parete del
fronte  di  attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema
di  scavo  manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento
della parete.
  2.  Quando  per  la  particolare  natura del terreno o per causa di
piogge,  di  infiltrazione,  di  gelo  o disgelo, o per altri motivi,
siano  da  temere  frane  o  scoscendimenti,  deve  essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.
  3.  Nei  lavori  di  escavazione  con  mezzi  meccanici deve essere
vietata  la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore
e sul ciglio del fronte di attacco.
  4.  Il  posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo
non  sia  munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido
riparo.
  5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla  base  della  parete  di  attacco  e,  in  quanto  necessario in
relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita'
del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve
essere  almeno  delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili
col proseguire dello scavo.

        
      
          

            Sezione III
Scavi e fondazioni

          

        
                              Art. 119.
                       Pozzi, scavi e cunicoli

  1.  Nello  scavo  di  pozzi  e  di trincee profondi piu' di m 1,50,
quando  la  consistenza  del  terreno non dia sufficiente garanzia di
stabilita',  anche  in  relazione alla pendenza delle pareti, si deve
provvedere,  man  mano  che procede lo scavo, alla applicazione delle
necessarie armature di sostegno.
  2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi
degli scavi di almeno 30 centimetri.
  3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non
presenti  pericolo  di  distacchi, devono predisporsi idonee armature
per  evitare  franamenti  della  volta e delle pareti. Dette armature
devono   essere   applicate   man  mano  che  procede  il  lavoro  di
avanzamento; la loro rimozione puo' essere effettuata in relazione al
progredire del rivestimento in muratura.
  4.  Idonee  armature  e  precauzioni  devono  essere adottate nelle
sottomurazioni  e  quando  in  vicinanza  dei relativi scavi vi siano
fabbriche  o  manufatti  le  cui fondazioni possano essere scoperte o
indebolite dagli scavi.
  5.  Nella  infissione  di pali di fondazione devono essere adottate
misure  e  precauzioni  per  evitare  che gli scuotimenti del terreno
producano  lesioni  o  danni  alle  opere  vicine  con pericolo per i
lavoratori.
  6.  Nei  lavori  in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve
essere  disposto,  a  protezione  degli  operai addetti allo scavo ed
all'asportazione  del  materiale  scavato,  un  robusto impalcato con
apertura per il passaggio della benna.
  7.  Nei  pozzi  e  nei  cunicoli  deve essere prevista una adeguata
assistenza  all'esterno  e  le  loro dimensioni devono essere tali da
permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

        
      
          

            Sezione III
Scavi e fondazioni

          

        
                              Art. 120.
          Deposito di materiali in prossimita' degli scavi

  1.  E'  vietato  costituire  depositi di materiali presso il ciglio
degli  scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

        
      
          

            Sezione III
Scavi e fondazioni

          

        
                              Art. 121.
                     Presenza di gas negli scavi

  1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e
fosse  in  genere,  devono  essere  adottate  idonee  misure contro i
pericoli   derivanti   dalla   presenza  di  gas  o  vapori  tossici,
asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura
geologica  del  terreno  o  alla  vicinanza  di  fabbriche, depositi,
raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti
e  condutture  di  gas,  che  possono  dar  luogo ad infiltrazione di
sostanze pericolose.
  2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici,
asfissianti  o  la  irrespirabilita'  dell'aria  ambiente  e  non sia
possibile   assicurare  una  efficiente  aerazione  ed  una  completa
bonifica,  i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi
di  protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di
idonei  dispositivi  di protezione individuale collegati ad un idoneo
sistema  di  salvataggio,  che  deve  essere  tenuto  all'esterno dal
personale  addetto  alla  sorveglianza.  Questo  deve  mantenersi  in
continuo  collegamento  con gli operai all'interno ed essere in grado
di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
  3.  Possono  essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di
autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione
dei  gas  o  vapori  nocivi  o  asfissianti, esse offrano garanzia di
sicurezza  e  sempreche'  sia  assicurata  una  efficace  e  continua
aerazione.
  4.  Quando  si  sia  accertata  la  presenza  di gas infiammabili o
esplosivi,  deve  provvedersi  alla  bonifica  dell'ambiente mediante
idonea  ventilazione;  deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica,
se  siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi
a   fiamma,   di   corpi   incandescenti  e  di  apparecchi  comunque
suscettibili   di   provocare   fiamme  o  surriscaldamenti  atti  ad
incendiare il gas.
  5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere
abbinati nell'esecuzione dei lavori.

