Corte costituzionale
Sentenza 11 maggio 2006, n. 190
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6
ottobre 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
staccata di Lecce, su ricorso proposto da Grappa Rosa ed altri contro il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri, iscritta
al n. 578 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Visti gli atti
di costituzione di Grappa Rosa ed altri, di Ruggeri Marcello, Bianco Clara
Carmela e Quaranta Adele, di Campa Marino, Calò Fernando e Albanese Luigi
Antonio;
udito nella
camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore Sabino Cassese.
RITENUTO IN FATTO
1.- Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata
di Lecce, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La disposizione impugnata
stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure
concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»),
incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata
annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte.
Dinanzi al
Tribunale pende il giudizio promosso da alcuni docenti - inseriti nella
graduatoria provinciale "B" di Lecce relativa agli incarichi annuali
di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola primaria e
secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 - per l'annullamento,
previa sospensiva, della graduatoria nella parte in cui è riconosciuto ai
concorrenti, mediante l'annotazione accanto al loro nominativo delle sigle
"N" (Invalido civile) ed "M" (Orfano o vedovo di guerra, per
servizio o per lavoro), il diritto alla riserva dei posti in applicazione
dell'art. 8-bis suddetto.
Il giudice
premette che i ricorrenti, asserendo di essere pregiudicati dal riconoscimento
della riserva ai concorrenti che occupavano un posto deteriore in graduatoria,
avevano chiesto l'annullamento della graduatoria per violazione dell'art.
8-bis, interpretando la norma nel senso che essa presuppone la disoccupazione
dei soggetti facenti parte delle categorie protette, con conseguente
inapplicabilità ai docenti di ruolo della pubblica istruzione.
Subordinatamente, avevano eccepito l'illegittimità costituzionale dello stesso
articolo per l'ipotesi che venisse interpretato nel senso di ammettere alla
riserva i soggetti privi del requisito della disoccupazione.
1.1.- Sospesa la
graduatoria sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità
costituzionale, il giudice remittente, nel soffermarsi sulla rilevanza,
argomenta in ordine all'interpretazione ritenuta più plausibile sia della legge
n. 68 del 1999 che della norma impugnata.
Il primo
presupposto interpretativo è che le quote di riserva nelle assunzioni presso le
pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione,
anche dopo la legge n. 68 del 1999. Il problema sorge, per le assunzioni
tramite procedure selettive, dal rapporto tra l'art. 7, comma 2, contenente il
rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma 2, della suddetta legge del
1999. Secondo il remittente, l'apparente antinomia è risolta ritenendo che
l'art. 16 non consente il superamento dello stato di disoccupazione, ma si
limita a «facultizzare l'Amministrazione ad assumere i disabili che ne abbiano
diritto per merito di graduatoria», anche a prescindere dallo stato di
disoccupazione e anche in esubero rispetto ai posti ad essi riservati nel
concorso, per assolvere all'onere delle assunzioni obbligatorie. A sostegno
richiama la giurisprudenza che perviene alla stessa conclusione, pur con
argomentazioni diverse. Dà conto, poi, dell'opposto e non condiviso indirizzo
giurisprudenziale che, sulla base del suddetto art. 16, ha ritenuto superato il
necessario presupposto della disoccupazione per l'operatività delle quote di
riserva.
Il secondo
presupposto interpretativo è che l'art. 8-bis si riferisce necessariamente al
personale già occupato, così introducendo una deroga al corretto principio
secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche
amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione, anche
dopo la legge n. 68 del 1999.
Il remittente
conclude che la causa non può essere definita indipendentemente dalla questione
di costituzionalità.
