R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
(Numero 3906/2007)
Sul ricorso r.g.n. 6768/2001 proposto in appello dal Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12,
contro
P.F., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Segneri e domiciliato in Roma presso Gianfilippo Delli Santi, via di Monserrato, n. 25;
per l’annullamento
della sentenza n.235/2001, depositata il 7.3.2001, con la quale il TAR Sardegna, Cagliari, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di esclusione dall’arruolamento delle Guardia di Finanza.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla udienza pubblica del 29 maggio 2007 il Consigliere Sergio De Felice;
Uditi gli avvocati delle parti, come da verbale di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna il P.F. impugnava il giudizio di non idoneità del 30.1.1998 espresso in sede di visita medica di revisione per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza come Allievo Finanziere per l’ammissione al corso 73° allievi marescialli della Guardia di Finanza per “iposideremia in soggetto microcitemico e cisti dell’emiscroto sx”.
Il giudice adito accoglieva la domanda, a seguito di verificazione affidata al Direttore dell’Istituto di Clinica e Biologia dell’età evolutiva dell’Ospedale delle Microcitemie di Cagliari (al fine di verificare il valore della sideremia, se tale valore fosse anomalo e se indice di una malattia del sangue e quali fossero le conseguenze negative in riferimento al particolare servizio che deve svolgere un sottufficiale della Guardia di Finanza).
In realtà a tale verifica veniva risposto che il livello riscontrato rientrava nel range dei valori normali per i portatori di beta talassemia e che tali alterazioni non hanno alcuna rilevanza clinica; la condizione è assolutamente benigna, non comporta problemi di salute fisica e mentale, non necessita di alcuna terapia e non condiziona in alcun modo qualsiasi attività lavorativa, come nei soggetti non portatori.
Il giudice di prime cure ha ritenuto quindi sussistere il difetto di istruttoria e motivazione dell’impugnato verbale di inidoneità del ricorrente all’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza.
Avverso la sentenza di accoglimento ha proposto appello l’amministrazione statale, deducendo:
a) alla verifica non aveva partecipato alcun rappresentante dell’amministrazione;
b) nell’ambito dell’espletamento dei pubblici concorsi e relativamente al giudizio di idoneità, l’apprezzamento dell’amministrazione costituisce discrezionalità tecnica insindacabile dal giudice amministrativo;
c) il decreto ministeriale che regola i giudizi di idoneità prevede tra le cause di non idoneità la infermità del sangue compresa quella congenita di grado non abilitante;
d) gli aspiranti finanzieri devono raggiungere il coefficiente 2; il coefficiente 3 attribuito al P.F.e risultante dal verbale di visita medica determina la non idoneità all’arruolamento;
e) che il giudizio di non idoneità non equivale necessariamente al riconoscimento della esistenza di uno stato patologico.
Si è costituito l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.
Alla udienza pubblica del 29 maggio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Con riguardo alla asserita violazione della violazione del diritto delle parti alla presenza all’espletamento dei mezzi istruttori, si osserva che la verificazione è stata disposta con sentenza del giudice di primo grado n.364 del 25.3.1999 al fine di acclarare la sussistenza o meno della infermità indicata nel provvedimento impugnato, sicchè la disposizione del mezzo istruttorio era ben conosciuta.
Con riguardo alle censure consistenti nella limitata sindacabilità del giudizio espresso dalla commissione medica militare sulla idoneità fisica del militare, si condivide il principio secondo cui tale giudizio costituisce espressione tipica di discrezionalità tecnica, sindacabile esclusivamente per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di fatto assunti ad oggetto della valutazione, la logicità di questa e la congruenza delle conclusioni (in tal senso, C. Stato, IV, 8.7.2003, n.4053).
In tale ambito, però, a parte la inconferenza del richiamo dell’appello al bando e alla votazione negativa sui coefficienti già espressa (perché è evidente che la verificazione ha portato a ritenere sussistenti o non sussistenti presupposti fattuali in modo divergente dal giudizio espresso dalla commissione) è consentito al giudice amministrativo l’accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto (che può essere sindacata come erronea per difetto di istruttoria e/o motivazione) posti a monte del giudizio di non idoneità (Consiglio Stato, IV, 27.10.1998, n.1392) e su tale base istruttoria il primo giudice ha correttamente ritenuto viziata da difetto di istruttoria e di motivazione la valutazione di non idoneità.
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto.
La condanna alle spese del giudizio segue il principio della soccombenza, le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:
rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza. Condanna il Ministero appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio liquidandole in euro tremila.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 maggio 2007, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli, Presidente f.f.
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, est.
Sandro Aureli, Consigliere
Vito Carella, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Sergio De Felice Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
10 luglio 2007
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa