Brevi considerazioni sulla nuova appellabilità
delle pronunce secondo equità emesse
dal Giudice di Pace – (Avv. Prof. Carlo Crapanzano)
L’art. 1 del D. Lgs. 40 del 2006, in vigore dal 2
marzo 2006, ottemperando a quanto previsto dalla Legge 80/2005, ha sostituito
il terzo comma dell’art. 339 c.p.c. introducendo il principio che le sentenze
del Giudice di Pace ora sono appellabili
anche se pronunciate secondo equità per violazione delle norme sul
procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei
principi regolatori della materia.
Prima di tale modifica, le pronunce secondo equità
non erano appellabili ma ricorribili esclusivamente per Cassazione.
La norma transitoria di cui all’art. 27 D.Lgs
40/2006 prevede inoltre che la disciplina è di immediata applicazione ai
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 2006) e
tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la data di
entrata in vigore del decreto, si applica la disciplina previgente.
Non v’è chi non veda in questa disposizione se non la abrogazione di fatto del giudizio
pronunciato secondo equità, almeno un forte ridimensionamento di tale giudizio,
secondo le brevi osservazioni che seguono.
La norma di riferimento che abilita il Giudice di
Pace a decidere secondo equità, è il secondo comma dell’art. 113 c.p.c.: Il giudice di pace decide secondo equità le
cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da
rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui
all'articolo 1342 del codice civile.
Quindi, salvo il limite dei
contratti conclusi su moduli o formulari con le modalità di cui all’art. 1342
c.c., il Giudice decide sempre secondo equità se la causa è inferiore al valore
di 1100 euro. La presunzione di
pronuncia secondo equità è ribadita da Cass. civ., Sez. III, 25/02/2005,
n.4079: Le sentenze del giudice di pace
rese in controversie di valore non superiore a euro 1100 sono da considerare
sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se
il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente
all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun
riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita
la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica
applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di
pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.,
non è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 cod.
proc. civ. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una
norma di legge non invocata dalla controparte.
Tale assunto, introdotto dal
D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, L. 7 aprile 2003, n. 63, è stato oggetto di attenzione da parte della Corte
Costituzionale che, con sentenza 206/2004 ha dichiarato “costituzionalmente illegittimo l'art. 113,
comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba
osservare i principi informatori della materia”
Il Giudice delle Leggi aggiunge
che “il giudizio di equità, in sostanza,
non è e non può essere un giudizio extra-giuridico, poiché una equità priva dei
limiti normativi insidia alla base la certezza delle relazioni giuridiche, con
la conseguenza della ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 360,
comma 1, numero 3, c.p.c., delle sentenze per violazione dei suddetti principi”
In pratica, il Giudice di Pace,
nel decidere secondo equità, non può discostarsi dalle norme giuridiche che si
occupano del caso concreto, né può prescindere dal principio iura novit curia. Farà quindi
riferimento anzitutto alla esistenza o meno di riserve di Legge o regolamenti,
e al rispetto di norme costituzionali o comunitarie. La giurisprudenza tra
l’altro è stata costante nell’affermare che l’equità del Giudice di Pace si
riferisce alle norme sostanziali e mai processuali (ex multis Cass. civ., Sez. III, 08/07/2005, n.14454). La nuova
appellabilità per violazione di norme sul procedimento introdotta dal D.Lgs. 40
si limita a recepire tale interpretazione giurisprudenziale.
