LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, UgoDE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,
Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanzanei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 3, comma 3,del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, (Disposizioni urgenti peril completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenuteall'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, in
legge 23 aprile 2002, n. 73, promossi con ordinanze del 22 dicembre,del 17 giugno e del 23 settembre 2004 dalla Commissione tributaria
provinciale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 591, 592 e 593
del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 2006 il giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Genova, contre distinte ordinanze di contenuto pressoche' identico, ha
sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute
all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, il
quale punisce l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatorie, con la sanzione
amministrativa dal 200% al 400% dell'importo, per ciascun lavoratoreirregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti
contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'iniziodell'anno e la data di constatazione della violazione;
che tutti i giudizi nei quali la questione e' stata
prospettata hanno ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di
irrogazione della sanzione emessi dall'Agenzia delle entrate, con i
quali era stata inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria a
talune societa' per avere impiegato lavoratori dipendenti non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
che, secondo quanto riferisce il rimettente, la sanzione
irrogata era stata calcolata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.l.
n. 12 del 2002, con riferimento al periodo compreso tra l'inizio
dell'anno e la data di constatazione della violazione;
che i ricorrenti nei giudizi a quibus avevano chiesto
l'annullamento o la revoca della sanzione in quanto basata
sull'erroneo presupposto che i lavoratori fossero alle dipendenze
delle societa' a decorrere dal primo giorno dell'anno;
che l'Agenzia delle entrate, costituitasi in ciascun
giudizio, aveva sostenuto che il tenore letterale dell'art. 3,
comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 era tale da non consentire alcuna
interpretazione e che l'impossibilita' di rapportare la sanzione a
parametri temporali diversi era conforme allo scopo perseguito dallanorma di introdurre una sanzione rigorosa;
che la Commissione tributaria di Genova, pur dando atto che
esula dal controllo di legittimita' costituzionale la valutazione
delle scelte compiute dal legislatore nella determinazione della
entita' delle sanzioni, tuttavia sostiene che tali scelte dovrebbero,
comunque, essere tali da garantirne la proporzionalita';
che, al contrario, la disposizione censurata non farebbe
riferimento ne' alla durata complessiva della condotta, ne' ad alcuncriterio razionale, limitandosi a stabilire un termine finale validoper tutti ed un termine iniziale fissato in modo arbitrario,
prescindendo completamente dalla data effettiva di inizio della
condotta, cosi' introducendo una sanzione arbitraria ed irrazionale
in quanto determinata in modo del tutto casuale;
che l'inderogabilita' della previsione concernente la
determinazione del dies a quo in relazione al quale calcolare
l'importo della sanzione comporterebbe, inoltre, ad avviso del
rimettente, l'impossibilita', per entrambe le parti del giudizio, difar valere l'esistenza di un diverso termine iniziale della condottaillecita, in violazione del diritto di difesa.
Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Genova
dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute
all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1
della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione agli artt. 3 e 24
della Costituzione;
che, attesa la sostanziale identita' delle questioni
sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa
Corte, con sentenza n. 144 del 2005, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della disposizione censurata "nella parte in cui non
ammette la possibilita' di provare che il rapporto di lavoro
irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno
in cui e' stata constatata la violazione", affermando che il
meccanismo di determinazione della sanzione, previsto dall'art. 3,
comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 si risolve in una presunzione
assoluta che "determina la lesione del diritto di difesa garantito
dall'art. 24 della Costituzione, dal momento che preclude
all'interessato ogni possibilita' di provare circostanze che
attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in
grado di incidere sulla entita' della sanzione che dovra' essergli
irrogata";
che, nella citata pronuncia, la Corte ha altresi' affermato
che la disposizione censurata determina "la irragionevole
equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni
tra loro diseguali, quali quelle che fanno capo a soggetti che
utilizzano lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali laconstatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella medesima
data";
che, conseguentemente, deve essere disposta la restituzione
degli atti al giudice rimettente, perche' valuti la persistente
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale a seguito
della pronuncia di questa Corte.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi,Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria
provinciale di Genova.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 2006.
Il Presidente: Marini Il redattore: De Siervo Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 1° giugno 2006. Il direttore della cancelleria: Di Paola06C0478