LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, UgoDE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria
Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanzanel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater,
comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni
urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 luglio 2005 dalTribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da
Ruggero Vozzi contro il Ministero degli affari esteri ed altro,
iscritta al n. 534 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005.
Visti gli atti di costituzione di Ruggero Vozzi, nonche' l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2006 il giudice relatoreLuigi Mazzella;
Uditi l'avvocato Fabio Merusi per Ruggero Vozzi e l'avvocato
dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal Ministro
plenipotenziario Ruggero Vozzi per l'annullamento del provvedimento
della Direzione generale per il personale del Ministero degli affariesteri, con il quale era stata dichiarata irricevibile la sua
richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di
eta', il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dopo aver
accordato l'invocato provvedimento di sospensione con ordinanza del
6 luglio 2005, ha sollevato, con altra ordinanza di pari data,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1,
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica dalla facolta' di ottenere iltrattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
eta';
che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, premessoche il ricorrente aveva gia' ottenuto di proseguire il servizio per
un biennio oltre il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di
eta', ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei
lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), ha rilevato che nelle disposizioni che
regolano la carriera dei diplomatici non si rinviene alcuna norma intema di collocamento a riposo e di eta' pensionabile in grado di
prevalere sulla disciplina generale dettata dall'art. 1-quater
impugnato;
che, secondo il rimettente, quanto alla rilevanza della
questione, l'esclusione, disposta dalla norma impugnata, degli
appartenenti alla carriera diplomatica dal beneficio ivi previsto
incide direttamente sul giudizio a quo;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, a giudizio del
Tribunale amministrativo regionale la norma impugnata contrasta con i
principi dettati dall' art. 3 Cost. sotto un duplice profilo: da unaparte, perche' diversifica irragionevolmente la condizione dei
diplomatici da quella della generalita' dei pubblici dipendenti
ammessi al beneficio, dall'altra, perche' equipara il trattamento dei
diplomatici a quello riservato a categorie che nulla hanno in comunecon essi, come gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi di
polizia e a quello dei Vigili del fuoco, in ragione delle mansioni
loro affidate e che richiedono una particolare efficienza
psico-fisica che - com'e' noto - tende a decrescere con l'avanzare
dell'eta';
che, secondo il giudice a quo, un ulteriore aspetto di
irragionevolezza della esclusione contestata puo' trarsi
dall'ordinamento settoriale di cui al d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), in base al
quale i funzionari amministrativi che non appartengono alla carrieradiplomatica, possono esercitare fino al settantesimo anno di eta'
funzioni consolari (art. 114) che comportano anche lo svolgimento difunzioni diplomatiche (art. 46);
che, secondo il rimettente, la norma impugnata confligge
altresi' con l'art. 97 della Costituzione, in quanto, impedendo allapubblica amministrazione di trattenere in servizio funzionari dotatidi specifiche capacita' professionali, correlate alle esigenze
dell'ufficio, non favorisce il buon andamento dell'amministrazione;
che si e' ritualmente costituito il ricorrente il quale,
aderendo alle argomentazioni esposte nell'ordinanza di rimessione, ha
precisato che l'ordinanza con la quale il Tribunale a quo gli aveva
accordato il provvedimento di sospensione e' stata confermata dal
Consiglio di Stato con ordinanza del 19 ottobre 2005;
che e' intervenuto, con la rappresentanza dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ed haeccepito l'inammissibilita' della questione per carenza di interesse,
in quanto, avendo il Tribunale amministrativo regionale rimettente
gia' accordato la tutela invocata, "in tutta la sua potenziale
definitivita", e' venuta meno la sua potestas judicandi;
che lo stesso interveniente ha dedotto, in subordine,
l'infondatezza della questione, perche' la ratio sottesa alla norma
impugnata, anche in relazione alla lettera dell'art. 3, comma 1-bis,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), e' quella di escludere dalla disciplina comune dettata
dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto quelle categorie di
funzionari pubblici che, in ragione del loro speciale ordinamento,
non sono equiparabili;
che cio' spiega ulteriormente - secondo l'Avvocatura erariale- il motivo per cui i funzionari amministrativi del Ministero degli
affari esteri rientrano nella previsione del citato art. 1-quater,
mentre ne sono esclusi i funzionari della carriera diplomatica la cui
attivita' e' disciplinata dall'ordinamento speciale dettato dal
d.P.R. n. 18 del 1967 e successive modificazioni;
che, in prossimita' dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato,
riferendo circa successivi ricorsi proposti dal Vozzi avverso
altrettanti atti consequenziali adottati dal Ministero, ha
sottolineato che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 31 gennaio2006, ha, tra l'altro, affermato che tutte le successive vicende
cautelari "non influiscono sulla rilevanza della questione di
legittimita' costituzionale come delibata nell'ordinanza di
rimessione".
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio
dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della
legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per
garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui dispone l'esclusione degli
appartenenti alla carriera diplomatica dalla facolta' di ottenere iltrattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di
eta';
che, preliminarmente, deve respingersi l'eccezione di
inammissibilita' della questione sollevata dall'Avvocatura generale
dello Stato avendo questa Corte, anche di recente (ordinanza n. 25
del 2006), ribadito l'avviso - dal quale non vi e' ragione di
discostarsi - secondo cui la potestas judicandi non puo' ritenersi
esaurita quando la concessione della misura cautelare, come nella
specie, e' fondata, quanto al fumus boni juris, sulla non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dovendosi
in tal caso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato
ritenere di carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa delgiudizio cautelare dopo l'incidente di legittimita' costituzionale
(ex plurimis: sentenze n. 444 del 1990, n. 367 del 1991; n. 30 e
n. 359 del 1995; n. 183 del 1997, n. 4 del 2000 nonche' l'ordinanza
n. 24 del 1995);
che il legislatore, operando una scelta del tutto razionale,
ha tenuto ben distinte le categorie di funzionari disciplinate dai
rispettivi ordinamenti speciali (come quelle dei diplomatici di
carriera, del personale delle Forze di polizia di Stato, e del
personale della carriera prefettizia) da quelle dei pubblici
dipendenti il cui rapporto di lavoro trova la sua fonte nella
contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
che, non sono equiparabili le marginali funzioni
diplomatico-consolari che possono svolgere i funzionari
amministrativi del Ministero degli affari esteri con la pienezza di
impegni e di responsabilita' richiesta al diplomatico di carriera;
che, la particolare natura delle funzioni proprie degli
appartenenti alla carriera diplomatica e l'esistenza di un
ordinamento speciale che tale carriera disciplina, non consentono diinvocare il principio di eguaglianza ne' quello di buon andamento
della P.A. per censurare una delle diversita' esistenti tra
l'ordinamento speciale dei diplomatici e quello generale degli altripubblici dipendenti, con particolare riferimento alla facolta',
riservata solo a questi ultimi, di ottenere il trattamento in
servizio sino al compimento del settantesimo anno di eta';
che, nella specie, dovendo escludersi in radice ogni
arbitrarieta' della scelta legislativa, la norma impugnata va
considerata quale esercizio legittimo della discrezionalita' del
legislatore, il che rende manifestamente infondata la questione
sollevata in riferimento sia all'art. 3 che all'art. 97 della
Costituzione
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALEDichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater, comma 1, del decretolegge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
Il Presidente: Marini Il redattore: Mazzella Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria l'11 maggio 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola06C0425