LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:, Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2 della
legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento
economico e di quiescenza del personale di magistratura ed
equiparato), 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), 34 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -- legge
finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 1° febbraio 2005 dalla
Corte dei conti -- sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,
sul ricorso proposto da Grillo Giovanni ed altri contro il Ministero
della giustizia ed altro, iscritta al n. 506 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª
serie speciale, dell'anno 2005.
Visti l'atto di costituzione di Grillo Giovanni, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giovanni
Grillo, Guido Cucco, Nicola Perazzelli e Roberto Sciacchitano, avente
ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti, tutti
magistrati ordinari a riposo, ad un trattamento pensionistico
rapportato all'attuale livello retributivo dei magistrati in servizio
con pari inquadramento ed anzianita', la Corte dei conti -- sezione
giurisdizionale per la Liguria, con ordinanza depositata in data
1° febbraio 2005, pervenuta alla cancelleria di questa Corte il
27 settembre 2005, ha sollevato, in riferimento agli articoli 36, 38
e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
degli articoli 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in
materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di
magistratura ed equiparato), 11 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), 34 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) e 69 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
che il giudice a quo - premesso che la legge (art. 2 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27) prevede, per i magistrati,
l'attribuzione periodica di aumenti stipendiali pari alla media dei
miglioramenti conseguiti da altre categorie assunte a riferimento -
osserva che, nel corso del pensionamento, il collegamento tra
trattamento economico di attivita' e trattamento pensionistico
(inizialmente determinato con riferimento all'ultimo stipendio o
comunque correlato alla posizione retributiva conseguita all'atto del
collocamento a riposo) e' destinato ad allentarsi; e che tale divario
sarebbe sostanzialmente irrilevante sotto il profilo costituzionale,
ma con un limite: quando il trattamento pensionistico perda il
connotato di proporzionalita' alla quantita' e qualita' del lavoro
prestato e scenda al di sotto dei limiti stabiliti dall'art. 36 della
Costituzione, insorgerebbe, ad avviso del rimettente, un vizio di
legittimita' costituzionale riferibile alle disposizioni normative
dalle quali deriva il mancato rispetto di quei limiti;
che la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
Regione Liguria ritiene che le fattispecie al suo esame dimostrino
l'esistenza di un sensibile depauperamento subito dai ricorrenti nel
tempo, con riferimento al trattamento economico proprio dei colleghi
in servizio attivo ed allo stesso trattamento che loro spetterebbe
qualora venissero, oggi, collocati a riposo: tale scostamento sarebbe
soltanto in minima parte colmato attraverso l'applicazione del
meccanismo di perequazione automatica dei trattamenti, e sarebbe
significativo, nel senso che inciderebbe notevolmente sui mezzi
necessari ad assicurare al pensionato ed alla sua famiglia
un'esistenza libera e dignitosa;
che, difatti, con riferimento, ad esempio, alla posizione del
dott. Perazzelli, collocato a riposo nel 1992 e titolare, all'atto
del pensionamento, del trattamento economico spettante al primo
presidente aggiunto della Corte di cassazione, il giudice a quo
evidenzia che un collega avente pari grado di anzianita', collocato a
riposo nell'anno 2002, percepirebbe un trattamento annuo lordo pari
ad euro 169.206,00, superiore a quello del dott. Perazzelli di ben
51.943,94 euro;
che le norme denunciate, impedendo l'adeguamento dei
trattamenti di quiescenza del personale gia' appartenente alla
magistratura, violerebbero gli articoli 36 e 38 della Costituzione;
che la situazione connessa al divario pensioni-retribuzioni
si porrebbe in contrasto anche con il principio di capacita'
contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, giacche' non vi
sarebbe corrispondenza tra le retribuzioni, in ragione del cui
ammontare si opera il prelievo contributivo, ed i trattamenti
pensionistici in funzione dei quali la contribuzione ha ragion
d'essere, di talche' la contribuzione previdenziale finirebbe per
assumere connotati diversi da quelli suoi propri, ossia
caratteristiche tali da renderla assimilabile ad un prelievo di
natura tributaria, ma al di fuori delle garanzie di rispetto della
capacita' contributiva previste dall'art. 53 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti
Giovanni Grillo, Guido Cucco, Nicola Perazzelli e Roberto
Sciacchitano, ricorrenti nel giudizio a quo, concludendo per
l'accoglimento della questione;
che, confrontando il trattamento pensionistico di cui godono
le parti private con il trattamento pensionistico che spetterebbe
oggi ad un collega di pari anzianita' e funzione all'atto del suo
collocamento a riposo, si osserva che il depauperamento subito dai
ricorrenti e' notevole, sicche' la soglia di cui all'art. 36 della
Costituzione sarebbe ampiamente superata;
che un'ulteriore questione sarebbe quella relativa al
contributo in favore del fondo pensioni, corrisposto dai magistrati
in servizio in misura calcolata sull'intero stipendio, mentre, dopo
il collocamento a riposo, la decurtazione della pensione verrebbe a
rendere a posteriori ingiustificata una quota del versamento, con
conseguente violazione, oltre che dell'art. 36 della Costituzione,
anche dell'art. 3 della Costituzione;
che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la manifesta infondatezza della questione;
che, ad avviso dell'Avvocatura, il passare del tempo, in se',
non puo' essere automatica fonte del diritto alla perequazione,
poiche' il trattamento pensionistico si fonda su parametri
proporzionali alla contribuzione previdenziale versata, che, a sua
volta, si basa sul reddito percepito dai lavoratori;
che la difesa erariale richiama le sentenze di questa Corte
n. 409 del 1995 e n. 30 del 2004, che hanno gia' scrutinato -
dichiarandole non fondate - analoghe questioni di legittimita'
costituzionale; e, esclusa l'esistenza di un principio costituzionale
di adeguamento delle pensioni al successivo trattamento economico
dell'attivita' di servizio corrispondente, afferma che il trattamento
pensionistico erogato ai ricorrenti e' piu' che congruo rispetto al
soddisfacimento dei bisogni primari della vita quotidiana.
