Corte costituzionale
Sentenza 20 luglio 2006, n. 308
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9,
della legge della Regione Sicilia del 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla
dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione
siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento), promosso con ordinanza
del 7 giugno 2004 dal Tribunale di Marsala sul ricorso proposto da M.B. ed
altri contro il Comune di Mazara del Vallo, iscritta al n. 82 del registro
ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visto l'atto di
costituzione del Comune di Mazara del Vallo;
udito
nell'udienza pubblica del 4 luglio 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.
RITENUTO IN FATTO
1. - Nel corso di un giudizio promosso da alcuni dipendenti del Comune
di Mazara del Vallo ed avente ad oggetto, tra l'altro, la pretesa dei
lavoratori di ottenere il riconoscimento del loro diritto ai benefici economici
previsti dall'art. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente
dagli enti locali), il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 7 giugno 2004
(pervenuta alla Corte costituzionale il 2 febbraio 2005 ed iscritta al n. 82
reg. ord. 2005), ha sollevato, «in relazione all'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001 ed all'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 23 ottobre
1992, n. 421», questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9,
della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla
dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione
siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento).
Circa la
rilevanza della questione, il rimettente sostiene che dall'applicazione della
norma censurata può dipendere l'accoglimento, almeno parziale, del ricorso
perché i ricorrenti sono dipendenti comunali assunti in soprannumero ai sensi
della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in
ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2
dicembre 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale
di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8) e l'art. 39,
comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000 prevede che «le disposizioni di
cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347, si applicano al personale degli enti locali inquadrato anche in
soprannumero nei ruoli dei predetti enti, ai sensi della legge regionale 25
ottobre 1985, n. 39».
Per quel che
concerne la non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo
evidenzia che, a norma dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), «le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni
a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei
rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica». Il rimettente aggiunge che l'art. 2, comma
1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), prevede che, «salvi
i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui
l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate»,
«i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo
comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina
del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e
collettivi».
Secondo il
Tribunale, dal combinato disposto delle due norme appena citate emergerebbe -
come sarebbe stato rilevato anche da questa Corte nella sentenza n. 314 del
2003 - che la contrattazione collettiva costituisce «metodo di disciplina» del
rapporto di pubblico impiego che assurgerebbe al rango di norma costituzionale;
in tale ambito, pertanto, la potestà legislativa regionale non potrebbe
legittimamente operare.
Né, secondo il
giudice a quo, sarebbe possibile ritenere costituzionalmente legittimo l'art.
39, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000 sul presupposto che la norma,
anticipando per taluni dipendenti pubblici la decorrenza di benefici economici
già attribuiti in forza di un precedente contratto collettivo (quello recepito
dal d.P.R. n. 347 del 1983), si sarebbe limitata ad estendere a favore di quei
lavoratori previsioni contrattuali già in vigore. Infatti, continua il
rimettente, il legislatore regionale avrebbe comunque autonomamente attribuito
ai lavoratori un trattamento economico per un arco temporale che non era stato
preso in considerazione dalle parti sindacali. Inoltre la regolazione del
rapporto di impiego pubblico mediante contrattazione collettiva, in quanto
metodo di disciplina del contenuto del rapporto nel suo complesso, non
consentirebbe una distinzione tra l'introduzione di benefici nuovi e la
rimodulazione della decorrenza di benefici preesistenti, dal momento che, in
entrambi i casi, verrebbero in gioco profili retributivi della prestazione
lavorativa eseguita alle dipendenze della pubblica amministrazione.
2. - Il Comune
di Mazara del Vallo si è costituito nel giudizio di costituzionalità ed ha
sollecitato l'accoglimento della questione di illegittimità costituzionale
sollevata dal giudice a quo, richiamando la sentenza n. 314 del 2003 di questa
Corte ed aggiungendo che già la sentenza n. 352 del 1996 della stessa Corte
aveva affermato che il principio della disciplina mediante accordi sindacali
vincola anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
Il Comune ha
altresì rilevato che la norma denunziata non può essere considerata come
un'attuazione del principio della parità di trattamento dei dipendenti pubblici
espresso dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, perché anche tale norma
individua, quale unica fonte della determinazione del trattamento economico, la
contrattazione collettiva.
Infine, secondo
il Comune, un ulteriore profilo di illegittimità della disposizione censurata
sarebbe rappresentato dalla violazione dell'art. 81 Cost. per mancata
indicazione dell'entità degli oneri che da essa derivano a carico delle
amministrazioni e dei mezzi per farvi fronte.
