Attenuata la stretta sulla indeducibilità dei costi auto
Detraibilità Iva sulle auto
(Dott. Gabriele TURELLI - Staff)
(legge di conversione del d.l. 81/2007)
Con l’approvazione della legge di conversione del d.l. 81/2007 è stata reintrodotta una percentuale deducibilità dei costi auto.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 giugno 2007 dell’autorizzazione a limitare il diritto alla detrazione iva sui costi auto utilizzati anche per fini non professionali o strumentali ha portato il legislatore italiano a rivedere in senso favorevole al contribuente la deducibilità ai fini delle imposte dirette.
Il nuovo quadro normativo, a far data dal 27 giugno 2007, prevede la deducibilità del 40% ai fini delle imposte dirette per i costi delle auto di rappresentanza, di quelle assegnate all’amministratore e di quelle utilizzate in maniera non esclusivamente strumentale. Resta inteso che nel caso si tratti di costi di acquisto il 40% si applica alle quote di ammortamento da calcolarsi su un ammontare massimo di € 18.075,99, elevato ad € 25.822,84 se agenti e rappresentanti. Per questi ultimi tuttavia le norme stabilite all'articolo 164 del Tuir rimangono invariate e prevedono una deducibilità dei costi dell'80%.
Per le auto assegnate ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta la deduzione è determinata nella misura del 90% a fronte di un fringe benefit da attribuire in busta pari alla percentuale del 30% del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tariffa Aci relativa al mezzo di trasporto utilizzato.
Resta ferma la stretta sugli autocarri. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del dicembre scorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2006 individua i veicoli che, indipendentemente dalla categoria di immatricolazione, non possono essere più considerati autocarri/camion. Per la precisione i veicoli che abbiano codice carrozzeria F0, più di quattro posti ed un rapporto tra potenza del motore (espressa in Kw) e portata del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara espressa in tonnellate) uguale o superiore a 180, non possono più essere considerati strumentali e dunque ad essi si applicano le stesse regole previste per le autovetture.
In merito alla scelta da adottare tra l’attribuzione al dipendente dell’automezzo per la maggior parte del periodo d’imposta e l’acquisto da parte della società/ditta, il confronto deve essere fatto prendendo a riferimento il risparmio derivante dalla riduzione del 40% dell’imponibile in capo alla società/ditta e l’incremento delle imposte che il dipendente andrà a pagare in virtù dell’attribuzione del 30% dei costi chilometrici Aci in busta paga. A tal fine si ricorda che l’aliquota marginale di riferimento del dipendente aumenta al 38% a partire da € 28.000,00 dal periodo d’imposta 2007.
Al momento dell’acquisto di un automezzo da utilizzare anche personalmente si deve inoltre tener conto dell’incidenza del valore dell’autovettura sull’ammontare dei ricavi richiesti ai fini della congruità dallo studio di settore relativo. L’intestazione alla società o ditta comporta l’inserimento del valore fiscale dell’auto tra i beni strumentali: generalmente l’incremento del valore dei beni strumentali comporta un adeguamento sui ricavi da studi di settore.
Terminato l’excursus sulla deducibilità dei costi auto ai fini delle imposte dirette si rammenta che, dalla data del 27 giugno 2007, è ammessa una detrazione iva sui costi auto nella misura del 40%, sia all’atto di acquisto che per le spese di manutenzione e gestione, fatte salve quelle relative ai pedaggi autostradali per i quali non è ammessa detrazione.
(Dott. Gabriele Turelli)