D’altro canto, la pronuncia
secondo diritto, anche in presenza di cause di valore inferiore a 1100 euro,
era pacificamente ammessa nel caso di riunione di processi o nel caso di
domanda riconvenzionale che eccedesse tale limite. Si è pacificamente ammesso,
nel caso in cui siano proposte al Giudice di pace domanda principale di valore
non eccedente i limiti (millecento Euro) previsti per la decisione secondo
equità e domanda riconvenzionale, connessa con quella principale a norma
dell'art. 36 c.p.c., la quale, pur rientrando nella competenza del Giudice di
pace, superi il limite di valore fissato dalla legge per le pronunce di equità,
che l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto, con la conseguenza
che il mezzo di impugnazione della sentenza è, non già il ricorso per
Cassazione, ma l'appello, a nulla rilevando che sulla domanda riconvenzionale
sia stata emanata una pronuncia a contenuto meramente processuale che non abbia
formato oggetto di impugnazione (Cass. civ. (Ord.), Sez. Unite, 06/06/2005, n.11701)
Così come si sono ammessi mezzi
diversi di impugnazione nel caso di separazione di processi o nel caso di
domanda riconvenzionale non “connessa” alla causa principale: “Nel caso in cui siano proposte al giudice di
pace una domanda principale che debba essere decisa secondo equità ai sensi
dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., perchè di valore inferiore ai
millecento euro, e una domanda riconvenzionale da decidere secondo diritto, in
quanto di valore superiore, e il giudice di pace abbia escluso la connessione
tra le due domande, le distinte ed autonome statuizioni su di esse sono
soggette a diversi mezzi di impugnazione, e cioè la pronuncia sulla domanda
principale (di equità) è soggetta a ricorso per cassazione e quella sulla
riconvenzionale (di diritto) ad appello”
(Cass. civ., Sez. I, 31/05/2005, n.11490)
L’esigenza pratica di “sottrarre” il più possibile
al Giudice di Pace una sorta di “discrezionalità equitativa” nelle cause di
valore inferiore ai 1100 euro, ha indotto prima la giurisprudenza di
legittimità, poi quella costituzionale e poi il Legislatore a definire in
termini il più possibile chiari gli spazi concessi al Giudice di Pace nel
pronunciarsi secondo equità. Tali spazi, a modesto parere di chi scrive, oggi
sono strettissimi se non inesistenti.
Rendendo appellabili infatti tutte le sentenze
pronunciate secondo equità per violazione della Costituzione, del diritto
comunitario, dei princìpi informatori dell’ordinamento e delle norme
processuali, non deve tacersi l’obiettiva difficoltà di trovare sentenze che
non saranno “appellabili” perché non violano tali norme, anche se pronunciate
secondo equità. Una delle poche eccezioni che mi permetto di sottolineare,
dovrebbe riferirsi ai giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative ex
Legge 689/1981, per i quali espressamente non può applicarsi il giudizio di
equità e che sono ricorribili esclusivamente per Cassazione.
In termini più semplici, la Costituzione, il
diritto comunitario, i princìpi informatori dell’ordinamento e le norme
processuali credo esauriscano quasi del tutto il panorama giuridico del diritto
vivente entro i quali il Giudice di Pace possa pronunciare secondo equità !
Conseguentemente, potrebbe ben dirsi che “sono
appellabili tutte le decisioni del Giudice di Pace, a nulla rilevando se sono
pronunciate o meno secondo equità, tranne quelle di opposizione alle sanzioni
amministrative”. Tale mia severa interpretazione è data anche dal fatto che non
può adottarsi un giudizio “preventivo” sulla eventuale violazione che
giustifica l’appello. In altri termini, l’appello sarà sempre possibile per il
solo fatto di invocare la violazione di norme costituzionali, comunitarie,
dell’ordinamento e processuali e ammesso che il Tribunale in composizione
monocratica (che è il Giudice di Appello avverso le sentenze del Giudice di
Pace) rigetti l’appello, quest’ultimo sarà a sua volta ricorribile per Cassazione
secondo i princìpi generali, non essendovi altro rimedio o limitazione a che
ciò accada.
Ovviamente le decisioni del Giudice di Pace saranno
ricorribili per Cassazione immediatamente, quando rientrano tra quelle previste
dall’art. 360 c.p.c.
Non ha più ragion d’essere, quindi, se non in
residui e rarissimi casi, la pronuncia secondo equità ammessa per le cause
inferiori al valore di 1100 euro perché la sua appellabilità per i casi ora
previsti dal terzo comma dell’art. 339 c.p.c. di fatto annulla o comunque
restringe fortemente la portata del secondo comma dell’art. 113 c.p.c.
Indirettamente, sembra peraltro non toccato dai limiti suddetti il contenuto dell’art. 114 c.p.c. che riguarda la pronuncia secondo equità, priva dei limiti imposti dall’ordinamento, quando è richiesta concordemente da entrambe le parti.