        
      
          

            Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

          

        
                              Art. 122.
                   Ponteggi ed opere provvisionali

  1.  Nei  lavori  che  sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2,
devono  essere  adottate,  seguendo  lo  sviluppo  dei lavori stessi,
adeguate  impalcature  o  ponteggi  o  idonee  opere  provvisionali o
comunque  precauzioni  atte  ad  eliminare  i  pericoli  di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.

        
      
          

            Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

          

        
                              Art. 123.
          Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

  1.  Il  montaggio  e lo smontaggio delle opere provvisionali devono
essere  eseguiti  sotto  la  diretta  sorveglianza  di un preposto ai
lavori.

        
      
          

            Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

          

        
                              Art. 124.
               Deposito di materiali sulle impalcature

  1.  Sopra  i  ponti  di  servizio  e sulle impalcature in genere e'
vietato   qualsiasi   deposito,   eccettuato  quello  temporaneo  dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
  2.  Il  peso  dei  materiali  e  delle  persone  deve essere sempre
inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del
ponteggio;  lo  spazio  occupato  dai  materiali  deve  consentire  i
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

        
      
          

            Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

          

        
                              Art. 125.
                      Disposizione dei montanti

  1.  I  montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i
cui  punti  di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un
metro; devono altresi' essere verticali o leggermente inclinati verso
la costruzione.
  2.  Per  le  impalcature  fino  ad  8 metri di altezza sono ammessi
montanti  singoli  in  un  sol  pezzo;  per  impalcature  di  altezza
superiore,  soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere
ad elementi singoli.
  3.  Il  piede  dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base  di  appoggio  o  di  infissione  in  modo che sia impedito ogni
cedimento in senso verticale ed orizzontale.
  4.  L'altezza  dei  montanti  deve  superare  di  almeno metri 1,20
l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
  5.  La  distanza  tra  due  montanti  consecutivi  non  deve essere
superiore  a  m  3,60;  puo'  essere consentita una maggiore distanza
quando  cio'  sia  richiesto  da  evidenti  motivi  di  esercizio del
cantiere,  purche',  in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da  un  progetto  redatto  da un ingegnere o architetto corredato dai
relativi calcoli di stabilita'.
  6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

        
      
          

            Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

          

        
                              Art. 126.
                              Parapetti

  1.  Gli  impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie,
che  siano  posti  ad  un'altezza  maggiore di 2 metri, devono essere
provvisti  su  tutti  i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in
buono stato di conservazione.

        
      
          

            Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

          

        
                              Art. 127.
                           Ponti a sbalzo

  1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di
ponti  normali,  possono  essere consentiti ponti a sbalzo purche' la
loro  costruzione  risponda  a  idonei  procedimenti  di calcolo e ne
garantisca la solidita' e la stabilita'.

        
      
          

            Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

          

        
                              Art. 128.
                             Sottoponti

  1.  Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di
sicurezza,  costruito  come  il  ponte,  a distanza non superiore a m
2,50.
  2.  La  costruzione  del  sottoponte puo' essere omessa per i ponti
sospesi,  per  i  ponti  a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione  e  di  riparazione  di  durata  non  superiore a cinque
giorni.