1.2.- In ordine
alla non manifesta infondatezza, il Collegio richiama la giurisprudenza
costituzionale in tema di assunzioni privilegiate nell'impiego pubblico,
secondo la quale la tutela delle categorie protette, accordata consentendo un
più agevole reperimento di un'occupazione, andrebbe ragionevolmente
contemperata con l'interesse, di pari rango costituzionale, a che la pubblica
amministrazione possa disporre di strumenti di selezione volti alla provvista
di impiegati idonei allo svolgimento delle funzioni. D'altra parte, aggiunge il
Tribunale amministrativo regionale, nella Costituzione non è rinvenibile una
tutela delle categorie protette estesa dall'ingresso nel mondo del lavoro allo
sviluppo di carriera, prescindendo dall'interesse di altri soggetti presenti o
aspiranti ad entrarvi, oltre che dall'interesse dell'amministrazione. L'art. 38
Cost. si limita a stabilire che «gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento professionale» e non attribuisce un diritto
incondizionato a posizioni di favore nell'ambito dei percorsi professionali. La
stessa legge n. 68 del 1999 non disciplina istituti volti a favorire lo
sviluppo di carriera dei soggetti svantaggiati. Comunque, non appare conforme a
Costituzione una previsione che, muovendo dall'intento di favorire tale
sviluppo, sacrifichi irragionevolmente e ingiustificatamente le posizioni di
soggetti meritevoli di tutela all'interno dell'impiego pubblico e l'interesse
della stessa amministrazione pubblica.
Pertanto, l'art.
8-bis, nel consentire ai docenti svantaggiati, ai sensi della legge n. 68 del
1999, di fruire delle quote di riserva nelle procedure concorsuali per il
reclutamento dei dirigenti scolastici e il conferimento degli incarichi annuali
di presidenza, in tal modo prescindendo dallo stato di disoccupazione,
contrasta con molteplici parametri costituzionali. Con l'art. 3 Cost., atteso
che il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette
comprimerebbe posizioni giuridiche professionali consolidate in capo ad altri
soggetti, come nel caso di specie i controinteressati. Con l'art. 4 Cost., per
gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a
rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, mentre la norma censurata
violerebbe il diritto al lavoro di coloro che perdono il posto. Con l'art. 38,
terzo comma, Cost., atteso che la norma impugnata, non limitandosi a favorire
l'avviamento professionale, ma promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di
carriera, supererebbe gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei
canoni di solidarietà che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente
in materia di impiego pubblico. Con l'art. 97 Cost., violando i canoni di buon
andamento e imparzialità, mediante la compressione dell'esigenza della pubblica
amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le
posizioni di responsabilità, in tal modo travalicando il quantum di tutela
riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost.
2.- I ricorrenti
del giudizio principale si sono costituiti fuori termine.
3.- Sono
intervenuti i convenuti in altri analoghi processi dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale di Lecce, relativi alle graduatorie delle Province di Brindisi e di
Taranto, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione
del giudice a quo e, in via gradata, l'infondatezza della questione di
costituzionalità.
4.- In
prossimità della data fissata per la camera di consiglio, hanno presentato
memorie sia i ricorrenti costituiti tardivamente che i terzi intervenuti.
5.- Inoltre,
fuori termine, sono intervenuti altri terzi, essendo parti in un diverso
processo nel corso del quale è stata successivamente sollevata identica
questione di costituzionalità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti
per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione
staccata di Lecce, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 97 della Costituzione.
La disposizione
impugnata stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle
procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art.
29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»),
incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata
annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte.
Il giudice
remittente (dinanzi al quale pende il giudizio promosso da alcuni docenti -
inseriti nella graduatoria provinciale "B" di Lecce relativa agli
incarichi annuali di dirigenza scolastica per il settore formativo della scuola
primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2005/2006 - per
l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria, nella parte in cui è riconosciuto
ai concorrenti il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art.
8-bis suddetto) solleva la questione assumendo due presupposti interpretativi.
In primo luogo,
il Tribunale amministrativo regionale sostiene che il principio, secondo cui le
quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano
necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato - costante
nella vigenza della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private) -, persiste anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999.
Il Tribunale amministrativo regionale si sofferma sull'apparente antinomia tra
l'art. 7, comma 2, contenente il rinvio all'art. 8, comma 2, e l'art. 16, comma
2, della citata legge del 1999. Ritiene poi che l'impugnato art. 8-bis
introduca una deroga al suddetto principio per i soli dirigenti scolastici e
per gli incarichi di presidenza, non potendo che riferirsi, per non essere
privo di destinatari, al personale in servizio, sicuramente non disoccupato.
