Violenza sessuale aggravata dall’uso di sostanze narcotiche.

Cassazione, sezione III penale, sentenza del 5.3.2008, n. 18360 (Cesira Cruciani)


Con la decisione in esame, in una fattispecie di violenza sessuale consumata ai danni di alcune pazienti da parte di un medico anestesista, la Corte ha avuto modo di soffermarsi sulla fattispecie aggravata di cui all’art. 609 ter, comma primo, n. 2 c.p., affermando che il delitto de quo è configurabile in tale forma aggravata quando la perdita dello stato di conoscenza delle vittime sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire al reo di porre in essere la condotta vietata (nella specie consistita nel denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali delle pazienti).


Dinanzi alla Corte d’appello di Roma, l’imputato per il tramite del suo difensore, concordava con il Procuratore Generale, ai sensi dell’art. 599, comma 4 c.p.p., con rinuncia ad ogni diverso motivo d’appello, la pena nella misura di anni quattro di reclusione.


Avverso la sentenza della Corte d’appello con la quale è stato recepito l’accordo propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. b) e dell’art. 129 c.p.p. Il ricorrente sostiene che in relazione ai capi della sentenza di imputazione non sarebbero ravvisabili né i reati di violenza sessuale, né quelli di lesioni. I comportamenti contestati avrebbero potuto essere ricondotti al novero delle molestie sessuali non emergendo dagli atti la prova di contatto fisico tra l’imputato e le donne o di intrusione corporea. Relativamente al reato di lesioni si afferma, invece necessario che l’alterazione psicofisica riveli un minimo di stabilità e non sia riconducibile a stati emotivi quali suggestione, il sonno o la paura.


La Suprema Corte ritiene, in relazione agli episodi contestati, che nessun dubbio possa sussistere sulla configurabilità nella specie dei reati contestati. Ricorre pertanto certamente il reato di violenza sessuale nel caso in cui, la perdita dello stato di coscienza delle vittime sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all’imputato di poter denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali delle pazienti. Ugualmente configurabile è il reato di lesioni volontarie, secondo giurisprudenza consolidata della Corte, il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica (sez. V, n. 714 del 1998 Rv. 212156) e che per malattia nella mente ai fini del delitto di lesioni, non si intende soltanto offuscamento o disordine totale o parziale, ma rilevante, bensì anche indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell’attività psichica, con effetto permanente o temporaneo, pure brevissimo (sez. I, n. 8483 del 1974 Rv. 130726).


Le doglianze del ricorrente, rileva la Corte, finiscono con l’appuntarsi esclusivamente su rilievi di merito che attengono alla sufficienza e/o alla corretta valutazione del quadro probatorio, aspetti questi non più sindacabili per effetto della rinuncia ai motivi d’appello. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.