        
      
          

            Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

          

        
                              Art. 129.
      Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

  1.   Nella   esecuzione   di  opere  a  struttura  in  conglomerato
cementizio,  quando  non si provveda alla costruzione da terra di una
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle
casseforme  per  il  getto  dei  pilastri  perimetrali,  deve  essere
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di
sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
  2.  Le  armature  di  sostegno  del  cassero  per  il  getto  della
successiva  soletta  o  della  trave  perimetrale,  non devono essere
lasciate  sporgere  dal filo del fabbricato piu' di 40 centimetri per
l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto
ponte  puo'  servire  l'impalcato  o  ponte  a  sbalzo  costruito  in
corrispondenza al piano sottostante.
  3.  In  corrispondenza  ai  luoghi di transito o stazionamento deve
essere  sistemato,  all'altezza  del  solaio  di  copertura del piano
terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la
caduta di materiali dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita
con  una  chiusura  continua  in  graticci  sul fronte del ponteggio,
qualora   presenti   le  stesse  garanzie  di  sicurezza,  o  con  la
segregazione dell'area sottostante.

        
      
          

            Sezione IV
Ponteggi e impalcature in legname

          

        
                              Art. 130.
                        Andatoie e passerelle

  1.  Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando
siano  destinate  soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se
destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere
maggiore del 50 per cento.
  2.  Le  andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di
riposo  ad  opportuni  intervalli; sulle tavole delle andatoie devono
essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo
di un uomo carico.

        
      
          

            Sezione V
Ponteggi fissi

          

        
                              Art. 131.
           Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

  1.  La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi
portanti  prefabbricati,  metallici  o  non,  sono disciplinati dalle
norme della presente sezione.
  2.  Per  ciascun  tipo  di  ponteggio,  il  fabbricante  chiede  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla
costruzione  ed  all'impiego,  corredando la domanda di una relazione
nella   quale   devono   essere   specificati  gli  elementi  di  cui
all'articolo seguente.
  3.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito
di  esame  della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio
gia' autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i
giunti alla norma UNI EN 74.
  4.  Possono  essere  autorizzati  alla  costruzione  ed all'impiego
ponteggi  aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila
a  condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico  condotte  su  prototipi significativi degli schemi funzionali
garantiscano  la  sussistenza  dei  gradi di sicurezza previsti dalle
norme di buona tecnica.
  5.  L'autorizzazione  e'  soggetta  a  rinnovo  ogni dieci anni per
verificare  l'adeguatezza  del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
  6.  Chiunque  intende  impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante  copia  della  autorizzazione  di  cui al comma 2 e delle
istruzioni  e  schemi  elencati  al  comma 1, lettere d), e), f) e g)
dell'articolo 132.
  7.  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale si avvale
anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei
ponteggi  dichiarate  dal  titolare  dell'autorizzazione,  attraverso
controlli a campione presso le sedi di produzione.

        
      
          

            Sezione V
Ponteggi fissi

          

        
                              Art. 132.
                          Relazione tecnica

  1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
    a) descrizione  degli  elementi  che  costituiscono il ponteggio,
loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
    b) caratteristiche   di  resistenza  dei  materiali  impiegati  e
coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
    c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti
i vari elementi;
    d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
    e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
    f) istruzioni   per   il  montaggio,  impiego  e  smontaggio  del
ponteggio;
    g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi
di  sovraccarico,  di  altezza  dei  ponteggi  e  di  larghezza degli
impalcati  per  i  quali  non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni
singola applicazione.

        
      
          

            Sezione V
Ponteggi fissi

          

        
                              Art. 133.
                              Progetto

  1.  I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella  relazione  di  calcolo  non  sono  disponibili  le  specifiche
configurazioni  strutturali  utilizzate  con  i  relativi  schemi  di
impiego, nonche' le altre opere provvisionali, costituite da elementi
metallici  o  non,  oppure  di  notevole importanza e complessita' in
rapporto  alle  loro  dimensioni  ed  ai sovraccarichi, devono essere
eretti in base ad un progetto comprendente:
    a) calcolo   di  resistenza  e  stabilita'  eseguito  secondo  le
istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
    b) disegno esecutivo.
  2.  Dal  progetto,  che  deve  essere  firmato  da  un  ingegnere o
architetto   abilitato   a   norma   di   legge  all'esercizio  della
professione,  deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio
nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
  3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e
copia  del  progetto  e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed
esibite,  a  richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui
vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