Considerato che la questione di legittimita' costituzionale
investe la disciplina del trattamento pensionistico dei magistrati ed
ha per oggetto gli articoli 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265
(Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del
personale di magistratura ed equiparato), 11 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema
previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), 59 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo) e 69 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001);
che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni
denunciate, limitandosi a prevedere un meccanismo di perequazione
dell'importo dei trattamenti pensionistici alle variazioni del costo
della vita, determinerebbero un significativo ed apprezzabile
depauperamento del trattamento pensionistico dei magistrati collocati
a riposo con riferimento al trattamento economico proprio dei
colleghi in servizio attivo ed allo stesso trattamento pensionistico
dei magistrati collocati a riposo successivamente, e cosi'
violerebbero, da un lato, gli articoli 36 e 38 della Costituzione,
sotto il profilo del principio di equa retribuzione e di
proporzionalita', e, dall'altro, l'art. 53 della Costituzione,
giacche' il divario pensioni-retribuzioni farebbe assumere alla
contribuzione previdenziale connotati diversi da quelli suoi propri,
ossia caratteristiche tali da renderla assimilabile ad un prelievo di
natura tributaria, ma al di fuori delle garanzie di rispetto della
capacita' contributiva previste dalla Costituzione;
che, preliminarmente, si deve precisare che la questione va
esaminata entro i limiti del thema decidendum individuati
dall'ordinanza di rimessione: rimane, percio', estraneo al presente
giudizio l'esame della questione di costituzionalita' con riferimento
all'ulteriore parametro - l'art. 3 della Costituzione - prospettato
dalla difesa delle parti private costituite (v., da ultimo, sentenza
n. 282 del 2005);
che questa Corte, esaminando analoghe questioni di
legittimita' costituzionale, ha gia' avuto modo di affermare che il
principio della proporzionalita' della pensione alla quantita' e alla
qualita' del lavoro prestato, nonche' della sua adeguatezza alle
esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia - che deve
essere osservato non solo al momento del collocamento a riposo del
lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del
potere di acquisto della moneta - non impone affatto il necessario
adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, giacche'
spetta alla discrezionalita' del legislatore determinare le modalita'
di attuazione del principio sancito dall'art. 38 della Costituzione
(sentenza n. 30 del 2004); conseguendo tale determinazione al
bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi
costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie
disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di
spesa, con il limite comunque di assicurare "la garanzia delle
esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 457 del
1998);
che, pertanto, non rappresenta vulnerazione dei canoni
costituzionali evocati dal rimettente il fatto che il legislatore -
orientatosi nel senso di salvaguardare nel tempo il potere di
acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente
attraverso lo strumento della perequazione automatica dell'importo
alle variazioni del costo della vita -, nel prevedere un meccanismo
di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non
abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti
pensionistici della medesima categoria. E questo tanto piu' quando
tale meccanismo appaia elemento intrinseco della struttura delle
retribuzioni dei magistrati, avendo la peculiare ratio di attuare il
precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che essi siano
soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri
(sentenza n. 42 del 1993); si' da non potersi considerare necessitata
la trasposizione di tale elemento anche al settore pensionistico,
trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalita' del legislatore,
non piu' sussistendo nel periodo di quiescenza l'esigenza che ne
aveva giustificato l'attribuzione nella vigenza del rapporto di
servizio (sentenza n. 409 del 1995);
che tale mancata estensione produce uno scostamento tra
trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi, il quale
tuttavia, a differenza di quanto sostiene il rimettente, appare
giustificato dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori
hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei
diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono
maturati (sentenza n. 30 del 2004);
che palesemente inconferente e', infine, il richiamo
all'art. 53 della Costituzione, in quanto la contribuzione
previdenziale non ha natura di imposizione tributaria, ma di
prestazione patrimoniale diretta a concorrere agli oneri finanziari
del regime previdenziale dei lavoratori (sentenze n. 354 del 2001 e
n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 2 della legge 8 agosto
1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di
quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), 34 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli articoli 36, 38 e
53 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione
giurisdizionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
Il Presidente: Marini
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 maggio 2006.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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