3. - In
prossimità dell'udienza il Comune di Mazara del Vallo ha depositato una memoria
illustrativa nella quale ha sostenuto che dal complesso delle disposizioni
rinvenibili nei provvedimenti legislativi che hanno attuato la cosiddetta
privatizzazione del pubblico impiego (in particolare, art. 2, comma 1, lett. a,
della legge n. 421 del 1992; artt. 1, comma 3, 2, commi 2 e 3, 5, comma 2, 40,
del d.lgs. n. 165 del 2001), risulta «l'indicazione del contratto (sia
individuale che collettivo) come fonte privilegiata di disciplina del rapporto
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni»; ciò determinerebbe
«la qualificazione della disciplina mediante la contrattazione collettiva come
principio fondamentale di una riforma economico-sociale, tale da delimitare la
potestà legislativa della Regione Siciliana nel caso in esame».
Ha, quindi,
richiamato la precedente giurisprudenza della Corte sulla riforma del rapporto
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed ha insistito per
l'accoglimento dell'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Tribunale di Marsala ha sollevato, «in relazione all'art. 1, comma
3, del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 2, comma 1, lett. a) della
legge 23 ottobre 1992, n. 421», questione di legittimità costituzionale
dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n.
10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze
della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in
materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).
Secondo il
giudice a quo, la norma regionale censurata, intervenendo in materia di
trattamento economico di dipendenti di pubbliche amministrazioni, violerebbe la
norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica secondo la
quale la contrattazione collettiva costituisce metodo di disciplina del
rapporto di pubblico impiego.
2. - La
questione è fondata.
La norma
denunziata disciplina un aspetto del trattamento economico di alcuni dipendenti
degli enti locali siciliani e, precisamente, di quelli immessi in ruolo ai
sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione
in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale
2 dicembre 1980, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni nonché del
personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8).
Questa Corte,
con la sentenza n. 314 del 2003, ha già dichiarato l'illegittimità
costituzionale di un disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana
il quale stabiliva che le disposizioni contenute nel comma 9 dell'art. 39 della
legge regionale n. 10 del 2000 (disposizioni oggetto della presente questione
di legittimità costituzionale) si applicavano anche al personale immesso in
ruolo ai sensi della menzionata legge regionale n. 39 del 1985 in servizio
presso le Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, ai dipendenti in
servizio presso gli enti sottoposti a vigilanza della Regione e ai dipendenti
inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93 (Ulteriori
disposizioni per il personale dei soppressi patronati scolastici, trasferimento
alle Amministrazioni provinciali della gestione e del personale delle
istituzioni socio-scolastiche permanenti e nuove norme per il personale dell'Amministrazione
regionale). In quella occasione la Corte ha evidenziato che la disposizione
impugnata violava le norme fondamentali di riforma economico-sociale desumibili
dalle due leggi di delega in attuazione delle quali è stata realizzata la
cosiddetta privatizzazione dei rapporti di lavoro nel settore pubblico.
In effetti,
l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), dispone che «i principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico-sociale della Repubblica». In particolare, l'art. 2, comma 1, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale), ha imposto al legislatore delegato di
prevedere, «salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali
cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono
indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo
comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto
la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti
individuali e collettivi» (lettera a) e di «procedere alla abrogazione delle
disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici
accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti
sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi
contrattuali» (lettera o).
Dalla legge n.
421 del 1992, dunque, può trarsi il principio della regolazione mediante
contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici e, non a
caso, anche il legislatore delegato ha ribadito che quel trattamento è materia
di contrattazione collettiva (si vedano, in particolare, gli artt. 2, comma 3,
terzo e quarto periodo, e 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001).
Pertanto,
rilevato che la norma censurata è stata emanata in epoca anteriore alla riforma
del Titolo V della Parte II della Costituzione e che le norme fondamentali di
riforma economico-sociale costituiscono un limite all'esercizio di qualunque
tipo di potestà legislativa della Regione Siciliana (v. sentenze n. 314 del
2003, n. 4 del 2000, n. 153 del 1995), va dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 39, comma 9, della legge regionale n. 10 del 2000, poiché,
concorrendo alla disciplina del trattamento economico del personale degli enti
locali, viola il principio, sopra enunciato, della disciplina di quel
trattamento per mezzo di contratti.
P.Q.M.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 9, della
legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e
sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di
protezione civile. Norme in materia di pensionamento).