        
      
          

            Sezione V
Ponteggi fissi

          

        
                              Art. 134.
                           Documentazione

  1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed
esibita,   a   richiesta  degli  organi  di  vigilanza,  copia  della
documentazione  di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano
di  montaggio,  uso  e  smontaggio  (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in
quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente
Titolo.
  2.  Le  eventuali  modifiche al ponteggio, che devono essere subito
riportate  sul  disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo
che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

        
      
          

            Sezione V
Ponteggi fissi

          

        
                              Art. 135.
                       Marchio del fabbricante

  1.  Gli  elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o
ad  incisione,  e  comunque in modo visibile ed indelebile il marchio
del fabbricante.

        
      
          

            Sezione V
Ponteggi fissi

          

        
                              Art. 136.
                       Montaggio e smontaggio

  1.  Nei  lavori  in quota il datore di lavoro provvede a redigere a
mezzo  di  persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessita' del ponteggio scelto, con
la  valutazione  delle  condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l'adozione  degli  specifici  sistemi  utilizzati  nella  particolare
realizzazione  e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano puo'
assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da  istruzioni  e  progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti  il  ponteggio,  ed  e' messo a disposizione del preposto
addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
  2.  Nel  serraggio  di  piu'  aste  concorrenti in un nodo i giunti
devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.
  3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di
cui uno puo' fare parte del parapetto.
  4. Il datore di lavoro assicura che:
    a) lo  scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e'
impedito  tramite  fissaggio  su una superficie di appoggio, o con un
dispositivo  antiscivolo,  oppure  con  qualsiasi  altra soluzione di
efficacia equivalente;
    b) i  piani  di  posa dei predetti elementi di appoggio hanno una
capacita' portante sufficiente;
    c) il ponteggio e' stabile;
    d) dispositivi    appropriati    impediscono    lo    spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in
quota;
    e) le  dimensioni,  la forma e la disposizione degli impalcati di
un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate
ai  carichi  da  sopportare  e  tali  da consentire un'esecuzione dei
lavori e una circolazione sicure;
    f) il  montaggio degli impalcati dei ponteggi e' tale da impedire
lo  spostamento  degli  elementi componenti durante l'uso, nonche' la
presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono
gli  impalcati  e  i  dispositivi  verticali di protezione collettiva
contro le cadute.
  5.  Il  datore  di  lavoro  provvede  ad  evidenziare  le  parti di
ponteggio  non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni
di  montaggio,  smontaggio  o trasformazione, mediante segnaletica di
avvertimento  di  pericolo  generico  e  delimitandole  con  elementi
materiali  che  impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi
del titolo V.
  6.  Il  datore  di  lavoro  assicura  che i ponteggi siano montati,
smontati  o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto,
a  regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che  hanno  ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.
  7.  La  formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e
deve riguardare:
    a) la   comprensione   del   piano  di  montaggio,  smontaggio  o
trasformazione del ponteggio;
    b) la  sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione   del  ponteggio  con  riferimento  alla  legislazione
vigente;
    c) le  misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di
oggetti;
    d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni
meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
    e) le condizioni di carico ammissibile;
    f) qualsiasi   altro   rischio  che  le  suddette  operazioni  di
montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
  8.  I  soggetti  formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita' dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

        
      
          

            Sezione V
Ponteggi fissi

          

        
                              Art. 137.
                      Manutenzione e revisione

  1.  Il  responsabile  del  cantiere, ad intervalli periodici o dopo
violente  perturbazioni  atmosferiche  o  prolungata  interruzione di
lavoro  deve  assicurarsi della verticalita' dei montanti, del giusto
serraggio   dei  giunti,  della  efficienza  degli  ancoraggi  e  dei
controventi,  curando  l'eventuale  sostituzione  o  il  rinforzo  di
elementi inefficienti.
  2.  I  vari  elementi  metallici  devono essere difesi dagli agenti
nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

        
      
          

            Sezione V
Ponteggi fissi

          

