Corte costituzionale
Sentenza 10 maggio 2005, n. 191
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, secondo periodo, 3, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), promosso con ordinanza del 12 novembre 2003 dal Giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Albano Cavallin ed altri e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Visti gli atti di costituzione di Albano Cavallin ed altri e dell'INAIL nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il Giudice relatore Annibale
Marini;
uditi gli avvocati G. Sante Assennato per Albano Cavallin ed altri, Luigi La Peccerella e Rita Raspanti per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso, con ordinanza del 12 novembre 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, secondo periodo, 3, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).
Le norme impugnate, innovando la previgente disciplina, dispongono che la
rettifica per errore delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può intervenire
solamente entro i dieci anni dalla comunicazione dell'originario provvedimento
di attribuzione della rendita (comma 1); che l'errore non rettificabile
comporta il mantenimento delle prestazioni godute (comma 3); che tale normativa
trova applicazione anche in riferimento ai provvedimenti di rettifica adottati
nel vigore della precedente disciplina, ancorché coperti da prescrizione o
giudicato (commi 5, 6 e 7).
Nel giudizio a quo sono oggetto di ricorso, da parte di tre assicurati,
altrettanti provvedimenti di rettifica (tali essendo qualificati dal
giudicante) di rendite per ipoacusia professionale adottati, nel vigore della
disciplina previgente, oltre dieci anni dopo la comunicazione dell'originario
provvedimento di concessione della rendita.
La pacifica efficacia retroattiva dell'art. 9 del decreto legislativo n. 38 del
2000 comporterebbe l'accoglimento delle domande, con il conseguente ripristino,
in capo ai ricorrenti, delle rendite godute al momento della rettifica.
Tanto premesso in punto di rilevanza, ritiene tuttavia il giudicante che la
nuova disciplina, comportando il riconoscimento definitivo della prestazione
previdenziale a prescindere dalla sussistenza dei requisiti, previsti per
legge, che ne sorreggono l'erogazione, si ponga in contrasto «con i principi di
base che caratterizzano l'intero assetto previdenziale ed in particolar modo
con quelli inerenti alla liberazione dal bisogno».
Ad avviso del rimettente, infatti, qualsiasi prestazione previdenziale erogata
in assenza dei requisiti di legge si porrebbe per ciò solo in contrasto con
l'art. 38 della Costituzione, non realizzando le finalità di tutela previste
dalla Costituzione.
Il consolidamento di una prestazione economica non dovuta comporterebbe d'altro
canto un ingiustificato aggravio delle spese di gestione di un ente
appartenente alla pubblica amministrazione, con violazione, sotto tale aspetto,
del principio di buon andamento dei pubblici uffici, sancito dall'art. 97 della
Costituzione.
La retroattività della normativa, suscettibile di incidere addirittura su
situazioni già prescritte o coperte da giudicato, contrasterebbe infine con il
principio di certezza del diritto garantito dall'art. 3 della Costituzione,
venendo sanzionata la violazione del termine decennale introdotto dalla norma
anche con riguardo a fattispecie concluse nel vigore di una diversa disciplina
che non prevedeva alcun limite temporale al potere di accertamento dell'errore
da parte dell'INAIL.
2.- Si sono costituiti in giudizio Albano Cavallin, Loris Favaron e Graziella
Toppan, ricorrenti nel giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità della questione.
Ad avviso delle parti suddette, la questione di legittimità costituzionale
sarebbe priva di rilevanza nella fattispecie, non venendo in questione
l'esistenza di un giudicato, ma trattandosi soltanto di applicare un istituto,
quale la decadenza, di portata generale, riguardo al quale non sono
prospettabili dubbi di costituzionalità.
L'applicazione - quale si verificherebbe nella fattispecie - di una disciplina
sopravvenuta ai processi in corso rappresenterebbe del resto una tecnica
abitualmente utilizzata dal legislatore, anche a fini di certezza del diritto,
così da escludere qualsiasi censura di legittimità costituzionale.
3.- Si è altresì costituito l'INAIL, convenuto nel giudizio a quo, chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
In proposito, la difesa dell'Istituto sottolinea come l'art. 9 del decreto
legislativo n. 38 del 2000 sia qualificabile come disciplina eccezionale, in
conseguenza della quale l'ordinamento limita gli effetti negativi dell'accertata
insussistenza dei presupposti patologici per il riconoscimento del diritto alla
rendita goduta, garantendo al beneficiario la continuità dell'erogazione delle
somme sino a quel momento percepite in buona fede.
L'art. 9 sopra richiamato avrebbe nel contempo natura di norma transitoria, per
regolare il passaggio dal regime dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),
alla nuova disciplina; in questa prospettiva, non sarebbero vulnerati i
principi in tema di prescrizione o giudicato, in quanto la norma censurata
prevede un rigoroso termine di decadenza per la richiesta di riesame dei casi
prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, nonché la
riattribuzione della prestazione "cristallizzata" solo dalla data
della domanda e senza restituzione di somme arretrate.