Ciò premesso,
secondo il remittente, l'art. 8-bis contrasterebbe: con l'art. 3 Cost., atteso
che il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe
posizioni giuridiche consolidate in capo ad altri soggetti; con l'art. 4 Cost.,
per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a
rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, mentre la norma censurata
violerebbe il diritto al lavoro di coloro che perdono il posto; con l'art. 38,
terzo comma, Cost., atteso che la norma impugnata, non limitandosi a favorire
l'avviamento professionale, ma promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di
carriera, supererebbe gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei
canoni di solidarietà che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente
in materia di impiego pubblico; con l'art. 97 Cost., violando i canoni di buon
andamento e imparzialità, mediante la compressione dell'esigenza della pubblica
amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le
posizioni di responsabilità, in tal modo travalicando il livello di tutela
riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost.
Sostanzialmente,
il Tribunale censura la previsione delle quote di riserva nell'attribuzione
degli incarichi annuali di presidenza (e nelle procedure concorsuali per la
dirigenza scolastica) sotto il profilo del difetto di ragionevolezza di una
deroga rispetto al principio, valevole in generale per l'applicabilità delle
quote, che presuppone lo stato di disoccupazione. La deroga attribuisce una
tutela che va oltre quella costituzionalmente riconosciuta dall'art. 38 Cost.
Non limitando l'operatività delle quote all'avvio al lavoro dei disoccupati, ma
facendole operare nello sviluppo di carriera, la disposizione supererebbe i
livelli di tutela costituzionalmente imposti dal rispetto del canone di
solidarietà. Travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti
svantaggiati sulla base della Costituzione, comprimerebbe irragionevolmente
l'esigenza dell'amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei
a ricoprire posizioni di responsabilità.
2.-
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dei
ricorrenti del giudizio principale e l'inammissibilità dell'intervento dei
terzi rispetto allo stesso giudizio. Entrambi sono stati effettuati oltre il
termine stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale), computato secondo quanto
previsto dagli artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale. Tale termine è, per costante orientamento di questa
Corte, perentorio (sentenza n. 108 del 2006).
3.- Sempre in
via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento tempestivo
dei docenti estranei al giudizio a quo, convenuti in altri analoghi processi
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Lecce, relativi alle
graduatorie delle Province di Brindisi e di Taranto. È principio consolidato
quello della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e
del giudizio incidentale; principio derogabile nei casi in cui il giudizio
costituzionale incida direttamente su posizioni giuridiche soggettive e i
titolari di esse non abbiano la possibilità di difenderle come parti del
processo di provenienza, a nulla rilevando che le parti intervenute abbiano in
corso giudizi analoghi a quello principale. In tale ultimo caso, come questa
Corte ha già affermato (ordinanza n. 179 del 2003), «la contraria soluzione si
risolverebbe nella sostanziale soppressione del carattere incidentale del
giudizio di legittimità costituzionale».
4.- La questione
è fondata.
È opportuno
premettere il quadro normativo entro il quale si inserisce la disposizione
impugnata. I datori di lavoro pubblici, come i privati, sono obbligati ad avere
alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella
percentuale prevista dalla legge in relazione al numero degli occupati. La
legge n. 68 del 1999 si occupa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni in
due disposizioni: l'art. 7 e l'art. 16. Con riferimento alle assunzioni tramite
procedure selettive, che qui interessano, l'art. 7, comma 2, prevede (stante il
richiamo all'art. 36, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 29 del 1993, ora art. 35,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») che i disabili -
iscritti nella graduatoria dei disoccupati di cui al successivo art. 8 - hanno
diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50%
dei posti messi a concorso. Secondo l'art. 16, comma 2, i disabili idonei nei
concorsi pubblici possono essere assunti - ai fini del rispetto della quota
d'obbligo - anche se non disoccupati e oltre il limite dei posti ad essi
riservati nel concorso.
D'altro canto,
per il reclutamento dei dirigenti scolastici (la cui qualifica è stata
introdotta nel 1998, mediante l'aggiunta dell'art. 25-bis al d.lgs. n. 29 del
1993, ora art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001), l'art. 29, cui rinvia la norma
impugnata, prevede il corso-concorso, al quale sono ammessi i docenti laureati,
in ruolo da almeno sette anni. Gli incarichi di presidenza di durata annuale,
propri dell'ordinamento precedente (art. 477 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; art. 22,
comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001 -»; artt. 1-sexies e 1-octies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti»,
introdotti dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43), continuano a
sussistere in via transitoria, per effetto della stessa disposizione, e sono
conferiti a docenti in possesso di determinati requisiti di professionalità,
sulla base di graduatorie compilate secondo titoli di servizio, di studio e di
cultura (ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca n. 40 del 2005). Ai sensi dell'art. 8-bis impugnato, gli incarichi
annuali di presidenza (e, nel prossimo futuro, quelli di dirigente scolastico)
sono conferiti seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle riserve
di posti per le categorie protette.