        
                              Art. 138.
                          Norme particolari

  1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in
modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
  2.  E'  consentito  un distacco delle tavole del piano di calpestio
dalla muratura non superiore a 30 centimetri.
  3.   E'  fatto  divieto  di  gettare  dall'alto  gli  elementi  del
ponteggio.
  4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
  5.  Per  i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto
applicabili,  le  disposizioni  relative  ai  ponteggi in legno. Sono
ammesse deroghe:
    a) alla   disposizione   di   cui  all'articolo 125,  comma 4,  a
condizione  che  l'altezza  dei  montanti  superi  di  almeno 1 metro
l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
    b) alla   disposizione   di   cui  all'articolo 126,  comma 1,  a
condizione  che  l'altezza  del  parapetto  sia non inferiore a 95 cm
rispetto al piano di calpestio;
    c) alla   disposizione   di   cui  all'articolo 126,  comma 1,  a
condizione  che  l'altezza  del  fermapiede sia non inferiore a 15 cm
rispetto al piano di calpestio;
    d) alla  disposizione  di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso
di  ponteggi  di  cui  all'articolo 131,  commi 2  e 3, che prevedano
specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.

        
      
          

            Sezione VI
Ponteggi movibili

          

        
                              Art. 139.
                         Ponti su cavalletti

  1.  I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri
2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

        
      
          

            Sezione VI
Ponteggi movibili

          

        
                              Art. 140.
                       Ponti su ruote a torre

  1.  I  ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere,
con  largo  margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui
possono  essere  sottoposti  durante  gli  spostamenti o per colpi di
vento e in modo che non possano essere ribaltati.
  2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il
carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
  3.  Le  ruote  del ponte in opera devono essere saldamente bloccate
con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
  4.  I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote
a torre conformi all'allegato XXIII.
  5.  La  verticalita' dei ponti su ruote deve essere controllata con
livello o con pendolino.
  6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche
di  contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano
lavoratori o carichi.

        
      
          

            Sezione VII
Costruzioni edilizie

          

        
                              Art. 141.
                         Strutture speciali

  1.  Durante  la  costruzione  o  il consolidamento di cornicioni di
gronda  e  di  opere  sporgenti  dai  muri,  devono  essere  adottate
precauzioni  per  impedirne  la  caduta, ponendo armature provvisorie
atte   a   sostenerle   fino  a  che  la  stabilita'  dell'opera  sia
completamente assicurata.

        
      
          

            Sezione VII
Costruzioni edilizie

          

        
                              Art. 142.
                Costruzioni di archi, volte e simili

  1.  Le  armature  provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali
archi,  volte,  architravi,  piattabande, solai, scale e di qualsiasi
altra  opera  sporgente  dal muro, in cemento armato o in muratura di
ogni  genere,  devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni
fase  del  lavoro,  la  necessaria  solidita' e con modalita' tali da
consentire,  a  getto  o  costruzione  ultimata,  il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
  2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti
ad  arco,  per  coperture  ad  ampia luce e simili, che non rientrino
negli  schemi  di  uso  corrente,  devono essere eseguite su progetto
redatto  da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli
di stabilita'.
  3.   I  disegni  esecutivi,  firmati  dal  progettista  di  cui  al
comma precedente,  devono  essere  esibiti  sul  posto  di  lavoro  a
richiesta degli organi di vigilanza.

        
      
          

            Sezione VII
Costruzioni edilizie

          

        
                              Art. 143.
                 Posa delle armature e delle centine

  1.  Prima  della  posa  delle  armature e delle centine di sostegno
delle  opere  di  cui  all'articolo  precedente,  e' fatto obbligo di
assicurarsi  della  resistenza  del  terreno  o delle strutture sulle
quali  esse  debbono  poggiare,  in modo da prevenire cedimenti delle
armature  stesse  o  delle  strutture  sottostanti,  con  particolare
riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

        
      
          

            Sezione VII
Costruzioni edilizie

          

        
                              Art. 144.
                      Resistenza delle armature

  1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle
strutture,  anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali,
nonche'   le   sollecitazioni  dinamiche  che  possano  dar  luogo  a
vibrazioni  durante  l'esecuzione  dei lavori e quelle prodotte dalla
spinta del vento e dell'acqua.
  2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere
opportunamente distribuito.