Non sussisterebbe - secondo l'Istituto - la denunciata violazione dell'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, anche in ragione della specifica struttura e
funzione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e della sua specialità rispetto alla tutela pensionistica. E
d'altro canto, quanto all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione,
la stessa giurisprudenza costituzionale afferma che il divieto di retroattività
della legge non ha dignità costituzionale, cosicché al legislatore ordinario,
fuori dalla materia penale, non è inibito emanare norme con efficacia
retroattiva, purché queste ultime non contrastino con il principio di
ragionevolezza ed altri valori ed interessi costituzionalmente protetti.
4.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura l'ordinanza di rimessione presenterebbe, anzitutto,
profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, non
essendo adeguatamente motivata l'adesione del giudice alle risultanze della
CTU, secondo cui sarebbe da escludere che nella fattispecie ricorra - come
sostenuto invece dall'Istituto - la diversa ipotesi di miglioramento delle patologie
invalidanti, disciplinata da altra norma.
Nel merito, premesso che l'abrogato art. 55 della legge n. 88 del 1989 non può
assumersi a tertium comparationis, l'Avvocatura osserva che la norma impugnata
è frutto del consapevole bilanciamento, operato dal legislatore, tra gli
aggravi di spesa e gli effetti positivi derivanti dal contenimento del
contenzioso previdenziale e dalla certezza dei rapporti.
Il potere di stabilire la misura e le variazioni dei trattamenti previdenziali
e di comparare l'onere della spesa previdenziale con le esigenze dello stato
sociale, del resto, rientrerebbe certamente - secondo l'Avvocatura -
nell'ambito della discrezionalità politica del legislatore, in quanto tale
insindacabile, salva l'ipotesi, che nella specie sarebbe da escludere, della
arbitrarietà o palese irragionevolezza.
Non sussisterebbe, dunque, violazione né dell'art. 97 né dell'art. 38 della
Costituzione, considerato anche che il legislatore, escludendo dalla nuova
disciplina i casi di rendite conseguite con dolo e colpa grave, ha inteso
limitare il beneficio ai soli casi in cui il procedimento di accertamento della
malattia invalidante risulti privo di vizi.
5.- In prossimità dell'udienza pubblica le parti private Cavallin, Favaron e
Toppan hanno depositato una memoria illustrativa insistendo per la declaratoria
di manifesta inammissibilità della questione, in quanto il giudice a quo non
avrebbe sperimentato la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della
disposizione impugnata né motivato circa l'impossibilità della stessa.
La questione stessa sarebbe inoltre priva di rilevanza quanto all'ipotesi di
casi definiti con sentenza passata in giudicato, non sussistendo nella
fattispecie alcun accertamento con forza di giudicato. In ogni caso ben
potrebbe la legge, in riferimento a situazioni durevoli, incidere sulla
disciplina del periodo successivo al giudicato, secondo i consueti principi in
tema di successioni di leggi nel tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il Giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, secondo periodo, 3, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144).
I commi 1 e 3 - prevedendo che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) possa esercitare la facoltà di rettifica per
errore delle prestazioni erogate entro dieci anni dalla comunicazione del
provvedimento di attribuzione della rendita e che, decorso inutilmente tale
termine, si consolidi il diritto del beneficiario al mantenimento delle
prestazioni in godimento, pur in difetto dei presupposti di legge -
violerebbero gli artt. 38 e 97 della Costituzione, ponendosi in contrasto sia
con i principi su cui si fonda il sistema previdenziale, sia, per i maggiori
oneri che ne conseguono a carico dell'INAIL, con il principio di buon andamento
dei pubblici uffici.
I commi 5, 6 e 7, che attribuiscono efficacia retroattiva alla suddetta
disciplina, anche con riguardo a rapporti ormai esauriti in quanto prescritti o
coperti da giudicato, sarebbero dal canto loro in contrasto con il principio di
certezza del diritto enucleabile dall'art. 3 della Costituzione, disponendo
l'applicazione del suddetto termine decadenziale anche in riferimento a
provvedimenti di rettifica adottati nel vigore di una diversa disciplina che
non prevedeva alcun termine di decadenza.
2.- Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti costituite ed
intervenute sono prive di fondamento.
Affermando che «le conclusioni delle CTU non lasciano dubbi sul fatto che in
tutti e tre i casi le originarie determinazioni dei gradi di invalidità fossero
sovrastimate per errore», il giudice a quo ha infatti adeguatamente motivato il
proprio convincimento circa l'insussistenza dei presupposti per la procedura di
revisione per miglioramento, attivata dall'INAIL, e la conseguente
qualificazione dei provvedimenti impugnati dagli assicurati come rettifiche per
errore.
