LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, UgoDE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
Sentenzanel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1,
della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non
vedenti), promosso con ordinanza del 4 settembre 2003 dal Tribunale
di Pescara, nel procedimento civile vertente tra Angelo Marzola e
l'ASL di Pescara-Penne, iscritta al n. 465 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39, 1ª serie speciale,dell'anno 2005.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consigli dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'8 marzo 2006 il giudice
relatore Luigi Mazzella.
Ritenuto in fatto1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Angelo
Marzola contro l'Azienda sanitaria locale di Pescara-Penne, il
Tribunale di Pescara, con ordinanza del 4 settembre 2003 (pervenuta
alla Corte il 29 agosto 2005), ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985,
n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e
del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui
consentirebbe di concedere l'indennita' di mansione solo ai
centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al
loro collocamento obbligatorio.
L'Azienda convenuta aveva revocato l'indennita' di mansione, gia'da vari anni in godimento da parte del ricorrente, ai sensi del
citato art. 9 della legge n. 113 del 1985, proprio perche' il
ricorrente non era stato assunto attraverso la procedura del
collocamento obbligatorio, ma all'esito di una ordinaria procedura
concorsuale pubblica.
Il rimettente ravvisa nella norma impugnata una violazione del
principio di uguaglianza e del diritto ad una retribuzione
proporzionata all'attivita' lavorativa effettivamente svolta, in
quanto a lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni e che
svolgono identiche mansioni sarebbero attribuiti irragionevolmente
trattamenti economici differenti sul solo presupposto delle diverse
modalita' di accesso all'impiego.
Rileva il giudice a quo che, ai sensi della disposizione in
esame, l'erogazione della indennita' di mansione e' correlata, oltreche al profilo afferente alle modalita' di assunzione, alla
connotazione oggettiva della "particolare usura" propria delle
prestazioni svolte dai centralinisti telefonici non vedenti, e che il
riduttivo ambito di operativita' della medesima disposizione, nei
termini invocati dall'Amministrazione resistente, si pone in
contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 Cost., nella misura in cui, a
parita' di contenuti e di modalita' esplicative della mansione,
nonche' del tenore particolarmente usurante della stessa, il
discrimine ai fini dell'accesso o meno al trattamento indennitario
venga identificato esclusivamente in base al titolo di immissione
nella mansione medesima.
A giudizio del rimettente, dalla disposizione della norma
impugnata risulterebbe vulnerato anche l'art. 36, primo comma, Cost.laddove l'attribuzione del trattamento integrativo, riconosciuto in
favore dei non vedenti che appartengono alla rispettiva categoria
protetta, proprio in funzione della maggiore penosita' insita nella
mansione di centralinista, venisse negata all'omologo centralinista
non vedente, ad altro titolo adibito alla stessa mansione.
2. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha eccepito anzitutto l'inammissibilita' della
questione in quanto, avendo l'ordinanza di rimessione omesso di
ricostruire i dati di fatto (in particolare, quelli relativi alle
modalita' di assunzione del ricorrente da parte dell'ASL convenuta,
nonche' concernenti la retribuzione corrisposta), non era dato
riscontrare la rilevanza della questione di costituzionalita'.
A giudizio dell'interveniente, inoltre, l'interpretazione della
norma impugnata adottata dal rimettente non e' l'unica possibile,
potendosi considerare altra opzione ermeneutica pienamente conforme
al dettato costituzionale.
Nel merito, l'Avvocatura erariale ha eccepito l'infondatezza
della questione osservando che la legge n. 113 del 1985 si colloca
nell'ambito delle disposizioni volte ad assicurare la possibilita' di
svolgere proficua attivita' lavorativa a categorie di persone che sitrovino in particolari situazioni di difficolta' ad inserirsi nel
mercato del lavoro. Ma cio' non preclude ai soggetti considerati di
entrare nel mercato del lavoro seguendo le vie ordinarie di accesso.
La norma in esame - secondo l'Avvocatura - impone ai datori di
lavoro pubblici e privati di riservare una determinata quota di posti
alle categorie svantaggiate: in sostanza, il fine della legge e'
quello di assicurare un posto di lavoro e, solo successivamente ed
indirettamente, lo sviluppo e la progressione giuridica ed economicapeculiari del personale assunto con le procedure ordinarie.
Al fine, tuttavia, di premiare l'impegno profuso, in
comprensibili condizioni di difficolta', si e' attribuito al non
vedente un'indennita' di mansione che costituisce una sorta di
compensazione alla mancata opportunita' di accesso a mansioni
diverse.
Secondo l'interveniente tale lettura trova conferma nella legge
28 marzo 1991, n. 120 (Norme in favore dei privi della vista per
l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella
pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento,
per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e
docente della scuola), che ha esteso a tutti i privi della vista il
beneficio dell'anzianita' assicurativa previsto dall'art. 9, comma 2,
della legge impugnata e non anche la particolare indennita' previstadal comma 1 del medesimo art. 9.
Considerato in diritto1. - Il Tribunale di Pescara dubita della legittimita'
costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. -
dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113
(Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), nella parte in cui
consentirebbe di concedere l'indennita' di mansione solo ai
centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al
loro collocamento obbligatorio e non anche a quelli assunti in via
ordinaria.