Secondo il sopra
descritto quadro normativo - correttamente ricostruito dal giudice remittente
in direzione conforme alla giurisprudenza prevalente - le quote di riserva
nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente
lo stato di disoccupazione del soggetto interessato, anche dopo l'entrata in
vigore della legge n. 68 del 1999, essendo solo consentito (art. 16 cit.) alle
amministrazioni di prescindere dallo stato di disoccupazione qualora ritengano
di saturare l'aliquota da riservare agli invalidi, anche in deroga al limite
percentuale dei posti riservati nei concorsi pubblici. Conseguentemente, l'art.
8-bis, che deve essere riferito al personale in servizio, risultando altrimenti
privo di destinatari, introduce una deroga al necessario stato di
disoccupazione di cui al suddetto principio, per i soli dirigenti scolastici e
per i présidi incaricati.
4.1.- In base
agli artt. 3 e 97 Cost., la progressione di carriera dei dipendenti pubblici
deve avvenire nel rispetto dei principi di eguaglianza e di imparzialità, a
seguito di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze
professionali. L'art. 38, terzo comma, Cost. dispone che i disabili hanno
diritto «all'avviamento professionale». Dunque, i disabili sono favoriti
nell'accesso alle attività professionali e nell'inserimento nei posti di
lavoro.
In applicazione
della suddetta norma costituzionale, posta a tutela dei disabili, la
legislazione ordinaria stabilisce, per questi, il diritto al lavoro e alla
conservazione del posto, il diritto a speciali modalità per lo svolgimento dei
concorsi, il diritto alla precedenza nell'assegnazione della sede e nelle
procedure di trasferimento a domanda, il diritto a prestazioni compatibili con
le minorazioni, il diritto all'assistenza per recarsi al posto di lavoro, il
diritto a non essere trasferiti senza consenso, il diritto a progetti
individuali di integrazione.
Nella
ponderazione degli interessi in gioco, quelli ispirati al principio di
eguaglianza e del merito e quelli ispirati al principio solidaristico, la
Costituzione consente la prevalenza del secondo sul primo per quanto attiene
all'accesso al lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione in
carriera dei disabili già occupati.
La legge
ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la
carriera, produce una irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza
e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica
amministrazione.
L'equilibrio tra
i due interessi pubblici, quello che riguarda l'eguaglianza e il buon andamento
degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili, è
stabilito dall'art. 38 Cost., che consente di derogare al primo solo per
favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione,
una volta entrati.
Questa Corte ha
già avuto modo di stabilire, vigente la precedente legislazione, che la tutela
assicurata ai disabili tramite le quote concerne i disoccupati (sentenze n. 93
del 1985 e n. 279 del 1983) ed è volta alla facilitazione del reperimento della
prima occupazione (sentenze n. 622 del 1987, n. 55 del 1961 e n. 38 del 1960).
Nella stessa direzione sono orientati i principali atti dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite (Regole standard sulle pari opportunità dei disabili del 20
dicembre 1993, risoluzione n. 48 del 1996 dell'Assemblea generale, regola n. 7)
e dell'Unione Europea (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, artt. 21 e 26), che dispongono il divieto
di discriminazioni nell'accesso all'impiego.
Si deve
aggiungere che il regime di favore nella progressione degli insegnanti imposto
dall'art. 8-bis produce una ulteriore disuguaglianza, in quanto riservato ai
soli disabili occupati nella scuola.
Va, pertanto,
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del decreto-legge n.
136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 dello stesso
anno, nella parte in cui si riferisce alle procedure per il conferimento degli
incarichi di presidenza.
Data l'evidente
connessione tra le predette procedure, rilevanti nel giudizio a quo, e le
procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici previste
dall'art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001, cui rinvia la norma impugnata, in
applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va dichiarata
l'illegittimità costituzionale della parte residua dello stesso articolo 8-bis.
Resta assorbito
l'ulteriore profilo relativo all'art. 4 Cost.
P.Q.M.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui si
riferisce alle procedure per il conferimento degli incarichi di presidenza;
dichiara, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e
sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale
della parte residua dello stesso articolo 8-bis.