La descrizione della fattispecie è d'altro canto sufficiente a dare conto della
rilevanza della questione mentre è infine del tutto plausibile - e del resto
conforme alla giurisprudenza di legittimità - l'interpretazione della norma
sulla cui base la questione stessa è prospettata.
3.- Nel merito la questione, quanto ai commi 1 e 3, non è fondata.
3.1.- La norma impugnata introduce un termine decadenziale - peraltro di
peculiare ampiezza - per l'esercizio, da parte dell'INAIL, dei poteri
amministrativi di accertamento e rettifica dell'errore commesso in sede di
attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni, salvi i casi di
dolo o colpa grave dell'assicurato.
La previsione di un tale termine - diversamente da quanto il rimettente assume
- non si pone in contrasto con la funzione propria del sistema previdenziale,
quale delineata dall'art. 38 della Costituzione, ma rappresenta una non
irragionevole misura di tutela dell'assicurato in buona fede, quale
controinteressato, rispetto all'esercizio di quei poteri.
Da un lato, infatti, è lecito presumere che, dopo il decorso di un congruo
periodo di tempo dall'accertamento dell'invalidità, l'assicurato possa non
essere più in grado di far valere adeguatamente i propri interessi nella
procedura amministrativa di rettifica (ad esempio a causa della difficoltà di
reperimento della documentazione medica dell'epoca), cosicché, sotto tale
profilo, il termine decadenziale si configura quale strumento - del resto ben
noto all'ordinamento - di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica
amministrazione.
Dall'altro lato non vi è dubbio che l'esigenza di certezza nei rapporti
giuridici può tradursi, nella specifica materia, in una legittima aspettativa,
da parte dell'assicurato in buona fede, di stabilità della prestazione
previdenziale attribuita a seguito di un regolare procedimento accertativo e
non rettificata entro un termine ragionevole, cosicché per tale aspetto la
norma realizza un contemperamento di interessi entrambi meritevoli di tutela.
Che, poi, l'inutile decorso del termine decadenziale determini - come
espressamente dispone il comma 3 - il mantenimento di una prestazione economica
astrattamente non dovuta costituisce conseguenza indiretta del meccanismo
proprio della decadenza, di per sé non incompatibile con il citato art. 38
della Costituzione.
3.2.- E' poi da escludersi, sotto altro profilo, che la disciplina in esame
violi il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
Premesso, infatti, che la comparazione tra i maggiori oneri presumibilmente
derivanti dalla introduzione del termine decadenziale ed i risparmi conseguenti
alla probabile riduzione del contenzioso è senz'altro riservata alla
discrezionale valutazione del legislatore e, quindi, censurabile solamente nei
limiti di una manifesta irragionevolezza che nella specie non è sicuramente
dato di ravvisare, giova comunque osservare che il pur ampio termine di cui si
tratta assolve una obiettiva funzione acceleratoria riguardo all'esercizio dei
poteri attribuiti all'INAIL e, pertanto, rappresenta uno strumento volto, sia
pure indirettamente, ad accrescere l'efficienza dell'Istituto e dunque a
favorire il buon andamento della sua azione, senza incidere, ovviamente, nel
caso di errore non tempestivamente rettificato, sulle eventuali responsabilità
individuali.
4.- La questione di legittimità costituzionale dei commi 5, 6 e 7 dello stesso
art. 9, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è invece
fondata.
Tali norme - come si è detto - consentono di impugnare i provvedimenti di
rettifica adottati nel vigore dell'art. 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989,
n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro),
che ne consentiva l'adozione senza limiti di tempo, al fine di far valere
retroattivamente la violazione del termine decadenziale introdotto dalla nuova
disciplina.
E' senza dubbio vero - come ricorda la difesa dell'INAIL - che, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, il divieto di retroattività della
legge non è stato elevato a precetto costituzionale, salva, per la materia
penale, la previsione dell'art. 25 della Costituzione.
Questa stessa Corte ha tuttavia costantemente precisato che la retroattività
deve comunque trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza e non può
trasmodare in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su
leggi anteriori (si vedano, tra le tante, la sentenza n. 446 del 2002 e la
sentenza n. 416 del 1999).
Nel caso di specie, l'irragionevolezza della disposizione - sia per quanto si
riferisce ai «casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato»,
sia per quanto riguarda i casi non prescritti o non definiti da giudicato - è
di tutta evidenza, in quanto è l'istituto stesso della decadenza che per sua
natura non tollera applicazioni retroattive, non potendo logicamente
configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del
potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa
determinazione del termine entro il quale il diritto (o il potere) debba essere
esercitato.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
commi 1, secondo periodo, e 3 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in
riferimento agli artt. 38 e 97 della Costituzione, dal Giudice unico del lavoro
del Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.