        
      
          

            Sezione VII
Costruzioni edilizie

          

        
                              Art. 145.
                       Disarmo delle armature

  1.  Il  disarmo  delle  armature  provvisorie  di  cui  al  comma 2
dell'articolo 142  deve  essere effettuato con cautela dai lavoratori
che  hanno  ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste  sotto  la  diretta  sorveglianza del capo cantiere e sempre
dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.
  2.  E'  fatto  divieto  di  disarmare qualsiasi tipo di armatura di
sostegno  quando  sulle  strutture  insistano  carichi  accidentali e
temporanei.
  3.  Nel  disarmo  delle armature delle opere in calcestruzzo devono
essere  adottate  le misure precauzionali previste dalle norme per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

        
      
          

            Sezione VII
Costruzioni edilizie

          

        
                              Art. 146.
                        Difesa delle aperture

  1.  Le  aperture  lasciate  nei solai o nelle piattaforme di lavoro
devono  essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede
oppure  devono  essere  coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.
  2.  Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali
o  di  persone,  un  lato del parapetto puo' essere costituito da una
barriera  mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per
il tempo necessario al passaggio.
  3.  Le  aperture  nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano
una  profondita'  superiore  a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate
in modo da impedire la caduta di persone.

        
      
          

            Sezione VII
Costruzioni edilizie

          

        
                              Art. 147.
                          Scale in muratura

  1.   Lungo  le  rampe  ed  i  pianerottoli  delle  scale  fisse  in
costruzione,  fino  alla posa in opera delle ringhiere, devono essere
tenuti  parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a
strutture resistenti.
  2.  Il  vano-scala  deve essere coperto con una robusta impalcatura
posta  all'altezza  del  pavimento  del  primo  piano  a difesa delle
persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
  3.  Sulle  rampe  delle  scale  in  costruzione  ancora mancanti di
gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono
essere  fissati  intavolati  larghi  almeno  60 centimetri, sui quali
devono  essere  applicati  trasversalmente  listelli di legno posti a
distanza non superiore a 40 centimetri.

        
      
          

            Sezione VII
Costruzioni edilizie

          

        
                              Art. 148.
                           Lavori speciali

  1.  Prima  di  procedere  alla  esecuzione  di lavori su lucernari,
tetti,  coperture  e simili, deve essere accertato che questi abbiano
resistenza  sufficiente  per  sostenere  il  peso  degli operai e dei
materiali di impiego.
  2.  Nel  caso  in  cui  sia  dubbia  tale resistenza, devono essere
adottati  i  necessari  apprestamenti atti a garantire la incolumita'
delle  persone  addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra
le  orditure,  sottopalchi  e  facendo  uso  di idonei dispositivi di
protezione individuale anticaduta.

        
      
          

            Sezione VII
Costruzioni edilizie

          

        
                              Art. 149.
                         Paratoie e cassoni

  1. Paratoie e cassoni devono essere:
    a) ben  costruiti,  con  materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
    b) provvisti   dell'attrezzatura   adeguata   per  consentire  ai
lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
  2.   La  costruzione,  la  sistemazione,  la  trasformazione  o  lo
smantellamento  di  una  paratoia  o  di  un  cassone  devono  essere
effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
  3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano
ispezionati ad intervalli regolari.

        
      
          

            Sezione VIII
Demolizioni

          

        
                              Art. 150.
                    Rafforzamento delle strutture

  1.  Prima  dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di
procedere  alla  verifica  delle  condizioni  di  conservazione  e di
stabilita' delle varie strutture da demolire.
  2.  In  relazione  al  risultato  di  tale  verifica  devono essere
eseguite  le  opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad
evitare   che,   durante   la   demolizione,  si  verifichino  crolli
intempestivi.