La disposizione impugnata riproduce testualmente quanto gia'
stabilito dall'art. 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397 (Norme a
favore dei centralinisti ciechi) e prevede che "A tutti i
centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al
loro collocamento obbligatorio e' corrisposta una indennita' di
mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Sul regime del collocamento obbligatorio dei non vedenti, il
legislatore con la disposizione di cui all'art. 45, comma 12, della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il
riordino degli enti previdenziali), attraverso un rinvio alla legge
n. 113 del 1985, ha esteso la stessa tutela normativa riconosciuta ai
centralinisti non vedenti iscritti all'apposito Albo nazionale ancheai possessori di qualifica equipollente ancorche' non iscritti
all'albo.
Quanto alla rilevanza della questione di costituzionalita' nel
giudizio a quo, essa appare del tutto evidente, essendo la causa
petendi ed il petitum nella controversia a qua direttamente
condizionati dalla legittimita' o meno della norma impugnata.
2. - L'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura
dello Stato relativamente ad una carente descrizione della
fattispecie non puo' essere condivisa.
E' sufficiente rilevare che dalla ordinanza del Tribunale di
Pescara emergono chiaramente i dati, identificativi della fattispecie
in esame, concernenti sia l'assunzione del ricorrente all'esito di
una ordinaria procedura concorsuale pubblica, sia l'interruzione
della erogazione dell'indennita' di mansione, rispetto alla quale, in
quanto caratterizzata da una specifica causale, non assume alcun
rilievo conoscere l'ammontare complessivo della retribuzione
percepita dal ricorrente.
3. - Nel merito la questione non e' fondata. E' ben possibile
infatti un'interpretazione della norma impugnata coerente con gli
stessi parametri costituzionali indicati dal rimettente.
Ritiene, in altri termini, questa Corte che le censure mosse dal
Tribunale di Pescara si possano superare partendo da una
ricostruzione sistematica della normativa in esame.
La coerenza interna del sistema di protezione e retribuzione dei
lavoratori non vedenti ha la sua ratio non gia' nelle modalita'
costitutive del loro rapporto, ma piuttosto nella maggiore penosita'del lavoro da essi svolto in condizioni fisiche particolari.
L'indennita' di mansione non e' riconosciuta ai centralinisti nonaffetti da cecita', perche' solo per quelli non vedenti si giustifica
una maggiore retribuzione in considerazione della qualita' di un
lavoro che presenta caratteristiche peculiari e che e' svolto in
condizioni di menomazione assolutamente evidenti.
Il trattamento preferenziale attribuito ai centralinisti ciechi
integra, quindi, una scelta del legislatore giustificata dalla
obiettiva gravosita' della prestazione lavorativa connessa alla
menomazione visiva.
Tra l'altro e' significativo il fatto che l'indennita' di
mansione in questione va determinata con riferimento, non tanto al
"premio industriale" connesso ai risultati produttivi dell'azienda,
previsto dall'art. 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970,
n. 29 (Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie
del personale dipendente del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni), quanto al "premio di rendimento" connesso
all'espletamento delle mansioni, attribuito dall'art. 32
dell'allegato alla medesima legge soltanto al personale addetto ai
servizi telefonici, tra cui gli operatori addetti ai posti di lavoroe di controllo delle sale interurbane e delle accettazioni dirette al
pubblico.
Una interpretazione della normativa impugnata, pienamente
coerente con il dettato costituzionale, induce a ritenere che
l'indennita' di mansione di cui e' questione si ponga essenzialmentequale "corrispettivo" dell'obiettiva gravosita' della prestazione
lavorativa connessa alla menomazione visiva, oltre che della
particolare natura delle mansioni espletate, nonche'
dell'impossibilita' per i non vedenti di essere adibiti a mansioni
alternative. Il che rende del tutto irrilevante la particolare
modalita' di accesso all'occupazione dei centralinisti non vedenti.
Non sarebbe ragionevole infatti la distinzione tra un lavoratore
non vedente, che, per qualunque ragione, in regime di piena liberta',
sia stato assegnato a mansioni di centralinista, ed altro lavoratore,
ugualmente privo della vista, il quale, avviato obbligatoriamente a
copertura dei posti di riserva previsti dalla legge n. 113 del 1985,venga occupato nelle medesime mansioni.
Ne deriva che non puo' ritenersi di ostacolo a questa
interpretazione la formulazione testuale dell'art. 9, comma 1,
impugnato laddove fa espresso riferimento alla fonte costitutiva delcollocamento obbligatorio.
Anche dai lavori parlamentari che hanno preceduto la prima
formulazione della norma, contenuta nella legge n. 397 del 1971,
emerge, del resto, come la preoccupazione del legislatore sia stata
quella di assicurare una piena tutela retributiva alle prestazioni
rese dai lavoratori non vedenti nei confronti anche del datore di
lavoro obbligato per legge alla loro assunzione, evitando in tal modo
il rischio di un trattamento discriminatorio ai loro danni.
Deve affermarsi conclusivamente che la norma impugnata, cosi'
interpretata, supera le censure mosse dall'ordinanza di rimessione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALEDichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, dellalegge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del
collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non
vedenti) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal Tribunale di Pescara con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006.
Il Presidente: Marini Il redattore: Mazzella Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 aprile 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola06C0309